TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

(firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993. Ratificato dall’Italia in base alla legge di autorizzazione 3 novembre 1992, n. 454)

Versione consolidata con le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam

 

Sua Maestà il re dei Belgi,

Sua Maestà la regina di Danimarca,

il presidente della Repubblica federale di Germania,

il presidente della Repubblica ellenica,

Sua Maestà il re di Spagna,

il presidente della Repubblica francese,

il presidente dell'Irlanda,

il presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza reale il granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi,

il presidente della Repubblica Portoghese,

Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

 

decisi a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

 

rammentando l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

 

confermando il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,

 

confermando il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

 

desiderando intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

 

desiderando rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

 

decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,

 

determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

 

decisi ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

 

decisi ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 17, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

 

decisi ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,

 

decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

 

in previsione degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

 

hanno deciso di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

omissis

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

 

 

Titolo I

Disposizioni comuni

 

Articolo 1 (ex articolo A)

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata "Unione".

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

 

 

Articolo 2 (ex articolo B)

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;

- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;

- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;

- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;

- mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Articolo 3 (ex articolo C)

L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario.

L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.

 

 

Articolo 4 (ex articolo D)

Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

 

 

Articolo 5 (ex articolo E)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

 

 

Articolo 6 (ex articolo F)

1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.

4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

 

 

Articolo 7 (ex articolo F.1)

1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.

5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

 

 

Titolo II

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea

 

Articolo 8 (ex articolo G)

omissis

 

 

Titolo III

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

 

Articolo 9 (ex articolo H)

omissis

 

 

Titolo IV

Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

 

Articolo 10 (ex articolo I)

omissis

 

 

Titolo V

Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune

 

Articolo 11 (ex articolo J.1)

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;

- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

- promozione della cooperazione internazionale;

- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

 

 

Articolo 12 (ex articolo J.2)

L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11:

- definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune;

- decidendo strategie comuni;

- adottando azioni comuni;

- adottando posizioni comuni;

- rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

 

 

Articolo 13 (ex articolo J.3)

1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

 

 

Articolo 14 (ex articolo J.4)

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.

3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.

5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

 

 

Articolo 15 (ex articolo J.5)

Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

 

 

Articolo 16 (ex articolo J.6)

Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.

 

 

Articolo 17 (ex articolo J.7)

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo 13 si estende altresì all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.

Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.

L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.

 

 

Articolo 18 (ex articolo J.8)

1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.

2. La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

3. La Presidenza è assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La Presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la Presidenza successiva.

5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.

 

 

Articolo 19 (ex articolo J.9)

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

 

 

Articolo 20 (ex articolo J.10)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Articolo 21 (ex articolo J.11)

La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

 

 

Articolo 22 (ex articolo J.12)

1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

 

 

Articolo 23 (ex articolo J.13)

1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune;

- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

 

 

Articolo 24 (ex articolo J.14)

Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimità su raccomandazione della Presidenza. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei lori confronti.

Il presente articolo si applica anche alle materie contemplate nel titolo VI.

 

 

Articolo 25 (ex articolo J.15)

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatta salva la responsabilità della Presidenza e della Commissione.

 

 

Articolo 26 (ex articolo J.16)

Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un dialogo politico con terzi.

 

 

Articolo 27 (ex articolo J.17)

La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

 

 

Articolo 28 (ex articolo J.18)

1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

 

 

Titolo VI

Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

 

Articolo 29 (ex articolo K.1)

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;

- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32;

- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

 

 

Articolo 30 (ex articolo K.2)

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;

b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;

c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;

d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;

b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;

c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;

d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.

 

 

Articolo 31 (ex articolo K.3)

L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:

a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;

b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;

c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;

d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;

e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.

 

 

Articolo 32 (ex articolo K.4)

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

 

 

Articolo 33 (ex articolo K.5)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

 

Articolo 34 (ex articolo K.6)

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.

3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.

4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

 

 

Articolo 35 (ex articolo K.7)

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.

5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.

7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).

 

 

Articolo 36 (ex articolo K.8)

1. È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:

- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;

- di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29.

2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.

 

 

Articolo 37 (ex articolo K.9)

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli 18 e 19.

 

 

Articolo 38 (ex articolo K.10)

Gli accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

 

 

Articolo 39 (ex articolo K.11)

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

2. La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.

3. Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.

 

 

Articolo 40 (ex articolo K.12)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44, a far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che la cooperazione proposta:

a) rispetti le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo;

b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda è trasmessa anche al Parlamento europeo.

Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che ritiene necessarie perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44.

4. Le disposizioni degli articoli da 29 a 41 si applicano alla cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli 43 e 44.

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

 

 

Articolo 41 (ex articolo K.13)

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

 

 

Articolo 42 (ex articolo K.14)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

 

 

Titolo VII (ex Titolo VI bis)

Disposizioni su una cooperazione rafforzata

 

Articolo 43 (ex articolo K.15)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi interessi;

b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico dell'Unione;

c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;

d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;

e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;

f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri che non vi partecipano;

g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito;

h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente nell'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e nell'articolo 40 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

 

 

Articolo 44 (ex articolo K.16)

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

 

 

Articolo 45 (ex articolo K.17)

Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente titolo.

 

 

Titolo VIII (ex Titolo VII)

Disposizioni finali

 

Articolo 46 (ex articolo L)

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;

c) disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dall'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;

d) articolo 6, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;

e) articoli da 46 a 53.

 

 

Articolo 47 (ex articolo M)

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

 

 

Articolo 48 (ex articolo N)

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

 

 

Articolo 49 (ex articolo O)

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa

determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

 

 

Articolo 50 (ex articolo P)

1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.

 

 

Articolo 51 (ex articolo Q)

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

 

 

Articolo 52 (ex articolo R)

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1o gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

 

 

Articolo 53 (ex articolo S)

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.