(firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993. Ratificato dall’Italia in base
alla legge di autorizzazione 3 novembre 1992, n. 454)
Versione consolidata con le
modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam
Sua Maestà il re dei Belgi,
Sua Maestà la regina di Danimarca,
il presidente della Repubblica
federale di Germania,
il presidente della Repubblica
ellenica,
Sua Maestà il re di Spagna,
il presidente della Repubblica
francese,
il presidente dell'Irlanda,
il presidente della Repubblica
italiana,
Sua Altezza reale il granduca del
Lussemburgo,
Sua Maestà la regina dei Paesi
Bassi,
il presidente della Repubblica
Portoghese,
Sua Maestà la regina del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
decisi a
segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con
l'istituzione delle Comunità europee,
rammentando
l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la
necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,
confermando
il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato
di diritto,
confermando
il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,
desiderando
intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la
cultura e le tradizioni,
desiderando
rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle
istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un
contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,
decisi a
conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad
istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle
disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,
determinati
a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto
del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del
mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione
dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi
compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli
progressi in altri settori,
decisi ad
istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
decisi ad
attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione
progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una
difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 17, rafforzando così
l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la
sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
decisi ad
agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la
sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,
decisi a
portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i
popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai
cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,
in
previsione degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo
dell'integrazione europea,
hanno
deciso di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come
plenipotenziari:
omissis
I quali,
dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Titolo
I
Disposizioni
comuni
Articolo
1 (ex articolo A)
Con il
presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione
europea, in appresso denominata "Unione".
Il
presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese
nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L'Unione
è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di
organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra
i loro popoli.
Articolo
2 (ex articolo B)
L'Unione
si prefigge i seguenti obiettivi:
-
promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione
e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la
creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della
coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e
monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente trattato;
- affermare
la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante
l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre
ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;
-
rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati
membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
-
conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,
l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest'ultima;
- mantenere
integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in
quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire
l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli
obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del
presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto
del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce
la Comunità europea.
Articolo
3 (ex articolo C)
L'Unione
dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la
continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi,
rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis
comunitario.
L'Unione
assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna
nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di
economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità
di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.
Articolo
4 (ex articolo D)
Il
Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti politici generali.
Il
Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri
nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri
incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione.
Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza
del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza
del Consiglio.
Il
Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle
sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti
dall'Unione.
Articolo
5 (ex articolo E)
Il
Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la
Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini
previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le
Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti
recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre
disposizioni del presente trattato.
Articolo
6 (ex articolo F)
1.
L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che
sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
3.
L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
4.
L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento le sue politiche.
Articolo
7 (ex articolo F.1)
1. Il
Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo,
deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza
di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato
membro in questione a presentare osservazioni.
2.
Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei
diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente
trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale
Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene
conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e
sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato
membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dal presente trattato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere
di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
4. Ai
fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto
del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri
presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al
paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista
all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il
presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto
a norma del paragrafo 2.
5. Ai
fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei
due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.
Titolo
II
Disposizioni
che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per
creare la Comunità europea
Articolo
8 (ex articolo G)
omissis
Titolo
III
Disposizioni
che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio
Articolo
9 (ex articolo H)
omissis
Titolo
IV
Disposizioni
che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica
Articolo
10 (ex articolo I)
omissis
Titolo
V
Disposizioni
sulla politica estera e di sicurezza comune
Articolo
11 (ex articolo J.1)
1.
L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a
tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i
seguenti:
- difesa
dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e
dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni
Unite;
-
rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
-
mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi
dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi
quelli relativi alle frontiere esterne;
-
promozione della cooperazione internazionale;
-
sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Gli
Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati
membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca
solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli
interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di
coesione nelle relazioni internazionali.
Il
Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.
Articolo
12 (ex articolo J.2)
L'Unione
persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11:
- definendo
i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza
comune;
-
decidendo strategie comuni;
-
adottando azioni comuni;
-
adottando posizioni comuni;
- rafforzando
la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro
politica.
Articolo
13 (ex articolo J.3)
1. Il
Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno
implicazioni in materia di difesa.
2. Il
Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori
in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.
Le
strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che
l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
3. Il
Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali
definiti dal Consiglio europeo.
Il
Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in
particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.
Il
Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.
Articolo
14 (ex articolo J.4)
1. Il
Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche
situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione.
Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre,
le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
2. Se si
produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una
questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli
obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune
resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.
3. Le
azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella
conduzione della loro azione.
4. Il
Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta
appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare
l'attuazione di un'azione comune.
5.
Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di
un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se
necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice
recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6. In
caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in
mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali
dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa
immediatamente il Consiglio.
7. In
caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato
membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni
appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi
dell'azione né nuocere alla sua efficacia.
Articolo
15 (ex articolo J.5)
Il
Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio
dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli
Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi
alle posizioni comuni.
Articolo
16 (ex articolo J.6)
Gli Stati
membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito
a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale
per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con
un'azione convergente e concertata.
Articolo
17 (ex articolo J.7)
1. La
politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative
alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a
una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso
il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione
secondo le rispettive norme costituzionali.
L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo
dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di
difesa, in particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella
definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come
previsto nel presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti
rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di
quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In
tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
La
politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e
rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro
difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del
Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia
compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale
contesto.
La
definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli
Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel
settore degli armamenti.
2. Le
questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni
umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni
di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni
tese al ristabilimento della pace.
3.
L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni
dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
La
competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo
13 si estende altresì all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a
quest'ultima.
Quando
l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni
dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri
dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il
Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità
pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali
compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla
programmazione e alle decisioni dell'UEO.
L'adozione
di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al
presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al
paragrafo 1, terzo comma.
4. Le
disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione
rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito
dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga
a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per
favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni
dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.
Articolo
18 (ex articolo J.8)
1. La
Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica
estera e di sicurezza comune.
2. La
Presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito
del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la
posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze
internazionali.
3. La
Presidenza è assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le
funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.
4. La
Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La
Presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che
eserciterà la Presidenza successiva.
5. Il
Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante
speciale con un mandato per problemi politici specifici.
Articolo
19 (ex articolo J.9)
1. Gli
Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e
in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le
posizioni comuni.
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano
difendono le posizioni comuni.
2. Fatto
salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati
nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi
in merito ad ogni questione di interesse comune.
Gli Stati
membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si
concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati
membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno,
nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse
dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo
20 (ex articolo J.10)
Le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della
Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro
rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di
garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni
comuni adottate dal Consiglio.
Esse
intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a
valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste
dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
21 (ex articolo J.11)
La
Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le
opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il
Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla
Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza
dell'Unione.
Il
Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al
Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti
nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo
22 (ex articolo J.12)
1. Ogni
Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al
Consiglio.
2. Nei
casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a
richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria
del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza,
entro un termine più breve.
Articolo
23 (ex articolo J.13)
1. Le
decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio
all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono
l'adozione di tali decisioni.
In caso
di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria
astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal
caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa
impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro
interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione
dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la
sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro
astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di
cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea, la decisione non è adottata.
2. In
deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata:
- quando
adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di
una strategia comune;
- quando
adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione
comune.
Se un
membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di
politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede
la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.
Ai voti
dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione
delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10
membri.
Il
presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa.
3. Per le
questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.
Articolo
24 (ex articolo J.14)
Quando,
ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno
o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla
Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono
conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimità su raccomandazione della
Presidenza. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui
rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle
prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del
Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei
lori confronti.
Il
presente articolo si applica anche alle materie contemplate nel titolo VI.
Articolo
25 (ex articolo J.15)
Fatto
salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un
comitato politico controlla la situazione internazionale nei settori che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire
le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di
propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche
concordate, fatta salva la responsabilità della Presidenza e della Commissione.
Articolo
26 (ex articolo J.16)
Il
Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e
di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo
della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla
formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo
all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un
dialogo politico con terzi.
Articolo
27 (ex articolo J.17)
La
Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera
e di sicurezza comune.
Articolo
28 (ex articolo J.18)
1. Gli
articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e
290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle
disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative
ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità
europee.
3. Le
spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse
a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da
operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno
che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
Nei casi
in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a
carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul
prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità,
non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni
che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i
cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma
dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire
al loro finanziamento.
4. La
procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea
si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.
Titolo
VI
Disposizioni
sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo
29 (ex articolo K.1)
Fatte
salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si
prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione
in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
Tale
obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di
altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i
reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e
la frode, mediante:
- una più
stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre
autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio
europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;
- una più
stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti
degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32;
- il
ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia
penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).
Articolo
30 (ex articolo K.2)
1.
L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:
a) la
cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi
la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati
dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e
all'individuazione dei reati e alle relative indagini;
b) la
raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in
particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle
in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a
segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni sulla protezione dei dati personali;
c) la
cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio
di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature,
la ricerca in campo criminologico;
d) la
valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini
dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
2. Il
Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro
cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
a) mette
Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di
promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni
investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese
azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con
funzioni di supporto;
b) adotta
misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli
Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di
sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli
Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità
organizzata;
c)
promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che
di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata
in stretta cooperazione con Europol;
d)
istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità
transnazionale.
Articolo
31 (ex articolo K.3)
L'azione
comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:
a) la
facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e
le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai
procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;
b) la
facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;
c) la garanzia
della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella
misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
d) la
prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
e) la
progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la
criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
Articolo
32 (ex articolo K.4)
Il
Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità
competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un
altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.
Articolo
33 (ex articolo K.5)
Il
presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
Articolo
34 (ex articolo K.6)
1. Nei
settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano
reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi
instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro
amministrazioni.
2. Il
Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate
di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli
obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa
di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:
a)
adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito
a una questione specifica;
b)
adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli
Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza
delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno
efficacia diretta;
c)
adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del
presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono
vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali
decisioni a livello dell'Unione;
d)
stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le
rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure
applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.
Salvo
disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da
almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le
relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a
maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
3.
Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata,
ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni
sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10
membri.
4. Per le
questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
Articolo
35 (ex articolo K.7)
1. La
Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal
presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla
validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni,
sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla
validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.
2. Con
una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o,
successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la
Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come
previsto dal paragrafo 1.
3. Lo
Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa
che:
a) ogni
giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia
di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o
l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni
giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o
l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
4. Ogni
Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2,
ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei
procedimenti di cui al paragrafo 1.
5. La
Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità
di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati
dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. La
Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle
decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o
dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali,
violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla
sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente
paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.
7. La
Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati
membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa
essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato
adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni
controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o
l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo
2, lettera d).
Articolo
36 (ex articolo K.8)
1. È
istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a
svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:
- di
formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria
iniziativa;
- di
contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità
europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati
dall'articolo 29.
2. La
Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente
titolo.
Articolo
37 (ex articolo K.9)
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali
cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in
base alle disposizioni del presente titolo.
Alle
materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno,
gli articoli 18 e 19.
Articolo
38 (ex articolo K.10)
Gli
accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel
presente titolo.
Articolo
39 (ex articolo K.11)
1. Il
Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di
cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo
esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale
termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto
termine, il Consiglio può deliberare.
2. La
Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei
lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.
3. Il
Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni.
Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui
al presente titolo.
Articolo
40 (ex articolo K.12)
1. Gli Stati
membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono
essere autorizzati, in osservanza degli articoli 43 e 44, a far ricorso alle
istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione
che la cooperazione proposta:
a)
rispetti le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal
presente titolo;
b) abbia
il fine di consentire all'Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di
libertà, di sicurezza e di giustizia.
2.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver
invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda è trasmessa
anche al Parlamento europeo.
Qualora un
membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di
politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a
maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.
Ai voti
dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione
delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10
membri.
3. Ogni
Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del
presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la
quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà
al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che
ritiene necessarie perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione.
Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla
richiesta e sulle misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione
si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i
motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini
del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite
nell'articolo 44.
4. Le
disposizioni degli articoli da 29 a 41 si applicano alla cooperazione
rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal
presente articolo o dagli articoli 43 e 44.
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle
competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di
dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il
presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo relativo
all'integrazione dell'acquis di
Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo
41 (ex articolo K.13)
1. Gli
articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209,
da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si
applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative
ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità
europee.
3. Le
spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse
a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio,
deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio
delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un
criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il
Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
4. La
procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea
si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.
Articolo
42 (ex articolo K.14)
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno
Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che
un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del
trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le
relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
Titolo
VII (ex Titolo VI bis)
Disposizioni
su una cooperazione rafforzata
Articolo
43 (ex articolo K.15)
1. Gli
Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal
presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a
condizione che la cooperazione:
a) sia
diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi
interessi;
b)
rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico
dell'Unione;
c) venga
utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere
gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi
contemplate;
d)
riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;
e) non
pregiudichi l'acquis comunitario e le
misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;
f) non
pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati
membri che non vi partecipano;
g) sia
aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi
momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni
adottate in tale ambito;
h)
ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente
nell'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea e
nell'articolo 40 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e
sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.
2. Gli
Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni
adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri
che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte
degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo
44 (ex articolo K.16)
1. Ai
fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione
della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti
disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce
la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano
partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri
partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza
qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del
Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita
unicamente dai membri del Consiglio interessati.
2. Le
spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati
membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida
altrimenti.
Articolo
45 (ex articolo K.17)
Il
Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli
sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente
titolo.
Titolo
VIII (ex Titolo VII)
Disposizioni
finali
Articolo
46 (ex articolo L)
Le disposizioni
del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si
applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:
a)
disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica
europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica;
b)
disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;
c)
disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dall'articolo 11 del
trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente
trattato;
d)
articolo 6, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella
misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le
Comunità europee e a norma del presente trattato;
e)
articoli da 46 a 53.
Articolo
47 (ex articolo M)
Fatte
salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità
economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali,
nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che
istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno
modificati o completati.
Articolo
48 (ex articolo N)
Il
governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al
Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
Qualora
il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la
Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal
presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche
da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel
settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
Gli
emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli
Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo
49 (ex articolo O)
Ogni
Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può
domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al
Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
Le
condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata
l'Unione, da essa
determinati,
formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo
50 (ex articolo P)
1. Sono
abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles
l'8 aprile 1965.
2. Sono
abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto
unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28
febbraio 1986.
Articolo
51 (ex articolo Q)
Il presente
trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo
52 (ex articolo R)
1. Il
presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1o gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo
53 (ex articolo S)
Il
presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca,
i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato
negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a
trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri
Stati firmatari.
In forza
del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del
presente trattato in lingua finlandese e svedese.