VERSIONE CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
SOMMARIO
I. TESTO DEL TRATTATO
Preambolo
PARTE PRIMA — Principi
PARTE SECONDA — Cittadinanza dell'Unione
PARTE TERZA — Politiche della Comunità
TITOLO
I — Libera circolazione delle merci
Capo 1 — Unione doganale
Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli
Stati membri
TITOLO
II — Agricoltura
TITOLO
III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1 — I lavoratori
Capo 2 — Il diritto di stabilimento
Capo 3 — I servizi
Capo 4 — Capitali e pagamenti
TITOLO
IV — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la
libera circolazione delle persone
TITOLO
V — Trasporti
TITOLO
VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul
ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1 — Regole di concorrenza
Sezione 1 — Regole applicabili alle
imprese
Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati
Capo 2 — Disposizioni fiscali
Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni
TITOLO
VII — Politica economica e monetaria
Capo 1 — Politica economica
Capo 2 — Politica monetaria
Capo 3 — Disposizioni istituzionali
Capo 4 — Disposizioni transitorie
TITOLO
VIII — Occupazione
TITOLO
IX — Politica commerciale comune
TITOLO
X — Cooperazione doganale
TITOLO
XI — Politica sociale, istruzione, formazione professionale e
gioventù
Capo 1 — Disposizioni sociali
Capo 2 — Il Fondo sociale europeo
Capo 3 — Istruzione, formazione professionale e gioventù
TITOLO
XII — Cultura
TITOLO
XIII — Sanità pubblica
TITOLO
XIV — Protezione dei consumatori
TITOLO
XV — Reti transeuropee
TITOLO
XVI — Industria
TITOLO
XVII — Coesione economica e sociale
TITOLO
XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico
TITOLO
XIX — Ambiente
TITOLO
XX — Cooperazione allo sviluppo
TITOLO
XXI(1) — Cooperazione economica,
finanziaria e tecnica con i paesi terzi
PARTE QUARTA — Associazione dei paesi e territori
d'oltremare
PARTE QUINTA — Le istituzioni della Comunità
TITOLO I — Disposizioni istituzionali
Capo 1 — Le istituzioni
Sezione 1 — Il Parlamento europeo
Sezione 2 — Il Consiglio
Sezione 3 — La Commissione
Sezione 4 — La Corte di giustizia
Sezione 5 — La Corte dei conti
Capo 2 — Disposizioni comuni a più
istituzioni
Capo 3 — Il Comitato economico e sociale
Capo 4 — Il Comitato delle regioni
Capo 5 — Banca europea per gli investimenti
TITOLO II — Disposizioni finanziarie
PARTE SESTA — Disposizioni generali e finali
Disposizioni
finali
Allegato
I — Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato
Allegato
II — Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte
quarta del trattato
(1)
Titolo inserito dal trattato di Nizza.
II.
PROTOCOLLI
Protocolli allegati al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
-Protocollo (n. 2)
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
(1997)
-Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997)
-Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997)
-Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
-Protocollo (n. 6) sullo statuto della Corte di giustizia (2001) (testo riprodotto in appresso)
-Protocollo (n. 7) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)
-Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)
-Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997)
-Protocollo (n. 10) sull'allargamento dell'Unione europea (2001) (testo riprodotto in appresso)
Protocolli allegati al
trattato che istituisce la Comunità europea
-Protocollo (n. 11) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1957)
-Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957)
-Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957)
-Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962)
-Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia (1985)
-Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca (1992)
-Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)
-Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (1992)
-Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992)
-Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1992)
-Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)
-Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992)
-Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992)
-Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992)
-Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992)
-Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla Danimarca (1992)
-Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992)
-Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e sociale (1992)
-Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (1997)
-Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997)
-Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997)
-Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (1997)
-Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997)
-Protocollo (n. 34) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (2001) (testo riprodotto in appresso)
-Protocollo (n. 35) relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001) (testo riprodotto in appresso)
Protocollo allegato ai
trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea
dell'energia atomica:
-Protocollo (n. 36) sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE
LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI(2),
DETERMINATI a porre le
fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante
un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le
barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per
scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che l'eliminazione
degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la
stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella
concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare l'unità
delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità
fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
DESIDEROSI di contribuire,
grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle
restrizioni agli scambi internazionali,
NELL'INTENTO di confermare la
solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo
sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle
Nazioni Unite,
RISOLUTI a rafforzare, mediante
la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della
libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso
ideale, perché si associno al loro sforzo,
DETERMINATI a promuovere lo
sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni
attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento
costante,
HANNO DECISO di creare una
COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
(Elenco dei firmatari non
riprodotto)
I QUALI, dopo avere scambiato i
loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
disposizioni che seguono.
PRINCIPI
Articolo 1
Con il presente trattato, le
ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.
Articolo 2
Articolo 3
1.
Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle
condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a) il
divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni
quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre
misure di effetto equivalente;
b) una
politica commerciale comune;
c) un
mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali;
d) misure
riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal
titolo IV;
e) una
politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
f) una
politica comune nel settore dei trasporti;
g) un
regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno;
h) il
ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del
mercato comune;
i) la
promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di
occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia
coordinata per l'occupazione;
j) una
politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
k) il
rafforzamento della coesione economica e sociale;
l) una
politica nel settore dell'ambiente;
m) il
rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
n) la
promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
o) l'incentivazione
della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
p) un
contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
q)un
contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo
delle culture degli Stati membri;
r) una
politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
s) l'associazione
dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e
proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
t)un
contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
u)misure
in materia di energia, protezione civile e turismo.
2. L'azione della
Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze,
nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
Articolo 4
1. Ai fini enunciati
all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle
condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una
politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche
degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e
in libera concorrenza.
2. Parallelamente,
alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente
trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di
cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la
definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del
cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche
generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni
degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi
direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché
bilancia dei pagamenti sostenibile.
Articolo 5
La Comunità agisce nei limiti
delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati
dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua
esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va
al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del
presente trattato.
Articolo 6
Le esigenze connesse con la
tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 7
1. L'esecuzione dei
compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- |
|
un PARLAMENTO EUROPEO, |
- |
|
un CONSIGLIO, |
- |
|
una COMMISSIONE, |
- |
|
una CORTE DI GIUSTIZIA, |
- |
|
una CORTE DEI CONTI. |
Ciascuna istituzione agisce nei
limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la
Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato
delle regioni, che svolgono funzioni consultive.
Articolo 8
Sono istituiti, secondo le
procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali
(in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso
denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente
trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato
"statuto del SEBC") allegati al trattato stesso.
Articolo 9
È istituita una Banca europea
per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite
dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano tutte
le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti
delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento
dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente
trattato.
Articolo 11(3)
1. Gli Stati membri
che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei
settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione
che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la
Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri
interessati delle ragioni di tale decisione.
2. L'autorizzazione
di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa,
nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione
rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del
Parlamento europeo.
Un membro del Consiglio può
chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la
questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del
primo comma del presente paragrafo.
3. Gli atti e le
decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata
sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo
disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a
45 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 11
A(4)
Ogni Stato membro che desideri
partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11
notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un
termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al
Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la
Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può
ritenere necessarie.
Articolo 12
Nel campo di applicazione del
presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo
stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla
nazionalità.
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a
vietare tali discriminazioni.
Articolo 13(5)
1. Fatte salve le
altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso
conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i
provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. In deroga al
paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251
quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
1. La Comunità
adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di
un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del
presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e
senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.
2. Il mercato
interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
secondo le disposizioni del presente trattato.
3. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, definisce gli
orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato
nell'insieme dei settori considerati.
Articolo 15
Nella formulazione delle proprie
proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione
tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso
del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che
presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono
la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare
meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.
Articolo 16
Fatti salvi gli articoli 73, 86
e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico
generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella
promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati
membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino
in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro
compiti.
CITTADINANZA
DELL'UNIONE
Articolo 17
1. È istituita una
cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un
complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.
2. I cittadini
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente
trattato.
Articolo 18(6)
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso.
2. Quando un'azione
della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che
il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il
Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo
251.
3. Il paragrafo 2
non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità,
ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni
relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.
Articolo 19
1. Ogni cittadino
dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà
esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in
applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato
membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con
riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 20
Ogni cittadino dell'Unione gode,
nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le
disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per
garantire detta tutela.
Articolo 21
Ogni cittadino dell'Unione ha il
diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo
194.
Ogni cittadino dell'Unione può
rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 195.
Ogni cittadino dell'Unione può
scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o
all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una
risposta nella stessa lingua.
Articolo 22
La Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della
presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su questa base, lasciando
impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente
parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri,
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
POLITICHE
DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23
1. La Comunità è
fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di
merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente,
come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i
paesi terzi.
2. Le disposizioni
dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti
originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si
trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo 24
Sono considerati in libera
pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE
DOGANALE
Articolo 25
I dazi doganali all'importazione
o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati
membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 26
I dazi della tariffa doganale
comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
Articolo 27
Nell'adempimento dei compiti che
le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:
a) |
|
alla necessità di promuovere
gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; |
b) |
|
all'evoluzione delle
condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui
tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza
delle imprese; |
c) |
|
alla necessità di
approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di
concorrenza sui prodotti finiti; |
d) |
|
alla necessità di evitare
gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno
sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella
Comunità. |
CAPO 2
DIVIETO DELLE
RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI
Articolo 28
Sono vietate fra gli Stati
membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di
effetto equivalente.
Articolo 29
Sono vietate fra gli Stati
membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente.
Articolo 30
Le disposizioni degli articoli
28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della
proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 31
1. Gli Stati membri
procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere
commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i
cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative
all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato
membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente,
direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati
membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri
si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto
dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un
monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata
ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno
assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie
equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.
TITOLO II
AGRICOLTURA
Articolo 32
1. Il mercato comune
comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti
agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca,
come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione
con tali prodotti.
2. Salvo contrarie
disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per
l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si
applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati
nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
4. Il funzionamento
e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere
accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.
Articolo 33
1. Le finalità della
politica agricola comune sono:
a) |
|
incrementare la produttività
dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo
razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori
di produzione, in particolare della manodopera; |
b) |
|
assicurare così un tenore di
vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento
del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; |
c) |
|
stabilizzare i mercati; |
d) |
|
garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti; |
e) |
|
assicurare prezzi ragionevoli
nelle consegne ai consumatori. |
2. Nell'elaborazione
della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare,
si dovrà considerare:
a) |
|
il carattere particolare
dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e
dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; |
b) |
|
la necessità di operare
gradatamente gli opportuni adattamenti; |
c) |
|
il fatto che, negli Stati
membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia. |
Articolo 34
1. Per raggiungere
gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei
mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale
organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) |
|
regole comuni in materia di
concorrenza; |
b) |
|
un coordinamento obbligatorio
delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; |
c) |
|
un'organizzazione europea del
mercato. |
2. L'organizzazione
comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le
misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e
in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che
alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte
e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o
all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire
gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune dei
prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire
all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi
obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di
garanzia.
Articolo 35
Per consentire il raggiungimento
degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto
nell'ambito della politica agricola comune:
a) |
|
un coordinamento efficace
degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della
ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti
o istituzioni finanziate in comune; |
b) |
|
azioni comuni per lo sviluppo
del consumo di determinati prodotti. |
Articolo 36
Le disposizioni del capo
relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui
all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati
nell'articolo 33.
Il Consiglio può in particolare
autorizzare la concessione di aiuti:
a) |
|
per la protezione delle
aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; |
b) |
|
nel quadro di programmi di
sviluppo economico. |
Articolo 37
1. Per tracciare le
linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non
appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per
procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare
il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione,
avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver
consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a
decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito
all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa
la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione
comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle
misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto
dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni,
senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione
comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle
organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo
precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) |
|
quando l'organizzazione comune
offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi
stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi
garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori
interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle
specializzazioni necessarie; e |
b) |
|
quando tale organizzazione
assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle
esistenti in un mercato nazionale. |
4. Qualora
un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora
esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione
corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di
trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere
importate dall'esterno della Comunità.
Articolo 38
Quando in uno Stato membro un
prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da
qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole
alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati
membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove
sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di
compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di
compensazione all'esportazione.
La Commissione fissa l'ammontare
di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può
ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le
condizioni e modalità.
TITOLO III
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI
Articolo 39
1. La libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica
l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e
le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le
limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e
sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) |
|
di rispondere a offerte di
lavoro effettive; |
b) |
|
di spostarsi liberamente a tal
fine nel territorio degli Stati membri; |
c) |
|
di prendere dimora in uno
degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; |
d) |
|
di rimanere, a condizioni che
costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla
Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un
impiego. |
4. Le disposizioni
del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Articolo 40
Il Consiglio, deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie
per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita
dall'articolo 39, in particolare:
a) |
|
assicurando una stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; |
b) |
|
eliminando quelle procedure e
pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi
disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di
ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; |
c) |
|
abolendo tutti i termini e le
altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori
degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro,
condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; |
d) |
|
istituendo meccanismi idonei a
mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore
di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. |
Articolo 41
Gli Stati membri favoriscono,
nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo 42
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza
sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai
lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) |
|
il cumulo di tutti i periodi
presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il
sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di
queste; |
b) |
|
il pagamento delle prestazioni
alle persone residenti nei territori degli Stati membri. |
Il Consiglio delibera all'unanimità
durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.
CAPO 2
IL DIRITTO DI
STABILIMENTO
Articolo 43
Nel quadro delle disposizioni
che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie,
succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento
importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi
dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione
del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le
disposizioni del capo relativo ai capitali.
Articolo 44
1. Per realizzare la
libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in
conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.
2. Il Consiglio e la
Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni
che precedono, in particolare:
a) |
|
trattando, in generale, con
precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un
contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli
scambi; |
b) |
|
assicurando una stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di
conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse
attività interessate; |
c) |
|
sopprimendo quelle procedure e
pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da
accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento
sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento; |
d) |
|
vigilando a che i lavoratori
salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro
Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non
salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se
entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere
all'attività di cui trattasi; |
e) |
|
rendendo possibile l'acquisto
e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato
membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non
siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2; |
f) |
|
applicando la graduale
soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di
agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra
alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli
organi di gestione o di controllo di queste ultime; |
g) |
|
coordinando, nella necessaria
misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste,
negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per
proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; |
h) |
|
accertandosi che le condizioni
di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati
membri. |
Articolo 45
Sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro
interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune
attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
Articolo 46
1. Le prescrizioni
del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e
che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica.
2. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive
per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 47
1. Al fine di
agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251,
stabilisce direttive
intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In ordine alle
stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il
Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui
all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro
almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle
professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle
persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Per quanto
riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale
soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle
condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Articolo 48
Le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della
Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le
società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o
privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
CAPO 3
I SERVIZI
Articolo 49
Nel quadro delle disposizioni
seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della
Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti
in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della
prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può estendere il
beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi,
cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.
Articolo 50
Ai sensi del presente trattato,
sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro
retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla
libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in
particolare:
a) |
|
attività di carattere
industriale; |
b) |
|
attività di carattere
commerciale; |
c) |
|
attività artigiane; |
d) |
|
attività delle libere
professioni. |
Senza pregiudizio delle
disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può,
per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua
attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte
dal paese stesso ai propri cittadini.
Articolo 51
1. La libera
circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle
disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La
liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo 52
1. Per realizzare la
liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata.
2. Nelle direttive
di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui
liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Articolo 53
Gli Stati membri si dichiarano
disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a
quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo
52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica
generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal
fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 54
Fino a quando non saranno
soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli
Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti
i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.
Articolo 55
Le disposizioni degli articoli
da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
CAPO 4
CAPITALI E
PAGAMENTI
Articolo 56
1. Nell'ambito delle
disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle
disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 57
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle
legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i
movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che
implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell'ambito degli
sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare
gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di
capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure
concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in
proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità
per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un
regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione
dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.
Articolo 58
1. Le disposizioni
dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) |
|
di applicare le pertinenti
disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una
distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione
per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del
loro capitale; |
b) |
|
di prendere tutte le misure
necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle
regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello
della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire
procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate
da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
2. Le disposizioni
del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di
diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.
3. Le misure e le
procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento
dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.
Articolo 59
Qualora, in circostanze
eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento
dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente
necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non
superiore a sei mesi.
Articolo 60
1. Qualora, nei casi
previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il
Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare
nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in
materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
2. Fatto salvo
l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo
quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche
e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese
terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione
e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data
di entrata in vigore delle medesime.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato
membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.
TITOLO IV
VISTI, ASILO,
IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE
Articolo 61
Allo scopo di istituire
progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
a) |
|
entro un periodo di cinque
anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure
volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma
dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate
in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma
dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a)
e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la
criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e), del trattato sull'Unione
europea, |
b) |
|
altre misure nei settori
dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini
dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63, |
c) |
|
misure nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65, |
d) |
|
misure appropriate per
incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto
all'articolo 66, |
e) |
|
misure nel settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare
alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la
lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle
disposizioni del trattato sull'Unione europea. |
Articolo 62
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) |
|
misure volte a garantire, in
conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia
cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne; |
2) |
|
misure relative
all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che
definiscono:
|
3) |
|
misure che stabiliscono a
quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi
all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a
tre mesi. |
Articolo 63
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) |
|
misure in materia di asilo, a
norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31
gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati
pertinenti, nei seguenti settori:
|
2) |
|
misure applicabili ai
rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:
|
3) |
|
misure in materia di politica
dell'immigrazione nei seguenti settori:
|
4) |
|
misure che definiscono con
quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. |
Le misure adottate dal Consiglio
a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca,
nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente
trattato e con gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a norma
del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica
il suddetto periodo di cinque anni.
Articolo 64
1. Il presente
titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri
per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna.
2. Qualora uno o più
Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata
dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo
1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a
beneficio degli Stati membri interessati.
Articolo 65
Le misure nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni
transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario
al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
a) |
|
il miglioramento e la
semplificazione:
|
b) |
|
la promozione della
compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di
leggi e di competenza giurisdizionale; |
c) |
|
l'eliminazione degli ostacoli
al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
Articolo 66
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la
cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri
nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la
Commissione.
Articolo 67(7)
1. Per un periodo
transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il
Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su
iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale
periodo di cinque anni:
- |
|
il Consiglio delibera su
proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta
formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al
Consiglio, |
- |
|
il Consiglio, deliberando all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di
assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla
procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle
competenze della Corte di giustizia. |
3. In deroga ai
paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti
i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam,
sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
4. In deroga al
paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e
iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di
cui all'articolo 251.
5. In deroga al
paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
- |
|
le misure previste
all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia
preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una
normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali
che disciplinano tali materie, |
- |
|
le misure previste
all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di
famiglia. |
Articolo 68
1. L'articolo 234 si
applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti
condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione
del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle
istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale
punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di
giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni
adottate a norma dell'articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento
dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la
Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle
istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione
pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si
applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate
in giudicato.
Articolo 69
Il presente titolo si applica
nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito
e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo
il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato
che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.
TITOLO V
TRASPORTI
Articolo 70
Gli
Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la
materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei
trasporti.
Articolo 71
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti
peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni, stabilisce:
a) |
|
norme
comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di
uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di
uno o più Stati membri; |
b) |
|
le condizioni per l'ammissione
di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; |
c) |
|
le misure atte a migliorare la
sicurezza dei trasporti; |
d) |
|
ogni altra utile disposizione. |
2. In deroga alla
procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del
regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il
tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle
attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera
all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un
adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato
comune.
Articolo 72
Fino a che non siano emanate le
disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del
Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro
effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri
rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la
materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro
adesione.
Articolo 73
Sono compatibili con il presente
trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti
ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio.
Articolo 74
Qualsiasi misura in materia di
prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato,
deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 75
1. Devono essere
abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti
nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto
differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate
sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1
non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione
dell'articolo 71, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza
qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a
garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare
le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di
controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne
l'intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione,
di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di
discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato
membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della
regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 76
1. È fatto divieto a
uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità
l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di
sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie
particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione,
di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le
condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte,
alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità
delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano
gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di
tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli
Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui
al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 77
Le tasse o canoni che, a
prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio
delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo
alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di
ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo.
Articolo 78
Le disposizioni del presente
titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania,
sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della
Repubblica federale che risentono di tale divisione.
Articolo 79
Presso la Commissione è istituito
un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi
degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni
qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del
Comitato economico e sociale.
Articolo 80
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie
navigabili.
2. Il Consiglio, con
deliberazione a maggioranza
qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale
procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione
marittima e aerea.
Le disposizioni di procedura di
cui all'articolo 71 sono applicabili.
TITOLO VI
NORME COMUNI
SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1
REGOLE DI
CONCORRENZA
SEZIONE PRIMA
REGOLE
APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 81
1. Sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti
nel:
a) |
|
fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione; |
b) |
|
limitare o controllare la
produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; |
c) |
|
ripartire i mercati o le fonti
di approvvigionamento; |
d) |
|
applicare, nei rapporti
commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza; |
e) |
|
subordinare la conclusione di
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
2. Gli accordi o
decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le
disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- |
|
a qualsiasi accordo o
categoria di accordi fra imprese, |
- |
|
a qualsiasi decisione o
categoria di decisioni di associazioni di imprese, e |
- |
|
a qualsiasi pratica concordata
o categoria di pratiche concordate, |
che contribuiscano a migliorare
la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) |
|
imporre alle imprese
interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi; |
b) |
|
dare a tali imprese la
possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei
prodotti di cui trattasi. |
Articolo 82
È incompatibile con il mercato
comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio
tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono
consistere in particolare:
a) |
|
nell'imporre direttamente od
indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di
transazione non eque; |
b) |
|
nel limitare la produzione,
gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; |
c) |
|
nell'applicare nei rapporti
commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza; |
d) |
|
nel subordinare la conclusione
di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
Articolo 83
1. I regolamenti
e le direttive
utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82
sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni
di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) |
|
garantire l'osservanza dei
divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando
ammende e penalità di mora; |
b) |
|
determinare le modalità di
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di
esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per
quanto possibile, il controllo amministrativo; |
c) |
|
precisare, eventualmente, per
i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli
articoli 81 e 82; |
d) |
|
definire i rispettivi compiti
della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle
disposizioni contemplate dal presente paragrafo; |
e) |
|
definire i rapporti fra le
legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione
nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra. |
Articolo 84
Fino al momento dell'entrata in
vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità
degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in
conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81,
in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.
Articolo 85
1. Senza pregiudizio
dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi
fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro
o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che
le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi
suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi
atti a porvi termine.
2. Qualora non sia
posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi
con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare
gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le
condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
Articolo 86
1. Gli Stati membri
non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria
alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli
articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. La Commissione
vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo,
ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
SEZIONE 2
AIUTI
CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 87
1. Salvo deroghe
contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili
con il mercato comune:
a) |
|
gli aiuti a carattere sociale
concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; |
b) |
|
gli aiuti destinati a ovviare
ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; |
c) |
|
gli aiuti concessi
all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari
a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. |
3. Possono
considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) |
|
gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; |
b) |
|
gli aiuti destinati a
promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro; |
c) |
|
gli aiuti destinati ad
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse; |
d) |
|
gli aiuti destinati a
promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino
le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura
contraria all'interesse comune; |
e) |
|
le altre categorie di aiuti,
determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione. |
Articolo 88
1. La Commissione
procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal
graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la
Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87,
oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato
interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si
conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia,
in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro,
il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o
da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti
di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto,
la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale
procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si
è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione
sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti
diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia
compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione
inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Articolo 89
Il Consiglio, con deliberazione
a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli
articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione
dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate
da tale procedura.
CAPO 2
DISPOSIZIONI
FISCALI
Articolo 90
Nessuno Stato membro applica
direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro
applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a
proteggere indirettamente altre produzioni.
Articolo 91
I prodotti esportati nel
territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno
di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente.
Articolo 92
Per quanto riguarda le
imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di
consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi
all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione
applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora
le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Articolo 93
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano
l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari,
alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta
armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.
CAPO 3
RAVVICINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 94
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del
mercato comune.
Articolo 95
1. In deroga
all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si
applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi
dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1
non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera
circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei
lavoratori dipendenti.
3. La Commissione,
nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza,
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di
protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi
sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il
Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire
tale obiettivo.
4. Allorché, dopo
l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di
armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni
nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle
stesse.
5. Inoltre, fatto
salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della
Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga
necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate
da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della
misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla
Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione,
entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le
disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano
o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata
nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della
Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi
4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla
complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la
Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui
al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo
sei mesi.
7. Quando uno Stato
membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre
disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la
Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di
detta misura.
8. Quando uno Stato
membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è
stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone
alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure
appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla
procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato
membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro
Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente
articolo.
10. Le misure di
armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei
motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie
soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
Articolo 96
Qualora la Commissione constati
che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul
mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere
eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione
non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il
Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie,
deliberando a maggioranza
qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni
altra opportuna misura prevista dal presente trattato.
Articolo 97
1. Quando vi sia
motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La
Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati
interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che
vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli
altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro
disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che
ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione
unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo
96.
TITOLO VII
POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA
CAPO 1
POLITICA
ECONOMICA
Articolo 98
Gli Stati membri attuano la loro
politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di
massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità
agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai
principi di cui all'articolo 4.
Articolo 99
1. Gli Stati membri
considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le
coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 98.
2. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un
progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri
e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo,
deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle
conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità.
Sulla base di dette conclusioni,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una
raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio
informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di
garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio,
sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione
economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza
delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e
procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza
multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro
politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute
necessarie.
4. Qualora si
accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche
economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima
di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento
dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo
Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere
pubbliche le proprie raccomandazioni.
Il presidente del Consiglio e la
Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza
multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il
presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo.
5. Il Consiglio,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare
le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3
e 4.
Articolo 100(8)
1. Fatta salva ogni
altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito
alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano
gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato
membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo
controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria
comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa
il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.
Articolo 101
1. È vietata la
concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a
istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico
o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso
di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
nazionali.
2. Le disposizioni
del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che,
nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono
ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento
degli enti creditizi privati.
Articolo 102
1. È vietata
qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle
istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli
enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto
pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle
istituzioni finanziarie.
2. Anteriormente al
1o gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del
divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 103
1. La Comunità non
risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali,
dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di
diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve
le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un
progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né
subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali,
locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di
imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie
reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252,
può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo
101 e al presente articolo.
Articolo 104
1. Gli Stati membri
devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione
sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito
pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In
particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei
due criteri seguenti:
a) |
|
se il rapporto tra il
disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi
un valore di riferimento, a meno che
|
b) |
|
se il rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini
al valore di riferimento con ritmo adeguato. |
I valori di riferimento sono
specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato
al presente trattato.
3. Se uno Stato
membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri
menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della
Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo
pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a
medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre
preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado
i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato
previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della
Commissione.
5. La Commissione,
se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un
disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.
6. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le
osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo
una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del
paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio
formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare
tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio,
qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito
effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette
raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato
membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo
può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine
stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio
ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può
chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un
calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di
esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati
nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno
Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo
9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di
intensificare una o più delle seguenti misure:
- |
|
chiedere che lo Stato membro
interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal
Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli, |
- |
|
invitare la Banca europea per
gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato
membro in questione, |
- |
|
richiedere che lo Stato membro
in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso
la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo
non sia stato corretto, |
- |
|
infliggere ammende di entità
adeguata. |
Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il Consiglio
abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella
misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue
raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata
abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo
eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nell'adottare le
decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su
raccomandazione della Commissione alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei propri membri
conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del
rappresentante dello Stato membro in questione.
14. Ulteriori
disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente
articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al presente trattato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre
disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1o gennaio 1994, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità
e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
CAPO 2
POLITICA
MONETARIA
Articolo 105
1. L'obiettivo
principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo
l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche
economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza,
favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di
cui all'articolo 4.
2. I compiti
fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
- |
|
definire e attuare la politica
monetaria della Comunità, |
- |
|
svolgere le operazioni sui
cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111, |
- |
|
detenere e gestire le riserve
ufficiali in valuta estera degli Stati membri, |
- |
|
promuovere il regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento. |
3. Il paragrafo 2,
terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi
degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La BCE viene
consultata:
- |
|
in merito a qualsiasi proposta
di atto comunitario che rientri nelle sue competenze, |
- |
|
dalle autorità nazionali, sui
progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma
entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la
procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6. |
La BCE può formulare pareri da sottoporre
alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali
su questioni che rientrano nelle sue competenze.
5. Il SEBC
contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo
parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici
in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di
assicurazione.
Articolo 106
1. La BCE ha il
diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della
Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le
banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le
uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2. Gli Stati membri
possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto
riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare
misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte
le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per
agevolare la loro circolazione nella Comunità.
Articolo 107
1. Il SEBC è
composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
2. La BCE ha
personalità giuridica.
3. Il SEBC è retto
dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il
comitato esecutivo.
4. Lo statuto del
SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
5. Gli articoli 5,
paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23,
24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33,
paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della
BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della
Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il
parere conforme del Parlamento europeo.
6. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le
disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28,
paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto
del SEBC.
Articolo 108
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento
dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto
del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi
organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni
o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro
organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati
membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di
influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali
nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 109
Ciascuno Stato membro assicura
che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione
nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile
con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.
Articolo 110
1. Per
l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle
disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto
del SEBC:
- |
|
stabilisce regolamenti
nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3,
paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25,
paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti
del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, |
- |
|
prende le decisioni necessarie
per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e
dallo statuto del SEBC, |
- |
|
formula raccomandazioni o
pareri. |
2. Il regolamento
ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le raccomandazioni e i pareri
non sono vincolanti.
La decisione è obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli 253, 254 e 256 si
applicano ai regolamenti
ed alle decisioni adottati dalla BCE.
La BCE può decidere di
pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
3. Entro i limiti e
alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti
e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 111(9)
1. In deroga
all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della
BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di
pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi
può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura
prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere
accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle
valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE
nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali
dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del
Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o
dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.
2. In mancanza di un
sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come
indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione
della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della
BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei
confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano
l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga
all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario
debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità
devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è
associata a pieno titolo ai negoziati.
Gli accordi conclusi
conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della
Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.
4. Fatto salvo il
paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione
della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di
particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito
alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista
dagli articoli 99 e 105.
5. Senza pregiudizio
della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione
economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle
istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
CAPO 3
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
Articolo 112
1. Il consiglio
direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché
i governatori delle banche centrali nazionali.
a) |
|
2. Il comitato
esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. |
b) |
|
Il presidente, il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra
persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a
livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e
previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della
BCE. Il loro mandato ha una durata
di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati
membri possono essere membri del comitato esecutivo. |
Articolo 113
1. Il presidente del
Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.
Il presidente del Consiglio può
sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.
2. Il presidente
della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando
quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del
SEBC.
3. La BCE trasmette
al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio
europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica
monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE
presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere
su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente della BCE e gli
altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo
o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del
Parlamento europeo.
Articolo 114
1. Per promuovere il
coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria
al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a
carattere consultivo.
Il comitato monetario a
carattere consultivo svolge i seguenti compiti:
- |
|
seguire la situazione
monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime
generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al
Consiglio ed alla Commissione, |
- |
|
formulare pareri, sia a
richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa,
destinati a tali istituzioni, |
- |
|
fatto salvo l'articolo 207,
contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli
59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117,
paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1, |
- |
|
esaminare, almeno una volta
all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei
provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti
riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. |
Gli Stati membri e la
Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.
2. All'inizio della
terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato
monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.
Il comitato economico e
finanziario svolge i seguenti compiti:
- |
|
formulare pareri, sia a
richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa,
destinati a tali istituzioni, |
- |
|
seguire la situazione
economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire
regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle
relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali, |
- |
|
fatto salvo l'articolo 207,
contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli
59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106,
paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122,
paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti
consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio, |
- |
|
esaminare, almeno una volta
all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei
provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti
riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla
Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. |
Gli Stati membri, la Commissione
e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.
3. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni
specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il
presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale
decisione.
4. Oltre ai compiti
di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga
di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione
monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati
membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 115
Per questioni che rientrano nel
campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il
paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato
membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta
senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
CAPO 4
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo 116
1. La seconda fase
per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio
1994.
2. Prima di tale
data:
a) |
|
ciascuno Stato membro:
|
b) |
|
il Consiglio, in base ad una
relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza
economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei
prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti
verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato
interno. |
3. Gli articoli 101,
102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si
applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo 2,
104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4,
si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.
4. Nella seconda
fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
5. Nella seconda
fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce
all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 109.
Articolo 117
1. A decorrere
dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività
l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato "IME"); esso ha
personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un
presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà
scelto il vicepresidente.
Il presidente viene nominato di
comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di
governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o
bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati
presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.
Lo statuto dell'IME è definito
nel protocollo allegato al presente trattato.
2. L'IME:
- |
|
rafforza la cooperazione tra
le banche centrali nazionali degli Stati membri, |
- |
|
rafforza il coordinamento
delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la
stabilità dei prezzi, |
- |
|
sorveglia il funzionamento del
sistema monetario europeo, |
- |
|
procede a consultazioni su
questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e
riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, |
- |
|
assume i compiti del Fondo
europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono
esposte nello statuto dell'IME, |
- |
|
agevola l'impiego dell'ecu ed
esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento
del sistema di compensazione dell'ecu. |
3. Al fine di
preparare la terza fase, l'IME:
- |
|
prepara gli strumenti e le
procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza
fase; |
- |
|
promuove l'armonizzazione,
laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione
e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza, |
- |
|
prepara le norme per le
operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito
del SEBC, |
- |
|
promuove l'efficienza dei
pagamenti comunitari transfrontalieri, |
- |
|
esercita la supervisione sulla
preparazione tecnica delle banconote in ecu. |
Al più tardi il 31 dicembre
1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico
necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo
quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida
in proposito.
4. L'IME,
deliberando a maggioranza
qualificata dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:
- |
|
formulare pareri o
raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della
politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato
membro, |
- |
|
presentare pareri o
raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che
possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità
e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo, |
- |
|
fare raccomandazioni alle
autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria. |
5. L'IME,
deliberando all'unanimità,
può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.
6. L'IME viene
consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri
nella sua competenza.
Entro i limiti e alle condizioni
stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME,
quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni
proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
7. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza
fase.
8. Nei casi in cui
il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla
BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.
9. Nel corso della
seconda fase, per "BCE" di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237
e 288 si intende l'IME.
Articolo 118
La composizione valutaria del
paniere dell'ecu non sarà modificata.
Dall'inizio della terza fase, il
valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123,
paragrafo 4.
Articolo 119
1. In caso di
difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di
uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia
dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in
particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale
attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza
indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che
questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del
presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La
Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato
interessato.
Se l'azione intrapresa da uno
Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti
ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione
raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo
114, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato
regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza
qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce
le direttive
o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può
assumere in particolare la forma di:
a) |
|
un'azione concordata presso
altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono
ricorrere; |
b) |
|
misure necessarie ad evitare
deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca
restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; |
c) |
|
concessione di crediti
limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. |
3. Quando il
concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal
Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad
adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le
modalità.
Tale autorizzazione può essere
revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata.
4. Fatto salvo
l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile
dall'inizio della terza fase.
Articolo 120
1. In caso di
improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga
immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato
membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento
possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e
gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di
salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La
Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini
dell'articolo 119.
3. Su parere della
Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo
114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato
interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di
salvaguardia.
4. Fatto salvo
l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile
dall'inizio della terza fase.
Articolo 121
1. La Commissione e
l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri
nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione
economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità
tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua
banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del
SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un
alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti
criteri da parte di ciascuno Stato membro:
- |
|
il raggiungimento di un alto
grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione
prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, |
- |
|
la sostenibilità della
situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una
situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo
secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6, |
- |
|
il rispetto dei margini
normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della
moneta di qualsiasi altro Stato membro, |
- |
|
i livelli dei tassi di
interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza
raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di
cambio del Sistema monetario europeo. |
I quattro criteri esposti nel
presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente
trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello
sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della
situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei
pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri
indici di prezzo.
2. In base a queste
relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, valuta:
- |
|
se i singoli Stati membri
soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, |
- |
|
se la maggioranza degli Stati
membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta
unica; |
esso trasmette le sue
conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene
consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo.
3. Tenendo debito
conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo
di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di
Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31
dicembre 1996:
- |
|
decide, sulla base delle
raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli
Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta
unica, |
- |
|
decide se sia opportuno che la
Comunità passi alla terza fase dell'Unione |
e, in caso affermativo,
- |
|
stabilisce la data di inizio
della terza fase. |
4. Se entro la fine
del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza
fase inizierà il 1o gennaio 1999. Anteriormente al 1o luglio 1998, il
Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la
ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo
trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al
paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza
qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al
paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie
per l'adozione di una moneta unica.
Articolo 122
1. Qualora sia stato
deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il
Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121,
paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al
paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso
denominati "Stati membri con deroga".
Qualora il Consiglio abbia
confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per
l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4,
agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga
quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in
appresso denominati "Stati membri con deroga".
2. Almeno una volta
ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la
BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121,
paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in
seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni
necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e
abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La deroga di cui
al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i
seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110,
111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della
sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è
oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.
4. Agli articoli
105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per
"Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga".
5. I diritti di voto
degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di
cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso,
in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde
ai due terzi
dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati
conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che
richiede l'unanimità
è richiesta l'unanimità
di tali Stati membri.
6. Gli articoli 119
e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.
Articolo 123(10)
1. Non appena presa
la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo
121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:
- |
|
il Consiglio adotta le
disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6, |
- |
|
i governi degli Stati membri
senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50
dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri
del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il
numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello
previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun
caso può essere inferiore a quattro. |
Non appena è stato nominato il
comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a
svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello
statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal
primo giorno della terza fase.
2. Non appena è
stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con
l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative
modalità sono definite nello statuto dell'IME.
3. Se e fintantoché
vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del
presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello
statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.
4. Alla data di
inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza
deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta
i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente
vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a
sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa
misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio,
deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della
Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie
per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri.
Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.
5. Se si decide,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire
una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello
Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato
membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione
dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.
Articolo 124
1. Fino all'inizio
della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera
la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine
e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle
esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario
europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.
2. A decorrere
dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di
deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di
detto Stato membro.
TITOLO VIII
OCCUPAZIONE
Articolo 125
Gli Stati membri e la Comunità,
in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati
del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e
all'articolo 2 del presente trattato.
Articolo 126
1. Gli Stati membri,
attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della
Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri,
tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti
sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse
comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base
alle disposizioni dell'articolo 128.
Articolo 127
1. La Comunità
contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione
tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone
l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione
e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto
dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 128
1. In base a una
relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e
adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle
conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle
regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora
annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle
rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti
con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato
membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia
di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui
al paragrafo 2.
4. Il Consiglio,
sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per
l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche
degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in
materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di
detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei
risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al
Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione
dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia
di occupazione.
Articolo 129
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure
di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a
sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative
volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a
fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci
innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il
ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 130
Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione
a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati
membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato
del lavoro. Il comitato è incaricato di:
- |
|
seguire la situazione
dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri
e nella Comunità, |
- |
|
fatto salvo l'articolo 207,
formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria
iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all'articolo 128. |
Nell'esercizio delle sue
funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la
Commissione nominano due membri del comitato.
TITOLO IX
POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
Articolo 131
Con l'instaurare un'unione
doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse
comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale
soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione
delle barriere doganali.
La politica commerciale comune
tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli
Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle
imprese di tali Stati.
Articolo 132
1. Senza pregiudizio
degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni
internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni
nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria
per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della Commissione,
il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni
che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di
effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le
imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte
indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro
in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli
oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
Articolo 133(11)
1. La politica
commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto
concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e
commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di
esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da
adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La Commissione
presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale
comune.
3. Qualora si
debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali,
la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire
i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi
affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme
interne della Comunità.
Tali negoziati sono condotti
dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può
impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui
progressi dei negoziati.
Le pertinenti disposizioni
dell'articolo 300 sono applicabili.
4. Nell'esercizio
delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio
delibera a maggioranza
qualificata.
5. I paragrafi da 1
a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei
settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà
intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti
paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.
In deroga al paragrafo 4, il
Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di
un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo
contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme
interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha
ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù
del presente trattato.
Il Consiglio delibera all'unanimità
per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella
misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6,
secondo comma.
Il presente paragrafo lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi
con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano
conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.
6. Il Consiglio non
può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze
interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione
delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore
in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.
Al riguardo, in deroga al
paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi
culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e
relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità
e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una
decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni
dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così
negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.
La negoziazione e la conclusione
di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle
disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.
7. Fatto salvo il
paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere
l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in
materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel
paragrafo 5.
Articolo 134
Per assicurare che l'esecuzione
delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente
al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora
delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o
più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati
membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può
autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie
definendone condizioni e modalità.
In caso d'urgenza gli Stati
membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di
autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano
agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che
gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in
questione.
In ordine di priorità, devono
essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel
funzionamento del mercato comune.
TITOLO X
COOPERAZIONE
DOGANALE
Articolo 135
Nel quadro del campo di
applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione
doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure
non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione
della giustizia negli Stati membri.
TITOLO XI
POLITICA
SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
CAPO 1
DISPOSIZIONI
SOCIALI
Articolo 136
La Comunità e gli Stati membri,
tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno
come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo
delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e
duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli
Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della
necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale
evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente
trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative.
Articolo 137(12)
1. Per conseguire
gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa
l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) |
|
miglioramento, in particolare,
dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei
lavoratori; |
b) |
|
condizioni di lavoro; |
c) |
|
sicurezza sociale e protezione
sociale dei lavoratori; |
d) |
|
protezione dei lavoratori in
caso di risoluzione del contratto di lavoro; |
e) |
|
informazione e consultazione
dei lavoratori; |
f) |
|
rappresentanza e difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; |
g) |
|
condizioni di impiego dei
cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della
Comunità; |
h) |
|
integrazione delle persone
escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150; |
i) |
|
parità tra uomini e donne per
quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul
lavoro; |
j) |
|
lotta contro l'esclusione
sociale; |
k) |
|
modernizzazione dei regimi di
protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). |
2. A tal fine il Consiglio:
a) |
|
può adottare misure destinate
a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a
migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di
migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri; |
b) |
|
può adottare nei settori di
cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime
applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive
evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura
tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. |
Il Consiglio delibera secondo la
procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e
sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo, per i quali il
Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità,
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), del
presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.
3. Uno Stato membro
può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere
in atto le direttive
prese a norma del paragrafo 2.
In tal caso esso si assicura
che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma
dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le
necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve
adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi
momento i risultati imposti da detta direttiva.
4. Le disposizioni
adottate a norma del presente articolo:
- |
|
non compromettono la facoltà
riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro
sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente
sull'equilibrio finanziario dello stesso, |
- |
|
non ostano a che uno Stato
membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato,
che prevedano una maggiore protezione. |
5. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di
associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo 138
1. La Commissione ha
il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello
comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo
ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la
Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale
consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta
le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali
trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione
della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della
loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della
procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti
sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 139(13)
1. Il dialogo fra le
parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi
conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi
proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori
contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie,
in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o
più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità
a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 140
Per conseguire gli obiettivi
dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la
Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il
coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale
contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
- |
|
l'occupazione, |
- |
|
il diritto del lavoro e le
condizioni di lavoro, |
- |
|
la formazione e il
perfezionamento professionale, |
- |
|
la sicurezza sociale, |
- |
|
la protezione contro gli
infortuni e le malattie professionali, |
- |
|
l'igiene del lavoro; |
- |
|
il diritto di associazione e
la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. |
A tal fine la Commissione opera
a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando
consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che
per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri
previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e
sociale.
Articolo 141
1. Ciascuno Stato
membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro
o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione
si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di
base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente,
in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza
discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) |
|
che la retribuzione
corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una
stessa unità di misura; |
b) |
|
che la retribuzione
corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di
lavoro. |
3. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della
parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di
assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita
lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato
membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a
facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali.
Articolo 142
Gli Stati membri si adoperano a
mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 143
La Commissione elabora una
relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi
dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa
trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale.
Il Parlamento europeo può
invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
Articolo 144(14)
Il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione
sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in
materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il
comitato è incaricato:
- |
|
di seguire la situazione
sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati
membri e nella Comunità, |
- |
|
di agevolare gli scambi di
informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la
Commissione, |
- |
|
fatto salvo l'articolo 207, di
elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei
settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o
di propria iniziativa. |
Nell'esercizio delle sue funzioni,
il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la
Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 145
La Commissione dedica, nella sua
relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione
della situazione sociale nella Comunità.
Il Parlamento europeo può
invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.
CAPO 2
IL FONDO
SOCIALE EUROPEO
Articolo 146
Per migliorare le possibilità di
occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così
al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni
seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno
della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e
professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle
trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in
particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Articolo 147
L'amministrazione del Fondo
spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è
assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto
di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
Articolo 148
Il Consiglio, deliberando
seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni
di applicazione relative al Fondo sociale europeo.
CAPO 3
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
Articolo 149
1. La Comunità
contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la
loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per
quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema
di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione della
Comunità è intesa:
- |
|
a sviluppare la dimensione
europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione
delle lingue degli Stati membri, |
- |
|
a favorire la mobilità degli
studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico
dei diplomi e dei periodi di studio, |
- |
|
a promuovere la cooperazione
tra gli istituti di insegnamento, |
- |
|
a sviluppare lo scambio di
informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione
degli Stati membri, |
- |
|
a favorire lo sviluppo degli
scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative, |
- |
|
a incoraggiare lo sviluppo
dell'istruzione a distanza. |
3. La Comunità e gli
Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il
Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio
adotta:
- |
|
deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri, |
- |
|
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni. |
Articolo 150
1. La Comunità attua
una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni
degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi
per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione
professionale.
2. L'azione della
Comunità è intesa:
- |
|
a facilitare l'adeguamento
alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale, |
- |
|
a migliorare la formazione
professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, |
- |
|
a facilitare l'accesso alla
formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione, in particolare dei giovani, |
- |
|
a stimolare la cooperazione in
materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese, |
- |
|
a sviluppare lo scambio di
informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione
degli Stati membri. |
3. La Comunità e gli
Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure
atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
TITOLO XII
CULTURA
Articolo 151
1. La Comunità
contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il
retaggio culturale comune.
2. L'azione della
Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti
settori:
- |
|
miglioramento della conoscenza
e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, |
- |
|
conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale di importanza europea, |
- |
|
scambi culturali non
commerciali, |
- |
|
creazione artistica e
letteraria, compreso il settore audiovisivo. |
3. La Comunità e gli
Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il
Consiglio d'Europa.
4. La Comunità tiene
conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre
disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e
promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio
adotta:
- |
|
deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato
delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui
all'articolo 251, |
- |
|
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, raccomandazioni. |
TITOLO XIII
SANITÀ PUBBLICA
Articolo 152
1. Nella definizione
e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito
un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione della Comunità, che
completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle
fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i
grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e
la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.
La Comunità completa l'azione
degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana
derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente
articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.
Gli Stati membri coordinano tra
loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può
prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità e gli
Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:
a) |
|
misure che fissino parametri
elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del
sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri
mantengano o introducano misure protettive più rigorose; |
b) |
|
in deroga all'articolo 37,
misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia
la protezione della sanità pubblica; |
c) |
|
misure di incentivazione
destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. |
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare
raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
5. L'azione
comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze
degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari
e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera
a), non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego
medico di organi e sangue.
TITOLO XIV
PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
Articolo 153
1. Al fine di
promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di
protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro
diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione
e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
3. La Comunità
contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) |
|
misure adottate a norma
dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; |
b) |
|
misure di sostegno, di
integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. |
4. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3,
lettera b).
5. Le misure
adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono
essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla
Commissione.
TITOLO XV
RETI
TRANSEUROPEE
Articolo 154
1. Per contribuire
al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per
consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle
collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi
derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori
delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel quadro di un
sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a
favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché
l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di
collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di
sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 155
1. Per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità:
- |
|
stabilisce un insieme di
orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali
delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti
orientamenti sono individuati progetti di interesse comune, |
- |
|
intraprende ogni azione che si
riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare
nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, |
- |
|
può appoggiare progetti di
interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli
orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di
fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può
altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di
coesione istituito conformemente all'articolo 161, di progetti specifici nel
settore delle infrastrutture dei trasporti. |
L'azione della Comunità tiene
conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri
coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a
livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 154. La Commissione può prendere, in
stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per
favorire detto coordinamento.
3. La Comunità può
decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse
comune e garantire l'interoperabilità delle reti.
Articolo 156
Gli orientamenti e le altre
misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che
delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Gli orientamenti ed i progetti
di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono
l'approvazione dello Stato membro interessato.
TITOLO XVI
INDUSTRIA
Articolo 157(15)
1. La Comunità e gli
Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla
competitività dell'industria della Comunità.
A tal fine, nell'ambito di un
sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
- |
|
ad accelerare l'adattamento
dell'industria alle trasformazioni strutturali, |
- |
|
a promuovere un ambiente
favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità,
segnatamente delle piccole e medie imprese, |
- |
|
a promuovere un ambiente
favorevole alla cooperazione tra imprese, |
- |
|
a favorire un migliore
sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di
ricerca e di sviluppo tecnologico. |
2. Gli Stati membri
si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è
necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità contribuisce
alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche
ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche,
destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare
gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Il presente titolo non
costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti
disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei
lavoratori dipendenti.
TITOLO XVII
COESIONE
ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 158
Per promuovere uno sviluppo
armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e
sociale.
In particolare la Comunità mira
a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il
ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.
Articolo 159(16)
Gli Stati membri conducono la
loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli
obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e
azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli
obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità
appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso
fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo
europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli
altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre
anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione
della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti
dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del
caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si
rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise
nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal
Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 160
Il Fondo europeo di sviluppo
regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione
delle regioni industriali in declino.
Articolo 161(17)
Fatto salvo l'articolo 162, il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo
parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli
obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale,
elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il
Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali
applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire
l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti
finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito
dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi
finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore
delle infrastrutture dei trasporti.
A decorrere dal 1o gennaio 2007,
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui
le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1o gennaio
2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale
data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile
a decorrere dalla data della loro adozione.
Articolo 162
Le decisioni d'applicazione
relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio,
che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
"orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili
rispettivamente gli articoli 37 e 148.
TITOLO XVIII
RICERCA E
SVILUPPO TECNOLOGICO
Articolo 163
1. La Comunità si
propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche
dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività
internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai
sensi di altri capi del presente trattato.
2. A tal fine essa
incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le
medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e
di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di
cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare
appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare,
all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni
ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni
della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative,
nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate
conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 164
Nel perseguire tali obiettivi,
la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli
Stati membri:
a) |
|
attuazione di programmi di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione
con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; |
b) |
|
promozione della cooperazione
in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali; |
c) |
|
diffusione e valorizzazione
dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione comunitari; |
d) |
|
impulso alla formazione e alla
mobilità dei ricercatori della Comunità. |
Articolo 165
1. La Comunità e gli
Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e
della politica comunitaria.
2. La Commissione,
in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa
utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 166
1. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che
comprende l'insieme delle azioni della Comunità.
Il programma quadro:
- |
|
fissa gli obiettivi
scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste
dall'articolo 164 e le relative priorità, |
- |
|
indica le grandi linee di
dette azioni, |
- |
|
stabilisce l'importo globale
massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni
previste. |
2. Il programma
quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della
situazione.
3. Il programma
quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di
ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione
del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma
degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può
superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per
ciascuna azione.
4. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi
specifici.
Articolo 167
Per l'attuazione del programma
quadro pluriennale, il Consiglio:
- |
|
fissa le norme per la
partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, |
- |
|
fissa le norme applicabili
alla divulgazione dei risultati della ricerca. |
Articolo 168
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui
partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento,
fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.
Il Consiglio adotta le norme applicabili
ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle
conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 169
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati,
la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati
membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione
di detti programmi.
Articolo 170
Nell'attuazione del programma
quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa
cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi
conformemente all'articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.
Articolo 171
La Comunità può creare imprese
comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei
programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.
Articolo 172
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni
di cui all'articolo 171.
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167,
168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli
Stati membri interessati.
Articolo 173
All'inizio di ogni anno la
Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta
relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di
sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente
nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.
TITOLO XIX
AMBIENTE
Articolo 174
1. La politica della
Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- |
|
salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, |
- |
|
protezione della salute umana, |
- |
|
utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, |
- |
|
promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a
livello regionale o mondiale. |
2. La politica della
Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa
è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di
armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano,
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri
a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie
soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre
la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
- |
|
dei dati scientifici e tecnici
disponibili, |
- |
|
delle condizioni dell'ambiente
nelle varie regioni della Comunità, |
- |
|
dei vantaggi e degli oneri che
possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, |
- |
|
dello sviluppo socioeconomico della
Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole
regioni. |
4. Nel quadro delle
loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della
cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e
conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi internazionali.
Articolo 175(18)
1. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito
alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli
obiettivi dell'articolo 174.
2. In deroga alla
procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni, adotta:
a) |
|
disposizioni aventi
principalmente natura fiscale; |
b) |
|
misure aventi incidenza;
|
c) |
|
misure aventi una sensibile
incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e
sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. |
Il Consiglio, deliberando alle
condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto
riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese
a maggioranza
qualificata.
3. In altri settori
il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere.
Il Consiglio, deliberando alle
condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta
le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve
talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il
principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo
1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato
membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura,
disposizioni appropriate in forma di
- |
|
deroghe temporanee e/o |
- |
|
sostegno finanziario del Fondo
di coesione istituito in conformità dell'articolo 161. |
Articolo 176
I provvedimenti di protezione
adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di
mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali
provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono
notificati alla Commissione.
TITOLO XX
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Articolo 177
1. La politica della
Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle
svolte dagli Stati membri, favorisce:
- |
|
lo sviluppo economico e
sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli
più svantaggiati, |
- |
|
l'inserimento armonioso e
progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, |
- |
|
la lotta contro la povertà nei
paesi in via di sviluppo. |
2. La politica della
Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e
consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. La Comunità e gli
Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi
riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni
internazionali competenti.
Articolo 178
La Comunità tiene conto degli obiettivi
di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere
un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.
Articolo 179
1. Fatte salve le
altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma
di programmi pluriennali.
2. La Banca europea
per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto,
all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni
del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.
Articolo 180
1. La Comunità e gli
Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo
sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi
possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se
necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.
2. La Commissione
può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al
paragrafo 1.
Articolo 181
Nell'ambito delle rispettive
competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con
le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione
della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente
all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.
COOPERAZIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 181
A
1. Fatte salve le
altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la
Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono
complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica
di sviluppo della Comunità.
La politica della Comunità in
questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento
della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al
paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui
all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati
all'adesione all'Unione.
3. Nell'ambito delle
rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della
cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i
terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.
Il primo comma non pregiudica la
competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi internazionali.
ASSOCIAZIONE
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 182
Gli Stati membri convengono di
associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la
Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni
particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e
territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del
presente trattato.
Scopo dell'associazione è di
promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e
l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo
insieme.
Conformemente ai principi
enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo
luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e
territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico,
sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 183
L'associazione persegue gli
obiettivi seguenti:
1) |
|
Gli Stati membri applicano ai
loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano
tra di loro, in virtù del presente trattato; |
2) |
|
Ciascun paese o territorio
applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e
territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene
relazioni particolari. |
3) |
|
Gli Stati membri
contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di
questi paesi e territori. |
4) |
|
Per gli investimenti finanziati
dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche
appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. |
5) |
|
Nelle relazioni fra gli Stati membri
e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle
società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione
delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una
base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in
virtù dell'articolo 187. |
Articolo 184
1. Le importazioni
originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati
membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri
conformemente alle disposizioni del presente trattato.
2. All'entrata in
ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati
membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle
disposizioni dell'articolo 25.
3. Tuttavia, i paesi
e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità
del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di
carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma
precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti
in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio
mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2
non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi
internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa
doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o
la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non
deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione
diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati
membri.
Articolo 185
Se il livello dei dazi
applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un
paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 184,
paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli
Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri
Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo 186
Fatte salve le disposizioni che
regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la
libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri
e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da
convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.
Articolo 187
Il Consiglio, deliberando all'unanimità,
stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito
dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui
principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle
modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la
Comunità.
Articolo 188
Gli articoli da 182 a 187 si
applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la
Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare
applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.
LE
ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
CAPO 1
LE
ISTITUZIONI
SEZIONE 1
IL PARLAMENTO
EUROPEO
Articolo 189(20)
Il Parlamento europeo, composto
di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i
poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei membri del Parlamento
europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.
Articolo 190(21)
1. I rappresentanti,
al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono
eletti a suffragio universale diretto.
2.(22) Il numero dei rappresentanti
eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio |
25 |
Danimarca |
16 |
Germania |
99 |
Grecia |
25 |
Spagna |
64 |
Francia |
87 |
Irlanda |
15 |
Italia |
87 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
31 |
Austria |
21 |
Portogallo |
25 |
Finlandia |
16 |
Svezia |
22 |
Regno Unito |
87 |
.
In caso di modifiche del
presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato
membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti
nella Comunità.
3. I rappresentanti
sono eletti per un periodo di cinque anni.
4. Il Parlamento
europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio
universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o
secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione
unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza
dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali.
5. Previo parere
della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le
norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è
richiesta l'unanimità
in sede di Consiglio.
Articolo 191(23)
I partiti politici a livello
europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi
contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione.
Il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti
politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro
finanziamento.
Articolo 192
Nella misura prevista dal
presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione
degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure
di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri
consultivi.
A dei suoi membri, il Parlamento
europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle
questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della
Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.
Articolo 193
Nell'ambito delle sue funzioni,
il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può
costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare,
fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad
altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione
nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi
siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della
procedura giudiziaria.
La commissione temporanea
d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Le modalità per l'esercizio del
diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal
Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 194
Qualsiasi cittadino dell'Unione,
nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione
con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una
materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne
direttamente.
Articolo 195
1. Il Parlamento
europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi
cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di
giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione,
il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state
presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede
alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il
Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe
l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo
parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e
all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata
del risultato dell'indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta
una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è
nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della
legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento
europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio
delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore
esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi
doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta
la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra
attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere
della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.
Articolo 196
Il Parlamento europeo tiene una
sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di
marzo.
Il Parlamento europeo può
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del
Consiglio o della Commissione.
Articolo 197
Il Parlamento europeo designa
tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono
assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a
loro richiesta.
La Commissione risponde
oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal
Parlamento europeo o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dal
Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo
regolamento interno.
Articolo 198
Salvo contrarie disposizioni del
presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi
espressi.
Il regolamento interno fissa il
numero legale.
Articolo 199
Il Parlamento europeo stabilisce
il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo
sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.
Articolo 200
Il Parlamento europeo, in seduta
pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è
sottoposta dalla Commissione.
Articolo 201
Il Parlamento europeo, cui sia
presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può
pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal
suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è
approvata a maggioranza
di due terzi
dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento
europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro
funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino
alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il
mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data
in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a
dimettersi collettivamente.
SEZIONE 2
IL CONSIGLIO
Articolo 202
Per assicurare il raggiungimento
degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo
previste, il Consiglio:
- |
|
provvede al coordinamento
delle politiche economiche generali degli Stati membri, |
- |
|
dispone di un potere di
decisione, |
- |
|
conferisce alla Commissione,
negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.
Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate
modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare
direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere
ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà
stabilito in via preliminare. |
Articolo 203
Il Consiglio è formato da un rappresentante
di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il
governo di detto Stato membro.
La presidenza è esercitata a
turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo
l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Articolo 204
Il Consiglio si riunisce su
convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi
membri o della Commissione.
Articolo 205(24)
1. Salvo contrarie
disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide
se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le
deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei
membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio |
5 |
Danimarca |
3 |
Germania |
10 |
Grecia |
5 |
Spagna |
8 |
Francia |
10 |
Irlanda |
3 |
Italia |
10 |
Lussemburgo |
2 |
Paesi Bassi |
5 |
Austria |
4 |
Portogallo |
5 |
Finlandia |
3 |
Svezia |
4 |
Regno Unito |
10 |
.
Le deliberazioni sono valide se
hanno raccolto almeno:
- |
|
sessantadue voti quando, in
virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, |
- |
|
sessantadue voti che esprimano
il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi. |
3. Le astensioni dei
membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del
Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Articolo 206
In caso di votazione, ciascun
membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Articolo 207(25)
1. Un Comitato
costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile
della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che
il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei
casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è
assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario
generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune,
coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del
funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il
segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata.
Il Consiglio decide in merito
all'organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio
adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento
interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini
del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare
che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un
maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo
decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di
legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le
dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.
Articolo 208
Il Consiglio può chiedere alla
Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini
del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte
del caso.
Articolo 209
Il Consiglio stabilisce, previo
parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente
trattato.
Articolo 210(26)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente
e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati
generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del
cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza
qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
SEZIONE 3
LA
COMMISSIONE
Articolo 211
Al fine di assicurare il
funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:
- |
|
vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle
istituzioni in virtù del trattato stesso, |
- |
|
formula raccomandazioni o
pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo
esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, |
- |
|
dispone di un proprio potere
di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento
europeo, alle condizioni previste dal presente trattato, |
- |
|
esercita le competenze che le
sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite. |
Articolo 212
La Commissione pubblica ogni anno,
almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una
relazione generale sull'attività della Comunità.
Articolo 213
1.(27) La Commissione è composta di
venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni
garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della
Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati
membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve comprendere
almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri
cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri della
Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse
generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro
doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da
alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere
delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale
carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione
nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non
possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività
professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono
l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare
i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale
cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli
obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della
Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle
condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a
pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo 214(28)
1. I membri della
Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura
prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni
dell'articolo 201.
Il loro mandato è rinnovabile.
2. Il Consiglio,
riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza
qualificata, designa la persona che intende nominare presidente
della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta
l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione,
redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il presidente e gli altri membri
della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di
approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del
Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono
nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 215(29)
A parte i rinnovi regolari e i
decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per
dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o
deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo
membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di
procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni
volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito
per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la
procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni
d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in
carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero
fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla
sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.
Articolo 216
Qualsiasi membro della
Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle
sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato
dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della
Commissione.
Articolo 217(30)
1. La Commissione
agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide
l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la
collegialità della sua azione.
2. Le competenze che
spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal
presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel
corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
3. Previa
approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri
della Commissione.
4. Un membro della
Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del
collegio, glielo chiede.
Articolo 218
1. Il Consiglio e la
Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune
accordo le modalità della loro collaborazione.
2. La Commissione
stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio
funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai
trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Articolo 219(31)
Le deliberazioni della
Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto
dall'articolo 213.
La Commissione può tenere una
seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo
regolamento interno.
SEZIONE 4
LA CORTE DI
GIUSTIZIA
Articolo 220(32)
La Corte di giustizia e il
Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze,
il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente
trattato.
Al Tribunale di primo grado
possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A,
camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici,
competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.
Articolo 221(33)
La Corte di giustizia è composta
di un giudice per Stato membro.
La Corte di giustizia si
riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal
fine dallo statuto della Corte di giustizia.
Ove ciò sia previsto dallo
statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
Articolo 222(34)
La Corte di giustizia è
assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di
giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati
generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio
di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza,
conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di
giustizia, richiedono il suo intervento.
Articolo 223(35)
I giudici e gli avvocati
generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le
garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per
l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali,
ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune
accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un
rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni
previste dallo statuto della Corte di giustizia.
I giudici designano tra loro,
per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è
rinnovabile.
I giudici e gli avvocati
generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il
proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce
il proprio regolamento di
procedura. Tale regolamento è
sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 224(36)
Il Tribunale di primo grado è
composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è
stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che
il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale di primo
grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e
possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono
nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni
tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere
nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro,
per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è
rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado
nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale di primo grado
stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che
delibera a maggioranza
qualificata.
Salvo quanto diversamente
disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente
trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di
primo grado.
Articolo 225(37)
1. Il Tribunale di
primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli
articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una
camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di
giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia
competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal
Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto
di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e
alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di
primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni
delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.
Le decisioni emesse dal
Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono
eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia,
alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi
rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di
primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte
ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove
ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe
compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la
causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal
Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente
essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed
entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità
o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
Articolo 225
A(38)
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere
giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di
ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull'istituzione di
una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di
tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere
giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di
diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche
per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere
giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni
giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Le camere giurisdizionali
stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che
delibera a maggioranza
qualificata.
Salvo ove diversamente disposto
dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni
del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello
statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.
Articolo 226
La Commissione, quando reputi
che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver
posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si
conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire
la Corte di giustizia.
Articolo 227
Ciascuno degli Stati membri può
adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato
a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato membro, prima di
proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa
violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente
trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere
motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare
in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia
formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del
parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
Articolo 228
1. Quando la Corte
di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad
esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere
i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
2. Se ritiene che lo
Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione,
dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni,
formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in
questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in
questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la
Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa
l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello
Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora
riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da
essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di
una penalità.
Questa procedura lascia
impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.
Articolo 229
I regolamenti adottati congiuntamente
dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle
disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia
una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni
previste nei regolamenti
stessi.
Articolo 229
A(39)
Fatte salve le altre
disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella
misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse
con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano
titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione
di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro
rispettive norme costituzionali.
Articolo 230(40)
La Corte di giustizia esercita
un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della
BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è
competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto
relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno
Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia è
competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei
conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o
giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento
o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano
direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal presente
articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i
casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente
ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 231
Se il ricorso è fondato, la Corte
di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti,
la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento
annullato che devono essere considerati come definitivi.
Articolo 232
Qualora, in violazione del
presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si
astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della
Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto
quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se,
allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha
preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due
mesi.
Ogni persona fisica o giuridica
può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti
per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di
emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
La Corte di giustizia è
competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla
BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.
Articolo 233
L'istituzione o le istituzioni
da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata
contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Tale obbligo non pregiudica
quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288.
Il presente articolo si applica
anche alla BCE.
Articolo 234
La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) |
|
sull'interpretazione del
presente trattato; |
b) |
|
sulla validità e
l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e
della BCE; |
c) |
|
sull'interpretazione degli
statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto
dagli statuti stessi. |
Quando una questione del genere
è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale
giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sulla questione.
Quando una questione del genere
è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale,
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di
giustizia.
Articolo 235
La Corte di giustizia è
competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di
cui all'articolo 288, secondo comma.
Articolo 236
La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli
agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o
risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Articolo 237
La Corte di giustizia è
competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in
materia di:
a) |
|
esecuzione degli obblighi
degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli
investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale
riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226; |
b) |
|
deliberazioni del consiglio
dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato
membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono
proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 230; |
c) |
|
deliberazioni del consiglio di
amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso
tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate
dall'articolo 230, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e
unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e
paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca; |
d) |
|
esecuzione, da parte delle
banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo
statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti
delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione
dall'articolo 226 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di
giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli
obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a
prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia comporta. |
Articolo 238
La Corte di giustizia è competente
a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto
di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto
di questa.
Articolo 239
La Corte di giustizia è competente
a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con
l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta
in virtù di un compromesso.
Articolo 240
Fatte salve le competenze
attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle
quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla
competenza delle giurisdizioni nazionali.
Articolo 241
Nell'eventualità di una
controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o
della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto
dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230,
secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità
del regolamento
stesso.
Articolo 242
I ricorsi proposti alla Corte di
giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi
che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione
dell'atto impugnato.
Articolo 243
La Corte di giustizia, negli
affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Articolo 244
Le sentenze della Corte di
giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.
Articolo 245(41)
Lo statuto della Corte di
giustizia è stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare
le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.
SEZIONE 5
LA CORTE DEI
CONTI
Articolo 246
La Corte dei conti assicura il
controllo dei conti.
Articolo 247(42)
1. La Corte dei
conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.
2. I membri della
Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei
rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una
qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie
d'indipendenza.
3. I membri della
Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta
l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno
Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
I membri designano tra loro, per
tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.
4. I membri della
Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro
doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da
alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere
delle loro funzioni.
5. I membri della
Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro
insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti
dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6. A parte
rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti
cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio
dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del
paragrafo 7.
L'interessato è sostituito per
la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni
d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si
sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri della
Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere
dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi
sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della
Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o
non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
8. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare
stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei
conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità
sostitutive di retribuzione.
9. Le disposizioni
del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai
membri della Corte dei conti.
Articolo 248(43)
1. La Corte dei
conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina
del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla
Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta
l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per
ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.
2. La Corte dei
conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed
accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa
riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.
Il controllo delle entrate si
effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla
Comunità.
Il controllo delle spese si
effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere
effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio
considerato.
3. Il controllo ha
luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le
altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che
gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri,
compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a
carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in
collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno
la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei
conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in
uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare
al controllo.
Le altre istituzioni della
Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della
Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del
bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la
necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte
dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari
all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attività
della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate
e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle
informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte,
la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia
accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese
della Comunità gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura
di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è
trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni
alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre
presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto
forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una
delle altre istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue,
le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha
tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare
talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo
regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento
europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo
dell'esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il
proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
CAPO 2
DISPOSIZIONI
COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI
Articolo 249
Per l'assolvimento dei loro
compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo
congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti
e direttive,
prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro
cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri
non sono vincolanti.
Articolo 250
1. Quando, in virtù
del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione,
il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta
solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.
2. Fintantoché il
Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta
in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.
Articolo 251
1. Quando nel
presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un
atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione
presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
- |
|
se approva tutti gli
emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto
proposto così emendato, |
- |
|
se il Parlamento europeo non
propone emendamenti, può adottare l'atto proposto, |
- |
|
adotta altrimenti una
posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente
il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione
comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della
sua posizione. |
Se, entro un termine di tre mesi
da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) |
|
approva la posizione comune o
non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità
con la posizione comune; |
b) |
|
respinge la posizione comune,
a maggioranza
assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non
adottato, |
c) |
|
propone emendamenti alla
posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono,
il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che
formula un parere su tali emendamenti. |
3. Se, entro un
termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli
emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della
posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità
sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il
Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio,
d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane
il comitato di conciliazione.
4. Il comitato di
conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed
altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad
un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o
dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento
europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e
prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le
posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito
il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli
emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
5. Se, entro un
termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione
approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di
un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto
in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto
concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il
Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni
entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.
6. Se il comitato di
conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non
adottato.
7. I termini di tre
mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati
rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 252
Quando nel presente trattato si
fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la
seguente procedura:
a) |
|
il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del
Parlamento europeo, adotta una posizione comune; |
b) |
|
la posizione comune del
Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la
Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della
posizione della Commissione. Se, entro un termine di tre
mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione
comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio
adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione
comune; |
c) |
|
entro il termine di tre mesi indicato
alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri
che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio.
Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la
posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al
Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo
abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare
in seconda lettura soltanto all'unanimità; |
d) |
|
la Commissione, sulla scorta
degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine
di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria
posizione comune. La Commissione trasmette al
Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del
Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli
stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti; |
e) |
|
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio può modificare la
proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità; |
f) |
|
nei casi di cui alle lettere c),
d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In
mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione
si considera non adottata; |
g) |
|
i termini di cui alle lettere b)
e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il
Consiglio e il Parlamento europeo. |
Articolo 253
I regolamenti, le direttive
e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e
fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in
esecuzione del presente trattato.
Articolo 254(44)
1. I regolamenti,
le direttive
e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251
sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del
Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi
entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel
ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti
del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che
sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero,
in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre direttive
e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù
di tale notificazione.
Articolo 255
1. Qualsiasi
cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i
principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi
generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili
al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera
secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam.
3. Ciascuna delle
suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni
specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.
Articolo 256
Le decisioni del Consiglio o
della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati,
un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata è regolata
dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa
viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione
dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno
degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte
di giustizia.
Assolte tali formalità a
richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata
richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione
nazionale.
L'esecuzione forzata può essere
sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia,
il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle
giurisdizioni nazionali.
CAPO 3
IL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 257(45)
È istituito un Comitato
economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è costituito da
rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della
società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori,
vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni,
dei consumatori e dell'interesse generale.
Articolo 258(46)
Il numero dei membri del
Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il numero dei membri del
Comitato è fissato come segue:
Belgio |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Irlanda |
9 |
Italia |
24 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Portogallo |
12 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24 |
.
I membri del Comitato non devono
essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
fissa le indennità dei membri del Comitato.
Articolo 259(47)
1. I membri del
Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei
membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio
consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni
europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati
all'attività della Comunità.
Articolo 260
Il Comitato designa tra i suoi membri
il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio
regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal
presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì
riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 261
Il Comitato comprende delle
sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente
trattato.
L'attività delle sezioni
specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le
sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal
Comitato.
Presso il Comitato possono
essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per
questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle
deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno
stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza
delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Articolo 262
Il Consiglio o la Commissione
sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.
Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano
opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere
di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario,
il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo
parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla
data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del
termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il
parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla
Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Il Comitato può essere
consultato dal Parlamento europeo.
CAPO 4
IL COMITATO
DELLE REGIONI
Articolo 263(48)
È istituito un comitato a
carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni",
composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di
un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure
politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.
Il numero dei membri del
Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il numero dei membri del
Comitato è fissato come segue:
Belgio |
12 |
Danimarca |
9 |
Germania |
24 |
Grecia |
12 |
Spagna |
21 |
Francia |
24 |
Irlanda |
9 |
Italia |
24 |
Lussemburgo |
6 |
Paesi Bassi |
12 |
Austria |
12 |
Portogallo |
12 |
Finlandia |
9 |
Svezia |
12 |
Regno Unito |
24 |
.
I membri del Comitato nonché un
numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati
membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto
conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza
del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il
mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti
per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri
del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
I membri del Comitato non devono
essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Articolo 264
Il Comitato delle regioni
designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata
di due anni.
Esso stabilisce il proprio
regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal
presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì
riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 265
Il Consiglio o la Commissione
consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e
in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga
opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione
transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario,
il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo
parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla
data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del
termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Quando il Comitato economico e
sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la
Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il
Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali
specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato delle regioni può
essere consultato dal Parlamento europeo.
Il Comitato delle regioni,
qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è
trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle
deliberazioni.
CAPO 5
LA BANCA
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 266(49)
La Banca europea per gli
investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea
per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea
per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al
presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca
europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e
della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare
gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5, di detto statuto.
Articolo 267
La Banca europea per gli investimenti
ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle
proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune
nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di
prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei
seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:
a) |
|
progetti contemplanti la
valorizzazione delle regioni meno sviluppate; |
b) |
|
progetti contemplanti l'ammodernamento
o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste
dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o
natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di
finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; |
c) |
|
progetti di interesse comune
per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere
completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei
singoli Stati membri. |
Nello svolgimento dei suoi
compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento
congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti
finanziari della Comunità.
TITOLO II
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Articolo 268
Tutte le entrate e le spese
della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono
costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere
iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative
risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione
europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico
del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette
disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del
bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese
devono risultare in pareggio.
Articolo 269
Il bilancio, fatte salve le
altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della
Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in
conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 270
Per mantenere la disciplina di
bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di
modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono
avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o
misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della
Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 269.
Articolo 271
Le spese iscritte nel bilancio
sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.
Alle condizioni che saranno
determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli
relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario
siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo
e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente
registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o
della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento
stabilito in esecuzione dell'articolo 279.
Le spese del Parlamento europeo,
del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in
parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per
determinate spese comuni.
Articolo 272
1. L'esercizio
finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna
istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di
previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di
previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che
può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare
comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione
deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il
1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio
intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed
eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione
a maggioranza
qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al
Parlamento europeo.
4. Il progetto di
bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre
dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di
emendare il progetto di bilancio e, deliberando a maggioranza assoluta dei suffragi
espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto
riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti
adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di
quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il
Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è
definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo
non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto
modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente
adottato.
Qualora, entro tale termine, il
Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il
progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è
trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio,
dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni
interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che
seguono:
a) |
|
il Consiglio può, deliberando
a maggioranza
qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal
Parlamento europeo; |
b) |
|
per quanto concerne le proposte
di modifica:
|
Il progetto di bilancio è modificato
in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di
quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non
abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte
di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si
considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo
del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di
modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il
Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento
europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate
o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al
Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle
proprie deliberazioni.
6. Entro un termine
di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento
europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può,
deliberando a maggioranza
dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o
rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta
quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia
pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la
procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento
europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia il
Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi
dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di
bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme
delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli
atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento
rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver
consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che
risulta:
- |
|
dall'evoluzione in volume del
prodotto nazionale lordo nella Comunità, |
- |
|
dalla variazione media dei
bilanci degli Stati membri, e |
- |
|
dall'evoluzione del costo
della vita durante l'ultimo esercizio. |
Il tasso massimo è comunicato
anteriormente al 1o maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono
tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni
del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da
quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua
norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal
Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo,
nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare
l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che
il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia
superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio,
che delibera a maggioranza
qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza
dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna
istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel
rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in
particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle
entrate e delle spese.
Articolo 273
Se, all'inizio dell'esercizio
finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere
effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base
alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo
279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio
precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a
disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli
previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con deliberazione
a maggioranza
qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del
dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo
comma.
Se tale decisione concerne spese
diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti
adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento
europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando a
maggioranza
dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una
decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al
dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è
sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione.
Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione
diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente
adottata.
Le decisioni di cui ai commi
secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per
garantire l'applicazione del presente articolo.
Articolo 274
La Commissione cura l'esecuzione
del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione
dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti
stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli
Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti
siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede le modalità particolari
secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio, la
Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento
stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da
capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 275
Ogni anno la Commissione
sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso
concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio
finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.
Articolo 276
1. Il Parlamento
europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto
alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina,
successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui
all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle
risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo
comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare
atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle
attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il
Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione
delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La
Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte
le informazioni necessarie.
3. La Commissione
compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che
accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento
europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse
alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
La Commissione, su richiesta del
Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure
adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni
impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni
sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
Articolo 277
Il bilancio è stabilito
nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento
adottato in esecuzione dell'articolo 279.
Articolo 278
La Commissione, con riserva di
informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire
nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di
un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli
scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per
quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili
o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i
singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di
emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da
questo ultimo autorizzati.
Articolo 279(50)
1. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
parere della Corte dei conti:
a) |
|
stabilisce i regolamenti
finanziari che specificano in particolare le modalità relative
all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica
dei conti; |
b) |
|
determina le norme ed
organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari,
ordinatori e contabili. |
A decorrere dal 1o gennaio 2007,
il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte
dei conti.
2. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e
parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali
le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità
sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare
per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
Articolo 280
1. La Comunità e gli
Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono
gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma
del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione
efficace negli Stati membri.
2. Gli Stati membri
adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari
della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode
che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre
disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione
diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A
tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare
cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, previa consultazione
della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della
prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della
Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in
tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto
penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.
5. La Commissione,
in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del
presente articolo.
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Articolo 281
La Comunità ha personalità
giuridica.
Articolo 282
In ciascuno degli Stati membri,
la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o
alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è
rappresentata dalla Commissione.
Articolo 283
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione
delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.
Articolo 284
Per l'esecuzione dei compiti
affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a
tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal
Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.
Articolo 285
1. Fatto salvo
l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche
laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.
2. L'elaborazione
delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità,
dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica,
dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta
oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 286
1. A decorrere dal
1o gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente
trattato o sulla base del medesimo.
2. Anteriormente
alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251, istituisce un organo di controllo indipendente
incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli
organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti
disposizioni.
Articolo 287
I membri delle istituzioni della
Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della
Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non
divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i
loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 288
La responsabilità contrattuale
della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità
extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il secondo comma si applica alle
stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi
agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale
degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Articolo 289
La sede delle istituzioni della
Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo 290(51)
Il regime linguistico delle
istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste
dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Articolo 291
La Comunità gode, sul territorio
degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento
dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965
sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la
Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea
per gli investimenti.
Articolo 292
Gli Stati membri si impegnano a
non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione
del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal
trattato stesso.
Articolo 293
Gli Stati membri avvieranno fra
loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro
cittadini:
- |
|
la tutela delle persone, come
pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da
ciascuno Stato ai propri cittadini, |
- |
|
l'eliminazione della doppia imposizione
fiscale all'interno della Comunità, |
- |
|
il reciproco riconoscimento
delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della
personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro
e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali
diverse, |
- |
|
la semplificazione delle
formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione
delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. |
Articolo 294
Fatta salva l'applicazione delle
altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la
disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei
cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente
dell'articolo 48.
Articolo 295
Il presente trattato lascia del
tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo 296
1. Le disposizioni del
presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) |
|
nessuno Stato membro è tenuto
a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata
contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; |
b) |
|
ogni Stato membro può adottare
le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di
armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni
di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non
siano destinati a fini specificamente militari. |
2. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 1, lettera b).
Articolo 297
Gli Stati membri si consultano
al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che
il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno
Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni
interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte
agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Articolo 298
Quando delle misure adottate nei
casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le
condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo
Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese
conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla procedura di cui
agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere
direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro
faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte
di giustizia giudica a porte chiuse.
Articolo 299
1. Il presente
trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica
federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla
Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del
Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla
Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le disposizioni
del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle
Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.
Tuttavia, tenuto conto della
situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare,
delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande
distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal
clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui
persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire
le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi
comprese politiche comuni.
Il Consiglio, all'atto
dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in
considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica
fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca,
condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti
di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi
orizzontali della Comunità.
Il Consiglio adotta le misure di
cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli
specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la
coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato
interno e le politiche comuni.
3. I paesi e i
territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II del presente
trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione
definito nella quarta parte del trattato stesso.
Il presente trattato non si
applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari
con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati
nell'elenco precitato.
4. Le disposizioni
del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Le disposizioni
del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle
disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni
di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia.
6. In deroga ai
paragrafi precedenti:
a) |
|
il presente trattato non si
applica alle Faeröer; |
b) |
|
il presente trattato non si
applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord a Cipro; |
c) |
|
le disposizioni del presente
trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto
nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per
tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla
Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,
firmato il 22 gennaio 1972. |
Articolo 300(52)
1. Quando le
disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la
Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la
Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare
i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in
consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in
questo compito e nel quadro delle direttive
che il Consiglio può impartirle.
Nell'esercizio delle competenze attribuitegli
dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei
casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.
2. Fatte salve le
competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente
accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima
dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per
il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli
accordi di cui all'articolo 310.
In deroga alle norme previste
dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a
sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni
da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se
tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta
eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale
dell'accordo.
Il Parlamento europeo è
immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma
del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla
sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità
nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.
3. Il Consiglio
conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli
accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo
riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di
cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo
formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione
dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può
deliberare.
In deroga al comma precedente,
gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un
quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli
accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli
accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di
cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento
europeo.
In caso d'urgenza, il Consiglio
e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.
4. All'atto della
conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può
abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di
cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o
da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente
questa abilitazione di condizioni specifiche.
5. Quando il Consiglio
prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato,
questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura
prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.
6. Il Parlamento
europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il
parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto
con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia
espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle
condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.
7. Gli accordi
conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le
istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
Articolo 301
Quando una posizione comune o
un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione
europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione
della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le
relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti
necessarie.
Articolo 302
La Commissione assicura ogni
utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti
specializzati delle Nazioni Unite.
La Commissione assicura inoltre
i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione
internazionale.
Articolo 303
La Comunità attua ogni utile
forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
Articolo 304
La Comunità attua con
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta
collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.
Articolo 305
1. Le disposizioni
del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda
i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale
Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato
comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni
del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che
istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.
Articolo 306
Le disposizioni del presente
trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali
tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i
Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non
sono raggiunti in applicazione del presente trattato.
Articolo 307
Le disposizioni del presente
trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni
concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti,
anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una
parte e uno o più Stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali
convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati
membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le
incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno
reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una
comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle
convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che
i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri
costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per
ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni,
all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione
degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 308
Quando un'azione della Comunità
risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli
scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri
d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità
su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo,
prende le disposizioni del caso.
Articolo 309(53)
1. Qualora sia stato
deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno
Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del trattato sull'Unione
europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il
presente trattato.
2. Inoltre, qualora
sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte
di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di
sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti
dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti
e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Gli obblighi dello Stato membro
in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere
vincolanti per lo Stato medesimo.
3. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza
qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare
le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella
situazione che ha portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le
decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto
del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In
deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione
di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella
prevista all'articolo 205, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica
anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In
tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del
rappresentante del governo dello Stato membro in questione.
Articolo 310
La Comunità può concludere con
uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono
un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in
comune e da procedure particolari.
Articolo 311
I protocolli che, di comune
accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne
costituiscono parte integrante.
Articolo 312
Il presente trattato è concluso
per una durata illimitata.
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 313
Il presente trattato sarà
ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme
costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
il governo della Repubblica italiana.
Il presente trattato entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello
strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo
a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici
giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato
sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del
deposito stesso.
Articolo 314
Il presente trattato, redatto in
unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e
in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà
depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a
rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati
firmatari.
In forza dei trattati di
adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua
danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.
IN FEDE DI CHE, i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato.
Fatto a Roma, il
venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
(Elenco dei
firmatari non riprodotto)
(1) |
|
Per il testo dei protocolli
adottati in occasione delle conferenze intergovernative precedenti a quelle
di Nizza, il lettore è pregato di consultare le pagg. 355 e segg. della
Raccolta dei trattati, tomo I, volume I, edizione 1999, pubblicato
dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ISBN
92-824-1663-1. Per il testo dei protocolli
12, 13, 14 e 15 il lettore è pregato di consultare le pagg. 213 e segg. della
Raccolta dei trattati, tomo I, volume II, edizione 1995, pubblicato
dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ISBN
82-824-1182-6. |
(2) |
|
Il Regno di Danimarca, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda, la Repubblica d'Austria, la
Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono in seguito diventati
membri della Comunità europea. |
(3) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(4) |
|
Articolo inserito dal trattato
di Nizza (ex paragrafo 3 dell'articolo 11). |
(5) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(6) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(7) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(8) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(9) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(10) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(11) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(12) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(13) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(14) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(15) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(16) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(17) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(18) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(19) |
|
Titolo aggiunto dal trattato
di Nizza. |
(20) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(21) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(22) |
|
Questo paragrafo sarà
modificato alla data del 1o gennaio 2004, conformemente al protocollo
sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato). |
(23) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(24) |
|
Questo articolo sarà
modificato alla data del 1o gennaio 2005, conformemente al protocollo
sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato). |
(25) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(26) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(27) |
|
Questo paragrafo sarà
modificato, alla data del 1o gennaio 2005 e, inseguito, quando l'Unione
annoveri 27 Statimembri, conformemente al protocollo sull'allargamento
dell'Unione europea(cfr. l'allegato). |
(28) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(29) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(30) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(31) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(32) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(33) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(34) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(35) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(36) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(37) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(38) |
|
Articolo inserito dal trattato
di Nizza. |
(39) |
|
Articolo inserito dal trattato
di Nizza. |
(40) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(41) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(42) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(43) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(44) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(45) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(46) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(47) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(48) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(49) |
|
Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(50) |
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Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(51) |
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Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(52) |
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Articolo modificato dal
trattato di Nizza. |
(53) |
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Articolo modificato dal trattato di Nizza. |
IMPORTANTE
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