TRATTATO DI AMSTERDAM
(firmato il 2 ottobre 1997)
che modifica il trattato sull'Unione europea, i
trattati che istituiscono
le comunità europee e alcuni atti connessi
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA
DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE
COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL
LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI
BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA
REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
HANNO DECISO di
modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le
Comunità europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come
plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA
COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI
DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,
I QUALI, dopo
aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO
LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
PARTE PRIMA
MODIFICHE
DI MERITO
ARTICOLO 1
Il
trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del
presente articolo.
1) Dopo il
terzo punto del preambolo è inserito il seguente punto:
"CONFERMANDO
il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali, quali definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,"
2)
L'attuale settimo punto del preambolo è sostituito dal testo seguente:
"DETERMINATI
a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto
del principio dello sviluppo sostenibile e nel contesto della realizzazione del
mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione
dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi
compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli
progressi in altri settori,"
3) Gli
attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti dal testo seguente:
"DECISI
ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione
progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una
difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando così
l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la
sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
DECISI ad
agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la
sicurezza dei loro popoli, istituendo uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,"
4)
All'articolo A, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il
presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese
nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai
cittadini."
5)
L'articolo B è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
B
L'Unione
si prefigge i seguenti obiettivi:
-
promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione
e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante
la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della
coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e
monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente trattato;
-
affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante
l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre
ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7;
-
rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati
membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
-
conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,
l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest'ultima;
-
mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di
valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme
di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire
l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli
obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del
presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto
del principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del trattato che
istituisce la Comunità europea."
6)
All'articolo C, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"L'Unione
assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna
nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di
economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità
di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenza, ad attuare dette politiche."
7)
L'articolo E è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
E
Il
Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la
Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini
previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le
Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti
recanti modifiche e integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre
disposizioni del presente trattato."
8)
L'articolo F è modificato come segue:
a) il
paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1.
L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che
sono comuni agli Stati membri."
b)
L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed è inserito un nuovo paragrafo 3,
così redatto:
"3.
L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri."
9) Alla
fine del titolo I è inserito il seguente articolo:
"Articolo
F.1
1. Il
Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo,
deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare
l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro
dei principi di cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo aver invitato il Governo
dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
2. Qualora
sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti
derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato,
compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro
in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi
delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato
membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dal presente trattato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere
di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
4. Ai fini
del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del
rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri
presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al
paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista
all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il
presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto
a norma del paragrafo 2.
5. Ai fini
del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due
terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri."
10) Il
titolo V è sostituito dal testo seguente:
"Titolo
V
Disposizioni
sulla politica estera e di sicurezza comune
Articolo
J.1
1.
L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a
tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i
seguenti:
- difesa
dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità
dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
-
rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
-
mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi
dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi
quelli relativi alle frontiere esterne;
-
promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo
e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. Gli
Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli Stati
membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca
solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli
interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di
coesione nelle relazioni internazionali.
Il
Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.
Articolo
J.2
L'Unione
persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1:
-
definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di
sicurezza comune;
-
decidendo strategie comuni;
-
adottando azioni comuni;
-
adottando posizioni comuni;
-
rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione
della loro politica.
Articolo J.3
1. Il
Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno
implicazioni in materia di difesa.
2. Il
Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori
in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.
Le
strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che
l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.
3. Il
Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali
definiti dal Consiglio europeo.
Il
Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in
particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.
Il
Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.
Articolo
J.4
1. Il
Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche
situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione.
Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve
disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
2. Se si
produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una
questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli
obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune
resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.
3. Le
azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella
conduzione della loro azione.
4. Il
Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta
appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare
l'attuazione di un'azione comune.
5.
Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di
un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se
necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice
recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6. In caso
di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza
di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le
misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo
Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
7. In caso
di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro
ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni
appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi
dell'azione né nuocere alla sua efficacia.
Articolo
J.5
Il
Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio
dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli
Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi
alle posizioni comuni.
Articolo
J.6
Gli Stati
membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in
merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse
generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace
con un'azione convergente e concertata.
Articolo
J.7
1. La
politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative
alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a
una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso
il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione
secondo le rispettive norme costituzionali.
L'Unione
dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione
alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in
particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione
degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel
presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti
istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima
nell'Unione qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il
Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione
secondo le rispettive norme costituzionali.
La
politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e
rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro
difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del
Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile
con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
La
definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli
Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel
settore degli armamenti.
2. Le
questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni
umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni
di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni
tese al ristabilimento della pace.
3.
L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni
dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
La
competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo
J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione
ricorre a quest'ultima.
Quando
l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni
dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri
dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il
Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità
pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali
compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla
programmazione e alle decisioni dell'UEO.
L'adozione
di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al
presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al
paragrafo 1, terzo comma.
4. Le
disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione
rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito
dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga
a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per
favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni
dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo N.
Articolo
J.8
1. La
Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica
estera e di sicurezza comune.
2. La
Presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito
del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la
posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze
internazionali.
3. La
Presidenza è assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le
funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.
4. La
Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La
Presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che
eserciterà la presidenza successiva.
5. Il
Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante
speciale con un mandato per problemi politici specifici.
Articolo
J.9
1. Gli
Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e
in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le
posizioni comuni.
Nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti
gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni
comuni.
2. Fatto
salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati
nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi
in merito ad ogni questione di interesse comune.
Gli Stati
membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si
concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati
membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno,
nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse
dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo
J.10
Le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della
Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro
rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di
garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni
comuni adottate dal Consiglio.
Esse intensificano
la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni
e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del
trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
J.11
La
Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le
opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il
Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla
Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza
dell'Unione.
Il
Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al
Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti
nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo
J.12
1. Ogni
Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al
Consiglio.
2. Nei
casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a
richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria
del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza,
entro un termine più breve.
Articolo
J.13
1. Le
decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio
all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono
l'adozione di tali decisioni.
In caso di
astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria
astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal
caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa
impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro
interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione
dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la
sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro
astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di
cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea, la decisione non è adottata.
2. In
deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata:
- quando
adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di
una strategia comune;
- quando
adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione
comune.
Se un
membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di
politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede
la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.
Ai voti
dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione
delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10
membri.
Il
presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel
settore militare o della difesa.
3. Per le
questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.
Articolo
J.14
Quando, ai
fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno
o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla
Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono
conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimità su raccomandazione della
Presidenza. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui
rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle
prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del
Consiglio possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio nei
lori confronti.
Il
presente articolo si applica anche alle materie contemplate nel titolo VI.
Articolo
J.15
Fatto
salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un
comitato politico controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano
nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le
politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di
propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche
concordate, fatta salva la responsabilità della Presidenza e della Commissione.
Articolo
J.16
Il
Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e
di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo
della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla
formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo
all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un
dialogo politico con terzi.
Articolo
J.17
La
Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera
e di sicurezza comune.
Articolo
J.18
1. Gli
articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e
217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle
disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative
ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità
europee.
3. Le
spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse
a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da
operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno
che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
Nei casi
in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a
carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul
prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità,
non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni
che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i
cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma
dell'articolo J.13, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a
contribuire al loro finanziamento.
4. La
procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea
si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee."
11) Il
titolo VI è sostituito dal testo seguente:
"Titolo
VI
Disposizioni
sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Articolo
K.1
Fatte
salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si
prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione
in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.
Tale
obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di
altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i
reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e
la frode, mediante:
- una
cooperazione rafforzata fra le forze di polizia, le autorità doganali e le
altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite
l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4;
- una
cooperazione rafforzata tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti
degli Stati membri, a norma degli articoli K.3, lettere a)-d) e K.4;
- il
ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia
penale, a norma dell'articolo K.3, lettera e).
Articolo
K.2
1.
L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:
a) la
cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi
la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati
dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e
all'individuazione dei reati e alle relative indagini;
b) la
raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in
particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle
in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a
segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni sulla protezione dei dati personali;
c) la
cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio
di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature,
la ricerca in campo criminologico;
d) la
valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini
dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.
2. Il
Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro
cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
a) mette
Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di
promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni
investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese
azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti dell'Europol con
funzioni di supporto;
b) adotta
misure che consentono ad Europol di richiedere alle autorità competenti degli
Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di
sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli
Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità
organizzata;
c)
promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che
di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata
in stretta cooperazione con Europol;
d)
istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità
transnazionale.
Articolo
K.3
L'azione
comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:
a) la
facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e
le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai
procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;
b) la facilitazione
dell'estradizione fra Stati membri;
c) la
garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri,
nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;
d) la
prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
e) la
progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la
criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
Articolo
K.4
Il
Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità
competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono operare nel territorio di un
altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.
Articolo
K.5
Il presente
titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri
per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna.
Articolo
K.6
1. Nei
settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si
consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione;
essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle
loro amministrazioni.
2. Il
Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure
appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al
conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando
all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio
può:
a)
adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito
a una questione specifica;
b)
adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative
e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli
Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza
delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno
efficacia diretta;
c)
adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del
presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono
vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali
decisioni a livello dell'Unione;
d)
stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le
rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure
applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.
Salvo
disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da
almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le
relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a
maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
3. Qualora
le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti
dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2
del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide
se hanno ottenuto almeno sessantadue voti favorevoli, espressi da almeno dieci
membri.
4. Per le
questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
Articolo
K.7
1. La
Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal
presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla
validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni,
sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e
sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle
stesse.
2. Con una
dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o,
successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la
Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come
previsto dal paragrafo 1.
3. Lo
Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa
che:
a) ogni
giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un
ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia
di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione
di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una
decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni
giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o
l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
4. Ogni
Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2,
ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte
relativamente ai procedimenti di cui al paragrafo 1.
5. La
Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la
proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio
delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. La
Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle
decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o
dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali,
violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla
sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente
paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.
7. La
Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati
membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma
dell'articolo K.6, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa
essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato
adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni
controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o
l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo K.6, paragrafo
2, lettera d).
Articolo
K.8
1. È
istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a
svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:
- di formulare
pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- di
contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità
europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati
dall'articolo K.1.
2. La
Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente
titolo.
Articolo
K.9
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali
cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in
base alle disposizioni del presente titolo.
Alle
materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno,
gli articoli J.8 e J.9.
Articolo
K.10
Gli
accordi di cui all'articolo J.14 possono riguardare materie rientranti nel
presente titolo.
Articolo
K.11
1. Il
Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di
cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo
esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale
termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto
termine, il Consiglio può deliberare.
2. La
Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei
lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.
3. Il
Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni.
Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui
al presente titolo.
Articolo
K.12
1. Gli
Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16, a far
ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dai trattati,
a condizione che la cooperazione proposta:
a)
rispetti le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal
presente titolo;
b) abbia
il fine di consentire all'Unione di svilupparsi più rapidamente come spazio di
libertà, di sicurezza e di giustizia.
2.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su richiesta degli Stati membri interessati e dopo aver
invitato la Commissione a presentare il suo parere; la domanda è trasmessa
anche al Parlamento europeo.
Qualora un
membro del Consiglio dichiari che, per specificati e importanti motivi di
politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a
maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.
Ai voti
dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione
delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10
membri.
3. Ogni
Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del
presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la
quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà
al Consiglio un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che
ritiene necessarie perché tale Stato membro partecipi a detta cooperazione. Entro
quattro mesi dalla data di tale notifica, il Consiglio decide sulla richiesta e
sulle misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende
adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida
di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi della sua
decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. Ai fini del presente
paragrafo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo K.16.
4. Le
disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si applicano alla cooperazione
rafforzata di cui al presente articolo, salvo se altrimenti previsto dal
presente articolo o dagli articoli K.15 e K.16.
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle
competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di
dette competenze si applicano ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il
presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo relativo
all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo
K.13
1. Gli
articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147, 148, paragrafo 3, da 150 a
153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea
si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative
ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità
europee.
3. Le
spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse
a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio,
deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio
delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un
criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il
Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
4. La
procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea
si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.
Articolo
K.14
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno
Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che
un'azione in settori contemplati dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis
del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le
relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali."
12) È
inserito il seguente nuovo titolo:
"Titolo
VI bis
Disposizioni
su una cooperazione rafforzata
Articolo
K.15
1. Gli
Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti
dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a
condizione che la cooperazione:
a) sia
diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a proteggere e servire i suoi
interessi;
b)
rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro istituzionale unico
dell'Unione;
c) venga
utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato possibile raggiungere
gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;
d)
riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;
e) non
pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle
altre disposizioni dei suddetti trattati;
f) non
pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati
membri che non vi partecipano;
g) sia
aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di aderirvi in qualsiasi
momento, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni
adottate in tale ambito;
h)
ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti rispettivamente
nell'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea e
nell'articolo K.12 del presente trattato, a seconda dei settori interessati, e
sia autorizzata dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.
2. Gli
Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni
adottati per l'attuazione della cooperazione cui partecipano. Gli Stati membri
che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte
degli Stati membri che vi partecipano.
Articolo
K.16
1. Ai fini
dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della
cooperazione di cui all'articolo K.15 si applicano le pertinenti disposizioni
istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità
europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle
deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono
parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una
proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente
a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio
interessati.
2. Le
spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati
membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida
altrimenti.
Articolo
K.17
Il
Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo sugli
sviluppi della cooperazione rafforzata instaurata sulla base del presente
titolo."
13)
L'articolo L è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
L
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di questa
competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente
trattato:
a)
disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica
europea al fine di istituire la Comunità europea, il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica;
b)
disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo K.7;
c)
disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni previste dall'articolo 5 A del
trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo K.12 del presente
trattato;
d)
articolo F, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella
misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le
Comunità europee e a norma del presente trattato;
e)
articoli da L a S."
14)
All'articolo N, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero.
15)
All'articolo O, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Ogni
Stato europeo, che rispetti i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1,
può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al
Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della
Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."
16)
All'articolo S, è aggiunto un nuovo paragrafo, così redatto:
"In
forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente
trattato in lingua finlandese e svedese."
ARTICOLO 2
Il
trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle
disposizioni del presente articolo.
1) Nel
preambolo è aggiunto il seguente punto dopo gli otto punti:
"DETERMINATI
a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle
popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso
l'aggiornamento costante,"
2)
L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
2
La
Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante
l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e
mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli
articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale,
la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica,
un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un
elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità
di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la
coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri."
3)
L'articolo 3 è modificato come segue:
a) il
testo attuale è numerato e diventa paragrafo 1;
b) nel
nuovo paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
"d)
misure riguardanti l'ingresso e la circolazione di persone, come previsto, dal
titolo III bis;"
c) nel
nuovo paragrafo 1, dopo la lettera h) è inserita la nuova lettera i):
"i)
la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia
di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una
strategia coordinata per l'occupazione;"
d) nel
nuovo paragrafo 1, l'attuale lettera i) diventa lettera j) e le successive
lettere sono rinumerate di conseguenza;
e) è
aggiunto il seguente paragrafo:
"2.
L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne."
4) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
3 C
Le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui
all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile."
5) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
5 A
1. Gli
Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata
possono essere autorizzati, in osservanza degli articoli K.15 e K.16 del
trattato sull'Unione europea, a ricorrere alle istituzioni, alle procedure e ai
meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione
proposta:
a) non
riguardi settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della
Comunità;
b) non
incida sulle politiche, sulle azioni o sui programmi comunitari;
c) non
riguardi la cittadinanza dell'Unione, né crei discriminazioni tra cittadini
degli Stati membri;
d) rimanga
entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità dal presente trattato e
e) non
costituisca una discriminazione né una restrizione negli scambi tra Stati
membri e non produca una distorsione delle condizioni di concorrenza tra questi
ultimi.
2.
L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del
Parlamento europeo.
Se un
membro del Consiglio dichiara che per importanti e specificati motivi di
politica interna, intende opporsi alla concessione di un'autorizzazione a
maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che la questione venga
sottoposta al Consiglio, riunito nella composizione di Capi di Stato o di
Governo, per una decisione all'unanimità.
Gli Stati
membri che intendono instaurare la cooperazione rafforzata di cui al paragrafo
1 possono trasmettere una richiesta alla Commissione che può presentare al
Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una
proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale
decisione.
3. Ogni
Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione instaurata a norma del
presente articolo notifica tale intenzione al Consiglio ed alla Commissione, la
quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà
un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di notifica, la Commissione
decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere
necessarie.
4. Gli
atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione
sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo
se altrimenti previsto dal presente articolo e dagli articoli K.15 e K.16 del
trattato sull'Unione europea.
5. Il
presente articolo non pregiudica le disposizioni del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea."
6)
All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, può
stabilire regole volte a vietare tale discriminazione."
7) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
6 A
Fatte
salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle
competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali."
8) Alla
fine della Parte prima è inserito il seguente articolo:
"Articolo
7 D
Fatti
salvi gli articoli 77, 90 e 92, data l'importanza dei servizi di interesse
economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché il loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli
Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino
in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro
compiti."
9)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. È
istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia
la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un
complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima."
10)
All'articolo 8 A, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei
diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente
trattato, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B.
Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura."
11)
All'articolo 8 D, è aggiunto il seguente comma:
"Ogni
cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al
presente articolo o all'articolo 4 in una delle lingue menzionate all'articolo
248 e ricevere una risposta nella stessa lingua."
12)
L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
51
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta
in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della
libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che
consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il
cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni
nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni
sia per il calcolo di queste,
b) il
pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati
membri.
Il
Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo
189 B."
13)
All'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B,
stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni."
14)
All'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive intese al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di
queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui
all'articolo 189 B, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro
almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle
professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle
persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata."
15) Nella
Parte terza è inserito il seguente titolo:
"Titolo
III bis
Visti,
asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione
delle persone
Articolo
73 I
Allo scopo
di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il
Consiglio adotta:
a) entro
un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a
norma dell'articolo 7 A, insieme a misure di accompagnamento direttamente
collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione,
a norma dell'articolo 73 J, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 73 K, paragrafo 1,
lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere
la criminalità, a norma dell'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione
europea;
b) altre
misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei
diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 73 K;
c) misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto
all'articolo 73 M;
d) misure
appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come
previsto all'articolo 73 N;
e) misure
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte
ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la
prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in
conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Articolo
73 J
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un
periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam adotta:
1) misure
volte a garantire, in conformità all'articolo 7 A, che non vi siano controlli
sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne;
2) misure
relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che
definiscono:
a) norme e
procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di
controlli sulle persone alle suddette frontiere;
b) regole
in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre
mesi, che comprendono:
i) un
elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo;
ii) le
procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;
iii) un
modello uniforme di visto;
iv) norme
relative a un visto uniforme;
3) misure
che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà
di circolazione all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo
non superiore a tre mesi.
Articolo
73 K
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, entro un
periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure
in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e
del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli
altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:
a) criteri
e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della
domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli
Stati membri,
b) norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
c) norme
minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di
paesi terzi,
d) norme
minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la
revoca dello status di rifugiato;
2) misure
applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:
a) norme
minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che
non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti
necessitano di protezione internazionale,
b)
promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i
rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli
stessi;
3) misure
in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:
a)
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da
parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno,
compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,
b)
immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in
soggiorno irregolare;
4) misure
che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi
terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in
altri Stati membri.
Le misure
adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato
membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali
compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.
Alle
misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e
del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.
Articolo
73 L
1. Il
presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
2. Qualora
uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza
caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto
salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non
superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.
Articolo
73 M
Le misure
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti
implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 73 O e per
quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
a) il
miglioramento e la semplificazione:
- del
sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed
extragiudiziali;
- della
cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del
riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;
b) la
promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai
conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
c)
l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili,
se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri.
Articolo
73 N
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 73 O, adotta
misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle
amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente
titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Articolo
73 O
1. Per un
periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o
su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento
europeo.
2.
Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il
Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina
qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una
proposta al Consiglio;
- il
Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori
contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 189 B e di
adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
3. In
deroga ai paragrafi 1 e 2:
- le misure
di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente
all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo;
- le
misure di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera b), punti ii) e iv),
trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di
Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di
cui all'articolo 189 B.
Articolo
73 P
1.
L'articolo 177 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle
seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione
del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle
istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale
punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La
Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o
decisioni adottate a norma dell'articolo 73 J, punto 1 in materia di
mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna.
3. Il
Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di
giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti
delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione
pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si
applica alle sentenze delle giurisdizioni degli Stati membri passate in
giudicato.
Articolo
73 Q
Il
presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della
Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti
dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno
Unito e all'Irlanda."
16)
All'articolo 75, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla
seguente:
"1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e tenuto conto degli aspetti
peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, stabilisce:"
17) All'articolo
100 A, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:
"3.
La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità,
sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un
livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali
nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed
il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di
conseguire tale obiettivo.
4.
Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una
misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere
disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo
36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso
notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del
mantenimento delle stesse.
5.
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del
Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro
ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni
previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La
Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva
o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse
costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una
restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o
no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In
mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni
nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se
giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la
salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che
il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore
periodo di sei mesi al massimo.
7. Quando
uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre
disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la
Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di
detta misura.
8. Quando
uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore
che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo
sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre
misure appropriate al Consiglio.
9. In
deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o
qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga
che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal
presente articolo.
10. Le
misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una
clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o
più dei motivi non economici di cui all'articolo 36, misure provvisorie
soggette ad una procedura comunitaria di controllo."
18) Gli
articoli 100 C e 100 D sono soppressi.
19) Dopo
il titolo VI è inserito il seguente titolo:
"Titolo
VI bis
Occupazione
Articolo
109 N
Gli Stati
membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare
una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore
della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di
mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo B del trattato sull'Unione europea
e all'articolo 2 del presente trattato.
Articolo
109 0
1. Gli
Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 109 N in
modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli
Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2.
2. Gli
Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità
delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione
di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al
riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 109 Q.
Articolo
109 P
1. La
Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario,
integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli
Stati membri.
2. Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si
tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo
109 Q
1. In base
a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e
adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla
base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle
Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 109 S, elabora
annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle
rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti
con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 103, paragrafo 2.
3.
Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione
annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria
politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di
occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il
Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del
comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione
delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera
opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla
base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al
Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione
dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia
di occupazione.
Articolo
109 R
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra
Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione,
mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle
migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a
promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in
particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali
misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Articolo
109 S
Il
Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato
per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il
coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia
di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:
- seguire
la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli
Stati membri e nella Comunità;
- fatto
salvo l'articolo 151, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della
Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori
del Consiglio di cui all'articolo 109 Q.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato
membro e la Commissione nominano due membri del Comitato."
20)
All'articolo 113, è aggiunto il seguente paragrafo:
"5.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei
paragrafi da 1 a 4 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà
intellettuale nella misura in cui essi non rientrino in detti paragrafi."
21) Dopo
il titolo VII è inserito il seguente titolo:
"Titolo
VII bis
Cooperazione
doganale
Articolo
116
Nel quadro
del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per rafforzare la
cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la
Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale
nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri."
22) Gli
articoli da 117 a 120 sono sostituiti dagli articoli seguenti:
"Articolo
117
La
Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali,
quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18
ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro
parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo
sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello
occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal
fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto
della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni
contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia
della Comunità.
Essi
ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato
comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure
previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative.
Articolo
118
1. Per
conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 117, la Comunità sostiene e
completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
-
miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori,
-
condizioni di lavoro,
-
informazione e consultazione dei lavoratori,
-
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo
l'articolo 127,
- parità
tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. A tal
fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime
applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il
Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.
Il
Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure
destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative
volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le
migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
fatte, al fine di combattere l'emarginazione sociale.
3.
Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e
del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:
-
sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
-
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
-
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori
di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
-
condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente
nel territorio della Comunità,
-
contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione
di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale
europeo.
4. Uno
Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il
compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.
In tal
caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve
essere recepita a norma dell'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito
mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro
interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire
in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
5. Le
disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato
membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che
prevedano una maggiore protezione.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al
diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo
118 A
1. La
Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a
livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo
provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal
fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica
sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione
comunitaria.
3. Se,
dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti
sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una
raccomandazione.
4. In
occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione
della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 118 B. La
durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune
dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo
118 B
1. Il
dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo
desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli
accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le
prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei
settori contemplati dall'articolo 118, e a richiesta congiunta delle parti
firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della
Commissione.
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in
questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui
all'articolo 118, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.
Articolo
118 C
Per
conseguire gli obiettivi dell'articolo 117 e fatte salve le altre disposizioni
del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della
politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
-
l'occupazione;
- il
diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- la
formazione e il perfezionamento professionale;
- la
sicurezza sociale;
- la
protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'igiene
del lavoro;
- il
diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e
lavoratori.
A tal fine
la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e
pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul
piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni
internazionali.
Prima di
formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il
Comitato economico e sociale.
Articolo
119
1.
Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per
retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o
trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati
direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al
lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità
di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la
retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in
base a una stessa unità di misura,
b) che la
retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso
posto di lavoro.
3. Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino
l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi
compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o
per un lavoro di pari valore.
4. Allo
scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita
lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato
membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a
facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere
professionali.
Articolo
119 A
Gli Stati
membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo
retribuito.
Articolo
120
La
Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi dell'articolo 117, compresa la situazione demografica nella
Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale.
Il
Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su
problemi particolari concernenti la situazione sociale."
23)
L'articolo 125 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
125
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo."
24)
All'articolo 127, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
"4.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri."
25)
All'articolo 128, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
"4.
La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma
di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di
rispettare e promuovere la diversità delle sue culture."
26)
L'articolo 129 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
129
1. Nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità
è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione
della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al
miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e
affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale
azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle
loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e
l'educazione in materia sanitaria.
La
Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti
nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese
l'informazione e la prevenzione.
2. La
Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al
presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.
Gli Stati
membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive
politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La
Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La
Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con
le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
adottando:
a) misure
che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di
origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli
Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) in
deroga all'articolo 43, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui
obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure
di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana,
escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente
articolo.
5.
L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le
competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di
servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al
paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla
donazione e l'impiego medico di organi e sangue."
27)
L'articolo 129 A è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
129 A
1. Al fine
di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di
protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro
diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
salvaguardia dei propri interessi.
2. Le
esigenze inerenti alla protezione dei consumatori sono prese in considerazione
ai fini della definizione e dell'attuazione di altre politiche e attività
comunitarie.
3. La
Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1
mediante:
a) misure
adottate a norma dell'articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato
interno;
b) misure
di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati
membri.
4. Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al
paragrafo 3, lettera b.
5. Le
misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri
di mantenere e di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure
devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla
Commissione."
28)
All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, la prima parte del terzo trattino
è sostituita dal testo seguente:
"-
può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri,
individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in
particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di
interesse;".
29)
All'articolo 129 D, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
adotta le altre misure previste nell'articolo 129C, paragrafo 1."
30)
All'articolo 130 A, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"In
particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari,
comprese le zone rurali."
31)
All'articolo 130 E, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Le
decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono
adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo
189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle Regioni".
32)
All'articolo 130 I, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
"1.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma
quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità."
33)
L'articolo 130 O è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
130 O
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130 N.
Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui
agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi complementari
richiede l'accordo degli Stati membri interessati."
34)
All'articolo 130 R, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
In tale
contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione
dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che
autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non
economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di
controllo."
35)
L'articolo 130 S è modificato come segue:
a) Il
paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla
Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130R.";
b) La
parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:
"2.
In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo
l'articolo 100A, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta:";
c) Il
primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3.
In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle Regioni, adotta programmi d'azione generali che fissano gli
obiettivi prioritari da raggiungere."
36)
All'articolo 130 W, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1.
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B, adotta le misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130U. Tali
misure possono assumere la forma di programmi pluriennali."
37)
All'articolo 137 è aggiunto il comma seguente:
"Il
numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a
settecento."
38)
L'articolo 138 è modificato come segue:
a) nel
paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"3.
Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati
membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri."
b) è
aggiunto il seguente paragrafo:
"4.
Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che
delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri".
39)
L'articolo 151 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
151
1. Un Comitato
costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile
della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che
il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei
casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il
Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un
Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza
comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del
funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il
Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.
Il
Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il
Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 191 A, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel
proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi
documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui
si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde
consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel
contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il
Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le
dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici. "
40)
All'articolo 158, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
testo seguente:
"2. I
governi degli Stati membri designano , di comune accordo, la persona che
intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal
Parlamento europeo.
I governi
degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le
altre persone che intendono nominare membri della Commissione."
41)
All'articolo 163, è inserito come primo comma il seguente comma:
"La
Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo
presidente."
42)
All'articolo 173, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"La
Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui
ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per
salvaguardare le proprie prerogative."
43)
L'articolo 188 C è modificato come segue:
a) Il
secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"La
Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione
in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.";
b) Il
primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale
controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.";
c) Il
paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi
organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli
Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi
a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in
collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno
la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei
conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in
uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare
al controllo.
Le altre
istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese
per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono
contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se
queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti
trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le
informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto
riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla
gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di
accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo
tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e
delle spese della Comunità gestite dalla Banca."
44)
L'articolo 189 B è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
189 B
1. Quando
nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di
un atto, si applica la procedura che segue.
2. La
Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento
europeo:
- se
approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può
adottare l'atto proposto così emendato;
- se il
Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta
altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il
Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno
indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente
il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro
un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva
la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera
adottato in conformità con la posizione comune;
b)
respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
c) propone
emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo
compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla
Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se,
entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento
europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli
emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della
posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare
all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.
Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio,
d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane
il comitato di conciliazione.
4. Il
comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il
compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza
dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori
del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per
favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama
alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
5. Se,
entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di
conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per
adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta
dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza
qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da
parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si
considera non adottato.
6. Se il
comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si
considera non adottato.
7. I
termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono
prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
45) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
191 A
1.
Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo
i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I
principi generali e le limitazioni a motivo di interessi pubblici o privati
applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio,
che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 189 B entro due anni
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
3.
Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno
disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti."
46)
All'articolo 198 è aggiunto il seguente comma:
"Il
Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo."
47)
All'articolo 198 A, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"I
membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su
proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio che
delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato
non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo."
48)
All'articolo 198 B, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
"Esso
stabilisce il proprio regolamento interno."
49)
L'articolo 198 C è modificato come segue:
a) Il
primo comma è sostituito dal testo seguente:
"Il
Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi
previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due
istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la
cooperazione transfrontaliera.";
b) dopo il
terzo comma è inserito il seguente comma:
"Il
Comitato delle Regioni può essere consultato dal Parlamento europeo."
50) All'articolo
205, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"La
Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del
regolamento stabilito a norma dell'articolo 209, sotto la propria
responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio
della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione
per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della
buona gestione finanziaria."
51)
All'articolo 206, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio.
A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio
finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei
conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui
all'articolo 188 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni
speciali della Corte."
52)
L'articolo 209 A è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
209 A
1. La
Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante
misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da
permettere una protezione efficace negli Stati membri.
2. Gli
Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi
finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro
la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte
salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano
l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la
frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e
regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B, previa
consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori
della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente
in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del
diritto penale nazionale o l'amministrazione interna della giustizia.
5. La
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini
dell'attuazione del presente articolo."
53) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
213 A
1. Fatto
salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche
centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 189 B, adotta misure per l'elaborazione di
statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della
Comunità.
2.
L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri
dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza
scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa
non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici."
54) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
213 B
1. A
decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi
istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.
2.
Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 189 B, istituisce un organo di controllo
indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle
istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre
pertinenti disposizioni."
55)
All'articolo 227, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"2.
Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi
d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.
Tuttavia,
tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti
francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata
dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla
topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro
sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure
specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del
presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.
Il
Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo
comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali,
politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca,
condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti
di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi
orizzontali della Comunità.
Il
Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle
caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza
compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario,
ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni."
56)
L'articolo 228 è modificato come segue:
a) il
secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"Nell'esercizio
delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2
richiede l'unanimità.";
b) Il
paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la
firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione
provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono
decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un
settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli
accordi di cui all'articolo 238.
In deroga
alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle
decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di
stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo
istituito da un accordo basato sull'articolo 238, se tale organismo deve
adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le
decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
Il
Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi
decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione
provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della
posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo
basato sull'articolo 238."
57) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
236
1. Qualora
sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo
di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto
concerne il presente trattato.
2.
Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1
del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F,
paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere
di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti
dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti
e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Gli
obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato
continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere
di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
4. Quando
adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza
tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in
questione. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, per maggioranza qualificata
si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio
interessati equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2.
Il
presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto
a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità
sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro
in questione."
58) Il
protocollo sulla politica sociale e l'accordo sulla politica sociale allo
stesso allegato sono soppressi.
59) Il
protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle Regioni sono
soppressi.
ARTICOLO 3
Il
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è
modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1)
All'articolo 10, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti
dal testo seguente:
"2. I
governi degli Stati membri designano , di comune accordo, la persona che
intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal
Parlamento europeo.
I governi
degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le
altre persone che intendono nominare membri della Commissione."
2)
All'articolo 13, è inserito come primo comma il seguente comma:
"La
Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo
presidente."
3)
All'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
"Il
numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a
settecento."
4)
L'articolo 21 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"3.
Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati
membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.";
b) è
aggiunto il seguente paragrafo:
"4.
Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che
delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri".
5)
L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
30
1. Un
Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è
responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei
compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di
procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il
Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un
Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza
comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del
funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il
Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
Il
Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il
Consiglio adotta il proprio regolamento interno."
6)
All'articolo 33, il quarto comma è sostituito dal seguente testo:
"La
Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui
ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per
salvaguardare le proprie prerogative".
7)
L'articolo 45 ter è modificato come segue:
a) Il
secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"La
Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione
in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee."
b) Il
primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale
controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.";
c) Il
paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
"3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi
organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli
Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano
contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua
in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte
dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano
in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare
al controllo.
Le altre
istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese
per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono
contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se
queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti
trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le
informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto
riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla
gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di
accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinata da un accordo
tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e
delle spese della Comunità gestite dalla Banca."
8)
All'articolo 78 ter, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
"La
Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del
regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, sotto la propria
responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio
della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione
per garantire che gli stanziamenti di bilancio siano utilizzati secondo i
principi della buona gestione finanziaria."
9)
All'articolo 78 ottavo, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza
qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale
scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio
finanziario di cui all'articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei
conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui
all'articolo 45 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni
speciali della Corte."
10) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
96
1. Qualora
sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo
di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato
sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto
concerne il presente trattato.
2.
Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1
del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F,
paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere
di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione
dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti
e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato
membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dal presente trattato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere
di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
4. Quando
adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza
tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in
questione. In deroga all'articolo 28, quarto comma, per maggioranza qualificata
si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati
secondo la ponderazione di cui all'articolo 28, quarto comma.
Il
presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto
a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità
sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro
in questione."
ARTICOLO 4
Il
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è modificato
in base alle disposizioni del presente articolo.
1)
All'articolo 107 è aggiunto il seguente comma:
"Il
numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a
settecento."
2)
L'articolo 108 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"3.
Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati
membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri."
b) è
aggiunto il seguente paragrafo:
"4.
Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che
delibera all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri."
3)
L'articolo 121 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
121
1. Un Comitato
costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile
della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che
il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei
casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il
Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un
Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza
comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del
funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il
Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.
Il
Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il
Consiglio adotta il proprio regolamento interno."
4)
All'articolo 127, il primo e il secondo comma del paragrafo 2 sono sostituiti
dal testo seguente:
"2. I
governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che
intendono nominare presidente della Commissione; la nomina è approvata dal
Parlamento europeo.
I governi
degli Stati membri designano, di comune accordo con il presidente designato, le
altre persone che intendono nominare membri della Commissione."
5)
All'articolo 132 è inserito il seguente comma come primo comma:
"La
Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo
presidente."
6)
All'articolo 146, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:
"La
Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni , a pronunciarsi sui
ricorsi che il Parlamento europeo e la Corte dei conti propongono per
salvaguardare le proprie prerogative".
7)
L'articolo 160 C è modificato come segue:
a) il
secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"La
Corte dei conti presenta al Parlamento e al Consiglio europeo una dichiarazione
in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.";
b) il
primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
"2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale
controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.";
c) Il
paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi
organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli
Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano
contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua
in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non
hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte
dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano
in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali
istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare
al controllo.
Le altre
istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese
per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono
contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se
queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti
trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le
informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto
riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla
gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di
accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinata da un accordo
tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha
tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e
delle spese della Comunità gestite dalla Banca."
8)
All'articolo 170 è aggiunto il seguente comma:
"Il
comitato può essere consultato dal Parlamento europeo".
9)
All'articolo 179, il primo comma è sostituito dal seguente testo:
"La
Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del
regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria
responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio
della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione
per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della
buona gestione finanziaria."
10)
All'articolo 180 B, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"1.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio.
A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio
finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei
conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui
all'articolo 160 C, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni
speciali della Corte."
11) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
204
1. Qualora
sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo
di uno Stato membro a norma dell'articolo F.1, paragrafo 2, del trattato
sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto
concerne il presente trattato.
2.
Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1
del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo F,
paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere
di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione
dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti
e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato
membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dal presente trattato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere
di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per
rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro
imposizione.
4. Quando
adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza
tener conto dei voti del rappresentante del governo dello Stato membro in
questione. In deroga all'articolo 118, paragrafo 2, per maggioranza qualificata
si intende la stessa proporzione di voti dei membri del Consiglio interessati
secondo la ponderazione di cui all'articolo 118, paragrafo 2.
Il
presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto
a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità
sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro
in questione."
ARTICOLO 5
L'atto
relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio
universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre
1976, è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1)
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"In
caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in
ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità."
2)
All'articolo 6, paragrafo 1, dopo il quinto trattino è inserito il seguente
trattino:
"-
membro del Comitato delle Regioni,".
3)
All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2.
Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una
procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del
presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro
dalle disposizioni nazionali."
4) L'articolo
11 è sostituito dal testo seguente:
"Fino
all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui
principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri
dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati
ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero
essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto,
fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia."
5) All'articolo
12, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1.
Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata
sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni
del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per
coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui
all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo."
PARTE SECONDA
SEMPLIFICAZIONE
ARTICOLO 6
Il
trattato che istituisce la Comunità europea, compresi i suoi allegati e i suoi
protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine
di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di
conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni.
I. Testo
degli articoli del trattato
1)
All'articolo 3, lettera a), la parola "l'abolizione" è sostituita da
"il divieto".
2)
L'articolo 7 è abrogato.
3)
L'articolo 7 A è modificato come segue:
a) il
primo e il secondo comma sono numerati e diventano così i paragrafi 1 e 2;
b) nel
nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti all'articolo 7 B, all'articolo
70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B;
c) è
aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma dell'articolo 7 B, così
redatto:
"3.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire
un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.".
4)
L'articolo 7 B è abrogato.
5)
L'articolo 8 B è modificato come segue:
a) al
paragrafo 1, le parole "dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994"
sono soppresse e alla seconda frase, dopo le parole "tale diritto sarà
esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio ...", è inserita la
parola "adotta,".
b) al
paragrafo 2, le parole "dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993"
sono soppresse e alla seconda frase, dopo le parole "tale diritto sarà
esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio ...", è inserita la
parola "adotta,".
6)
All'articolo 8 C, seconda frase, le parole "Entro il 31 dicembre 1993, gli
Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e
avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono tra
loro le disposizioni necessarie e avviano".
7)
All'articolo 8 E, primo comma le parole "entro il 31 dicembre 1993 e in
seguito" sono soppresse.
8)
All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "Le disposizioni del capo 1, sezione
prima, e del capo 2 ..." sono sostituite da "Le disposizioni
dell'articolo 12 e del capo 2 ...".
9)
All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 rimane senza
numero.
10)
L'articolo 11 è abrogato.
11) Al
capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 - Abolizione dei dazi
doganali fra gli Stati membri" è soppresso.
12)
L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
12
I dazi
doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente
sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi
doganali di carattere fiscale.".
13) Gli
articoli da 13 a 17 sono abrogati.
14) Il
titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa doganale comune" è
soppresso.
15) Gli
articoli da 18 a 27 sono abrogati.
16)
L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
28
I dazi
della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
17) Nella
parte introduttiva dell'articolo 29, le parole "della presente
sezione" sono sostituite da "del presente capo".
18) Nel
titolo del capo 2, la parola "Abolizione" è sostituita da
"Divieto".
19)
All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle disposizioni che
seguono, sono vietate" sono sostituite da "sono vietate".
20) Gli
articoli 31, 32 e 33 sono abrogati.
21)
All'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 resta senza
numero.
22)
L'articolo 35 è abrogato.
23)
All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli articoli da 30 a 34
inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli articoli 30 e
34".
24)
L'articolo 37 è modificato come segue:
a) al paragrafo
1, primo comma, la parola "progressivo" e le parole "alla fine
del periodo transitorio" sono soppresse;
b) al
paragrafo 2, la parola "all'abolizione" è sostituita da "al
divieto";
c) i
paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;
d) al
nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al ritmo degli adattamenti
possibili e delle specializzazioni necessarie" sono soppresse e la virgola
che precede questo testo è sostituita da un punto.
25)
L'articolo 38 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 3, il riferimento all'allegato II è sostituito con un riferimento
all'allegato I e la seconda frase che comincia con "Tuttavia, nel termine
di due anni ..." è soppressa.
b) al
paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono soppresse.
26)
L'articolo 40 è modificato come segue:
a) il
paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3;
b) al
nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole "sarà creata" sono
sostituite da "è creata";
c) al
nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi
"paragrafo 1";
d) al
nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi
"paragrafo 1".
27)
L'articolo 43 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimità durante le prime due
tappe e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "a
maggioranza qualificata";
b) ai
paragrafo 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40, paragrafo 2" deve
leggersi "articolo 40, paragrafo 1".
28) Gli
articoli 44 e 45, nonché l'articolo 47 sono abrogati.
29)
All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al più tardi al termine del
periodo transitorio" sono soppresse.
30)
L'articolo 49 è modificato come segue:
a) nella
parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata in vigore del presente
trattato, il Consiglio" sono sostituite da "Il Consiglio, ..." e
la parola "progressivamente" è soppressa;
b) alle
lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in base ad un piano
progressivo," sono soppresse.
31)
L'articolo 52, primo comma, è modificato come segue:
a) nella
prima frase, le parole "vengono gradatamente soppresse durante il periodo
transitorio" sono sostituite da "vengono vietate";
b) nella
seconda frase, le parole "Tale graduale soppressione" sono sostituite
da "Tale divieto".
32)
L'articolo 53 è abrogato.
33) L'articolo
54 è modificato come segue:
a) il
paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
b) al
nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il programma generale ovvero,
in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa
dell'attuazione della libertà di stabilimento" sono sostituite da
"Per realizzare la libertà di stabilimento".
34)
All'articolo 59, primo comma, le parole "sono gradatamente soppresse
durante il periodo transitorio" sono sostituite da "sono vietate".
35)
All'articolo 61, paragrafo 2, le parole "liberalizzazione progressiva
della circolazione dei capitali" sono sostituite da "liberalizzazione
della circolazione dei capitali".
36)
L'articolo 62 è abrogato.
37)
L'articolo 63 è modificato come segue:
a) il
paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
b) al
nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il programma generale ovvero, in
mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di
un determinato servizio," sono sostituite da "Per realizzare la
liberalizzazione di un determinato servizio," e le parole
"deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a
maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a
maggioranza qualificata";
c) Al
nuovo paragrafo 2, le parole "di cui ai paragrafi 1 e 2" sono
sostituite da "di cui al paragrafo 1".
38)
All'articolo 64, primo comma, le parole "63, paragrafo 2" sono
sostituite da "63, paragrafo 1".
39) Gli
articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati.
40)
All'articolo 75, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa il
paragrafo 2.
41)
All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del presente
trattato" sono sostituite da "al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati
aderenti, alla data della loro adesione".
42)
L'articolo 79 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il termine della seconda tappa
devono essere abolite ..." sono sostituite da "Devono essere abolite
...";
b) al
paragrafo 3, le parole ", entro due anni dall'entrata in vigore del
presente trattato," sono soppresse.
43)
All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere dall'inizio della
seconda tappa, è fatto divieto ..." sono sostituite da "È fatto
divieto ...".
44)
All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate le attribuzioni della
sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale" sono sostituite da
"restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e
sociale".
45)
All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole "procedura di cui
all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite da "procedura di
cui all'articolo 75".
46)
All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo.
Questo nuovo paragrafo è così redatto:
"1. I
regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi
contemplati dagli articoli 85 e 86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo".
47)
All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin dall'entrata in
funzione," sono soppresse.
48) Dopo
l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche di dumping" è
soppresso.
49)
L'articolo 91 è abrogato.
50) Prima
dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" è sostituito da "Sezione
2".
51)
All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che comincia con
"Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale ..." e che termina con
"... nei confronti dei paesi terzi," è soppressa e il resto della
lettera c) si conclude con una virgola.
52)
All'articolo 95, il terzo comma è soppresso.
53) Gli
articoli 97 e 100 B sono abrogati.
54)
All'articolo 101, secondo comma, le parole "deliberando all'unanimità
durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono
sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata".
55)
All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le
seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 73 E,".
56)
L'articolo 109 F è modificato come segue:
a) al
paragrafo 1, secondo comma, le parole "su raccomandazione, secondo i casi,
del comitato dei governatori delle banche centrali della Comunità europea (in
appresso denominato "comitato dei governatori"), o del Consiglio
dell'IME" sono sostituite da "su raccomandazione del Consiglio
dell'IME";
b) al
paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo è "Il comitato dei governatori
delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda
frase", è soppresso;
c) al
paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo è "Nei casi in cui il presente
trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno
intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei
governatori", è soppresso.
57)
L'articolo 112 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del termine del periodo
transitorio" sono soppresse;
b) al
paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio stabilisce,
all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata
in seguito" sono sostituite da "il Consiglio stabilisce a maggioranza
qualificata".
58)
All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole
"Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre
1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito".
59)
All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il Consiglio, deliberando
secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di
coesione per l'erogazione ..." sono sostituite da "Un Fondo di
coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per
l'erogazione ...".
60)
All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole "Fondo di
coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformità
dell'articolo 130 D" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito
in conformità dell'articolo 130 D".
61)
All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione "Convenzione ACP-CEE"
è sostituita da "Convenzione ACP-CE".
62)
All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio" e
"l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV è
sostituito con un riferimento all'allegato II.
63)
L'articolo 133 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale" sono sostituite da
"del divieto" e la parola "progressivamente" è soppressa;
b) al
paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi" sono sostituite
da "vietati" e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17 sono
soppressi, per cui il paragrafo termina con "..... conformemente alle
disposizioni dell'articolo 12."
c) al
paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di cui al comma precedente
sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli ..." sono
sostituite da "I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere
..." e la seconda frase che inizia con "La percentuale e il
ritmo" e termina con "nel paese o territorio importatore" è
soppressa;
d) al
nuovo paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del
presente trattato" sono soppresse.
64)
L'articolo 136 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo
136
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni
acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità,
e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni
relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e
territori e la Comunità.".
65)
L'articolo 138 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo
2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1
dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20
settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
a) al
posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto
relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio
universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come
paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:
"1. I
rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella
Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il
numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87
In caso di
modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in
ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità.";
b) dopo i
nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del
suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
"3. I
rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.";
c)
l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato,
diventa il paragrafo 4;
d) il
paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il
paragrafo 5.
66)
All'articolo 158, il paragrafo 3 è soppresso.
67)
All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data di adesione"
sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
68)
All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con
"Tuttavia, nelle prime nomine ..." è soppresso.
69)
All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con "Il comitato annovera
..." è soppresso.
70)
All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono
soppressi.
71) Al
posto dell'articolo 212, è inserito il testo dell'articolo 24, paragrafo 1,
secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica
delle Comunità europee; pertanto il nuovo articolo 212 è così redatto:
"Articolo
212
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei
funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di
tali Comunità.".
72) Al
posto dell'articolo 218 è inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del
trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle
Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 218 è così redatto:
"Articolo
218
La
Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei
privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite
dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario
europeo e per la Banca europea per gli investimenti.".
73)
All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel termine di tre anni
dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano ..." sono
sostituite da "gli Stati membri applicano ...".
74)
All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal testo seguente:
"2.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti
cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".
75)
L'articolo 226 è abrogato.
76)
L'articolo 227 è modificato come segue:
a) al
paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV è sostituito da un riferimento
all'allegato II;
b) dopo il
paragrafo 4 è inserito un nuovo paragrafo, così redatto:
"5.
Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland
conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto
relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.";
c)
l'attuale paragrafo diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole
Åland è soppressa; la lettera c) termina con un punto.
77)
All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi delle Nazioni Unite,
degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "gli organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite".
78)
All'articolo 234, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in
vigore del presente trattato "sono sostituite da "anteriormente al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro
adesione".
79) Prima
dell'articolo 241, il titolo "Insediamento delle istituzioni" è
soppresso.
80) Gli
articoli da 241 a 246 sono abrogati.
81)
All'articolo 248 è aggiunto il nuovo comma seguente:
"In
forza dei trattati di adesione, sono egualmente autentiche le versioni del
presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese,
portoghese, spagnola e svedese.".
II. Allegati
1)
L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del
trattato" è soppresso.
2)
L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato" diventa
l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del trattato" di cui
ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento all'"allegato I del
trattato".
3)
L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili contemplato
dall'articolo 73 H del trattato" è soppresso.
4)
L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le
disposizioni della parte quarta del trattato" diventa l'allegato II. Esso
è aggiornato ed è così redatto:
"ALLEGATO II
PAESI E
TERRITORI D'OLTREMARE
cui si
applicano le disposizioni della Parte quarta del trattato
-
Groenlandia,
- Nuova
Caledonia e dipendenze,
-
Polinesia francese,
- Terre
australi ed antartiche francesi,
- Isole
Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille
olandesi:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
-
Anguilla,
- Isole
Cayman,
- Isole
Falkland,
- Georgia
del Sud ed isole Sandwich del Sud,
-
Montserrat,
-
Pitcairn,
-
Sant'Elena e dipendenze,
-
Territori dell'Antartico britannico,
-
Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole
Turks e Caicos,
- Isole
Vergini britanniche,
- le
Bermude.".
III.
Protocolli e altri atti
1) Sono
abrogati i seguenti protocolli e atti:
a) il
protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee;
b) il
protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si
connettono;
c) il
protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia;
d) il
protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
e) il
protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti
d'oltremare delle Repubblica francese;
f) il
protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati;
g) il
protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi;
h) la
Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori
d'oltremare alla Comunità;
- il
protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex
08.01 della nomenclatura di Bruxelles);
- il
protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè
verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles).
2) Alla
fine del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti,
l'elenco dei firmatari è soppresso.
3) Il
protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea è
modificato come segue:
a) le
parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:" nonché
l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi;
b) le
parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri, riconosciuti in buona
e debita forma," sono soppresse;
c)
all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21
del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee; pertanto,
questo nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli
articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al
cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio
delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che
figurano nei commi precedenti.";
d)
l'articolo 57 è abrogato;
e) la
formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno
apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è soppressa;
f)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
4)
All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche
centrali e della Banca centrale europea, le parole "allegato al trattato
che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità
europee" sono soppresse.
5)
All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo,
le parole "allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione unica delle Comunità europee" sono soppresse.
6) Il
protocollo concernente l'Italia è modificato come segue:
a)
all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole "RICONOSCONO in particolare
che", il rinvio agli articoli 108 e 109 è sostituito da un rinvio agli
articoli 109 H e 109 I;
b)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
7) Il
protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che
beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri
è modificato come segue:
a) nella
parte introduttiva del punto 1:
- le
parole "al momento dell'entrata in vigore del trattato" sono
sostituite da "al 1° gennaio 1958";
- dopo le
parole "alle importazioni" è aggiunto il testo della lettera a);
pertanto il testo che risulta da tale aggiunta è così redatto:
"...
alle importazioni nei paesi del Benelux di merci originarie e provenienti dal
Suriname o dalle Antille olandesi";
b) al
punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
c) al
punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in
vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono ..." sono sostituite da
"Gli Stati membri trasmettono ...";
d)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
8) Il protocollo
sulle importazioni nella Comunità europea di prodotti del petrolio raffinati
nelle Antille olandesi è modificato come segue:
a) la
formula conclusiva "IN FEDE DI CHE i plenipotenziali sottoscritti hanno
apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è soppressa;
b)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
9) Nel
protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia,
l'articolo 3 è soppresso.
ARTICOLO 7
Il
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
compresi i suoi allegati, i protocolli e altri atti ad esso connessi, è
modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere
disposizioni obsolete del trattato e di adattare di conseguenza il testo di
alcune delle sue disposizioni.
I. Testo
degli articoli del trattato
1)
All'articolo 2, secondo comma la parola "progressiva" è soppressa.
2)
All'articolo 4, parte introduttiva le parole "aboliti e" sono
soppresse.
3)
L'articolo 7 è modificato come segue:
a) al
primo trattino, le parole "un'ALTA AUTORITÀ, appresso denominata la
«Commissione»", sono sostituite da "una COMMISSIONE";
b) al
secondo trattino, le parole "un'ASSEMBLEA COMUNE, appresso denominata il
«Parlamento europeo»", sono sostituite da "un PARLAMENTO
EUROPEO";
c) al terzo
trattino, le parole "un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, appresso
denominato il «CONSIGLIO»" sono sostituite da "un CONSIGLIO".
4)
All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.
5)
All'articolo 16, il primo e il secondo comma sono soppressi.
6)
L'articolo 21 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2
modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1
dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20
settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
a) al
posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto
relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio
universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come
paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono così redatti:
"1. I
rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella
Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il
numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87
In caso di
modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in
ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità."
b) dopo i
nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del
suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
"3. I
rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.";
c)
l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato,
diventa il paragrafo 4;
d) il
paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il
paragrafo 5.
7)
All'articolo 32 bis, primo comma, le parole "dalla data di adesione"
sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
8)
All'articolo 45 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia,
nelle prime nomine ...," è soppresso.
9)
All'articolo 50, il testo adattato dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del
trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica è inserito
come nuovi paragrafi 4 e 5; pertanto, questi nuovi paragrafi 4 e 5 sono così
redatti:
"4.
La parte delle spese del bilancio delle Comunità coperta con le imposizioni
previste dall'articolo 49 è fissata in 18 milioni di unità di conto.
La
Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il
Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra all'evoluzione del
bilancio delle Comunità. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista
dall'articolo 28, quarto comma, prima frase. Tale adattamento viene fatto sulla
base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti
dall'applicazione del presente trattato.
5. La
parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese di bilancio delle
Comunità è attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio,
conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma
dell'articolo 209, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea e
dell'articolo 183, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.".
10)
L'articolo 52 è abrogato.
11) Al
posto dell'articolo 76 è inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo
comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee; pertanto, questo nuovo articolo 76 è così redatto:
"Articolo
76
La
Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei
privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite
dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee.".
12)
L'articolo 79 è modificato come segue:
a) alla
seconda frase del primo comma, la parte di frase che inizia con "per
quanto concerne la Sarre ..." è soppressa e il punto e virgola è
sostituito da un punto;
b) dopo il
primo comma, è inserito un secondo comma così redatto:
"Le
disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente
alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle
condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.";
c)
nell'attuale secondo comma, nella parte introduttiva, le parole " In
deroga al comma precedente:" sono sostituite da "In deroga ai commi
precedenti:";
d)
nell'attuale secondo comma, la lettera d) riguardante le isole Åland è
soppressa.
13)
All'articolo 84, le parole "del trattato e dei suoi allegati, dei
protocolli allegati e della Convenzione sulle disposizioni transitorie"
sono sostituite da "del trattato e dei suoi allegati e dei protocolli
allegati."
14)
L'articolo 85 è abrogato.
15)
All'articolo 93, le parole "l'Organizzazione europea di cooperazione
economica" sono sostituite da "l'Organizzazione di cooperazione e di
sviluppo economico".
16)
All'articolo 95, terzo comma, le parole "Scaduto il periodo transitorio
previsto dalla Convenzione sulle disposizioni transitorie, se difficoltà
impreviste ..." sono sostituite da " Se difficoltà impreviste
...".
17)
All'articolo 97, il testo "Il presente trattato è concluso per la durata
di cinquant'anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" è sostituito
da "Il presente trattato scade il 23 luglio 2002.".
II. Testo
dell'allegato III "Acciai speciali"
Alla fine
dell'allegato III, le iniziali dei plenipotenziari dei capi di Stato e di
governo sono soppresse.
III.
Protocolli e altri atti allegati al trattato
1) Sono
abrogati i seguenti atti:
a) lo
scambio di lettere tra il governo della Repubblica federale tedesca e il
governo della Repubblica francese in riguardo della Saar;
b) la
Convenzione relativa alla disposizioni transitorie.
2) Il
protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio è modificato come segue:
a) i
titoli I e II del protocollo sono sostituiti dal testo dei titoli I e II del
protocollo sulla Corte di giustizia della Comunità europea allegato al trattato
che istituisce la Comunità europea;
b)
l'articolo 56 è abrogato e il titolo "Disposizione transitoria" che
lo precede è soppresso;
c)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
3) Il
protocollo sulle relazioni con Il Consiglio d'Europa è modificato come segue:
a)
l'articolo 1 è abrogato;
b)
l'elenco dei firmatari è soppresso.
ARTICOLO 8
Il
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, compresi i
suoi allegati e protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo
al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di
conseguenza il testo di alcune delle sue disposizioni
I. Testo
degli articoli del trattato
1)
All'articolo 76, secondo comma, le parole "a decorrere dall'entrata in
vigore del trattato" sono sostituite da "a decorrere dal 1° gennaio
1958,".
2) Nella
parte introduttiva del primo comma dell'articolo 93, le parole " Un anno
dopo l'entrata in vigore del presente trattato, gli Stati membri aboliranno tra
loro ogni dazio all'importazione ..." sono sostituite da "Gli Stati
membri vietano tra loro ogni dazio all'importazione ...".
3) Gli
articoli 94 e 95 sono abrogati.
4)
All'articolo 98, secondo comma, le parole " Entro due anni dall'entrata in
vigore del presente trattato, il Consiglio ..." sono sostituite da "
Il Consiglio, ... ".
5)
L'articolo 100 è abrogato.
6)
L'articolo 104 è modificato come segue:
a) al
primo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del presente
trattato" sono sostituite da "successivamente al 1° gennaio 1958 o,
per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione";
b) al
secondo comma, le parole "successivamente all'entrata in vigore del
presente trattato," sono sostituite da "successivamente alle date
indicate nel comma precedente,".
7)
L'articolo 105 è modificato come segue:
a) al
primo comma, le parole "conclusi, prima dell'entrata in vigore del
trattato stesso," sono sostituite da "conclusi prima del 1° gennaio
1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione,". Alla
fine dello stesso comma, le parole "dall'entrata in vigore del presente
trattato" sono sostituite da "dalle suddette date";
b) al
secondo comma, le parole "conclusi tra il momento della firma e quello
dell'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da
"conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1° gennaio 1958 o, per gli Stati
aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro
adesione,".
8)
All'articolo 106, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in
vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro
adesione ".
9)
L'articolo 108 è modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo
2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e dall'articolo 3, paragrafo
1 dell'atto relativo all'elezione al Parlamento europeo a suffragio universale
diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976;
l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
a) al
posto degli articoli 1 e 2, diventati sorpassati a norma dell'articolo 14
dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto, è inserito il testo degli articoli 1 e 2 di
questo stesso atto come paragrafi 1 e 2; i nuovi paragrafi 1 e 2 sono così
redatti:
"1. I
rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella
Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il
numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87
In caso di
modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in
ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità.";
b) dopo i
nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del
suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
"3. I
rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.";
c)
l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato,
diventa il paragrafo 4;
d) il
paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il
paragrafo 5.
10)
All'articolo 127, il paragrafo 3 è soppresso.
11)
All'articolo 138, primo comma, le parole "dalla data di adesione"
sono sostituite da "dal 1° gennaio 1995".
12)
All'articolo 160 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con
"Tuttavia, nelle prime nomine ..." è soppresso.
13)
All'articolo 181, il secondo, il terzo e il quarto comma sono soppressi.
14) Al
posto dell'articolo 191, è inserito il testo adattato dell'articolo 28, primo
comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 191 è così redatto:
"Articolo
191
La
Comunità gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità
necessari all'assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal
protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee.".
15)
L'articolo 198 è modificato come segue:
a) dopo il
secondo comma, è inserito un terzo comma così redatto:
"Le disposizioni
del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle
disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni
di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia.";
b)
all'attuale terzo comma, la lettera e) riguardante le isole Åland è soppressa.
16)
All'articolo 199, primo comma, le parole "e dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "e
dell'Organizzazione mondiale del commercio ".
17) Il
titolo VI, "Disposizioni relative al periodo iniziale", comprendente
la sezione 1, "Insediamento delle istituzioni", la sezione 2,
"Prime disposizioni per l'applicazione del trattato" e la sezione 3,
"Disposizioni applicabili a titolo transitorio", nonché gli articoli
da 209 a 223, è abrogato.
18)
All'articolo 225 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"In
forza dei trattati di adesione, sono ugualmente autentiche le versioni del
presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese,
portoghese, spagnola e svedese."
II.
Allegati
L'allegato
V, "Programma iniziale di ricerche e di insegnamento di cui all'articolo
215 del trattato", compresa la tabella "Ripartizione per grandi
rubriche ...", è soppresso.
III.
Protocolli
1) Il
protocollo relativo all'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi è
soppresso.
2) Il
protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea
dell'energia atomica è modificato come segue:
a) le
parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:", nonché
l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi;
b) le
parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma," sono soppresse;
c)
all'articolo 3, è aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21
del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee; pertanto,
questo nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli
articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al
cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia,senza pregiudizio
delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che
figurano nei commi precedenti.";
d)
l'articolo 58 è abrogato;
e) la
formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno
apposto le loro firme in calce al presente protocollo." è soppressa;
f) l'elenco
dei firmatari è soppresso.
ARTICOLO 9
1. Senza
pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi
essenziali delle loro disposizioni, la Convenzione del 25 marzo 1957 relativa a
talune istituzioni comuni alle Comunità europee e il trattato dell'8 aprile
1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità
europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5.
2. Le
competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di
giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunità
europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente
previste dai suddetti trattati e dal presente articolo.
Le
funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce
la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente
previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni
degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunità europea.
3. I
funzionari e altri agenti delle Comunità europee fanno parte
dell'amministrazione unica di tali Comunità e ad essi si applicano le
disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la
Comunità europea.
4. Le
Comunità europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle
immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite
nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale
europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli
investimenti.
5. Nel
protocollo dell'8 aprile 1965, sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee, è inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che
modifica il suddetto protocollo; tale articolo è così redatto:
"Articolo
23
Il
presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei
suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del
protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.
La Banca
centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale
al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che
tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede.
L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni
dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale
europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Le
disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo.
Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione
fiscale."
6. Le
entrate e le spese della Comunità europea, le spese d'amministrazione delle
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la relative entrate, le entrate e
le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle
dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel
bilancio delle Comunità europee, alle condizioni rispettivamente previste dai
trattati che istituiscono le tre Comunità.
7. Senza
pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la
Comunità europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo
comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i
rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le
disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del
Granducato del Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e
di una Commissione unica delle Comunità europee.
ARTICOLO 10
1.
L'abrogazione e la soppressione in questa Parte di disposizioni obsolete del
trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente
all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di talune delle
loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di
tali trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi
prescrivono, né di quelle dei trattati di adesione.
2.
Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base
dei suddetti trattati.
3. Lo
stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo
1987 relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee e
l'abrogazione del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico
e una Commissione unica delle Comunità europee.
ARTICOLO 11
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di tali competenze
si applicano alle disposizioni della presente Parte e del protocollo sui
privilegi e immunità di cui all'articolo 9, paragrafo 5.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO
12
1. Agli
articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del
trattato che istituisce la Comunità europea, quali modificati dalle
disposizioni del presente trattato, si applica la seguente nuova numerazione,
secondo le tabelle di corrispondenza contenuta nell'allegato del presente
trattato, che ne costituisce parte integrante.
2. I
riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione
europea e nel trattato che istituisce la Comunità europea, nonché tra gli
stessi, sono adattati di conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i
riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali trattati contenuti negli
altri trattati comunitari.
3. I
riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2
contenuti in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli
articoli, titoli e sezioni del trattato secondo la nuova numerazione di cui al
paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di detti articoli secondo la nuova
numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6.
4. I
riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli
dei trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi
per i quali alcune disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova
numerazione.
ARTICOLO
13
Il
presente trattato è concluso per un periodo illimitato.
ARTICOLO
14
1. Il
presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le
rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati
presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il
presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a
quello in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che
procede per ultimo a tale formalità.
ARTICOLO
15
Il
presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola,
svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli
archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia
certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI
CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato.
Fatto ad
Amsterdam, addì nell'anno millenovecentonovantasette.
PROTOCOLLI
A. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea
PROTOCOLLO
SULL'ARTICOLO J.7 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
TENENDO PRESENTE la necessità di una piena
applicazione delle disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma,
e paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea,
TENENDO
PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la
loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato
dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di
difesa comune adottata in tale contesto,
HANNO
CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al trattato sull'Unione
europea.
L'Unione
europea elabora, insieme con l'Unione europea occidentale, disposizioni per il
miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam.
B. Protocolli allegati al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
PROTOCOLLO
SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN
NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO
che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14
giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme
adottate sulla base dei suddetti accordi, mirano a promuovere l'integrazione
europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più
rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,
DESIDEROSI
di incorporare gli accordi e le norme summenzionati nel quadro dell'Unione
europea,
CONFERMANDO
che le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e
nella misura in cui essi sono compatibili con l'Unione e il diritto
comunitario,
TENENDO
CONTO della particolare posizione della Danimarca,
TENENDO
CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li hanno firmati; che dovrebbero
tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare,
in tutto o in parte, le disposizioni di tali accordi,
RICONOSCENDO
che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni del trattato
sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea relative
ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri e che a tali
disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza,
TENENDO
CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno entrambi confermato la loro
intenzione di essere vincolati dalle disposizioni summenzionate, in base
all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
ARTICOLO 1
Il Regno
del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica
italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di
Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a instaurare tra
loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e
delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del presente
protocollo, in prosieguo denominato acquis di Schengen. Tale
cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione
europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione
europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
ARTICOLO 2
1. A
decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di
Schengen, incluse le decisioni del Comitato esecutivo istituito dagli accordi
di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica
immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima
data, il Consiglio si sostituirà al suddetto Comitato esecutivo.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1, adotta
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle pertinenti
disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o
decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen.
Relativamente
a tali disposizioni e decisioni e in base a detta determinazione delle basi
giuridiche, la Corte di giustizia delle Comunità europee esercita le competenze
conferitele dalle pertinenti disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di
giustizia non è comunque competente per quanto concerne le misure e le
decisioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia
della sicurezza interna.
Fino
all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2,
le disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen sono
considerate atti fondati sul titolo VI del trattato sull'Unione europea.
2. Le
disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli Stati membri che hanno firmato
protocolli di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date
stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei Membri di cui
all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati
all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam.
ARTICOLO 3
A seguito
della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la
Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli
stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta
determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la
cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato che istituisce
la Comunità europea.
Per quanto
attiene alle parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica è
individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, la Danimarca
mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri firmatari degli
accordi di Schengen.
ARTICOLO 4
L'Irlanda
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono
vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento,
chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.
Il
Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di
cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
ARTICOLO 5
1. Le
proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono
soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.
In tale
contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano
notificato per iscritto al Presidente del Consiglio, entro un congruo periodo
di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 A
del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo K.12 del
trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo
1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare
ai settori di cooperazione in questione.
2. Le
pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si
applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.
ARTICOLO 6
La
Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione
dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo
firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine vengono concordate
procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal
Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1.
Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della
Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente
protocollo.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un
accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e
la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che
riguardano tali Stati.
ARTICOLO 7
Il
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative
all'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del
Consiglio.
ARTICOLO 8
Ai fini
dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea,
l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni
nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che
deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
ALLEGATO
ACQUIS DI SCHENGEN
1.
L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la
Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni.
2. La
Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato
a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni
relativi.
3. I
protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la Convenzione di
applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la
Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia
(firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28
aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a
Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le
decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla
Convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della
Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri
decisionali.
PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 7 A DEL
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO
che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in
materia di libero spostamento,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea,
ARTICOLO 1
Nonostante
l'articolo 7 a del trattato che istituisce la Comunità europea, qualsiasi altra
disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi
misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale
concluso dalla Comunità o dalla Comunità e dai suoi Stati membri con uno o più
Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con
altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei
controlli che ritenga necessari al fine di:
a)
verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati che
sono Parti contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo e per le
persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto
comunitario, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati
conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
b)
stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno
Unito.
Nessuna
disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea
né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione
europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto
del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al
Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui
relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.
ARTICOLO 2
Il Regno
Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia
di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero
spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui
nell'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo
contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1
del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e
condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione
dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea, né qualsiasi
altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o
qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.
ARTICOLO 3
Gli altri
Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni
punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che
intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le
cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli
stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure
dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si
applica all'Irlanda.
Nessuna
disposizione dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea
né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione
europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto
degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.
PROTOCOLLO
SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO
il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del
trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:
ARTICOLO 1
Fatto
salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da
parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del
trattato che istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce
maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del
Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148,
paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità
si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei
rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.
ARTICOLO 2
In
conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna
disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità
europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione
di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma di detto titolo e
nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali
disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda;
nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le
competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis
comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al
Regno Unito o all'Irlanda.
ARTICOLO 3
1. Il
Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Presidente del
Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa
al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la
Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di
una delle misure proposte, dopodiché tali Stati sono abilitati a farlo. In
deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati
dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto
articolo 148, paragrafo 2.
Per le
decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede
l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha
proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è
vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.
2. Se una
misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo
di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere
adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del
Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.
ARTICOLO 4
Il Regno
Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte
del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la
Comunità europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro
intenzione di accettarla. In tal caso si applica, mutatis mutandis, la
procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la
Comunità europea.
ARTICOLO 5
Uno Stato
membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis
del trattato che istituisce la Comunità europea non subisce alcuna conseguenza
finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per
le istituzioni.
ARTICOLO 6
Qualora,
nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano
vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del
trattato che istituisce la Comunità europea, a tale Stato si applicano, in
relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso
l'articolo 73 P.
ARTICOLO 7
Gli
articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
ARTICOLO 8
L'Irlanda
può notificare per iscritto al Presidente del Consiglio che non desidera più
essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano
all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.
PROTOCOLLO
SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
NEL
RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di
Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi
sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO ATTO
della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione
economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e
degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,
TENENDO
PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di
Schengen nell'ambito dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO
le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la
Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:
PARTE I
ARTICOLO 1
La
Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure
proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità
europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione
dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al
predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono
essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio,
ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.
ARTICOLO 2
Nessuna
disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità
europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione
di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunità a norma di detto titolo
e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali
disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali
disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i
diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure
o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario né costituisce
parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.
ARTICOLO 3
La
Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui
all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.
ARTICOLO 4
Gli
articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto
dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure
relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
ARTICOLO 5
1. La
Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su
una proposta o iniziativa di portare avanti l'acquis di Schengen in
forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la
Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto
interno. Se decide in tal senso, questa decisione creerà un obbligo a norma del
diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui
all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi
ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.
2. Se la
Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea esamineranno le misure appropriate da adottare.
PARTE II
ARTICOLO 6
Per quanto
attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3,
paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa
all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno
implicazioni di difesa, ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione più
stretta tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non
prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire
al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.
PARTE III
ARTICOLO 7
La
Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali,
informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in
parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente
tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione
europea.
C.
Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea
PROTOCOLLO
SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che, in base delle disposizioni dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;
CONSIDERANDO
che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente ad assicurare che
l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea da parte della Comunità europea siano conformi al diritto;
CONSIDERANDO
che, a norma dell'articolo O del trattato sull'Unione europea, per domandare di
diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i
principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea;
TENENDO
PRESENTE che l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità europea
instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una
violazione grave e persistente di tali principi da parte di uno Stato membro;
RAMMENTANDO
che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di
uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a
norma delle disposizioni della Parte seconda del trattato che istituisce la
Comunità europea;
TENENDO
PRESENTE che il trattato che istituisce la Comunità europea istituisce uno
spazio senza frontiere interne e conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri;
RAMMENTANDO
che la questione dell'estradizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e
dalla Convenzione del 27 settembre 1996, stabilita sulla base dell'articolo K.3
del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati
membri dell'Unione europea;
INTENZIONATI
ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità
diverse da quelle cui tende;
CONSIDERANDO
che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea:
ARTICOLO
UNICO
Gli Stati
membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi
d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni
inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di
uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame
in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
a) se lo
Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli
obblighi previsti da detta Convenzione;
b) se è
stata avviata la procedura di cui all'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato
sull'Unione europea e finché il Consiglio non prende una decisione in merito;
c) se il
Consiglio, deliberando a norma dell'articolo F.1, paragrafo 1 del trattato
sull'Unione europea, ha constatato riguardo allo Stato membro di cui il
richiedente è cittadino una violazione grave e persistente, ad opera di detto
Stato, dei principi menzionati all'articolo F, paragrafo 1;
d) se uno
Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un
altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la
domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata
senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato
membro.
PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
DETERMINATE
a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità sanciti nell'articolo 3 B del trattato che istituisce la
Comunità europea allo scopo di definire con più precisione i criteri della loro
applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerente da parte
di tutte le istituzioni;
DESIDEROSE
di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini
dell'Unione;
TENENDO
CONTO dell'accordo interistituzionale del 25 ottobre 1993 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulle procedure di attuazione del
principio di sussidiarietà;
HANNO
CONFERMATO che l'azione delle istituzioni dell'Unione nonché l'evoluzione
dell'applicazione del principio di sussidiarietà continueranno a ispirarsi alle
conclusioni del Consiglio europeo di Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto
convenuto nel Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992 circa
l'approccio generale all'applicazione del principio di sussidiarietà e, a tal
fine,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che
istituisce la Comunità europea:
(1)
Ciascuna istituzione assicura, nell'esercizio delle sue competenze, il rispetto
del principio della sussidiarietà. Assicura inoltre il rispetto del principio
della proporzionalità, secondo il quale l'azione della Comunità non va al di là
di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.
(2)
L'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel
rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con
particolare riguardo al completo mantenimento dell'acquis comunitario e
dell'equilibrio istituzionale; non deve ledere i principi elaborati dalla Corte
di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto
comunitario e dovrebbe tenere conto dell'articolo F, paragrafo 4, del trattato
sull'Unione europea, secondo il quale "l'Unione si dota dei mezzi
necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue
politiche"
(3) Il
principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite
alla Comunità dal trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia. I
criteri di cui all'articolo 3 B, secondo comma del trattato, riguardano settori
che non sono di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di
sussidiarietà dà un orientamento sul modo in cui tali competenze debbono essere
esercitate a livello comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico e
dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato.
Essa consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze,
sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e
sospesa laddove essa non sia più giustificata.
(4) Le
motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde
giustificare la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità; le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo
comunitario può essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere
confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi.
(5) Affinché
l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli
aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non
possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel
quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere
meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunità.
Per
valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere
applicati i seguenti principi guida:
- il
problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere
disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri;
- le
azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero
in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere
distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o
rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in
modo rilevante gli interessi degli Stati membri;
- l'azione
a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i
suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri.
(6) La
forma dell'azione comunitaria deve essere quanto più possibile semplice, in
coerenza con un soddisfacente conseguimento dell'obiettivo della misura e con
la necessità di un'efficace applicazione. La Comunità legifera soltanto per
quanto necessario. A parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere
preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le
direttive di cui all'articolo 189 del trattato, mentre sono vincolanti per lo
Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da
raggiungere, lasciano alle autorità nazionali facoltà di scelta riguardo alla
forma e ai metodi.
(7)
Riguardo alla natura e alla portata dell'azione comunitaria, le misure
comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni
nazionali, purché sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le
prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto comunitario, si dovrebbe
aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché
l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri.
Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure
comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire
gli obiettivi delle misure.
(8)
Quando, in virtù dell'applicazione del principio della sussidiarietà, la
Comunità non intraprende alcuna azione, gli Stati membri sono tenuti a
conformare la loro azione alle norme generali enunciate all'articolo 5 del
trattato, adottando tutte le misure idonee ad assicurare l'assolvimento degli
obblighi loro incombenti in forza del trattato e astenendosi da qualsiasi misura
che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato.
(9) Fatto
salvo il suo diritto d'iniziativa, la Commissione dovrebbe:
-
eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie
consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i
documenti delle consultazioni;
-
giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di
sussidiarietà; se necessario, la motivazione che accompagna la proposta fornirà
dettagli a questo riguardo. Il finanziamento, totale o parziale, di azioni
comunitarie con fondi del bilancio comunitario richiede una spiegazione;
- tenere
nel debito conto la necessità che gli oneri, siano essi finanziari o
amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti
locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati
all'obiettivo da conseguire;
-
presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e
al Consiglio circa l'applicazione dell'articolo 3 B del trattato. La relazione
annuale deve anche essere inviata al Comitato delle Regioni e al Comitato
economico e sociale.
(10) Il
Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al
paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti
dall'Unione, che deve presentare al Parlamento europeo a norma dell'articolo D
del trattato sull'Unione europea.
(11) Nel
pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio
procedono all'esame della conformità delle proposte della Commissione con le
disposizioni dell'articolo 3 B del trattato, quale parte integrante dell'esame
generale delle medesime. La presente disposizione riguarda sia la proposta
iniziale della Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio
prevedono di apportare alla proposta.
(12) Nel
corso delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato, il
Parlamento europeo è informato della posizione del Consiglio sull'applicazione
dell'articolo 3 B del trattato mediante l'esposizione dei motivi che hanno
indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune. Il Consiglio informa il
Parlamento europeo dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione è
giudicata in tutto o in parte non conforme all'articolo 3 B del trattato.
(13)
L'osservanza del principio di sussidiarietà è riveduta secondo le regole
stabilite dal trattato.
PROTOCOLLO
SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI
IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
TENENDO
CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle
loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,
HANNO
CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce
la Comunità europea:
Le
disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne
di cui all'articolo 73 J, punto 2, lettera a) del titolo III bis del trattato
non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere
accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto
comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti.
PROTOCOLLO
SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA
NEGLI STATI MEMBRI
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente
collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società,
nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al
trattato che istituisce la Comunità europea:
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano
la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio
pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia
accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno
Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria
all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
missione di servizio pubblico.
PROTOCOLLO
SULLA PROTEZIONE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto
esseri senzienti,
HANNO
CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce
la Comunità europea:
Nella
formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori
dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la
Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni
legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto
riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio
regionale.
D.
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che
istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica
PROTOCOLLO
SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA
DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
ARTICOLO 1
Alla data
dell'entrata in vigore del primo allargamento dell'Unione, nonostante
l'articolo 157, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea,
l'articolo 9, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e l'articolo 126, paragrafo 1 del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione sarà
composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, a condizione che, entro tale
data, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio sia stata modificata, con
l'introduzione di una nuova ponderazione dei voti o di un sistema di doppia
maggioranza, in maniera accettabile a tutti gli Stati membri, tenendo conto di
tutti i pertinenti elementi, in particolare prevedendo una compensazione per gli
Stati membri che rinunciano alla possibilità di nominare un secondo membro
della Commissione.
ARTICOLO 2
Almeno un
anno prima che il numero degli Stati membri dell'Unione sia superiore a venti,
è convocata una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
allo scopo di procedere ad un riesame globale delle disposizioni dei trattati
concernenti la composizione e il funzionamento delle istituzioni.
PROTOCOLLO
SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E
DI DETERMINATI ORGANISMI E SERVIZI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
NONCHÉ DI EUROPOL
I
RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
VISTO
l'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
l'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
VISTO il
trattato sull'Unione europea,
RICORDANDO
E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni
concernenti la sede di future istituzioni, organi e servizi,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
ARTICOLO UNICO
a) Il
Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono in linea di massima 12
tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie
aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si
riuniscono a Bruxelles. Il Segretariato generale del Parlamento europeo e i
suoi servizi restano a Lussemburgo.
b) Il
Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene
le sessioni a Lussemburgo.
c) La
Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della
decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
d) La
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.
e) La
Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
f) Il
Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
g) Il
Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
h) La
Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
i)
L'Istituto monetario europeo e la Banca centrale europea hanno sede a
Francoforte.
j)
L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.
PROTOCOLLO
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI
NELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO
che il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi
relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento
costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,
DESIDEROSE
tuttavia di incoraggiare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali
alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i
loro pareri su problemi che rivestano per loro un particolare interesse,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione
europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee:
I.
Comunicazione di informazioni ai Parlamenti nazionali degli Stati membri
1. Tutti i
documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri
bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali
degli Stati membri.
2. Le
proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio a norma
dell'articolo 151, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea,
sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri in tempo utile per
permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente
riceverle.
3. Un
periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui la Commissione mette a
disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una
proposta legislativa o una proposta relativa ad una misura da adottare a norma
del Titolo VI del trattato sull'Unione europea e la data in cui questa è
iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione, per
l'adozione di un atto o per l'adozione di una posizione comune a norma
dell'articolo 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea,
fatte salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza, le cui motivazioni sono
riportate nell'atto o nella posizione comune.
II.
Conferenza delle commissioni per gli affari europei
4. La
Conferenza delle commissioni per gli affari europei, in prosieguo denominata
COSAC, istituita a Parigi il 16/17 novembre 1989, può sottoporre all'attenzione
delle istituzioni dell'Unione europea i contributi che ritiene utili, in
particolare sulla base di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei
governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle,
in considerazione della materia trattata.
5. La
COSAC può esaminare qualsiasi proposta o iniziativa legislativa concernente
l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che
potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli. Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono informati di qualsiasi
contributo fornito dalla COSAC relativamente al presente punto.
6. La
COSAC può trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione
qualsiasi contributo che ritenga utile sulle attività legislative dell'Unione,
in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà,
lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai
diritti fondamentali.
7. I
contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Parlamenti nazionali e non
pregiudicano la loro posizione.
ATTO
FINALE
LA CONFERENZA
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita in Torino addì
ventinove marzo dell'anno millenovecentonovantasei per adottare di comune
accordo le modifiche da apportare al trattato sull'Unione europea, ai trattati
che istituiscono rispettivamente la Comunità europea, la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica e ad alcuni
atti connessi ha adottato i seguenti testi:
I.
Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione
europea,
i trattati che istituiscono le Comunità europee ed
alcuni atti connessi
II.
Protocolli
A.
Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea:
1.
Protocollo sull'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea
B.
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea
2.
Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea
3.
Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato
che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda
4.
Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
5.
Protocollo sulla posizione della Danimarca
C.
Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea:
6.
Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
7.
Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
8.
Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di
attraversamento delle frontiere esterne
9.
Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
10.
Protocollo sulla protezione e il rispetto per il benessere degli animali
D.
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che
istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica
11.
Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione
europea
12.
Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi
della Comunità europea nonché di Europol
13.
Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea
III.
Dichiarazioni
La
Conferenza ha adottato le dichiarazioni indicate in appresso ed allegate al
presente atto finale:
1.
Dichiarazione sull'abolizione della pena di morte
2.
Dichiarazione su una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione
europea occidentale
3.
Dichiarazione relativa all'Unione europea occidentale
4.
Dichiarazione sugli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea
5.
Dichiarazione sull'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea
6.
Dichiarazione sull'istituzione di una cellula di programmazione politica e
tempestivo allarme
7.
Dichiarazione sull'articolo K.2 del trattato sull'Unione europea
8.
Dichiarazione sull'articolo K.3, lettera e) del trattato sull'Unione europea
9.
Dichiarazione sull'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea
10.
Dichiarazione sull'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea
11.
Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non
confessionali
12.
Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale
13.
Dichiarazione sull'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea
14.
Dichiarazione sull'abrogazione dell'articolo 44 del trattato che istituisce la
Comunità europea
15.
Dichiarazione sul mantenimento del livello di protezione e di sicurezza
garantito dall'acquis di Schengen
16.
Dichiarazione sull'articolo 73 J, punto 2, lettera b) del trattato che
istituisce la Comunità europea
17.
Dichiarazione sull'articolo 73 K del trattato che istituisce la Comunità
europea
18.
Dichiarazione sull'articolo 73 K, punto 3, lettera a) del trattato che
istituisce la Comunità europea
19.
Dichiarazione sull'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la
Comunità europea
20.
Dichiarazione sull'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità
europea
21.
Dichiarazione sull'articolo 73 O del trattato che istituisce la Comunità
europea
22.
Dichiarazione sui portatori di handicap
23.
Dichiarazione sulle azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R del
trattato che istituisce la Comunità europea
24.
Dichiarazione sull'articolo 109 R del trattato che istituisce la Comunità
europea
25.
Dichiarazione sull'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea
26.
Dichiarazione sull'articolo 118, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea
27.
Dichiarazione sull'articolo 118 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea
28.
Dichiarazione sull'articolo 119, paragrafo 4 del trattato che istituisce la
Comunità europea
29.
Dichiarazione sullo sport
30.
Dichiarazione sulle regioni insulari
31.
Dichiarazione sulla decisione del Consiglio del 13 luglio 1987
32.
Dichiarazione sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione
33.
Dichiarazione sull'articolo 188 C, paragrafo 3 del trattato che istituisce la
Comunità europea
34.
Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di
codecisione
35.
Dichiarazione sull'articolo 191 A, paragrafo 1 del trattato che istituisce la
Comunità europea
36.
Dichiarazione sui paesi e territori d'oltremare
37.
Dichiarazione sugli enti creditizi di diritto pubblico in Germania
38.
Dichiarazione sul volontariato
39.
Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria
40.
Dichiarazione relativa alla procedura per la conclusione di accordi
internazionali da parte della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
41.
Dichiarazione sulle disposizioni in materia di trasparenza, di accesso ai
documenti e di lotta contro la frode
42.
Dichiarazione sulla consolidazione dei trattati
43.
Dichiarazione relativa al protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità
44.
Dichiarazione sull'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
45.
Dichiarazione sull'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
46.
Dichiarazione sull'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
47.
Dichiarazione sull'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
48.
Dichiarazione sul protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
49.
Dichiarazione sull'articolo unico, lettera d) del protocollo sull'asilo per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
50.
Dichiarazione relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva
dell'allargamento dell'Unione europea
51.
Dichiarazione sull'articolo 10 del trattato di Amsterdam
La
Conferenza ha anche preso nota delle dichiarazioni elencate in appresso ed
allegate al presente atto finale:
1.
Dichiarazione dell'Austria e del Lussemburgo sugli enti creditizi
2.
Dichiarazione della Danimarca sull'articolo K.14 del trattato sull'Unione
europea
3.
Dichiarazione della Germania, dell'Austria e del Belgio sulla sussidiarietà
4.
Dichiarazione dell'Irlanda sull'articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell'Irlanda
5.
Dichiarazione del Belgio relativa al protocollo sull'asilo per i cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea
6.
Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo
sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea
7.
Dichiarazione della Francia sulla situazione dei territori d'oltremare alla
luce del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea
8.
Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle
chiese e delle organizzazioni non confessionali
Infine, la
Conferenza ha convenuto di accludere al presente atto finale, a fini
informativi, i testi del trattato sull'Unione europea e del trattato che
istituisce la Comunità europea, nella versione risultante dalle modifiche
apportate dalla Conferenza.
Fatto a
addì dell'anno millenovecentonovantasette.
DICHIARAZIONI
ADOTTATE DALLA CONFERENZA
1.
DICHIARAZIONE SULL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE
In
riferimento all'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, la
Conferenza ricorda che il protocollo n. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, che è stato firmato e ratificato dalla grande maggioranza
degli Stati membri, prevede l'abolizione della pena di morte.
In tale
contesto la Conferenza prende atto del fatto che, dalla firma del suddetto
protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di morte è stata abolita nella
maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno
di essi.
2.
DICHIARAZIONE SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA FRA L'UNIONE EUROPEA E L'UNIONE
EUROPEA OCCIDENTALE
Ai fini di
una cooperazione rafforzata fra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa
occidentale, la Conferenza invita il Consiglio ad adoperarsi per la rapida
adozione di disposizioni appropriate in materia di abilitazione del personale
del Segretariato generale del Consiglio.
3. DICHIARAZIONE
RELATIVA ALL'UNIONE EUROPEA OCCIDENTALE
La
Conferenza prende nota della seguente dichiarazione adottata dal Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea occidentale (UEO) il 22 luglio 1997
"DICHIARAZIONE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
SUL RUOLO DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
E LE SUE RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA
E CON L'ALLEANZA ATLANTICA
(traduzione)
INTRODUZIONE
1. Gli
Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a Maastricht della necessità di
creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa
e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di difesa. Tenuto
conto del trattato di Amsterdam, essi ribadiscono l'importanza di proseguire e
intensificare tali iniziative. L'UEO è parte integrante dello sviluppo
dell'Unione europea (UE) in quanto fornisce all'Unione l'accesso ad una
capacità operativa di difesa, in particolare nel contesto delle missioni di
Petersberg ed è altresì un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità
europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza
atlantica, in base alla dichiarazione di Parigi e alle decisioni adottate dai
ministri della NATO a Berlino.
2. Il
Consiglio dell'UEO riunisce oggi tutti gli Stati membri dell'Unione europea e
tutti i membri europei dell'Alleanza atlantica secondo i rispettivi statuti. Il
Consiglio riunisce a sua volta tali Stati e gli Stati dell'Europa centrale e
orientale legati all'Unione europea da un accordo di associazione e candidati
all'adesione sia all'Unione europea che all'Alleanza atlantica. L'UEO si
afferma pertanto come vera e propria sede di dialogo e di cooperazione tra
Stati europei relativamente a questioni attinenti alla sicurezza ed alla difesa
in senso lato.
3. In tale
contesto l'UEO prende atto del titolo V del trattato sull'Unione europea,
relativo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e in particolare
degli articoli J.3, paragrafo 1, J.7 e del protocollo relativo all'articolo
J.7, che recitano:
Articolo
J.3, paragrafo 1
"1.
Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno
implicazioni in materia di difesa."
Articolo
J.7
"1.
La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative
alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune, a norma del secondo comma, che potrebbe condurre a
una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso
il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione
secondo le rispettive norme costituzionali.
L'Unione
dell'Europa occidentale (UEO) è parte integrante dello sviluppo dell'Unione
alla quale conferisce l'accesso ad una capacità operativa di difesa, in
particolare nel quadro del paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione
degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel
presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza più stretti rapporti istituzionali
con l'UEO, in vista di un'eventuale integrazione di quest'ultima nell'Unione
qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio
europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
rispettive norme costituzionali.
La
politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,
rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro
difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del
Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, e sia
compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale
contesto.
La
definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli
Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel
settore degli armamenti.
2. Le
questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni
umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni
di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni
tese al ristabilimento della pace.
3.
L'Unione si avvarrà dell'UEO per elaborare ed attuare decisioni ed azioni
dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
La
competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a norma dell'articolo
J.3 si estende altresì rispetto all'UEO alle questioni per le quali l'Unione
ricorre a quest'ultima.
Quando
l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione di decisioni
dell'Unione concernenti i compiti di cui al paragrafo 2, tutti gli Stati membri
dell'Unione hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il
Consiglio, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie modalità
pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che contribuiscono a tali
compiti di partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla
programmazione e alle decisioni dell'UEO.
L'adozione
di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al
presente paragrafo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al
paragrafo 1, terzo comma.
4. Le
disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione
rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito
dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga
a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per
favorire il conseguimento degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni
dello stesso saranno riesaminate a norma dell'articolo N. "
Protocollo
sull'articolo J.7
"LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO
PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni
dell'articolo J.7, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 del trattato
sull'Unione europea,
TENENDO
PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo J.7 non pregiudica
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la
loro difesa si realizzi tramite la NATO, nell'ambito del trattato
dell'Atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di
difesa comune adottata in tale contesto,
HANNO CONVENUTO la seguente disposizione che è allegata al
trattato sull'Unione europea.
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione europea
occidentale, disposizioni per una migliore cooperazione reciproca entro un anno
dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam."
A.
RELAZIONI DELL'UEO CON L'UNIONE EUROPEA: ACCOMPAGNARE L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO
DI AMSTERDAM
4. Nella
"Dichiarazione sul ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue
relazioni con l'Unione europea e l'Alleanza atlantica" del 10 dicembre
1991, gli Stati membri dell'UEO si erano prefissi come obiettivo l'edificazione
dell'UEO per tappe successive "come componente di difesa dell'Unione
europea". Oggi essi ribadiscono tale aspirazione, così come essa è
sviluppata dal trattato di Amsterdam.
5. Qualora
l'Unione ricorra all'UEO, quest'ultima elaborerà e attuerà le decisioni e le
azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
Nell'elaborazione
e nell'attuazione delle decisioni e delle azioni dell'UE per le quali l'Unione
ricorre all'UEO, quest'ultima agirà secondo gli orientamenti definiti dal
Consiglio europeo.
L'UEO
assiste l'Unione europea nella definizione degli aspetti della politica estera
e di sicurezza comune attinenti alla difesa, così come definiti all'articolo
J.7 del trattato sull'Unione europea.
6. L'UEO
ribadisce che qualora l'Unione europea ricorra ad essa per elaborare e attuare
le decisioni dell'Unione riguardanti le missioni di cui all'articolo J.7,
paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, tutti gli Stati membri dell'Unione
hanno il diritto di partecipare pienamente a tali missioni, a norma
dell'articolo J.7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea.
L'UEO
promuoverà il ruolo degli osservatori presso l'UEO in conformità con le
disposizioni dell'articolo J.7, paragrafo 3, e adotterà le necessarie modalità
pratiche per consentire a tutti gli Stati membri dell'UE che contribuiscono
alle missioni condotte dall'UEO su richiesta dell'UE di partecipare appieno e
in condizioni di parità alla programmazione e alle decisioni dell'UEO.
7.
Conformemente al protocollo relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione
europea, l'UEO elabora, insieme all'Unione europea, disposizioni per una
migliore cooperazione reciproca. A tale proposito è possibile sin d'ora mettere
a punto una serie di misure, alcune delle quali sono già all'esame dell'UEO, e
in particolare:
- misure
intese a migliorare il coordinamento dei processi consultivi e decisionali di
ciascuna delle organizzazioni, in particolare in situazioni di crisi;
- tenuta
di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni;
-
armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze
dell'UEO e dell'UE nonché delle norme amministrative e delle prassi delle due
organizzazioni;
- stretto
coordinamento delle attività dei servizi del Segretariato generale dell'UEO e
del Segretariato generale del Consiglio dell'UE, anche mediante lo scambio e il
distacco di membri del personale;
- messa a
punto di misure che consentano agli organi competenti dell'UE, compresa la
cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di avvalersi delle
risorse del nucleo di pianificazione, del centro situazione e del centro
satellite dell'UEO;
-
cooperazione nel settore degli armamenti, ove necessario, nell'ambito del
Gruppo di armamento dell'Europa occidentale (GAEO), quale istanza europea di
cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO, nel quadro della
razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e dell'istituzione di
un'agenzia europea per gli armamenti;
-
disposizioni pratiche volte ad assicurare la cooperazione con la Commissione
europea che ne rispecchino il ruolo nel quadro della PESC, quale esso è
definito nel trattato di Amsterdam;
-
perfezionamento delle misure in materia di sicurezza con l'Unione europea.
B.
RELAZIONI TRA L'UEO E LA NATO NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ EUROPEA
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA NELL'AMBITO DELL'ALLEANZA ATLANTICA
8.
L'Alleanza atlantica rimane la base della difesa collettiva in base al trattato
dell'Atlantico del Nord, nonché la sede fondamentale di consultazione tra gli
alleati e il quadro ove questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti
i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in base al trattato di
Washington. L'Alleanza ha avviato un processo di adeguamento e di riforma al
fine di poter svolgere con maggior efficacia le sue missioni. Tale processo è
volto a rafforzare e rinnovare il partenariato transatlantico, edificando tra
l'altro un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito
dell'Alleanza.
9. L'UEO
costituisce un elemento essenziale dello sviluppo dell'identità europea in
materia di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza atlantica e
continuerà pertanto ad adoperarsi per rafforzare la sua cooperazione di natura
istituzionale e pratica con la NATO.
10. Oltre
a sostenere la difesa comune di cui all'articolo 5 del trattato di Washington e
all'articolo V del trattato di Bruxelles modificato, l'UEO partecipa
attivamente alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, come
previsto dalla dichiarazione di Petersberg. In tale contesto l'UEO si impegna a
svolgere appieno il ruolo che le compete, nel rispetto della piena trasparenza
e della complementarietà tra le due organizzazioni.
11. L'UEO
afferma che tale identità sarà fondata su sani principi militari e sostenuta da
una pianificazione militare adeguata, e che consentirà di creare forze
militarmente coerenti ed efficaci in grado di operare sotto il suo controllo
politico e la sua direzione strategica.
12. A tal
fine l'UEO svilupperà la propria cooperazione con la NATO, in particolare nei
seguenti settori:
-
meccanismi di consultazione fra l'UEO e la NATO nel contesto di una crisi;
-
partecipazione attiva dell'UEO al processo di pianificazione della difesa della
NATO;
-
collegamenti operativi UEO-NATO per la pianificazione, la preparazione e
l'esecuzione di operazioni nelle quali vengano utilizzati mezzi e capacità
della NATO sotto il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO, in
particolare:
* pianificazione militare, effettuata dalla NATO in
coordinamento con l'UEO, ed esercitazioni;
* elaborazione di un accordo quadro sul trasferimento, la
sorveglianza e il rientro dei mezzi e delle capacità della NATO;
* collegamenti fra l'UEO e la NATO nel settore degli accordi
europei in materia di comando.
Tale
cooperazione continuerà a svilupparsi tenendo conto, in particolare, degli
adeguamenti nell'ambito dell'Alleanza.
C. RUOLO
OPERATIVO DELL'UEO NELLO SVILUPPO DELL'IDENTITÀ EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA
E DI DIFESA
13. L'UEO
svilupperà il suo ruolo di organo politico-militare europeo per la gestione
delle crisi, utilizzando i mezzi e le capacità messe a disposizione dai paesi
dell'UEO su base nazionale o multinazionale e ricorrendo eventualmente a mezzi
e capacità della NATO in base agli accordi in corso di elaborazione. In tale
contesto l'UEO sosterrà anche le Nazioni Unite e l'OCSE nelle loro attività di
gestione delle crisi.
L'UEO
contribuirà, nel quadro dell'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea,
alla definizione progressiva di una politica di difesa comune e provvederà alla
sua concreta attuazione sviluppando ulteriormente il proprio ruolo operativo.
14. A tal
fine l'UEO proseguirà i lavori nei seguenti settori:
- l'UEO ha
sviluppato meccanismi e procedure nel settore della gestione delle crisi, che
saranno aggiornati in base alle nuove esperienze acquisite dall'UEO attraverso
esercitazioni e operazioni. L'attuazione delle missioni di Petersberg richiede
modalità di azione flessibili, adeguate alla diversità delle situazioni di
crisi, e l'utilizzo ottimale delle capacità disponibili, grazie anche al
ricorso ad uno stato maggiore nazionale fornito da una nazione quadro oppure ad
uno stato maggiore multinazionale nell'ambito dell'UEO o ancora ai mezzi e alle
capacità della NATO;
- l'UEO ha
già elaborato le "Conclusioni preliminari sulla definizione di una
politica europea di difesa comune", primo contributo riguardante gli
obiettivi, la portata e gli strumenti di una politica europea di difesa comune.
L'UEO
proseguirà tali lavori basandosi, in particolare, sulla dichiarazione di Parigi
e tenendo conto dei pertinenti elementi contenuti nelle decisioni adottate nel
corso dei vertici e delle riunioni ministeriali dell'UEO e della NATO dopo la
riunione di Birmingham. Essa rivolgerà più particolarmente la propria
attenzione ai seguenti settori:
*
definizione dei principi che disciplinano l'utilizzazione delle forze armate
degli Stati dell'UEO per operazioni UEO del tipo Petersberg a sostegno degli
interessi comuni degli europei in materia di sicurezza;
*
organizzazione dei mezzi operativi per le missioni di Petersberg, quali
l'elaborazione di piani generici e specifici nonché l'addestramento, la
preparazione e l'interoperabilità delle forze, eventualmente anche attraverso
la partecipazione al processo di pianificazione della difesa della NATO;
* mobilità
strategica sulla scorta dei lavori in corso in sede di UEO;
*
informazione nel settore della difesa tramite il nucleo di pianificazione, il
centro situazione e il centro satellite;
- l'UEO ha
adottato numerose misure che le hanno permesso di rafforzare il suo ruolo
operativo (nucleo di pianificazione, centro situazione, centro satellite). Il
miglioramento del funzionamento delle componenti militari dell'UEO e
l'istituzione, sotto la direzione del Consiglio, di un comitato militare
rafforzeranno ulteriormente strutture importanti per il successo della
preparazione e dello svolgimento delle operazioni dell'UEO;
- al fine
di aprire tutte le sue operazioni alla partecipazione dei membri associati e
degli osservatori, l'UEO esaminerà altresì le modalità necessarie per
consentire ai medesimi di partecipare pienamente, conformemente al loro status,
a tutte le operazioni da essa svolte;
- l'UEO
ricorda che i membri associati partecipano allo stesso titolo dei membri
effettivi alle operazioni alle quali contribuiscono nonché alle esercitazioni e
alla pianificazione ad esse relative. L'UEO esaminerà inoltre la questione
della partecipazione quanto più possibile estesa degli osservatori alla
pianificazione e al processo decisionale nell'ambito dell'UEO per tutte le
operazioni alle quali essi contribuiscono, conformemente al loro status;
- l'UEO
esaminerà, eventualmente in consultazione con gli organi competenti, la
possibilità di un livello massimo di partecipazione dei membri associati e
degli osservatori alle sue attività, conformemente al loro status. Essa si
occuperà, in particolare, dei settori degli armamenti, degli studi militari e
spaziale;
- l'UEO
esaminerà le modalità atte a rendere più intensa la partecipazione dei partner
associati ad un numero sempre maggiore di attività."
4.
DICHIARAZIONE SUGLI ARTICOLI J.14 E K.10 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
Le
disposizioni di cui agli articoli J.14 e K.10 del trattato sull'Unione europea
nonché gli eventuali accordi da essi derivanti non implicano alcun
trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione europea.
5.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO J.15 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
La
Conferenza conviene che gli Stati membri provvedano affinché il comitato
politico di cui all'articolo J.15 del trattato sull'Unione europea possa
riunirsi in qualsiasi momento, in caso di crisi internazionali o di altre
questioni urgenti, con brevissimo preavviso a livello di direttori politici o
supplenti.
6.
DICHIARAZIONE SULL'ISTITUZIONE DI UNA CELLULA DI PROGRAMMAZIONE POLITICA E
TEMPESTIVO ALLARME
La
Conferenza conviene quanto segue:
1.
Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio è istituita, sotto la
responsabilità del Segretario Generale, Alto Rappresentante per la PESC, una
cellula di programmazione politica e tempestivo allarme. È istituita
un'appropriata cooperazione con la Commissione per garantire la piena coerenza
con la politica economica esterna e la politica di sviluppo dell'Unione.
2. La
cellula ha in particolare i seguenti compiti:
a)
sorvegliare e analizzare gli sviluppi nei settori rientranti nella PESC;
b) fornire
valutazioni degli interessi dell'Unione nel campo della politica estera e di
sicurezza e individuare settori di eventuale futuro intervento della PESC;
c) fornire
tempestive valutazioni e dare per tempo l'allarme circa eventi o situazioni che
possono avere significative conseguenze per la politica estera e di sicurezza
dell'Unione, comprese le possibili crisi politiche;
d)
redigere, a richiesta del Consiglio o della Presidenza oppure di propria
iniziativa, documenti contenenti opzioni politiche motivate, da presentare
sotto la responsabilità della Presidenza come un contributo alla definizione di
politiche in sede di Consiglio e che possono contenere analisi, raccomandazioni
e strategie per la PESC.
3. La
cellula è composta da personale appartenente al Segretariato generale, agli
Stati membri, alla Commissione e all'UEO.
4. Ogni
Stato membro o la Commissione possono fare proposte alla cellula in merito ai
lavori da intraprendere.
5. Gli
Stati membri e la Commissione contribuiscono al processo di programmazione
politica fornendo, nella misura più completa possibile, informazioni
pertinenti, incluse informazioni riservate.
7.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO K.2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
L'azione
nel settore della cooperazione di polizia di cui all'articolo K.2 del trattato
sull'Unione europea, comprese le attività dell'Europol, è sottoposta ad un
appropriato sindacato giurisdizionale da parte delle autorità nazionali
competenti, in base alle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
8.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO K.3, LETTERA e) DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
La
Conferenza conviene che le disposizioni dell'articolo K.3, lettera e) del
trattato sull'Unione europea non comportano l'obbligo di adottare pene minime
per lo Stato membro il cui ordinamento giuridico non le prevede.
9. DICHIARAZIONE
SULL'ARTICOLO K.6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
La
Conferenza conviene che le iniziative riguardanti le misure di cui all'articolo
K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e gli atti adottati dal
Consiglio in base a tale disposizione siano pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, in base alle pertinenti norme del
regolamento interno del Consiglio e della Commissione.
10.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO K.7 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
La
Conferenza rileva che, ove effettuino una dichiarazione a norma dell'articolo
K.7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri si
riservano il diritto di prevedere nelle loro legislazioni nazionali che, nel
caso in cui una questione concernente la validità o l'interpretazione di un
atto di cui all'articolo K.7, paragrafo 1, sia sollevata in un giudizio
pendente dinanzi ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione
dovrà adire per tale questione la Corte di giustizia.
11.
DICHIARAZIONE SULLO STATUS DELLE CHIESE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON
CONFESSIONALI
L'Unione
europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni
nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati
membri.
L'Unione
europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non
confessionali.
12.
DICHIARAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
La
Conferenza nota che la Commissione si impegna a preparare studi di valutazione
dell'impatto ambientale all'atto della formulazione di proposte che possono
avere significative implicazioni per l'ambiente.
13.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 7 D DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
Le
disposizioni dell'articolo 7 D del trattato che istituisce la Comunità europea
sui servizi pubblici sono attuate nel pieno rispetto della giurisprudenza della
Corte di giustizia, fra l'altro per quanto concerne i principi della parità di
trattamento, della qualità e della continuità di tali servizi.
14.
DICHIARAZIONE SULL'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 44 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
L'abrogazione
dell'articolo 44 del trattato che istituisce la Comunità europea, che contiene
un riferimento alla preferenza naturale tra gli Stati membri nel quadro della
fissazione dei prezzi minimi durante il periodo transitorio, non ha alcuna
incidenza sul principio della preferenza comunitaria quale definito dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia.
15.
DICHIARAZIONE SUL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA
GARANTITO DALL'ACQUIS DI SCHENGEN
La
Conferenza conviene che le misure che il Consiglio adotterà in sostituzione
delle disposizioni sull'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni
contenute nella Convenzione di Schengen del 1990 dovrebbero garantire un
livello di protezione e sicurezza almeno equivalente alle suddette disposizioni
delle Convenzione di Schengen.
16.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 J, PUNTO 2, LETTERA b) DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza conviene che, in sede di applicazione dell'articolo 73 J, punto 2,
lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea, si tenga conto di
valutazioni di politica estera dell'Unione e degli Stati membri.
17.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 K DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
Sono
istituite consultazioni con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
rifugiati e altre organizzazioni internazionali competenti su questioni
relative alla politica in materia di asilo.
18.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 K, PUNTO 3, LETTERA a) DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza conviene che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi
con paesi terzi nei settori contemplati nell'articolo 73 K, punto 3, lettera a)
del trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che tali accordi
rispettino il diritto comunitario.
19.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 L, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza conviene che, nell'esercizio delle loro responsabilità a norma
dell'articolo 73 L, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità
europea, gli Stati membri possono tener conto di valutazioni di politica
estera.
20.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 M DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
Le misure
adottate a norma dell'articolo 73 M del trattato che istituisce la Comunità
europea non ostano a che gli Stati membri applichino le loro norme
costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione
negli altri mezzi di comunicazione.
21.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 73 O DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
La
Conferenza conviene che il Consiglio esaminerà gli elementi della decisione di
cui all'articolo 73 O, paragrafo 2, secondo trattino del trattato che
istituisce la Comunità europea prima della fine del periodo di cinque anni
previsto al medesimo articolo, in modo da adottare e attuare tale decisione
immediatamente dopo la fine di tale periodo.
22.
DICHIARAZIONE SUI PORTATORI DI HANDICAP
La
Conferenza conviene che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 100
A del trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni della Comunità
tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.
23.
DICHIARAZIONE SULLE AZIONI DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 109 R DEL
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza conviene che le azioni di incentivazione di cui all'articolo 109 R
del trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero sempre specificare
quanto segue:
- le ragioni che ne hanno motivato l'adozione, basate su una
valutazione obiettiva della loro necessità e dell'esistenza di un valore
aggiunto a livello comunitario;
- la loro durata, che non dovrebbe essere superiore a cinque
anni;
- l'importo massimo del loro finanziamento, che dovrebbe
riflettere il carattere di incentivo di tali azioni.
24.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 109 R DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
Resta
inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 109 R del trattato che istituisce
la Comunità europea rientra nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.
25.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 118 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
Resta
inteso che ogni spesa a norma dell'articolo 118 del trattato che istituisce la
Comunità europea rientra nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie.
26.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 118, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
Le Alte
Parti contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 118,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato convenuto
che la Comunità, nello stabilire requisiti minimi per la protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende operare discriminazioni
che non siano giustificate dalle circostanze ai danni dei lavoratori delle
piccole e medie imprese.
27.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 118 B, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
Le Alte
Parti contraenti dichiarano che la prima intesa per l'applicazione degli
accordi tra le parti sociali a livello comunitario, di cui all'articolo 118 B,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, consisterà
nell'elaborazione, mediante contrattazione collettiva secondo le norme di
ciascuno Stato membro, del contenuto degli accordi e che pertanto detta intesa
non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di applicare direttamente gli
accordi o di definire norme per il loro recepimento né alcun obbligo di
modificare la normativa nazionale vigente per facilitarne l'applicazione.
28.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 119, PARAGRAFO 4 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
Gli Stati
membri, nell'adozione delle misure di cui all'articolo 119, paragrafo 4 del
trattato che istituisce la Comunità europea dovrebbero mirare, anzitutto, a
migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa.
29.
DICHIARAZIONE SULLO SPORT
La
Conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo
che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La
Conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto
alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano
lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata
alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico.
30.
DICHIARAZIONE SULLE REGIONI INSULARI
La
Conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro
insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo
economico e sociale.
La
Conferenza riconosce pertanto che la legislazione comunitaria deve tener conto
di tali svantaggi e che possono essere adottate misure specifiche, se
giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel
mercato interno a condizioni eque.
31.
DICHIARAZIONE SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 13 LUGLIO 1987
La
Conferenza invita la Commissione a presentare al Consiglio, entro e non oltre
la fine del 1998, una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 13
luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione.
32.
DICHIARAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
La
Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di predisporre una
riorganizzazione dei compiti nell'ambito del collegio in tempo utile per la
Commissione che assumerà le proprie funzioni nell'anno 2000, allo scopo di
garantire una ripartizione ottimale fra portafogli convenzionali e compiti
specifici.
In tale
contesto, essa ritiene che il presidente della Commissione debba disporre di un
ampio potere discrezionale nell'assegnazione dei compiti nell'ambito del collegio,
nonché in qualsiasi riattribuzione dei medesimi nel corso del mandato.
La
Conferenza prende inoltre atto dell'intenzione della Commissione di avviare in
parallelo una corrispondente riorganizzazione dei suoi servizi. Essa rileva in
particolare l'opportunità che le relazioni esterne ricadano sotto la
responsabilità di un vicepresidente.
33.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 188 C, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza invita la Corte dei conti, la Banca europea per gli investimenti e
la Commissione a mantenere in vigore l'attuale accordo tripartito. Se una delle
parti chiedesse un testo successivo o modificativo, essa si adopera per
raggiungere un accordo al riguardo, tenendo conto dei rispettivi interessi.
34.
DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI
CODECISIONE
La
Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad
adoperarsi affinché la procedura di codecisione si svolga il più rapidamente
possibile. Essa ricorda l'importanza del rigoroso rispetto dei termini
stabiliti all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e
conferma che il ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7
di detto articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia
strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la seconda
lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del comitato di
conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a nove mesi.
35.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 191 A, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA
La
Conferenza conviene che i principi e le condizioni di cui all'articolo 191 A,
paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea permetteranno ad
uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare
a terzi un documento che provenga da tale Stato senza suo previo accordo.
36.
DICHIARAZIONE SUI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
La Conferenza
riconosce che il regime speciale di associazione dei paesi e territori
d'oltremare (PTOM), di cui alla Parte quarta del trattato che istituisce la
Comunità europea, è stato concepito per paesi e territori numerosi, con
superficie estesa e popolazione rilevante. Dal 1957 detto regime è rimasto
pressoché invariato.
La
Conferenza osserva che oggi i PTOM, rimasti ormai solo 20, sono territori
insulari estremamente dispersi con una popolazione complessiva di circa 900.000
abitanti. In linea generale i PTOM subiscono inoltre un ritardo strutturale
notevole, legato a svantaggi geografici ed economici particolarmente gravi.
Pertanto il regime speciale di associazione concepito nel 1957 non può più
rispondere in modo efficace alle sfide dello sviluppo dei PTOM.
La
Conferenza rammenta solennemente che scopo dell'associazione è di promuovere lo
sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette
relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
La
Conferenza invita il Consiglio a procedere, a norma dell'articolo 136 del
trattato che istituisce la Comunità europea, a un riesame del regime di
associazione entro il febbraio del 2000, con un quadruplice obiettivo:
- promuovere in modo più efficace lo sviluppo economico e sociale
dei PTOM;
- sviluppare le relazioni economiche tra i PTOM e l'Unione
europea;
- prendere in maggiore considerazione la diversità e le
caratteristiche specifiche dei singoli PTOM, anche per quanto riguarda la
libertà di stabilimento;
- provvedere a migliorare l'efficacia dello strumento
finanziario.
37.
DICHIARAZIONE SUGLI ENTI CREDITIZI DI DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA
La
Conferenza prende nota del parere della Commissione secondo il quale le attuali
regole di concorrenza della Comunità consentono di prendere pienamente in
considerazione i servizi di interesse economico generale che sono prestati in
Germania dagli enti creditizi di diritto pubblico, come pure le agevolazioni
che sono loro concesse per compensare gli oneri connessi con tali servizi. In
questo contesto resta di competenza di detto Stato membro organizzare in qual
modo esso possa permettere alle autorità locali lo svolgimento del compito di
mettere a disposizione delle loro regioni una struttura finanziaria efficace e
che ricomprenda l'insieme del territorio. Tali agevolazioni non possono
pregiudicare le condizioni di concorrenza in una misura che vada al di là di
quanto è necessario per l'adempimento di tali compiti specifici e che sia in
contrasto con gli interessi della Comunità.
La Conferenza
ricorda che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad esaminare se
negli altri Stati membri esistono casi analoghi, ad applicare, per quanto
opportuno, ai casi analoghi le stesse norme e ad informare il Consiglio nella
composizione ECOFIN.
38.
DICHIARAZIONE SUL VOLONTARIATO
La
Conferenza riconosce l'importante contributo delle attività di volontariato
allo sviluppo della solidarietà sociale.
La
Comunità incoraggerà la dimensione europea delle organizzazioni di
volontariato, ponendo particolarmente l'accento sullo scambio di informazioni e
di esperienze, nonché sulla partecipazione dei giovani e degli anziani alle
attività di volontariato.
39.
DICHIARAZIONE SULLA QUALITÀ REDAZIONALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
La
Conferenza osserva che la qualità redazionale della legislazione comunitaria è
di fondamentale importanza perché essa possa essere correttamente applicata
dalle competenti autorità nazionali e meglio compresa dal pubblico e dagli
ambienti professionali. Rammenta le conclusioni tratte in proposito dalla
Presidenza del Consiglio europeo a Edimburgo in data 11 e 12 dicembre 1992,
nonché la risoluzione del Consiglio relativa alla qualità redazionale della
legislazione comunitaria, adottata l'8 giugno 1993 (Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, n. C 166 del 17.6.1993, pag. 1).
La
Conferenza ritiene che le tre istituzioni coinvolte nella procedura di adozione
della legislazione comunitaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione, dovrebbero definire orientamenti per la qualità redazionale di
detta legislazione. Sottolinea altresì che la legislazione comunitaria dovrebbe
essere resa più accessibile e, a questo riguardo, si rallegra dell'adozione e
della prima applicazione di un metodo di lavoro accelerato per la codificazione
ufficiale dei testi legislativi, stabilito dall'accordo interistituzionale del
20 dicembre 1994 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. C 102
del 4.4.1996, pag. 2).
Di
conseguenza la Conferenza dichiara che il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione dovrebbero:
- stabilire di comune accordo orientamenti per un miglioramento
della qualità redazionale della legislazione comunitaria e seguire tali
orientamenti nell'esame di proposte o di progetti di atti legislativi
comunitari, adottando le disposizioni di organizzazione interna che ritengono
necessarie per far sì che i suddetti orientamenti siano correttamente
applicati;
- fare il massimo sforzo per accelerare la codificazione dei
testi legislativi.
40.
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI
INTERNAZIONALI DA PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
L'abrogazione
dell'articolo 14 della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie
allegate al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio non modifica la pratica esistente in materia di conclusione di
accordi internazionali da parte della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio.
41.
DICHIARAZIONE SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA, DI ACCESSO AI
DOCUMENTI E DI LOTTA CONTRO LA FRODE
La
Conferenza considera che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
quando agiscono a norma del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, dovrebbero ispirarsi alle disposizioni in materia di
trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode in vigore
nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.
42.
DICHIARAZIONE SULLA CONSOLIDAZIONE DEI TRATTATI
Le Alti
Parti contraenti convengono che i lavori tecnici iniziati nel corso della
presente Conferenza intergovernativa procedano con la massima celerità ai fini
dell'elaborazione di un testo consolidato di tutti i trattati pertinenti,
compreso il trattato sull'Unione europea.
Esse
convengono che i risultati finali dei suddetti lavori tecnici, che sono resi
pubblici a fini informativi sotto la responsabilità del Segretario Generale del
Consiglio, non abbiano valore giuridico.
43.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
Le Alti
Parti contraenti confermano, da un lato, la dichiarazione sull'applicazione del
diritto comunitario allegata al presente atto finale del trattato sull'Unione
europea, e, dall'altro, le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in cui
si afferma che l'applicazione amministrativa del diritto comunitario compete
essenzialmente agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
Ciò non pregiudica le competenze di supervisione, controllo ed attuazione delle
istituzioni comunitarie, di cui agli articoli 145 e 155 del trattato che
istituisce la Comunità europea.
44.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI
SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
Le Alti
Parti contraenti convengono che il Consiglio adotti tutte le misure necessarie
di cui all'articolo 2 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di
Schengen nell'ambito dell'Unione europea entro la data di entrata in vigore del
trattato di Amsterdam. A tal fine, i lavori preparatori necessari sono avviati
in tempo utile per essere ultimati anteriormente a tale data.
45.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS
DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
Le Alte
Parti contraenti invitano il Consiglio a chiedere il parere della Commissione
prima che essa decida su una richiesta, a norma dell'articolo 4 del protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione
europea, da parte dell'Irlanda o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord di ricorrere, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di
Schengen. Esse si impegnano inoltre ad adoperarsi per consentire all'Irlanda o
al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qualora intendano farlo, di
avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, in modo che
il Consiglio sia in grado di adottare le decisioni previste in tale articolo
alla data di entrata in vigore del protocollo stesso o, successivamente, in
qualsiasi momento.
46.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS
DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
Le Alte
Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per rendere possibile l'azione tra
tutti gli Stati membri nei settori dell'acquis di Schengen, in
particolare quando l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord abbiano accettato, in tutto o in parte, le disposizioni di tale acquis,
a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di
Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
47.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS
DI SCHENGEN NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
Le Alte Parti
contraenti convengono di prendere tutte le misure necessarie affinché gli
accordi di cui all'articolo 6 del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea possano entrare in vigore alla
stessa data dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
48.
DICHIARAZIONE SUL PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il
protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
non pregiudica il diritto di ciascuno Stato membro di adottare le misure di
carattere organizzativo che ritenga necessarie per adempiere agli obblighi
impostigli dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status
dei rifugiati.
49.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO UNICO, LETTERA d) DEL PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
La
Conferenza dichiara che, pur riconoscendo l'importanza della risoluzione dei
Ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili
dell'immigrazione del 30 novembre-1º dicembre 1992, sulle domande di asilo
manifestamente infondate, e della risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995,
sulle garanzie minime per le procedure di asilo, si dovrebbero esaminare
ulteriormente la questione dell'abuso delle procedure di asilo nonché adeguate
procedure rapide per la gestione delle domande di asilo manifestamente
infondate, al fine di introdurre nuovi miglioramenti per accelerare tali
procedure.
50.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL PROTOCOLLO SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA
Si
conviene che la decisione del Consiglio del 29 marzo 1994 ("il compromesso
di Ioannina") sia prorogata fino all'entrata in vigore del primo
allargamento e che, entro tale data, si trovi una soluzione per il caso
specifico della Spagna.
51.
DICHIARAZIONE SULL'ARTICOLO 10 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM
Il
trattato di Amsterdam abroga e sopprime disposizioni obsolete del trattato che
istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica nel testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore
del trattato di Amsterdam e adatta alcune delle loro disposizioni, compreso
l'inserimento di alcune disposizioni del trattato che istituisce un Consiglio
unico e una Commissione unica delle Comunità europee e dell'atto relativo
all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale
diretto. Tali operazioni non pregiudicano l'acquis comunitario.
DICHIARAZIONI
DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA
1.
DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA E DEL LUSSEMBURGO SUGLI ENTI CREDITIZI
Per
l'Austria ed il Lussemburgo resta inteso che la dichiarazione sugli enti
creditizi di diritto pubblico in Germania si applica anche agli enti creditizi
con analoga struttura organizzativa in Austria ed in Lussemburgo.
2.
DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA SULL'ARTICOLO K.14 DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA
L'articolo
K.14 del trattato sull'Unione europea richiede l'unanimità di tutti i membri
del Consiglio dell'Unione europea, cioè di tutti gli Stati membri, ai fini
dell'adozione di decisioni relative all'applicazione alle azioni nei settori di
cui all'articolo K.1 delle disposizioni del titolo III bis del trattato che
istituisce la Comunità europea in materia di visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Inoltre, prima di
entrare in vigore, qualsiasi decisione unanime del Consiglio dovrà essere
adottata in ciascuno Stato membro, secondo le rispettive norme costituzionali.
In caso di trasferimento della sovranità secondo la definizione della
costituzione danese, tale adozione richiederà in Danimarca la maggioranza dei
cinque sesti dei membri del Folketing oppure la maggioranza dei membri del Folketing
e la maggioranza dei votanti in un referendum.
3.
DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA, DELL'AUSTRIA E DEL BELGIO SULLA SUSSIDIARIETÀ
Per i
governi tedesco, austriaco e belga resta inteso che l'azione della Comunità
europea in base al principio di sussidiarietà non riguarda solo gli Stati
membri ma anche le loro entità, nella misura in cui questi dispongono di un
proprio potere legislativo conferito loro dal diritto costituzionale nazionale.
4.
DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA SULL'ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL
REGNO UNITO E DELL'IRLANDA
L'Irlanda
dichiara che intende esercitare i diritti di cui all'articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda di partecipare all'adozione di
misure a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità
europea nella massima misura compatibile con il mantenimento in vigore della
sua zona di libero spostamento con il Regno Unito. L'Irlanda rammenta che la
sua partecipazione al protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo
7 A del trattato che istituisce la Comunità europea rispecchia la propria
intenzione di mantenere la sua zona di libero spostamento con il Regno Unito al
fine di potenziare al massimo la libertà di circolazione da e verso l'Irlanda.
5.
DICHIARAZIONE DEL BELGIO SUL PROTOCOLLO SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Nell'approvare
il protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, il Belgio dichiara che, in base agli obblighi che gli incombono in forza
della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967,
procederà, secondo quanto stabilito alla lettera d) dell'articolo unico di tale
protocollo, all'esame individuale di ogni domanda d'asilo presentata dal
cittadino di un altro Stato membro.
6.
DICHIARAZIONE DEL BELGIO, DELLA FRANCIA E DELL'ITALIA RELATIVA AL PROTOCOLLO
SULLE ISTITUZIONI NELLA PROSPETTIVA DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Il Belgio,
la Francia e l'Italia osservano che, sulla base dei risultati della Conferenza
intergovernativa, il trattato di Amsterdam non risponde alla necessità,
riaffermata al Consiglio europeo di Madrid, di progressi sostanziali sulla via
del rafforzamento delle istituzioni.
Questi
paesi considerano che un tale rafforzamento è una condizione indispensabile per
la conclusione dei primi negoziati di adesione. Essi sono determinati a dare al
protocollo sulla composizione della Commissione e la ponderazione dei voti
tutto il seguito appropriato e considerano che un'estensione significativa del ricorso
al voto a maggioranza qualificata fa parte degli elementi pertinenti di cui
occorrerà tenere conto.
7.
DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA SULLA SITUAZIONE DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE ALLA
LUCE DEL PROTOCOLLO SULL'INTEGRAZIONE DELL'ACQUIS DI SCHENGEN
NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
La Francia
considera che l'attuazione del protocollo sull'integrazione dell'acquis
di Schengen nell'ambito dell'Unione europea non riguarda il campo di
applicazione geografica della Convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, firmato a Schengen il 19 giugno 1990, quale
definito dall'articolo 138, paragrafo 1 di tale Convenzione.
8.
DICHIARAZIONE DELLA GRECIA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE SULLO STATUS DELLE CHIESE
E DELLE ASSOCIAZIONI O DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE
Con
riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni
non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos
allegata all'atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità
europee.
(fonte Ministero degli
esteri)