Sent. “Van Duyn” – c. 41/1974

            12 - TUTTAVIA, SE E VERO CHE I REGOLAMENTI, IN FORZA DELL' ART . 189, SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI, PER NATURA, A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, DA CIÒ NON SI PUÒ INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI.

            SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ART . 189 ALLA DIRETTIVA D' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTA SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI.

            IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE DIRETTIVA, OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO, LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA SE IN SINGOLI NON POTESSERO FAR VALERE IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSERO PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO. (effetto utile)

            D'ALTRA PARTE L' ART . 177, CHE AUTORIZZA I GIUDICI NAZIONALI A DOMANDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI, SENZA DISTINZIONE, IMPLICA IL FATTO CHE SINGOLI POSSANO FAR VALERE TALI ATTI DINANZI AI DETTI GIUDICI.

            E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I SINGOLI.