Corte Costituzionale – sent. 389/1989
Ad avviso della
Provincia autonoma di Bolzano, una sentenza come quella appena citata, resa in
sede di giudizio di condanna per violazione di obblighi
derivanti dal Trattato, non potrebbe essere considerata fonte di statuizioni
compiute e direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati
membri, dovendo riconoscersi tale qualità soltanto alle sentenze interpretative
che la Corte di
giustizia rende quando e adita in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato.
Tale assunto non
può essere condiviso. Anche se é vero che questa Corte ha
avuto occasione in passato di riconoscere l'immediata applicabilità di una
normativa comunitaria nell'interpretazione datane da una sentenza della Corte
di giustizia resa in un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 177 del Trattato
(v. sent. n.
113 del 1985
), il principio allora affermato é di portata più generale.
Poichè ai sensi
dell'art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il
rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo
Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta
una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto
comunitario, nel senso che la
Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo
diritto, ne precisa autoritaria mente il significato con le proprie sentenze e,
per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle
possibilità applicative. Quando questo principio viene
riferito a una norma comunitaria avente <effetti diretti>-vale a dire a
una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli
Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in
giudizio-non v'é dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato
normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di
giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate.