Corte costituzionale: Sent. 170/1984 “Granital” – 2. effetti giuridici
La distinzione fra il nostro ordinamento e quello
della Comunità comporta, poi, che la normativa in discorso non entra a far parte del diritto interno, né
viene per alcun verso soggetta al regime
disposto per le leggi (e gli atti aventi forza di legge) dello Stato… l'ordinamento
italiano… consente, appunto, che nel territorio nazionale il regolamento
comunitario spieghi effetto in quanto tale e perché tale. A detto atto
normativo sono attribuiti "forza e valore di legge", solo e
propriamente nel senso che ad esso si riconosce l'efficacia di cui é provvisto
nell'ordinamento di origine.
L'effetto connesso con la sua vigenza é perciò
quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma
interna incompatibile, bensì di impedire che tale
norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice
nazionale. In ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto
estintivo o derogatorio, che investe le norme all'interno dello stesso
ordinamento statuale, e ad opera delle sue fonti.
La conseguenza ora precisata opera però, nei
confronti della fonte statuale, solo se e fino a quando il potere trasferito
alla Comunità si estrinseca con una normazione
compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno. Fuori
dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina
comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio
valore e spiega la sua efficacia; e d'altronde, é appena il caso di aggiungere,
essa soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi
incluso il controllo di costituzionalità.