Sentenza “Faccini
Dori” – C-91/92
22 Basti rilevare al riguardo che, come discende dalla
sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, già citata
(punti 48 e 49), la giurisprudenza sulla possibilità di far valere direttive
nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita alla
direttiva dall' art. 189, natura cogente che esiste
solo nei confronti dello "Stato membro cui è rivolta". Detta
giurisprudenza mira ad evitare che uno "Stato possa trarre vantaggio dalla
sua trasgressione del diritto comunitario".
23 Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale
il legislatore comunitario prescrive l' adozione di talune norme volte a
disciplinare i suoi rapporti ° o quelli degli enti statali ° con i privati e a
riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere
la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli del
godimento di detti diritti. Per tale ragione
24 Estendere detta giurisprudenza all' ambito dei
rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il
potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a
carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia
attribuito il potere di adottare regolamenti.
25 Ne consegue che, in assenza di provvedimenti di attuazione
della direttiva entro i termini prescritti, i consumatori non possono fondare
sulla direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con
i quali hanno stipulato un contratto, né possono far valere tale diritto
dinanzi a un giudice nazionale.