Sent. “Bosman” – c 415/93
Dispositivo
Per questi
motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Liegi con
sentenza 1_ ottobre 1993, dichiara:
1) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni
sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato
membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere
ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato
alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di
promozione.
2) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni
sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse
organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato
di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.
3) L'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CEE non può essere
fatto valere
a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di
formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già
pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di
tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano
intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto
nazionale vigente in materia.