Sent. “Bosman” – c 415/93
82 Respinte le obiezioni
relative all'applicazione dell'art. 48 del Trattato ad attività sportive come
quelle dei calciatori professionisti, occorre ricordare che, come la Corte ha
dichiarato nella citata sentenza Walrave, punto 17, il
detto articolo non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si
applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare
collettivamente il lavoro subordinato.
83 La Corte, infatti, ha considerato che l'abolizione
fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone
sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme
statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio
dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica
(v. la citata sentenza Walrave, punto 18).
84 Inoltre, la Corte ha rilevato
che nei vari Stati membri le condizioni di lavoro sono disciplinate talvolta da
norme di natura legislativa o regolamentare, talvolta da convenzioni e altri
atti di natura privatistica. Pertanto, se
l'oggetto dell'art. 48 del Trattato fosse limitato agli atti della pubblica
autorità, potrebbero verificarsi disparità nella sua applicazione (v. la citata
sentenza Walrave, punto 19). Tale rischio è particolarmente evidente in un caso
come quello di specie poiché, come si è sottolineato nel punto 24 di questa
sentenza, le norme sui trasferimenti sono state emanate da enti diversi o
secondo tecniche differenti nei vari Stati membri.