Norme in materia di bilancio
Art. 268 - Tutte le entrate e le spese della Comunità devono
essere iscritte nel bilancio.
Art. 269 - Il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Art. 270 - (copertura finanziaria)
Art. 272 - Procedimento
1.La Commissione sottopone al Consiglio il progetto preliminare di bilancio.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.
3. Principio del silenzio – assenso (45 gg)
4. Il Parlamento europeo (maggioranza assoluta) può emendare il progetto di bilancio e (maggioranza assoluta dei suffragi espressi), può proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese obbligatorie.
5.
Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata
- modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
- per le modificazione proposta dal PE che non producano aumento dell'importo globale delle spese di un'istituzione, può rigettare tale proposta di modificazione
- per le modificazioni che aumentano l'importo globale delle spese di un'istituzione, può accettare tale proposta di modificazione
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1o maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.