Trattato: principio di attribuzione, principio di sussidiarietą, principio di proporzionalitą

Articolo 5

La Comunitą agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunitą interviene, secondo il principio della sussidiarietą, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunitą non va al di lą di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.