Trattato: principio di attribuzione, principio di sussidiarietą,
principio di proporzionalitą
Articolo 5
La Comunitą agisce nei limiti delle
competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal
presente trattato.
Nei settori che
non sono di sua esclusiva competenza la Comunitą interviene,
secondo il principio della sussidiarietą, soltanto se
e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente
realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o
degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario.
L'azione della
Comunitą non va al di lą di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.