Sent. “Simmenthal”
– c 106/77 - 2
21 DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA
CHE QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE, ADITO
NELL’AMBITO DELLA SUA COMPETENZA, HA L’OBBLIGO DI
APPLICARE INTEGRALMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO E DI TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO
ATTRIBUISCE AI SINGOLI, DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE
CONTRASTANTI DELLA LEGGE INTERNA, SIA ANTERIORE SIA SUCCESSIVA ALLA NORMA
COMUNITARIA;
22 È QUINDI INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE INERENTI ALLA NATURA STESSA
DEL DIRITTO COMUNITARIO QUALSIASI DISPOSIZIONE FACENTE PARTE DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO DI UNO STATO MEMBRO O QUALSIASI PRASSI, LEGISLATIVA, AMMINISTRATIVA O
GIUDIZIARIA, LA QUALE PORTI AD UNA RIDUZIONE DELLA CONCRETA EFFICACIA DEL
DIRITTO COMUNITARIO PER IL FATTO CHE SIA NEGATO AL GIUDICE, COMPETENTE AD
APPLICARE QUESTO DIRITTO, IL POTERE DI FARE, ALL’ATTO STESSO DI TALE
APPLICAZIONE, TUTTO QUANTO E NECESSARIO PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE NAZIONALI CHE EVENTUALMENTE OSTINO ALLA PIENA EFFICACIA DELLE NORME
COMUNITARIE;
23 CIO SI VERIFICHEREBBE QUALORA, IN CASO DI CONFLITTO TRA UNA DISPOSIZIONE DI
DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE, LA SOLUZIONE FOSSE
RISERVATA AD UN ORGANO DIVERSO DAL GIUDICE CUI E AFFIDATO IL COMPITO DI
GARANTIRE L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, E DOTATO DI UN AUTONOMO
POTERE DI VALUTAZIONE, ANCHE SE L’OSTACOLO IN TAL MODO FRAPPOSTO ALLA PIENA
EFFICACIA DI TALE DIRITTO FOSSE SOLTANTO TEMPORANEO;
24 LA PRIMA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE,
INCARICATO DI APPLICARE, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI
DI DIRITTO COMUNITARIO, HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI
NORME, DISAPPLICANDO ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA INIZIATIVA, QUALSIASI
DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ANCHE POSTERIORE, SENZA
DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE
QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.
DISPOSITIVO:
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI SUSA CON ORDINANZA
28 LUGLIO 1977, DICHIARA:
IL GIUDICE NAZIONALE, INCARICATO DI APPLICARE,
NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO,
HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME, DISAPPLICANDO
ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA INIZIATIVA, QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE
DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ANCHE POSTERIORE, SENZA DOVERNE CHIEDERE O
ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO
PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.