Sent. “Simmenthal” – c 106/77 - 2

 

21 DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE, ADITO NELL’AMBITO DELLA SUA COMPETENZA, HA L’OBBLIGO DI APPLICARE INTEGRALMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO E DI TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO ATTRIBUISCE AI SINGOLI, DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE CONTRASTANTI DELLA LEGGE INTERNA, SIA ANTERIORE SIA SUCCESSIVA ALLA NORMA COMUNITARIA;

22 È QUINDI INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE INERENTI ALLA NATURA STESSA DEL DIRITTO COMUNITARIO QUALSIASI DISPOSIZIONE FACENTE PARTE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO MEMBRO O QUALSIASI PRASSI, LEGISLATIVA, AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA, LA QUALE PORTI AD UNA RIDUZIONE DELLA CONCRETA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL FATTO CHE SIA NEGATO AL GIUDICE, COMPETENTE AD APPLICARE QUESTO DIRITTO, IL POTERE DI FARE, ALL’ATTO STESSO DI TALE APPLICAZIONE, TUTTO QUANTO E NECESSARIO PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE EVENTUALMENTE OSTINO ALLA PIENA EFFICACIA DELLE NORME COMUNITARIE;

23 CIO SI VERIFICHEREBBE QUALORA, IN CASO DI CONFLITTO TRA UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE, LA SOLUZIONE FOSSE RISERVATA AD UN ORGANO DIVERSO DAL GIUDICE CUI E AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, E DOTATO DI UN AUTONOMO POTERE DI VALUTAZIONE, ANCHE SE L’OSTACOLO IN TAL MODO FRAPPOSTO ALLA PIENA EFFICACIA DI TALE DIRITTO FOSSE SOLTANTO TEMPORANEO;

24 LA PRIMA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE, INCARICATO DI APPLICARE, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO, HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME, DISAPPLICANDO ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA INIZIATIVA, QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ANCHE POSTERIORE, SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.

 

DISPOSITIVO:

 

PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI SUSA CON ORDINANZA 28 LUGLIO 1977, DICHIARA:
IL GIUDICE NAZIONALE, INCARICATO DI APPLICARE, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO, HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME, DISAPPLICANDO ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA INIZIATIVA, QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ANCHE POSTERIORE, SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.