Sent. “Simmenthal” – c 106/77 - 1

 

14 …L’APPLICABILITA DIRETTA VA INTESA NEL SENSO CHE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO DEVONO ESPLICARE LA PIENEZZA DEI LORO EFFETTI, IN MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, A PARTIRE DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA;

15 DETTE NORME SONO QUINDI FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CHE ESSE RIGUARDANO, SIANO QUESTI GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI, SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI DAL DIRITTO COMUNITARIO;

16 QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE, ADITI NELL’AMBITO DELLA LORO COMPETENZA, HANNO IL COMPITO, IN QUANTO ORGANI DI UNO STATO MEMBRO, DI TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO COMUNITARIO;

17 INOLTRE, IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO, LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI, QUALORA SIANO DIRETTAMENTE APPLICABILI, HANNO L’EFFETTO, NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI, NON SOLO DI RENDERE ‘IPSO JURE’ INAPPLICABILE, PER IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE, QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE, MA ANCHE - IN QUANTO DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE, CON RANGO SUPERIORE RISPETTO ALLE NORME INTERNE, DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE NEL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI - DI IMPEDIRE LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI, NELLA MISURA IN CUI QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON NORME COMUNITARIE;

18 IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO DELLA COMUNITA, O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO, EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE, SOTTO QUESTO ASPETTO, IL CARATTERE REALE D’IMPEGNI INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI, IN FORZA DEL TRATTATO, DAGLI STATI MEMBRI, METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA;

19 LA STESSA CONCEZIONE SI DESUME DALLA ‘RATIO’ DELL’ART. 177 DEL TRATTATO, SECONDO CUI QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALLA CORTE, OGNIQUALVOLTA REPUTI NECESSARIA, PER EMANARE LA PROPRIA SENTENZA, UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE SU QUESTIONI D’INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA RELATIVE AL DIRITTO COMUNITARIO;

20 L’EFFETTO UTILE DI TALE DISPOSIZIONE VERREBBE RIDOTTO, SE IL GIUDICE NON POTESSE APPLICARE, IMMEDIATAMENTE, IL DIRITTO COMUNITARIO IN MODO CONFORME AD UNA PRONUNZIA O ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE;