Sent. “Simmenthal” – c 106/77 - 1
14 …L’APPLICABILITA DIRETTA VA INTESA NEL SENSO CHE LE
NORME DI DIRITTO COMUNITARIO DEVONO ESPLICARE LA PIENEZZA DEI LORO EFFETTI, IN
MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, A PARTIRE DALLA LORO ENTRATA IN
VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA;
15 DETTE NORME SONO QUINDI FONTE IMMEDIATA DI
DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CHE ESSE RIGUARDANO, SIANO QUESTI
GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI, SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI
DAL DIRITTO COMUNITARIO;
16 QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE,
ADITI NELL’AMBITO DELLA LORO COMPETENZA, HANNO IL COMPITO, IN QUANTO ORGANI DI
UNO STATO MEMBRO, DI TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO
COMUNITARIO;
17 INOLTRE, IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO, LE
DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI, QUALORA SIANO
DIRETTAMENTE APPLICABILI, HANNO L’EFFETTO, NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO
INTERNO DEGLI STATI MEMBRI, NON SOLO DI RENDERE ‘IPSO
JURE’ INAPPLICABILE, PER IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE,
QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE,
MA ANCHE - IN QUANTO DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE,
CON RANGO SUPERIORE RISPETTO ALLE NORME INTERNE, DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
VIGENTE NEL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI - DI IMPEDIRE
LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI, NELLA MISURA IN CUI
QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON NORME COMUNITARIE;
18 IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI
NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO
DELLA COMUNITA, O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO,
EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE, SOTTO QUESTO ASPETTO, IL CARATTERE REALE D’IMPEGNI
INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI, IN FORZA DEL TRATTATO, DAGLI
STATI MEMBRI, METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA;
19 LA STESSA CONCEZIONE SI DESUME DALLA ‘RATIO’ DELL’ART. 177 DEL TRATTATO,
SECONDO CUI QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALLA CORTE,
OGNIQUALVOLTA REPUTI NECESSARIA, PER EMANARE LA PROPRIA SENTENZA, UNA PRONUNZIA
PREGIUDIZIALE SU QUESTIONI D’INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA RELATIVE AL DIRITTO
COMUNITARIO;
20 L’EFFETTO UTILE DI TALE
DISPOSIZIONE VERREBBE RIDOTTO, SE IL GIUDICE NON POTESSE APPLICARE,
IMMEDIATAMENTE, IL DIRITTO COMUNITARIO IN MODO CONFORME AD UNA PRONUNZIA O ALLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE;