Corte costituzionale: Sent. 170/1984 “Granital” – 3. ipotesi “di chiusura”
Questo Collegio ha, nella sentenza n. 183/73, già
avvertito come la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta
al suo sindacato, in riferimento ai principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti
inalienabili della persona umana, nell'ipotesi contemplata, sia pure come
improbabile, al numero 9 nella parte motiva di detta pronunzia. Nel presente
giudizio cade opportuno un altro ordine di precisazioni. Vanno denunciate in
questa sede quelle statuizioni della legge statale
che si assumano costituzionalmente illegittime, in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza
del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi
principi: situazione, questa, evidentemente diversa da quella che si verifica
quando ricorre l'incompatibilità fra norme interne e singoli regolamenti
comunitari. Nel caso che qui é previsto, la Corte sarebbe, quindi, chiamata ad
accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno
dei limiti della sovranità statuale, da esso medesimo posti, mediante la legge
di esecuzione del Trattato, in diretto e puntuale adempimento dell'art. 11
Cost.