Sent. “Van Gend en Loos” – c 26/62
VA RILEVATO CHE L' ART. 9 - SECONDO
IL QUALE LA COMUNITA E FONDATA SU UN' UNIONE DOGANALE - SANCISCE COME PRINCIPIO
FONDAMENTALE IL DIVIETO DI… DAZI E
TASSE.
IL DISPOSTO DELL' ART. 12 PONE UN DIVIETO CHIARO E INCONDIZIONATO CHE SI
CONCRETA IN UN OBBLIGO NON GIA DI FARE, BENSI' DI NON FARE . A QUESTO
OBBLIGO NON FA RISCONTRO ALCUNA FACOLTA DEGLI STATI DI SUBORDINARNE L'
EFFICACIA ALL' EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DIRITTO INTERNO.
IL DIVIETO DELL' ART. 12 É PER SUA NATURA PERFETTAMENTE ATTO A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERCORRENTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO AMMINISTRATI.
IL FATTO, POI, CHE QUESTO STESSO ART. DESIGNI GLI STATI MEMBRI COME SOGGETTI
DELL' OBBLIGO DI NON FARE NON SIGNIFICA AFFATTO CHE GLI AMMINISTRATI NON SE NE
POSSANO AVVALERE. [IL FATTO CHE] GLI ART. 169 E 170 DEL TR. CONSENTANO ALLA
COMMISSIONE E AGLI STATI MEMBRI DI CONVENIRE DAVANTI ALLA CORTE LO STATO CHE
SIA VENUTO MENO AI SUOI OBBLIGHI NON IMPLICA INFATTI CHE AI SINGOLI SIA
PRECLUSO DI FAR VALERE GLI OBBLIGHI STESSI DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE,
PRECISAMENTE COME QUANDO IL TRATTATO FORNISCE ALLA COMMISSIONE I MEZZI PER
IMPORRE AGLI AMMINISTRATI L' OSSERVANZA DEI LORO OBBLIGHI, NON ESCLUDE CON CIO'
LA POSSIBILITA CHE, NELLE CONTROVERSIE FRA SINGOLI DAVANTI AD UN GIUDICE
NAZIONALE, QUESTI POSSANO FAR VALERE LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI.
OVE LE GARANZIE CONTRO LA VIOLAZIONE DELL' ART. 12 DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
VENISSERO LIMITATE A QUELLE OFFERTE DAGLI ART. 169 E 170, I DIRITTI
INDIVIDUALI DEGLI AMMINISTRATI RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA GIURISDIZIONALE
DIRETTA. INOLTRE, IL RICORSO A DETTI ARTICOLI RISCHIEREBBE DI
ESSERE INEFFICACE QUALORA DOVESSE INTERVENIRE SOLO DOPO L' ESECUZIONE DI UN
PROVVEDIMENTO INTERNO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO. LA
VIGILANZA DEI SINGOLI, INTERESSATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LORO DIRITTI,
COSTITUISCE D' ALTRONDE UN EFFICACE CONTROLLO CHE SI AGGIUNGE A
QUELLO CHE GLI ART. 169 E 170 AFFIDANO ALLA DILIGENZA DELLA COMMISSIONE E DEGLI
STATI MEMBRI.
DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE, SECONDO LO SPIRITO, LA STRUTTURA ED IL TENORE DEL TRATTATO, L' ART. 12 HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE.