Corte costituzionale: sent. 183/1973
“Frontini”
Occorre, d'altro canto, ricordare che la competenza normativa degli organi della C.E.E. é
prevista dall'art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie
in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce
bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali
disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile
configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa
incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali,
politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione
italiana. É appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della
Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per
il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che
siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma -
sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai
principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei
cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile
potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed é ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì
aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la
garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante
compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali. Deve invece
escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che
l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di
costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si é detto,
non sono i regolamenti comunitari.