Sent. “Costa c. Enel” – c 6/64

 

 

3. “Aiuti di Stato”: riguarda gli Stati o i cittadini?

 

I - CON L' ART . 92, GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE GLI AIUTI IN ESAME E SI SONO QUINDI IMPLICITAMENTE IMPEGNATI A NON ISTITUIRNE AL DI FUORI DELLE DEROGHE PREVISTE DAL TRATTATO; CON L' ART . 93, TUTTAVIA, ESSI HANNO SOLTANTO CONVENUTO DI SOTTOPORSI AD APPROPRIATE PROCEDURE, SIA PER ELIMINARE GLI AIUTI ESISTENTI, SIA PER ISTITUIRNE DI NUOVI .

 

OBBLIGANDOSI IN MODO COSI' PRECISO AD INFORMARE " IN TEMPO UTILE " LA COMMISSIONE DEI LORO PROGETTI DI AIUTI E ACCETTANDO DI SOTTOPORSI ALLE PROCEDURE CONTEMPLATE NELL' ART . 93, GLI STATI HANNO QUINDI ASSUNTO, VERSO LA COMUNITA, UN IMPEGNO CHE LI VINCOLA IN QUANTO STATI, MA NON CREA DIRETTAMENTE PER I SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI…

 
DAL CANTO SUO, LA COMMISSIONE E TENUTA A FARE OSSERVARE DETTO ARTICOLO, CHE LA OBBLIGA ANCHE A PROCEDERE CON GLI STATI ALL' ESAME PERMANENTE DEI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI; DETTO OBBLIGO NON IMPLICA TUTTAVIA PER I SINGOLI IL DIRITTO DI ECCEPIRE, NELL' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO E ATTRAVERSO L' ART . 177, L' INADEMPIENZA DELLO STATO DI CUI TRATTASI NE LA CARENZA DELLA COMMISSIONE.

 

II - A NORMA DELL' ART . 53, GLI STATI S' IMPEGNANO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, A NON INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO NEL LORO TERRITORIO DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . L' OBBLIGO IN TAL MODO ASSUNTO DAGLI STATI SI RISOLVE GIURIDICAMENTE IN UNA SEMPLICE ASTENSIONE, NON E ACCOMPAGNATO DA ALCUNA CONDIZIONE NE SUBORDINATO, NELLA SUA ESECUZIONE O NEI SUOI EFFETTI, ALL' EMANAZIONE DI ALCUN PROVVEDIMENTO DA PARTE DEGLI STATI O DELLA COMMISSIONE . ESSO E QUINDI COMPLETO, GIURIDICAMENTE PERFETTO E, DI CONSEGUENZA, ATTO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO CITTADINI .
UNA PROIBIZIONE COSI' FORMALE, ENTRATA IN VIGORE COL TRATTATO IN TUTTA LA COMUNITA E, DI CONSEGUENZA, INTEGRATA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI, HA IN QUESTI VALORE IMPERATIVO E RIGUARDA DIRETTAMENTE I LORO CITTADINI AI QUALI ATTRIBUISCE DEI DIRITTI INDIVIDUALI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE