Sent. “Costa c. Enel” – c 6/64
3. “Aiuti di Stato”: riguarda gli
Stati o i cittadini?
I - CON L' ART . 92, GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE GLI AIUTI IN ESAME E SI SONO QUINDI IMPLICITAMENTE IMPEGNATI A NON ISTITUIRNE AL DI FUORI DELLE DEROGHE PREVISTE DAL TRATTATO; CON L' ART . 93, TUTTAVIA, ESSI HANNO SOLTANTO CONVENUTO DI SOTTOPORSI AD APPROPRIATE PROCEDURE, SIA PER ELIMINARE GLI AIUTI ESISTENTI, SIA PER ISTITUIRNE DI NUOVI .
OBBLIGANDOSI IN MODO COSI' PRECISO AD INFORMARE " IN TEMPO UTILE " LA COMMISSIONE DEI LORO PROGETTI DI AIUTI E ACCETTANDO DI SOTTOPORSI ALLE PROCEDURE CONTEMPLATE NELL' ART . 93, GLI STATI HANNO QUINDI ASSUNTO, VERSO LA COMUNITA, UN IMPEGNO CHE LI VINCOLA IN QUANTO STATI, MA NON CREA DIRETTAMENTE PER I SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI…
DAL CANTO SUO, LA COMMISSIONE E TENUTA A FARE OSSERVARE DETTO ARTICOLO, CHE LA
OBBLIGA ANCHE A PROCEDERE CON GLI STATI ALL' ESAME PERMANENTE DEI REGIMI DI
AIUTI ESISTENTI; DETTO OBBLIGO NON IMPLICA TUTTAVIA PER I SINGOLI IL DIRITTO DI
ECCEPIRE, NELL' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO E ATTRAVERSO L' ART . 177, L'
INADEMPIENZA DELLO STATO DI CUI TRATTASI NE LA CARENZA DELLA COMMISSIONE.
II - A NORMA DELL' ART . 53, GLI STATI S' IMPEGNANO, FATTE SALVE
LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, A NON INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO
STABILIMENTO NEL LORO TERRITORIO DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . L'
OBBLIGO IN TAL MODO ASSUNTO DAGLI STATI SI RISOLVE GIURIDICAMENTE IN UNA
SEMPLICE ASTENSIONE, NON E ACCOMPAGNATO DA ALCUNA CONDIZIONE NE SUBORDINATO,
NELLA SUA ESECUZIONE O NEI SUOI EFFETTI, ALL' EMANAZIONE DI ALCUN PROVVEDIMENTO
DA PARTE DEGLI STATI O DELLA COMMISSIONE . ESSO E QUINDI COMPLETO,
GIURIDICAMENTE PERFETTO E, DI CONSEGUENZA, ATTO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI NEI
RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO CITTADINI .
UNA PROIBIZIONE COSI' FORMALE, ENTRATA IN VIGORE COL TRATTATO IN TUTTA LA
COMUNITA E, DI CONSEGUENZA, INTEGRATA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI
MEMBRI, HA IN QUESTI VALORE IMPERATIVO E RIGUARDA DIRETTAMENTE I LORO CITTADINI
AI QUALI ATTRIBUISCE DEI DIRITTI INDIVIDUALI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO
TUTELARE