COMMISSIONE – Procedura di infrazione (norme)
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Articolo 226
La Commissione, quando reputi che uno
Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del
presente trattato (obbligo di notificazione;
richiesta Stato membro; ecc.), emette un parere
motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di
presentare le sue osservazioni (lettera di
costituzione in mora; contraddittorio).
Qualora lo Stato in causa non si conformi
a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire (ricorso) la Corte di giustizia.
Articolo 227
Ciascuno degli Stati membri può adire la
Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno
degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato [ma prima]
deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano
posti in condizione di presentare in contraddittorio le
loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia
formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del
parere non osta alla facoltà di ricorso alla
Corte di giustizia.
Articolo 228
1. Quando la Corte di
giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad
esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere
i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
comporta.
2. Se ritiene che lo Stato
membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo
aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni,
formula un parere motivato che precisa i punti
sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della
Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non
abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la
Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo
della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato
membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.