COMMISSIONE - Composizione

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Trattato di Roma “originale”

Trattato CE “consolidato”

art. 157 - 1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso stato.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità .

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art.160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Art. 213 - 1.    venti

idem

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

 

 

idem

Art.158

I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

 

Articolo 214(28)

1.      I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni

Il loro mandato è rinnovabile.

2.   Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.