COMMISSIONE - Composizione
© Roberto Bin - Materiali di diritto dell'UE
Trattato di
Roma “originale” |
Trattato CE
“consolidato” |
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art. 157 - 1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza
generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione non può comprendere più di due membri
aventi la cittadinanza di uno stesso stato. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità . Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della
Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare
alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro
insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti
dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per
quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o
vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,
su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi,
pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art.160 ovvero
la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi
sostitutivi. |
Art. 213
- 1. venti idem La
Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro,
senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a
due. idem |
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Art.158 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il
loro mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile. |
Articolo 214(28) 1.
I membri della Commissione sono nominati, per una durata
di cinque
anni… Il loro mandato è rinnovabile. 2.
Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e
deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare
presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento
europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo
con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che
intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle
proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati
sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del
Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente
e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata. |
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