COMMISSIONE - Presidente
© Roberto Bin - Materiali di diritto dell'UE
Trattato di Roma “originale” |
Trattato CE “consolidato”
|
Art.161 Il presidente e i due vicepresidenti della
Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la
medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il
loro mandato può essere rinnovato. Salvo
il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della
Commissione. In
caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono
sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal
primo comma |
Art. 217 1.
La Commissione agisce nel quadro degli
orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione
interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua
azione. 2.
Le competenze che spettano alla Commissione
sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il
presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del
mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite
dal presidente, sotto la sua autorità. 3. Previa approvazione del collegio, il
presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione. 4.
Un membro della Commissione rassegna le
dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede. . |