COMMISSIONE - Presidente

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Trattato di Roma “originale”

Trattato CE “consolidato”

Art.161

Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.

Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma

Art. 217

1.   La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.

2.   Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3.   Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4.   Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

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