COMMISSIONE - Censura
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Trattato di Roma “originale” |
Trattato CE “consolidato”
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Art.144 L'Assemblea,
cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non
può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni
dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la
mozione di censura è approvata a maggioranza
di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della
Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro
sostituzione conformemente all'art.158. |
Art.
201 Il
Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato
della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano
trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la
mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti
espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento
europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro
funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione
fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione
nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato
dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente. |