COMMISSIONE – Procedura di infrazione (aiuti di Stato)
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Articolo 87
1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza…
Articolo 88
1. La Commissione
procede con gli Stati membri all'esame permanente dei
regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi
le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del
mercato comune.
2. Qualora la
Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87,
oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide
che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da
essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non
si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e
227.
A richiesta di uno Stato
membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità,
può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione
abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al
Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si
è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perché
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.