Sent. “Van Duyn” – c. 41/1974
NEL PROCEDIMENTO 41-74,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE
DALLA CHANCERY DIVISION OF THE HIGH COURT OF JUSTICE D' INGHILTERRA, NEL
PROCEDIMENTO DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA
YVONNE VAN DUYN,
E
HOME OFFICE ( MINISTERO DELL' INTERNO ),
Oggetto
della causa
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E DELL'
ART . 3 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 64/221/CEE PER IL
COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL
SOGGIORNO DEGLI STRANIERI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI
PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU 4 APRILE 1964, PAG . 850 ),
Motivazione
della sentenza
1 CON ORDINANZA EMESSA DAL VICE-CHANCELLOR IL 1 ) MARZO 1974 E PERVENUTA IN
CANCELLERIA IL 13 GIUGNO 1974, LA CHANCERY DIVISION DELLA HIGH COURT OF JUSTICE
D' INGHILTERRA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL
TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI RELATIVE AD ALCUNE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO IN
TEMA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .
2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NEL CORSO D' UN PROCEDIMENTO INSTAURATO
DA UNA CITTADINA OLANDESE CONTRO L' HOME OFFICE, CHE LA AVEVA RIFIUTATO L'
INGRESSO NEL REGNO UNITO PER ASSUMERE UN IMPIEGO DI SEGRETARIA PRESSO LA "
CHURCH OF SCIENTOLOGY " ( CHIESA SCIENTISTA ).
3 IL PERMESSO D' ENTRATA ERA STATO NEGATO, IN QUANTO IL GOVERNO BRITANNICO
RITIENE SOCIALMENTE DANNOSE LE ATTIVITA SVOLTE DALLA SUCCITATA ORGANIZZAZIONE .
SULLA PRIMA QUESTIONE
4 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE SIA
DIRETTAMENTE EFFICACE COSI' DA ATTRIBUIRE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I
GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
5 L' ART . 48, NN . 1 E 2, DISPONE CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E
GARANTITA ENTRO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO E CH' ESSA IMPLICA " L'
ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, FONDATA SULLA NAZIONALITA, TRA I
LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI, PER QUANTO RIGUARDA L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE
E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO ".
6 LE SUDDETTE DISPOSIZIONI IMPONGONO AGLI STATI MEMBRI UN OBBLIGO PRECISO, CHE
NON RICHIEDE L' EMANAZIONE D' ALCUN ULTERIORE PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEGLI STATI MEMBRI E CHE NON LASCIA A QUESTI ULTIMI
ALCUNA DISCREZIONALITA NELLA SUA ATTUAZIONE .
7 IL N . 3 DELL' ART . 48, NEL DEFINIRE I DIRITTI SPETTANTI AI LAVORATORI IN
FORZA DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, FA SALVE LE LIMITAZIONI
GIUSTIFICATE DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA SICUREZZA E SANITA PUBBLICA
.
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER I MOTIVI DI CUI SOPRA SONO TUTTAVIA SOGGETTI AL
CONTROLLO GIURISDIZIONALE . DI CONSEGUENZA, LA FACOLTA D' UNO STATO MEMBRO DI
RICHIAMARSI ALLA RISERVA CONTENUTA NELL' ART . 48 NON IMPEDISCE CHE LE NORME
DELLO STESSO ARTICOLO CON CUI S' AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI LAVORATORI ATTRIBUISCANO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CH' ESSI POSSONO FAR
VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
8 LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO .
SULLA SECONDA QUESTIONE
9 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO
1964 N . 221 PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL
TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE
PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA, SIA DIRETTAMENTE EFFICACE
COSI' DA ATTRIBUIRE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI
DEVONO TUTELARE .
10 RISULTA DAL PROVVEDIMENTO DI RINVIO CHE L' UNICA DISPOSIZIONE DELLA
DIRETTIVA RILEVANTE PER IL CASO IN ESAME E L' ART . 3, N . 1, SECONDO CUI
" I PROVVEDIMENTI D' ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE
ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INDIVIDUO
NEI CONFRONTI DEL QUALE ESSI SONO APPLICATI ".
11 IL REGNO UNITO HA OSSERVATO CHE, SE L' ART . 189 ATTRIBUISCE AI REGOLAMENTI,
ALLE DIRETTIVE E ALLE DECISIONI UNA DIVERSA EFFICACIA, E GIUSTO PRESUMERE CHE
IL CONSIGLIO, EMANANDO UNA DIRETTIVA INVECE DI UN REGOLAMENTO, ABBIA INTESO
ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO CON EFFETTI DIVERSI DA QUELLI D' UN REGOLAMENTO, VALE
A DIRE NON DIRETTAMENTE EFFICACE .
12
TUTTAVIA, SE E VERO CHE I REGOLAMENTI, IN FORZA DELL' ART . 189, SONO
DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI, PER NATURA, A PRODURRE EFFETTI DIRETTI,
DA CIO' NON SI PUO' INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL
SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI .
SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ART . 189 ALLA
DIRETTIVA D' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA
IMPOSTA SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI .
IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE
DIRETTIVA, OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO,
LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA SE IN SINGOLI NON POTESSERO FAR VALERE
IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSERO PRENDERLO
IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO .
D' ALTRA PARTE L' ART . 177, CHE AUTORIZZA I GIUDICI NAZIONALI A DOMANDARE ALLA
CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DI
TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI, SENZA DISTINZIONE, IMPLICA IL FATTO
CHE SINGOLI POSSANO FAR VALERE TALI ATTI DINANZI AI DETTI GIUDICI .
E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA
LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE
EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I SINGOLI .
13 ESIGENDO CHE I PROVVEDIMENTI D' ORDINE PUBBLICO SIANO ADOTTATI
ESCLUSIVAMENTE IN CONSIDERAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO,
L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64 INTENDE LIMITARE IL POTERE
DISCREZIONALE CHE LE LEGGI INTERNE NORMALMENTE CONCEDONO ALLE AUTORITA
COMPETENTI IN MATERIA D' AMMISSIONE E D' ESPULSIONE DEGLI STRANIERI .
L' OBBLIGO RISULTANTE DALLA NORMA TESTE CITATA E ASSOLUTO ED INCONDIZIONATO;
ESSO NON RICHIEDE INOLTRE, PER LA SUA STESSA NATURA, ALCUN PROVVEDIMENTO D'
ATTUAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEGLI STATI MEMBRI .
DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA, POICHE L' OBBLIGO IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI NON
TENER CONTO DI FATTORI DIVERSI DAL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO E
RICOLLEGATO ALL' APPLICAZIONE D' UNA DEROGA AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
POSTI DAL TRATTATO A TUTELA DEI SINGOLI, IL RISPETTO DELLE GARANZIE
GIURISDIZIONALI DEGLI INTERESSATI IMPONE CH' ESSI POSSANO INVOCARE TALE
OBBLIGO, ANCHE SE CONTENUTO IN UN ATTO NORMATIVO NON AVENTE IPSO JURE EFFICACIA
DIRETTA NEL SUO INSIEME .
14 EVENTUALI DUBBI CIRCA IL SIGNIFICATO E LA PRECISA PORTATA DELLA NORMA IN
ESAME POTRANNO ESSERE RISOLTI IN SEDE GIURISDIZIONALE, OVE E POSSIBILE FRA L'
ALTRO UTILIZZARE LA PROCEDURA DI CUI ALL' ART . 177 DEL TRATTATO .
15 LA QUESTIONE VA PERCIO' RISOLTA NEL SENSO CHE L' ART . 3, N . 1, DELLA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221 CREA IN CAPO AI SINGOLI
DIRITTI SOGGETTIVI CH' ESSI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO NEGLI STATI MEMBRI E
CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
SULLA TERZA QUESTIONE
16 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 48 DEL TRATTATO E L' ART . 3
DELLA DIRETTIVA N . 221/64 VADANO INTERPRETATI NEL SENSO CHE
" UNO STATO MEMBRO, IL QUALE E OBBLIGATO A FONDARE UN PROVVEDIMENTO
ADOTTATO PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO ESCLUSIVAMENTE SULLA CONDOTTA PERSONALE
DELL' INTERESSATO, PUO' RITENERE ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA MEDESIMA
A ) LA PRECEDENTE OD ATTUALE APPARTENENZA A GRUPPI O AD ORGANIZZAZIONI CHE LO
STATO MEMBRO CONSIDERA ANTISOCIALI, PUR SENZA VIETARLI A NORMA DI LEGGE,
B ) L' INTENZIONE DI LAVORARE NELLO STATO MEMBRO PRESSO TALI GRUPPI OD
ORGANIZZAZIONI, TENUTO CONTO DEL FATTO CHE NESSUNA RESTRIZIONE VIENE ADOTTATA
NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI DETTO STATO CHE MANIFESTINO LO STESSO PROPOSITO
.
17 AL RIGUARDO, OCCORRE ANZITUTTO ESAMINARE SE LA SEMPLICE APPARTENENZA AD UN
GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE POSSA COSTITUIRE UN COMPORTAMENTO PERSONALE AI
SENSI DELL' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 221/64 .
E' PACIFICO CHE L' APPARTENENZA PASSATA NON PUO', IN GENERALE, GIUSTIFICARE IL
RIFIUTO DI CONSENTIRE AD UNA PERSONA LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL' AMBITO DELLA
COMUNITA . E' PERO' ALTRETTANTO VERO CHE L' APPARTENENZA ATTUALE AD UN GRUPPO O
AD UN' ORGANIZZAZIONE IMPLICA SIA LA PARTECIPAZIONE ALLE SUE ATTIVITA, SIA L'
ADESIONE AI SUOI OBIETTIVI E PROGRAMMI . ESSA PUO' VENIR CONSIDERATA COME UN
ATTO VOLONTARIO DELL' INTERESSATO E, DI CONSEGUENZA, FATTA RIENTRARE NELLA
NOZIONE DI COMPORTAMENTO PERSONALE DI CUI AL GIA CITATO ART . 3 .
18 CON LA STESSA QUESTIONE VIENE POI CHIESTO QUALE RILIEVO ASSUMA IL FATTO CHE
LO STATO MEMBRO, PUR CONSIDERANDO ANTISOCIALI LE ATTIVITA DELL' ORGANIZZAZIONE,
CUI L' INTERESSATO ADERISCE, NON LE VIETI A NORMA DI LEGGE .
E' OPPORTUNO, IN PROPOSITO, SOTTOLINEARE CHE LA NOZIONE D' ORDINE PUBBLICO NEL
CONTESTO COMUNITARIO, SPECIE IN QUANTO AUTORIZZA UNA DEROGA AL PRINCIPIO
FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, VA INTESA IN SENSO
STRETTO, COL RISULTATO D' ESCLUDERNE QUALSIASI VALUTAZIONE UNILATERALE DA PARTE
DEI SINGOLI STATI MEMBRI SENZA IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
NON SI PUO' TUTTAVIA NEGARE CHE LA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO VARIA DA UN PAESE
ALL' ALTRO E DA UN' EPOCA ALL' ALTRA . E' PERCIO' NECESSARIO LASCIARE, IN
QUESTA MATERIA, ALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI UN CERTO POTERE
DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL TRATTATO .
19 NE CONSEGUE CHE UNO STATO MEMBRO, LE CUI COMPETENTI AUTORITA HANNO
DECISAMENTE PRESO POSIZIONE CONTRO LE ATTIVITA, DA ESSE RITENUTE ANTISOCIALI,
D' UN CERTO GRUPPO ORGANIZZATO ED HANNO ADOTTATO PROVVEDIMENTI VOLTI AD
OSTACOLARNE L' ESERCIZIO, PUO' INVOCARE RAGIONI D' ORDINE PUBBLICO ANCHE QUANDO
NON GLI SEMBRINO SUSSISTERE I PRESUPPOSTI PER VIETARE A NORMA DI LEGGE LE
PREDETTE ATTIVITA .
20 VIENE INFINE SOLLEVATO IL PROBLEMA DEL SE UNO STATO MEMBRO POSSA VIETARE,
PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, CHE CITTADINI D' UN ALTRO STATO MEMBRO SVOLGANO
NEL SUO TERRITORIO UN' ATTIVITA DIPENDENTE NELL' AMBITO D' UN GRUPPO O D' UN'
ORGANIZZAZIONE, QUANDO ESSO NON IMPONE ALCUN ANALOGO DIVIETO AI PROPRI
CITTADINI .
21 IN PROPOSITO, IL TRATTATO AFFERMA SOLENNEMENTE IL PRINCIPIO DELLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SENZA DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DEI DIVERSI
STATI MEMBRI, MA FA AL TEMPO STESSO SALVE ( ART . 48, N . 3 ) LE LIMITAZIONI CHE
AI DIRITTI RISULTANTI DAL SUDDETTO PRINCIPIO POSSONO ESSERE APPORTATE PER
MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA .
I DIRITTI SOGGETTI ALLA RISERVA DI CUI SOPRA COMPRENDONO FRA GLI ALTRI ( ART .
48, N . 3 ) IL DIRITTO DI RISPONDERE AD OFFERTE DI LAVORO EFFETTIVE, IL DIRITTO
DI SPOSTARSI LIBERAMENTE A TAL FINE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI ED IL
DIRITTO DI PRENDERE DIMORA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI AL FINE DI SVOLGERE UN'
ATTIVITA DIPENDENTE .
LA CITATA RISERVA RENDE PERCIO' LEGITTIMA, NEI CASI IN CUI SI APPLICA, L'
IMPOSIZIONE DEL DIVIETO D' INGRESSO O DI SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO AD UN
CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO .
22 D' ALTRA PARTE, UN PRINCIPIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CHE IL TRATTATO NON
HA CERTAMENTE RESO INOPERANTE NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI, IMPEDISCE AI
SINGOLI STATI DI NEGARE AI PROPRI CITTADINI L' INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEL
PROPRIO TERRITORIO .
23 DI CONSEGUENZA, UNO STATO MEMBRO PUO', SE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDONO,
RIFIUTARSI, PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, D' APPLICARE AD UN CITTADINO D' UN
ALTRO STATO MEMBRO, CHE VUOLE SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITA SUBORDINATA, IL
PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, SENZA CON CIO' ESSERE
COSTRETTO AD IMPORRE ANALOGHI DIVIETI AI PROPRI CITTADINI .
24 L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64
VANNO QUINDI INTERPRETATI NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO, IL QUALE VOGLIA
ADOTTARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO,
PUO' RITENERE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL'
INTERESSATO L' APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE LE CUI
ATTIVITA SONO CONSIDERATE ANTISOCIALI, MA NON VIETATE A NORMA DI LEGGE,
INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE NESSUNA RESTRIZIONE VIENE ADOTTATA NEI
CONFRONTI DEI CITTADINI DI DETTO STATO INTENZIONATI A SVOLGERE UN' ATTIVITA
SIMILE A QUELLA CHE IL CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO DESIDERA SVOLGERE
NELL' AMBITO DEL PREDETTO GRUPPO OD ORGANIZZAZIONE .
Decisione
relativa alle spese
25 LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA
EUROPEE, CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A
RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE
PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA
PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE
SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
Dispositivo
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA HIGH COURT OF JUSTICE CON
ORDINANZA 1 ) MARZO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUISCE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I
GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
2 ) L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221
PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E
IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI
PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA, CREA IN CAPO AI SINGOLI DIRITTI
SOGGETTIVI CHE I MEDESIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI
NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
3 ) L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N .
221/64 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO, IL QUALE INTENDA
ADOTTARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUO' RITENERE
ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO L'
APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE, LE CUI ATTIVITA SONO CONSIDERATE
ANTISOCIALI, MA NON SONO VIETATE A NORMA DI LEGGE . TALI PROVVEDIMENTI SONO
LECITI ANCHE QUANDO NESSUNA RESTRIZIONE VIENE IMPOSTA DALLO STATO AI PROPRI
CITTADINI INTENZIONATI A SVOLGERE NELL' AMBITO DEL CITATO GRUPPO OD
ORGANIZZAZIONE UN' ATTIVITA ANALOGA A QUELLA CHE DESIDERA SVOLGERE IL CITTADINO
D' UN ALTRO STATO MEMBRO