Sent. “Amministrazione delle finanze dello Stato c. Spa Simmenthal”
– c 106/77 (fonte Celex)
NEL PROCEDIMENTO 106/77,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA A QUESTA CORTE,
A NORMA DELL’ART. 177 DEL TRATTATO CEE, DAL PRETORE DI SUSA ( ITALIA ) NELLA
CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
E
SPA
SIMMENTHAL, CON SEDE
IN MONZA,
Oggetto
della causa
DOMANDA VERTENTE SULL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 189 DEL TRATTATO CEE E, IN
PARTICOLARE, SULLE CONSEGUENZE DELL’EFFICACIA DIRETTA DELLE NORME COMUNITARIE
IN CASO DI CONFLITTO CON EVENTUALI DISPOSIZIONI NAZIONALI CON QUESTE
CONTRASTANTI,
Motivazione della sentenza
1 CON ORDINANZA 28 LUGLIO 1977, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 29 AGOSTO
SUCCESSIVO, IL PRETORE DI SUSA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL’ART.
177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE AL PRINCIPIO DELLA
DIRETTA APPLICABILITA DEL DIRITTO COMUNITARIO, ENUNCIATO NELL’ART. 189 DEL
TRATTATO, AL FINE DI DETERMINARE LE CONSEGUENZE DI TALE PRINCIPIO IN CASO DI
CONFLITTO FRA UNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO ED UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA
INTERNA POSTERIORE.
2 E OPPORTUNO RICORDARE CHE, IN UNA PRECEDENTE FASE DELLA CONTROVERSIA, IL
PRETORE AVEVA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TALUNE QUESTIONI PREGIUDIZIALI INTESE A
PERMETTERGLI DI VALUTARE LA COMPATIBILITA COL TRATTATO E CON DETERMINATE
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - IN PARTICOLARE, COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27
GIUGNO 1968, N. 805, RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE
DELLE CARNI BOVINE ( GU N. L 148, PAG. 24 ) - DI CERTI DIRITTI DI VISITA
SANITARIA RISCOSSI SULLE IMPORTAZIONI DI CARNI BOVINE IN FORZA DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SANITARIE ITALIANE, DIRITTI IL CUI IMPORTO ERA STATO DA ULTIMO
FISSATO NELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970, N. 1239 ( GAZZETTA
UFFICIALE N. 26, DEL 1* FEBBRAIO 1971 );
3 IN SEGUITO ALLA SOULUZIONE DATA DALLA CORTE A TALI QUESTIONI NELLA SENTENZA
15 DICEMBRE 1976 ( CAUSA 35/76, RACC. PAG. 1871 ), IL PRETORE, RITENENDO
INCOMPATIBILE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONSIDERATI CON QUANTO DISPOSTO DAL
DIRITTO COMUNITARIO, INGIUNGEVA ALL’AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
DI RIMBORSARE I DIRITTI INDEBITAMENTE PERCEPITI, PIU GLI INTERESSI;
4 L’AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE FACEVA OPPOSIZIONE AL RELATIVO DECRETO
INGIUNTIVO;
5 TENENDO CONTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
DI OPPOSIZIONE, IL PRETORE HA RITENUTO DI TROVARSI DI FRONTE AD UN PROBLEMA DI
CONTRASTO FRA CERTE NORME COMUNITARIE ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE ( LEGGE
N. 1239 DEL 1970 );
6 EGLI HA RILEVATO CHE, SECONDO LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE ITALIANA ( SENTENZE NN. 232/75 E 205/76, ORDINANZA N. 206/76 ),
LA SOLUZIONE DI UN SIFFATTO PROBLEMA IMPLICA LA NECESSITA DI RINVIARE ALLA
STESSA CORTE COSTITUZIONALE LA QUESTIONE DELL’ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE
DELLA LEGGE CONTROVERSA, CON RIGUARDO ALL’ART. 11 DELLA COSTITUZIONE;
7 CONSIDERANDO, DA UN LATO, LA BEN CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
IN TEMA DI EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI
STATI MEMBRI E, DALL’ALTRO, GLI INCONVENIENTI CHE POSSONO DERIVARE DA
SITUAZIONI IN CUI IL GIUDICE, INVECE DI DISAPPLICARE DI PROPRIA INIZIATIVA UNA
LEGGE CHE OSTA ALLA PIENA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO, DEBBA SOLLEVARE LA
QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE, IL PRETORE SI E RIVOLTO A QUESTA CORTE
PER SOTTOPORLE DUE QUESITI DEL SEGUENTE TENORE:
A
) POSTO CHE, AI SENSI DELL’ART. 189 DEL TRATTATO CEE E DELLA COSTANTE
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, LE DISPOSIZIONI
COMUNITARIE DIRETTAMENTE APPLICABILI DEVONO ESPLICARE, A DISPETTO DI
QUALSIVOGLIA NORMA O PRASSI INTERNA DEGLI STATI MEMBRI, PIENA, INTEGRALE ED
UNIFORME EFFICACIA NEGLI ORDINAMENTI DI QUESTI ULTIMI, ANCHE AL FINE DELLA
GARANZIA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE CREATE IN CAPO AI PRIVATI, SE
NE CONSEGUA CHE LA PORTATA DI DETTE NORME VA INTESA NEL SENSO CHE EVENTUALI
DISPOSIZIONI NAZIONALI SUCCESSIVE CON ESSE CONTRASTANTI VANNO IMMEDIATAMENTE
DISAPPLICATE SENZA CHE SI DEBBA ATTENDERE LA LORO RIMOZIONE AD OPERA DELLO
STESSO LEGISLATORE NAZIONALE ( ABROGAZIONE ) O DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI (
DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA ), SPECIE OVE SI CONSIDERI, RISPETTO A
QUESTA SECONDA IPOTESI, CHE FINO A DETTA DICHIARAZIONE, PERMANENDO LA PIENA
EFFICACIA DELLA LEGGE NAZIONALE, RISULTA IMPEDITA L’APPLICAZIONE DELLE NORME
COMUNITARIE, E QUINDI NON GARANTITA LA PIENA, INTEGRALE ED UNIFORME APPLICAZIONE
DELLE MEDESIME E NON PROTETTE LE SITUAZIONI GIURIDICHE CREATE IN CAPO AI
PRIVATI.
B ) IN RELAZIONE AL QUESITO CHE PRECEDE, QUALORA IL DIRITTO COMUNITARIO AMMETTA
CHE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SORTE PER EFFETTO DI
DISPOSIZIONI COMUNITARIE ‘DIRETTAMENTE APPLICABILI’, POSSA ESSERE RINVIATA AL
MOMENTO DELLA EFFETTIVA RIMOZIONE AD OPERA DEI COMPETENTI ORGANI NAZIONALI
DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CONTRASTANTI, SE TALE OPERAZIONE DEBBA AVERE IN
OGNI CASO EFFICACIA TOTALMENTE RETROATTIVA IN MODO DA EVITARE OGNI CONSEGUENZA
PREGIUDIZIEVOLE PER LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
SUL RINVIO PREGIUDIZIALE
8 NELLE SUE OSSERVAZIONI ORALI, L’AGENTE DEL GOVERNO ITALIANO HA RICHIAMATO L’ATTENZIONE
DI QUESTA CORTE SULLA SENTENZA N. 163/77, EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IL
22 DICEMBRE 1977 IN MERITO A QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA SOLLEVATE DAI
TRIBUNALI DI MILANO E DI ROMA, E NELLA QUALE VIENE DICHIARATA L’ILLEGITTIMITA
COSTITUZIONALE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970, FRA CUI
QUELLE RILEVANTI NELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL PRETORE DI SUSA;
9 POICHE LE DISPOSIZIONI CONTROVERSE SONO STATE ELIMINATE IN VIRTU DELLA
DICHIARAZIONE D’INCOSTITUZIONALITA, LE QUESTIONI FORMULATE DAL PRETORE
AVREBBERO PERDUTO OGNI INTERESSE, DI GUISA CHE NON SAREBBE NECESSARIO
RISOLVERLE.
10 IN PROPOSITO OCCORRE RICORDARE CHE, SECONDO UNA PRASSI COSTANTE, QUESTA
CORTE SI CONSIDERA INVESTITA DI UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA AI SENSI
DELL’ART. 177, FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO NON SIA STATO REVOCATO
DAL GIUDICE A QUO, OVVERO ANNULLATO, IN SEGUITO AD IMPUGNAZIONE, DA UNA
GIURISDIZIONE SUPERIORE;
11 EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DELLA REVOCA O DELL’ANNULLAMENTO NON POSSONO
DERIVARE DALLA RICHIAMATA SENTENZA, INTERVENUTA NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI
ESTRANEI ALLA CONTROVERSIA CHE HA DATO LUOGO AL RINVIO PREGIUDIZIALE, E LA CUI
EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI NON PUO ESSERE VALUTATA DA QUESTA CORTE;
12 L’OBIEZIONE PRELIMINARE SOLLEVATA DAL GOVERNO ITALIANO VA QUINDI RESPINTA.
NEL MERITO
13 LA
PRIMA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA A FAR PRECISARE LE CONSEGUENZE DELL’APPLICABILITA
DIRETTA DI UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO IN CASO D’INCOMPATIBILITA
CON UNA DISPOSIZIONE SUCCESSIVA FACENTE PARTE DELLA LEGISLAZIONE D’UNO STATO
MEMBRO.
14 CONSIDERATA SOTTO QUESTO PROFILO, L’APPLICABILITA DIRETTA VA INTESA NEL
SENSO CHE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO DEVONO ESPLICARE LA PIENEZZA DEI LORO
EFFETTI, IN MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, A PARTIRE DALLA LORO
ENTRATA IN VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA;
15 DETTE NORME SONO QUINDI FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI
COLORO CH’ESSERE RIGUARDANO, SIANO QUESTI GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI,
SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI DAL DIRITTO COMUNITARIO;
16 QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE, ADITI NELL’AMBITO DELLA
LORO COMPETENZA, HANNO IL COMPITO, IN QUANTO ORGANI DI UNO STATO MEMBRO, DI
TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO COMUNITARIO;
17 INOLTRE, IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO, LE
DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI, QUALORA SIANO
DIRETTAMENTE APPLICABILI, HANNO L’EFFETTO, NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO
INTERNO DEGLI STATI MEMBRI, NON SOLO DI RENDERE ‘IPSO JURE’ INAPPLICABILE, PER
IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE, QUALSIASI DISPOSIZIONE
CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE, MA ANCHE - IN QUANTO
DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE, CON RANGO SUPERIORE
RISPETTO ALLE NORME INTERNE, DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE NEL TERRITORIO
DEI SINGOLI STATI MEMBRI - DI IMPEDIRE LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI
LEGISLATIVI NAZIONALI, NELLA MISURA IN CUI QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON
NORME COMUNITARIE;
18 IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI
NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO
DELLA COMUNITA, O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO,
EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE, SOTTO QUESTO ASPETTO, IL CARATTERE REALE D’IMPEGNI
INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI, IN FORZA DEL TRATTATO, DAGLI
STATI MEMBRI, METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA;
19 LA STESSA CONCEZIONE SI DESUME DALLA ‘RATIO’DELL’ART. 177 DEL TRATTATO,
SECONDO CUI QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALLA CORTE,
OGNIQUALVOLTA REPUTI NECESSARIA, PER EMANARE LA PROPRIA SENTENZA, UNA PRONUNZIA
PREGIUDIZIALE SU QUESTIONI D’INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA RELATIVE AL DIRITTO
COMUNITARIO;
20 L’EFFETTO UTILE DI TALE DISPOSIZIONE VERREBBE RIDOTTO, SE IL GIUDICE NON
POTESSE APPLICARE, IMMEDIATAMENTE, IL DIRITTO COMUNITARIO IN MODO CONFORME AD
UNA PRONUNZIA O ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE;
21 DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE QUALSIASI GIUDICE
NAZIONALE, ADITO NELL’AMBITO DELLA SUA COMPETENZA, HA L’OBBLIGO DI APPLICARE
INTEGRALMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO E DI TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO
ATTRIBUISCE AI SINGOLI, DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE
CONTRASTANTI DELLA LEGGE INTERNA, SIA ANTERIORE SIA SUCCESSIVA ALLA NORMA
COMUNITARIA;
22 È QUINDI INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE INERENTI ALLA NATURA STESSA DEL
DIRITTO COMUNITARIO QUALSIASI DISPOSIZIONE FACENTE PARTE DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO DI UNO STATO MEMBRO O QUALSIASI PRASSI, LEGISLATIVA, AMMINISTRATIVA O
GIUDIZIARIA, LA QUALE PORTI AD UNA RIDUZIONE DELLA CONCRETA EFFICACIA DEL
DIRITTO COMUNITARIO PER IL FATTO CHE SIA NEGATO AL GIUDICE, COMPETENTE AD
APPLICARE QUESTO DIRITTO, IL POTERE DI FARE, ALL’ATTO STESSO DI TALE
APPLICAZIONE, TUTTO QUANTO E NECESSARIO PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE NAZIONALI CHE EVENTUALMENTE OSTINO ALLA PIENA EFFICACIA DELLE NORME
COMUNITARIE;
23 CIO SI VERIFICHEREBBE QUALORA, IN CASO DI CONFLITTO TRA UNA DISPOSIZIONE DI
DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE, LA SOLUZIONE FOSSE
RISERVATA AD UN ORGANO DIVERSO DAL GIUDICE CUI E AFFIDATO IL COMPITO DI
GARANTIRE L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, E DOTATO DI UN AUTONOMO
POTERE DI VALUTAZIONE, ANCHE SE L’OSTACOLO IN TAL MODO FRAPPOSTO ALLA PIENA
EFFICACIA DI TALE DIRITTO FOSSE SOLTANTO TEMPORANEO;
24 LA PRIMA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE,
INCARICATO DI APPLICARE, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI
DI DIRITTO COMUNITARIO, HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI
NORME, DISAPPLICANDO ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA INIZIATIVA, QUALSIASI
DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ANCHE POSTERIORE, SENZA
DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE
QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.
25CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA - PER IL CASO IN CUI SIA
AMMESSO CHE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE PER EFFETTO
DI NORME COMUNITARIE POSSA ESSERE RINVIATA AL MOMENTO DELL’EFFETTIVA RIMOZIONE,
DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI NAZIONALI, DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI
CONTRASTANTI - SE TALE RIMOZIONE DEBBA AVERE IN OGNI CASO EFFICACIA TOTALMENTE
RETROATTIVA, IN MODO DA EVITARE OGNI CONSEGUENZA PREGIUDIZIEVOLE PER LE
SUDDETTE SITUAZIONI GIURIDICHE.
26DALLA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE RISULTA CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA
L’OBBLIGO DI GARANTIRE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE
PER EFFETTO DELLE NORME DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, SENZA DOVER
CHIEDERE O ATTENDERE L’EFFETTIVA RIMOZIONE, AD OPERA DEGLI ORGANI NAZIONALI ALL’UOPO
COMPETENTI, DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CHE OSTINO ALLA DIRETTA E
IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE;
27LA SECONDA QUESTIONE RISULTA QUINDI PRIVA DI OGGETTO.
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
28LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON
POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE;
29NEI CONFRONTI DELLE PARTI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN
INCIDENTE SOLLEVATO NELL’AMBITO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE
NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE.
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI SUSA CON ORDINANZA
28 LUGLIO 1977, DICHIARA:
IL GIUDICE NAZIONALE, INCARICATO DI APPLICARE, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA
COMPETENZA, LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO, HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE
LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME, DISAPPLICANDO ALL’OCCORRENZA, DI PROPRIA
INIZIATIVA, QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE,
ANCHE POSTERIORE, SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA
LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE.