Sent. “Van Gend en Loos c. Amministrazione olandese delle imposte” –
c 26/62 (fonte Celex)
NEL PROCEDIMENTO 26-62
AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA RIVOLTA ALLA CORTE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 177,
1 ) COMMA, LETTERA A ) E 3 ) COMMA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA
ECONOMICA EUROPEA, DALLA TARIEFCOMMISSIE, SUPREMO FORO OLANDESE IN MATERIA FISCALE,
E DIRETTA AD OTTENERE, NELLA CAUSA DAVANTI AD ESSA VERTENTE FRA
LA N.V . ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS,
CON SEDE IN UTRECHT, RAPPRESENTATA DAGLI AVVOCATI H.G . STIBBE E L.F.D . TER
KUILE, AMBEDUE DEL FORO DI AMSTERDAM, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO,
PRESSO IL CONSOLATO GENERALE DEI PAESI BASSI
E
L' AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE,
RAPPRESENTATA DALL' ISPETTORATO DEI DAZI D' IMPORTAZIONE E DELLE IMPOSTE DI
CONSUMO DI ZAANDAM, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA
DEI PAESI BASSI,
Oggetto
della causa
CHE SIANO RISOLTE IN VIA PREGIUDIZIALE LE SEGUENTI QUESTIONI :
1 . SE L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO CEE ABBIA EFFETTO INTERNO, IN ALTRE PAROLE,
SE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO TRARRE DIRETTAMENTE DA DETTO ARTICOLO
DEI DIRITTI CHE IL GIUDICE E TENUTO A TUTELARE,
2 . IN CASO AFFERMATIVO, SE L' APPLICAZIONE DEL DAZIO DELL' 8 PERCENTO ALL'
UREOFORMALDEIDE, PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IMPORTATA
NEI PAESI BASSI DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, COSTITUISCA UN AUMENTO
ILLECITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO CEE, OVVERO SI TRATTI
SEMPLICEMENTE DI UNA RAGIONEVOLE MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN VIGORE
ANTERIORMENTE AL 1 ) MARZO 1960, MODIFICA CHE, PUR IMPLICANDO UN AUMENTO IN
SENSO ARITMETICO, NON SI DEVE RITENERE VIETATA DALL' ARTICOLO 12,
Motivazione
della sentenza
I - IL PROCEDIMENTO
SOTTO L' ASPETTO PROCESSUALE, LA DOMANDA DI DECISIONE PREGIUDIZIALE RIVOLTA
ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA TARIEFCOMMISSIE,
SUPREMO FORO IN MATERIA FISCALE A CIO' LEGITTIMATO DALLO STESSO ARTICOLO, NON
HA COSTITUITO OGGETTO DI ECCEZIONI, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO .
II - LA PRIMA QUESTIONE
A - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
IL GOVERNO OLANDESE E IL GOVERNO BELGA CONTESTANO CHE LA CORTE SIA
COMPETENTE, SOSTENENDO CHE LA DOMANDA VERTE NON GIA SULL' INTERPRETAZIONE DEL
TRATTATO, BENSI' SULLA SUA APPLICAZIONE NELL' AMBITO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE
OLANDESE. PIU PRECISAMENTE, LA CORTE NON SAREBBE COMPETENTE A STATUIRE SULL'
EVENTUALE PREVALENZA DEL TRATTATO CEE RISPETTO AL DIRITTO INTERNO OLANDESE O AD
ALTRI TRATTATI STIPULATI DAI PAESI BASSI E RECEPITI NEL LORO ORDINAMENTO
GIURIDICO . TALE QUESTIONE SAREBBE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI GIUDICI
NAZIONALI, SALVE RESTANDO LE POSSIBILITA DI RICORSO A NORMA DEGLI ARTICOLI 169
E 170 DEL TRATTATO .
LA CORTE OSSERVA CHE, NELLA SPECIE, NON LE SI CHIEDE AFFATTO DI APPLICARE IL
TRATTATO IN BASE AI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNO OLANDESE, IL CHE RIMANE DI
COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI, BENSI' DI PRONUNCIARSI ESCLUSIVAMENTE, IN
CONFORMITA ALL' ARTICOLO 177 A ) DEL TRATTATO, SULL' INTERPRETAZIONE DELL'
ARTICOLO 12 DEL TRATTATO STESSO NELL' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO E SOTTO IL
PROFILO DELLA SUA INCIDENZA SUI SINGOLI . QUESTA ECCEZIONE MANCA QUINDI DI
GIURIDICO FONDAMENTO .
IL GOVERNO BELGA ECCEPISCE ANCORA L' INCOMPETENZA DELLA CORTE, SOSTENENDO CHE
LA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE SOLLEVATA SAREBBE SENZA RILIEVO SULLA
DEFINIZIONE DELLA LITE PENDENTE DAVANTI ALLA TARIEFCOMMISSIE .
LA CORTE RILEVA CHE, NELLA PRESENTE CONTROVERSIA, AI FINI DELLA COMPETENZA E
NECESSARIO E SUFFICIENTE CHE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTA SULL'
INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO, MENTRE SFUGGONO AL SUO APPREZZAMENTO LE CONSIDERAZIONI
CHE HANNO POTUTO DETERMINARE LA SCELTA DELLE QUESTIONI DA PARTE DEL GIUDICE
NAZIONALE, E ALTRESI' LA RILEVANZA CHE LE QUESTIONI STESSE POSSONO AVERE, A
GIUDIZIO DELLA TARIEFCOMMISSIE, NELLA LITE DAVANTI AD ESSA PENDENTE .
IL TENORE DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE INDICA CHE ESSE RIGUARDANO L'
INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO E RIENTRANO PERCIO' NELLA COMPETENZA DI QUESTO
COLLEGIO .
PERTANTO QUESTA ECCEZIONE E DEL PARI INFONDATA .
B - NEL
MERITO
LA PRIMA QUESTIONE DEFERITA ALLA CORTE DALLA TARIEFCOMMISSIE CONSISTE NELLO
STABILIRE SE L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO ABBIA EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI
ORDINAMENTI INTERNI DEGLI STATI MEMBRI, ATTRIBUENDO AI SINGOLI DEI DIRITTI
SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA IL DOVERE DI TUTELARE .
PER ACCERTARE SE LE DISPOSIZIONI DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE ABBIANO TALE
VALORE, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO, ALLA STRUTTURA ED AL TENORE DI ESSO
.
LO SCOPO DEL TRATTATO CEE, CIOE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE IL CUI
FUNZIONAMENTO INCIDE DIRETTAMENTE SUI SOGGETTI DELLA COMUNITA, IMPLICA CHE ESSO
VA AL DI LA DI UN ACCORDO CHE SI LIMITASSE A CREARE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI
FRA GLI STATI CONTRAENTI .
CIO' E CONFERMATO DAL PREAMBOLO DEL TRATTATO IL QUALE, OLTRE A MENZIONARE I
GOVERNI, FA RICHIAMO AI POPOLI E, PIU CONCRETAMENTE ANCORA, DALLA INSTAURAZIONE
DI ORGANI INVESTITI ISTITUZIONALMENTE DI POTERI SOVRANI DA ESERCITARSI NEI
CONFRONTI SIA DEGLI STATI MEMBRI SIA DEI LORO CITTADINI . VA POI RILEVATO CHE I
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA COLLABORANO, ATTRAVERSO IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, ALLE ATTIVITA DELLA
COMUNITA STESSA . OLTRACCIO', LA FUNZIONE ATTRIBUITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DALL' ARTICOLO 177, FUNZIONE IL CUI SCOPO E DI GARANTIRE L' UNIFORME
INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI, COSTITUISCE LA
RIPROVA DEL FATTO CHE GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO AL DIRITTO COMUNITARIO UN'
AUTORITA TALE DA POTER ESSER FATTO VALERE DAI LORO CITTADINI DAVANTI A DETTI
GIUDICI . IN CONSIDERAZIONE DI TUTTE QUESTE CIRCOSTANZE SI DEVE CONCLUDERE CHE
LA COMUNITA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL CAMPO DEL
DIRITTO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEL QUALE GLI STATI HANNO RINUNZIATO, ANCHE SE
IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI, ORDINAMENTO CHE RICONOSCE COME
SOGGETTI, NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI MA ANCHE I LORO CITTADINI .
PERTANTO IL DIRITTO COMUNITARIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE NORME EMANANTI DAGLI
STATI MEMBRI, NELLO STESSO MODO IN CUI IMPONE AI SINGOLI DEGLI OBBLIGHI,
ATTRIBUISCE LORO DEI DIRITTI SOGGETTIVI . SI DEVE RITENERE CHE QUESTI
SUSSISTANO, NON SOLTANTO NEI CASI IN CUI IL TRATTATO ESPRESSAMENTE LI MENZIONA,
MA ANCHE COME CONTROPARTITA DI PRECISI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TRATTATO AI
SINGOLI, AGLI STATI MEMBRI O ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
TENUTO CONTO DELLA STRUTTURA DEL TRATTATO IN MATERIA DI DAZI DOGANALI E DI
TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE, VA RILEVATO CHE L' ARTICOLO 9 - SECONDO IL QUALE
LA COMUNITA E FONDATA SU UN' UNIONE DOGANALE - SANCISCE COME PRINCIPIO
FONDAMENTALE IL DIVIETO DI TALI DAZI E TASSE . QUESTA DISPOSIZIONE, COLLOCATA
ALL' INIZIO DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO CHE DEFINISCE I " FONDAMENTI
DELLA COMUNITA ", VIENE CONCRETATA E ATTUATA DALL' ARTICOLO 12 .
IL DISPOSTO DELL' ARTICOLO 12 PONE UN DIVIETO CHIARO E INCONDIZIONATO CHE SI
CONCRETA IN UN OBBLIGO NON GIA DI FARE, BENSI' DI NON FARE . A QUESTO OBBLIGO
NON FA RISCONTRO ALCUNA FACOLTA DEGLI STATI DI SUBORDINARNE L' EFFICACIA ALL'
EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DIRITTO INTERNO . IL DIVIETO DELL' ARTICOLO
12 E PER SUA NATURA PERFETTAMENTE ATTO A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI
SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERCORRENTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO
AMMINISTRATI.
PER LA SUA ATTUAZIONE, QUINDI, L' ARTICOLO 12 NON RICHIEDE INTERVENTI
LEGISLATIVI DEGLI STATI . IL FATTO, POI, CHE QUESTO STESSO ARTICOLO DESIGNI GLI
STATI MEMBRI COME SOGGETTI DELL' OBBLIGO DI NON FARE NON SIGNIFICA AFFATTO CHE
GLI AMMINISTRATI NON SE NE POSSANO AVVALERE . L' ARGOMENTO CHE I TRE GOVERNI
CHE HAN DEPOSITATO OSSERVAZIONI SCRITTE TRAGGONO DAGLI ARTICOLI 169 E 170 DEL
TRATTATO Č DEL RESTO INFONDATO. LA CIRCOSTANZA CHE GLI OR CITATI ARTICOLI
CONSENTANO ALLA COMMISSIONE E AGLI STATI MEMBRI DI CONVENIRE DAVANTI ALLA CORTE
LO STATO CHE SIA VENUTO MENO AI SUOI OBBLIGHI NON IMPLICA INFATTI CHE AI
SINGOLI SIA PRECLUSO DI FAR VALERE GLI OBBLIGHI STESSI DAVANTI AL GIUDICE
NAZIONALE, PRECISAMENTE COME QUANDO IL TRATTATO FORNISCE ALLA COMMISSIONE I
MEZZI PER IMPORRE AGLI AMMINISTRATI L' OSSERVANZA DEI LORO OBBLIGHI, NON
ESCLUDE CON CIO' LA POSSIBILITA CHE, NELLE CONTROVERSIE FRA SINGOLI DAVANTI AD
UN GIUDICE NAZIONALE, QUESTI POSSANO FAR VALERE LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI
.
OVE LE GARANZIE CONTRO LA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 12 DA PARTE DEGLI STATI
MEMBRI VENISSERO LIMITATE A QUELLE OFFERTE DAGLI ARTICOLI 169 E 170, I DIRITTI
INDIVIDUALI DEGLI AMMINISTRATI RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA GIURISDIZIONALE
DIRETTA. INOLTRE, IL RICORSO A DETTI ARTICOLI RISCHIEREBBE DI ESSERE INEFFICACE
QUALORA DOVESSE INTERVENIRE SOLO DOPO L' ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INTERNO
ADOTTATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO. LA VIGILANZA DEI SINGOLI,
INTERESSATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LORO DIRITTI, COSTITUISCE D' ALTRONDE UN
EFFICACE CONTROLLO CHE SI AGGIUNGE A QUELLO CHE GLI ARTICOLI 169 E 170 AFFIDANO
ALLA DILIGENZA DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI.
DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE, SECONDO LO SPIRITO, LA STRUTTURA
ED IL TENORE DEL TRATTATO, L' ARTICOLO 12 HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE
AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A
TUTELARE.
III - LA SECONDA QUESTIONE
A - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
I GOVERNI BELGA E OLANDESE SOSTENGONO CHE IL MODO IN CUI LA QUESTIONE E
FORMULATA RICHIEDEREBBE CHE LA CORTE ESAMINASSE LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA
DELL' UREOFORMALDEIDE IMPORTATA NEI PAESI BASSI, ED IN MERITO ALLA QUALE LA VAN
GEND EN LOOS E L' ISPETTORATO DEI DAZI D' IMPORTAZIONE E DELLE IMPOSTE DI
CONSUMO DI ZAANDAM SOSTENGONO OPINIONI CONTRASTANTI CON RIGUARDO AL "
TARIEFBESLUIT " DEL 1947; CHE, DATA LA SUA IMPOSTAZIONE, IL PROBLEMA NON
VERTEREBBE SULL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO, BENSI' SULL' APPLICAZIONE DELLE
NORME DOGANALI OLANDESI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMINOPLASTI, IL CHE
ESULEREBBE DAI POTERI CHE L' ARTICOLO 177 A ) ATTRIBUISCE A QUESTO COLLEGIO; LA
DOMANDA DELLA TARIEFCOMMISSIE ESORBITEREBBE QUINDI DALLA COMPETENZA DELLA CORTE
.
LA CORTE OSSERVA CHE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA DALLA TARIEFCOMMISSIE SI RISOLVE
IN SOSTANZA NELLO STABILIRE SE, SOTTO L' ASPETTO GIURIDICO, UN AUMENTO
EFFETTIVO DEL DAZIO DOGANALE GRAVANTE SU UNA DETERMINATA MERCE, CONSEGUENTE NON
ALLA MODIFICA DELL' ALIQUOTA, MA AD UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE
IMPOSTA DA MUTATI CRITERI TARIFFARI, CONTRAVVENGA AL DIVIETO DI CUI ALL'
ARTICOLO 12 DEL TRATTATO .
SOTTO QUESTO ASPETTO, LA QUESTIONE VERTE SULL' INTERPRETAZIONE DI DETTO
ARTICOLO E PIU PRECISAMENTE SULLA PORTATA DELLA NOZIONE DI DAZI APPLICATI
ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO .
LA CORTE E QUINDI COMPETENTE A RISOLVERE LA QUESTIONE .
B - NEL MERITO
DALLA LETTERA E DALLO SPIRITO DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO EMERGE CHE, PER
STABILIRE SE UN DAZIO DOGANALE, O UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE, SIANO STATI
AUMENTATI IN ISPREGIO AL DIVIETO IVI SANCITO, SI DEVE AVER RIGUARDO AL DAZIO, O
ALLA TASSA, EFFETTIVAMENTE APPLICATI ALLA DATA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL
TRATTATO .
D' ALTRO LATO, L' AUMENTO ILLECITO PUO' DIPENDERE TANTO DA UNA RIELABORAZIONE
DELLA TARIFFA CHE ABBIA COME EFFETTO LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE SOTTO UNA
VOCE COLPITA DA UN DAZIO PIU ELEVATO, QUANTO DA UNA VERA E PROPRIA
MAGGIORAZIONE DEL DAZIO DOGANALE .
QUALORA, IN UNO STATO MEMBRO, LA STESSA MERCE SIA STATA COLPITA,
SUCCESSIVAMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, DA UN DAZIO PIU ELEVATO,
HA SCARSO RILIEVO IL MODO IN CUI L' AUMENTO E AVVENUTO .
L' APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO DELL' ARTICOLO 12, IN CONFORMITA ALLA
INTERPRETAZIONE DINANZI DATANE, RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE,
IL QUALE DOVRA STABILIRE SE LA MERCE DI CUI TRATTASI ( NELLA SPECIE L'
UREOFORMALDEIDE PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ) SIA
COLPITA, IN FORZA DI NORME DOGANALI POSTE IN VIGORE NEI PAESI BASSI, DA UN
DAZIO D' IMPORTAZIONE SUPERIORE A QUELLO CHE AD ESSA SI APPLICAVA IL 1 )
GENNAIO 1958 . LA CORTE NON HA COMPETENZA PER ACCERTARE QUALE DELLE
CONTRASTANTI AFFERMAZIONI FATTE A TAL PROPOSITO IN CORSO DI CAUSA SIA FONDATA E
DEVE RIMETTERSI SU CIO' AI GIUDICI NAZIONALI .
Decisione
relativa alle spese
LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLA CEE E DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
CHE HANNO DEPOSITATO OSSERVAZIONI NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI
CONFRONTI DELLE PARTI IN CAUSA, L' ATTUALE GIUDIZIO HA IL CARATTERE DI UN
INCIDENTE SOLLEVATO NELLA LITE PENDENTE DAVANTI ALLA TARIEFCOMMISSIE : A QUESTA
SPETTA QUINDI PROVVEDERE SULLE SPESE .
Dispositivo
LA CORTE
STATUENDO SULLA DOMANDA SOTTOPOSTALE IN VIA PREGIUDIZIALE DALLA
TARIEFCOMMISSIE, CON ORDINANZA DEL 16 AGOSTO 1962, DICHIARA :
1 ) L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA HA
VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI
SONO TENUTI A TUTELARE .
2 ) PER STABILIRE SE UN DAZIO DOGANALE, O UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE,
SIANO STATI AUMENTATI IN ISPREGIO AL DIVIETO SANCITO DALL' ARTICOLO 12 DEL
TRATTATO, SI DEVE AVER RIGUARDO AL DAZIO, O ALLA TASSA, EFFETTIVAMENTE
APPLICATI DALLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI ALL' ATTO DELL' ENTRATA IN VIGORE
DEL TRATTATO . L' AUMENTO PUO' ESSERE STATO CAUSATO TANTO DA UNA RIELABORAZIONE
DELLA TARIFFA CUI CONSEGUA LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE SOTTO UNA VOCE
COLPITA DA UN DAZIO PIU ELEVATO, QUANTO DALLA MAGGIORAZIONE DEL DAZIO DOGANALE
.
3 ) SPETTA ALLA TARIEFCOMMISSIE PROVVEDERE SULLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO .