Sent. “Defrenne II” – c. 43/1975

NEL PROCEDIMENTO 43-75 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE DALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA
GABRIELLE DEFRENNE , EX HOSTESS , DOMICILIATA A BRUXELLES-JETTE
E SABENA ( LINEE AEREE BELGHE ) CON SEDE A BRUXELLES ,

Oggetto della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza
1/3 CON SENTENZA 23 APRILE 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 MAGGIO SEGUENTE , LA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' EFFICACIA ED ALL ' ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO , RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE PER LO STESSO LAVORO . LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN UNA CAUSA TRA UNA HOSTESS AERONAUTICA E IL SUO DATORE DI LAVORO , LA SA SABENA , CAUSA VERTENTE SULL ' INDENNITA PRETESA DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE PER IL FATTO DI AVER ASSERTIVAMENTE SUBITO , DAL 15 FEBBRAIO 1963 AL 1* FEBBRAIO 1966 E IN QUANTO LAVORATRICE DI SESSO FEMMINILE , UNA DISCRIMINAZIONE IN FATTO DI RETRIBUZIONE RISPETTO A DEI COLLEGHI DI SESSO MASCHILE CHE SVOLGEVANO LO STESSO LAVORO IN QUALITA DI ' COMMESSI DI BORDO ' . SECONDO LA SENTENZA DI RINVIO , LE PARTI CONCORDANO SUL FATTO CHE IL LAVORO DELL ' HOSTESS AERONAUTICA E IDENTICO A QUELLO DEL COMMESSO DI BORDO ED E PURE PACIFICO CHE , DURANTE IL PERIODO DI CUI TRATTASI , VI E STATA UNA DISCRIMINAZIONE IN FATTO DI RETRIBUZIONE A DANNO DELLA HOSTESS .

SULLA PRIMA QUESTIONE ( EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 )
4/6 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 119 DEL TRATTATO ' INTRODUCA DI PER SE DIRETTAMENTE , NELL ' ORDINAMENTO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO . . ., IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA I DUE SESSI PER LO STESSO LAVORO ' E SE ' ATTRIBUISCA QUINDI AI LAVORATORI - A PRESCINDERE DA QUALSIASI NORMATIVA NAZIONALE - IL DIRITTO DI AGIRE LEGALMENTE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI PER OTTENERE CHE TALE PRINCIPIO SIA OSSERVATO ' . PER IL CASO AFFERMATIVO , SI CHIEDE INOLTRE A PARTIRE DA QUALE DATA ESSO ABBIA TALE EFFICACIA . QUEST ' ULTIMA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE VERRA RISOLTA UNITAMENTE ALLA SECONDA QUESTIONE .

7/11 LA QUESTIONE DELL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 VA ESAMINATA ALLA LUCE DELLA NATURA DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DELLO SCOPO PERSEGUITO DA DETTA DISPOSIZIONE E DELLA SUA COLLOCAZIONE NEL SISTEMA DEL TRATTATO . L ' ART . 119 SI PROPONE UN DUPLICE SCOPO . IN PRIMO LUOGO , TENUTO CONTO DEL DIVERSO GRADO DI SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE NEI VARI STATI MEMBRI , ESSO SERVE AD EVITARE CHE , NELLA COMPETIZIONE INTRACOMUNITARIA , LE AZIENDE DEGLI STATI CHE HANNO DATO PRATICA ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE SIANO SVANTAGGIATE , DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZA , RISPETTO ALLE AZIENDE DEGLI STATI CHE NON HANNO ANCORA ELIMINATO LA DISCRIMINAZIONE RETRIBUTIVA A DANNO DELLA MANO D ' OPERA FEMMINILE . IN SECONDO LUOGO , DETTA DISPOSIZIONE RIENTRA NEGLI SCOPI SOCIALI DELLA COMUNITA , DATO CHE QUESTA NON SI LIMITA ALL ' UNIONE ECONOMICA , MA DEVE GARANTIRE AL TEMPO STESSO , MEDIANTE UN ' AZIONE COMUNE , IL PROGRESSO SOCIALE E PROMUOVERE IL COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DEI POPOLI EUROPEI , COME VIENE POSTO IN RILIEVO NEL PREAMBOLO DEL TRATTATO . QUESTO SCOPO E POSTO IN EVIDENZA DAL FATTO CHE L ' ART . 119 SI TROVA NEL CAPO DEDICATO ALLA POLITICA SOCIALE , IL CUI PRIMO ARTICOLO ( 117 ) RILEVA LA ' NECESSITA DI PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLA MANO D ' OPERA , CHE CONSENTA LA LORO PARIFICAZIONE NEL PROGRESSO ' .

12/15 DA QUESTO DUPLICE SCOPO , ECONOMICO E SOCIALE , DERIVA CHE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE E UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA . QUESTA CONSIDERAZIONE SPIEGA DEL RESTO PERCHE IL TRATTATO ABBIA VOLUTO CHE QUESTO PRINCIPIO FOSSE INTERAMENTE APPLICATO SIN DALLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO . NELL ' INTERPRETARE DETTA DISPOSIZIONE NON SI PUO QUINDI TRARRE ARGOMENTO DAGLI INDUGI E DALLE RESISTENZE CHE HANNO RITARDATO , IN DETERMINATI STATI MEMBRI , L ' APPLICAZIONE EFFETTIVA DI DETTO PRINCIPIO ESSENZIALE . PIU PARTICOLARMENTE , IL FATTO CHE L ' ART . 119 SI TROVI IN UN CONTESTO IN CUI SI PARLA DELLA PARIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL SENSO DEL PROGRESSO TOGLIE OGNI VALORE ALL ' OBIEZIONE SECONDO LA QUALE DETTO ARTICOLO POTREBBE ESSERE OSSERVATO ANCHE QUALORA NON VENISSERO AUMENTATE LE RETRIBUZIONI PIU MODESTE .

16/18 A NORMA DELL ' ART . 119 , 1* COMMA , GLI STATI MEMBRI DEVONO GARANTIRE E TENER FERMA ' L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DELLE RETRIBUZIONI FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE PER UNO STESSO LAVORO ' . IL 2* E IL 3* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO AGGIUNGONO UN CERTO NUMERO DI PRECISAZIONI RELATIVE ALLE NOZIONI DI RETRIBUZIONE E DI LAVORO , DI CUI AL 1* COMMA . AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI , SI DEVE FARE UNA DISTINZIONE , NELL ' AMBITO DELL ' APPLICAZIONE COMPLESSIVA DELL ' ART . 119 , FRA LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE E PALESI , CHE SI POSSONO ACCERTARE CON L ' AUSILIO DEI SOLI CRITERI DI IDENTITA DEL LAVORO E PARITA DI RETRIBUZIONE INDICATI DA DETTO ARTICOLO , DA UN LATO , E , D ' ALTRO LATO , LE DISCRIMINAZIONI INDIRETTE E DISSIMULATE , CHE POSSONO ESSERE MESSE IN LUCE SOLO VALENDOSI DI DISPOSIZIONI D ' ATTUAZIONE PIU PRECISE , DI CARATTERE COMUNITARIO O NAZIONALE .

19/20 NO SI PUO INFATTI NEGARE CHE LA REALIZZAZIONE INTEGRALE DELLO SCOPO PERSEGUITO DALL ' ART . 119 , MEDIANTE L ' ELIMINAZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E LAVORATORI DI SESSO MASCHILE , TANTO DIRETTA QUANTO INDIRETTA , NELL ' AMBITO NON SOLO DELLE SINGOLE AZIENDE , MA ANCHE D ' INTERI SETTORI INDUSTRIALI O PERSINO DELL ' ECONOMIA NEL SUO COMPLESSO , PUO RICHIEDERE IN DETERMINATI CASI L ' ADOZIONE DI CRITERI DA DETERMINARSI CON OPPORTUNI PROVVEDIMENTI COMUNITARI O NAZIONALI . QUESTO MODO DI VEDERE E TANTO PIU IRREFUTABILE IN QUANTO GLI ATTI COMUNITARI IN MATERIA , CHE SARANNO INDICATI A PROPOSITO DELLA SECONDA QUESTIONE , DANNO ATTUAZIONE ALL ' ART . 119 AMPLIANDO IL CRITERIO DI ' STESSO LAVORO ' , IN CONFORMITA FRA L ' ALTRO CON LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE N . 100 SULLA PARITA DI RETRIBUZIONE DELL ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO ( 1951 ), IL CUI ART . 2 PARLA DI PARITA DI RETRIBUZIONE PER UN LAVORO ' DI UGUALE VALORE ' .

21/23 FRA LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE , CHE SI POSSONO ACCERTARE CON L ' AUSILIO DEI SOLI CRITERI INDICATI DALL ' ART . 119 , VANNO ANNOVERATE IN ISPECIE QUELLE CHE TRAGGONO ORIGINE DA DISPOSIZIONI DI NATURA LEGISLATIVA O DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , DATO CHE ESSE POSSONO ESSERE POSTE IN LUCE MEDIANTE UN ESAME PURAMENTE GIURIDICO . LO STESSO DICASI DELLA DIVERSA RETRIBUZIONE DI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE PER LO STESSO LAVORO , SVOLTO NELLA STESSA AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O PUBBLICO . IN CASI DEL GENERE - COME SI EVINCE DALLE STESSE CONSIDERAZIONI DELLA SENTENZA DI RINVIO - IL GIUDICE E IN GRADO DI PROCURARSI TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO CHE GLI CONSENTANO DI ACCERTARE SE UN LAVORATORE DI SESSO FEMMINILE SIA RETRIBUITO MENO DI UN LAVORATORE MASCHILE AVENTE LE STESSE MANSIONI .

24/26 ALMENO IN TALI CASI , L ' ART . 119 PUO ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE E PUO QUINDI ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALE DEVONO TUTELARE . D ' ALTRO CANTO , LE NORME NAZIONALI ADOTTATE PER L ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA DI RETRIBUZIONE SI LIMITANO IN GENERALE AL RIPETERE IN SOSTANZA IL TENORE DELL ' ART . 119 PER QUANTO RIGUARDA LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE , QUALORA IL LAVORO SIA LO STESSO . IN PROPOSITO , LA LEGISLAZIONE BELGA E PARTICOLARMENTE ISTRUTTIVA , DATO CHE L ' ART . 14 DEL REGIO DECRETO 24 OTTOBRE 1967 , N . 40 , SUL LAVORO DELLE DONNE , SI LIMITA AD ATTRIBUIRE AI LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE IL DIRITTO DI AGIRE , DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE , PER L ' OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PARITA DI RETRIBUZIONE DI CUI ALL ' ART . 119 , AL QUALE CI SI LIMITA A FAR RICHIAMO .

27/29 CONTRO QUESTA CONCLUSIONE NON SI PUO TRARRE ARGOMENTO DAI TERMINI USATI DALL ' ART . 119 . IN PRIMO LUOGO NON SI PUO INVOCARE , CONTRO L ' EFFICACIA DIRETTA , L ' USO DEL TERMINE ' PRINCIPIO ' , GIACCHE IL TRATTATO USA QUESTA ESPRESSIONE PROPRIO PER PORRE IN RILIEVO L ' IMPORTANZA FONDAMENTALE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI , COME SI DESUME AD ESEMPIO DALL ' INTESTAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL TRATTATO , DEDICATA AI ' PRINCIPI ' , E DALL ' ART . 113 , A NORMA DEL QUALE LA POLITICA COMMERCIALE DELLA COMUNITA E BASATA SU ' PRINCIPI UNIFORMI ' . SE SI ATTENUASSE QUESTA NOZIONE , FINO AL PUNTO DI RIDURLA AL RANGO DI INDICAZIONE VAGA , SI METTEREBBERO QUINDI INDIRETTAMENTE IN FORSE LE BASI STESSE DELLA COMUNITA E LA COERENZA DELLE SUE RELAZIONI ESTERNE .

30/34 NEMMENO E DATO TRARRE ARGOMENTO DAL FATTO CHE L ' ART . 119 MENZIONA ESPRESSAMENTE SOLO GLI ' STATI MEMBRI ' . COME QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO IN ALTRE OCCASIONI , INFATTI , LA CIRCOSTANZA CHE DETERMINATE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SI RIVOLGANO FORMALMENTE AGLI STATI MEMBRI NON ESCLUDE AFFATTO CHE , AL TEMPO STESSO , VENGANO ATTRIBUITI DEI DIRITTI AI SINGOLI INTERESSATI ALL ' OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI COSI PRECISATI . DALLO STESSO TENORE DELL ' ART . 119 SI EVINCE CHE QUESTO IMPONE AGLI STATI UN RISULTATO OBBLIGATORIO DA CONSEGUIRSI ENTRO UN TERMINE TASSATIVAMENTE INDICATO . L ' EFFICACIA DI QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO ESSERE AFFIEVOLITA DALLA CIRCOSTANZA CHE L ' OBBLIGO IMPOSTO DAL TRATTATO NON E STATO OSSERVATO IN DETERMINATI STATI MEMBRI E CHE LE ISTITUZIONI COMUNI NON HANNO ADEGUATAMENTE REAGITO CONTRO TALE INADEMPIENZA . L ' AMMETTERE IL CONTRARIO RISCHIEREBBE DI FARE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO UN CANONE INTERPRETATIVO , ATTEGGIAMENTO CHE LA CORTE NON POTREBBE ASSUMERE SENZA PORSI IN CONTRASTO CON IL COMPITO ASSEGNATOLE DALL ' ART . 164 DEL TRATTATO .

35/37 INFINE , NEL RIFERIRSI AGLI ' STATI MEMBRI ' , L ' ART . 119 CONSIDERA QUESTI STATI NELL ' ESERCIZIO DI TUTTI I POTERI CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALL ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE . CONTRARIAMENTE A QUANTO E STATO SOSTENUTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , DETTA DISPOSIZIONE E BEN LUNGI DALL ' ESAURIRSI IN UN RINVIO ALLA COMPETENZA DEI POTERI LEGISLATIVI NAZIONALI . IL FATTO CHE L ' ART . 119 SI RIFERISCA AGLI ' STATI MEMBRI ' NON PUO QUINDI ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO DI ESCLUDERE L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA GIUDIZIARIA , PER L ' APPLICAZIONE DIRETTA DEL TRATTATO .

38/39 NEPPURE PUO ESSERE ACCOLTA L ' OBIEZIONE TRATTA DAL FATTO CHE L ' APPLICAZIONE , DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI , DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , AVREBBE LA CONSEGUENZA DI MODIFICARE QUANTO LE PARTI HANNO CONVENUTO CON ATTI RIENTRANTI NELL ' AUTONOMIA PRIVATA O PROFESSIONALE , QUALI I CONTRATTI INDIVIDUALI E I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO . DATO CHE L ' ART . 119 E DI NATURA IMPERATIVA , IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE RIGUARDA INFATTI NON SOLO LE PUBBLICHE AUTORITA , MA VALE DEL PARI PER TUTTE LE CONVENZIONI CHE DISCIPLINANO IN MODO COLLETTIVO IL LAVORO SUBORDINATO , COME PURE PER I CONTRATTI FRA SINGOLI .

40 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DI CUI ALL ' ART . 119 , PUO ESSERE FATTO VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI E CHE QUESTI DEVONO GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI CHE DETTA DISPOSIZIONE ATTRIBUISCE AI SINGOLI , IN PARTICOLARE NEL CASO DI DISCRIMINAZIONI CHE TRAGGANO DIRETTAMENTE ORIGINE DA NORME DI LEGGE O DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , COME PURE NEL CASO DI RETRIBUZIONE DIVERSA DI LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E DI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE PER LO STESSO LAVORO , QUALORA QUESTO VENGA SVOLTO NELLA STESSA AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O PUBBLICO .

SULLA SECONDA QUESTIONE ( ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 E COMPETENZE RISPETTIVE DELLA COMUNITA E DEGLI STATI MEMBRI )
41/42 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 119 SIA DIVENUTO ' APPLICABILE NEL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI IN FORZA DI ATTI ADOTTATI DA ORGANI DELLA CEE ' OVVERO SI DEBBA ' AMMETTERE IN MATERIA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE NAZIONALE ' . COME DETTO SOPRA , E OPPORTUNO ESAMINARE INSIEME A DETTA QUESTIONE IL PROBLEMA DELLA DATA A PARTIRE DELLA QUALE L ' ART . 119 DEVE RITENERSI DIRETTAMENTE EFFICACE .

43/46 DI FRONTE A QUESTO COMPLESSO DI PROBLEMI , SI DEVE ANZITUTTO CONSIDERARE LA CRONOLOGIA DEGLI ATTI ADOTTATI NELL ' AMBITO COMUNITARIO PER GARANTIRE L ' ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA INTERPRETARE . A NORMA DELLO STESSO ARTICOLO 119 , L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE DOVEVA ESSERE UNIFORMEMENTE GARANTITA , AL PIU TARDI ENTRO LA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO . DAI DATI FORNITI DALLA COMMISSIONE EMERGE CHE LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PRINCIPIO MOSTRA TUTTAVIA DIVERGENZE E DISPARITA TEMPORALI RILEVANTI FRA I VARI STATI . MENTRE IN DETERMINATI STATI MEMBRI IL PRINCIPIO ERA GIA IN GRAN PARTE APPLICATO PRIMA ANCORA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO , IN FORZA VUOI DI ESPRESSE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE , VUOI DI PRASSI SANZIONATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , IN ALTRI STATI LA SUA PIENA REALIZZAZIONE E STATA A LUNGO RITARDATA .

47/49 DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE , IL 30 DICEMBRE 1961 , ALLA VIGILIA DELLA SCADENZA STABILITA DALL ' ART . 119 , GLI STATI MEMBRI ADOTTAVANO UNA RISOLUZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MASCHILI E FEMMINILI , AVENTE LO SCOPO DI PRECISARE , SOTTO DETERMINATI PROFILI , IL CONTENUTO DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , PUR RINVIANDONE L ' ATTUAZIONE SECONDO UN PROGRAMMA SCAGLIONATO NEL TEMPO . A NORMA DI QUESTA RISOLUZIONE , QUALSIASI DISCRIMINAZIONE , DIRETTA O INDIRETTA , AVREBBE DOVUTO ESSERE COMPLETAMENTE ELIMINATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1964 . DAI DATI FORNITI DALLA COMMISSIONE RISULTA TUTTAVIA CHE VARI VECCHI STATI MEMBRI NON OSSERVAVANO DETTA RISOLUZIONE E CHE PER QUESTO MOTIVO LA COMMISSIONE VENIVA INDOTTA , NELL ' ESPLETAMENTO DEI COMPITI AFFIDATILE DALL ' ART . 155 DEL TRATTATO , A RIUNIRE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI E I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI ALLO SCOPO DI ESAMINARE LA SITUAZIONE E DI CONCORDARE I PROVVEDIMENTI ATTI A FAVORIRE LA MARCIA VERSO IL PIENO CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO FISSATO DALL ' ART . 119 .
50/52 QUESTI LAVORI DAVANO LUOGO ALLA STESURA SUCCESSIVA DI RELAZIONI SULLA SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI , LA PIU RECENTE DELLE QUALI PORTA LA DATA DEL 18 LUGLIO 1973 E RIASSUME I DATI NEL LORO COMPLESSO . IN ESITO A QUESTA RELAZIONE LA COMMISSIONE RENDEVA NOTA L ' INTENZIONE DI INIZIARE , IN FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , DEI PROCEDIMENTI PER INFRAZIONE CONTRO GLI STATI MEMBRI CHE A DETTA DATA NON AVEVANO ANCORA ADEMPIUTO GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL ' ART . 119 , SENZA CHE TUTTAVIA QUESTO AVVERTIMENTO AVESSE DELLE CONSEGUENZE . IN SEGUITO AD ANALOGHI CONTATTI CON LE COMPETENTI AUTORITA DEI NUOVI STATI MEMBRI , NELLA RELAZIONE 17 LUGLIO 1974 LA COMMISSIONE DICHIARAVA CHE , DAL 1* GENNAIO 1973 , L ' ART . 119 ERA PIENAMENTE EFFICACE PER QUANTO RIGUARDA DETTI STATI E CHE QUESTI SI TROVAVANO QUINDI , A PARTIRE DA TALE DATA , NELLA STESSA SITUAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI .

53/55 IL CONSIGLIO DAL CANTO SUO , ONDE AFFRETTARE L ' INTEGRALE ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 , IL 10 FEBBRAIO 1975 ADOTTAVA LA DIRETTIVA N . 75/117 SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE ( GU N . L 45 , PAG . 19 ). QUESTA DIRETTIVA PRECISA SOTTO DETERMINATI ASPETTI LA PORTATA DELL ' ART . 119 E CONTIENE INOLTRE VARIE DISPOSIZIONI MIRANTI ESSENZIALMENTE A RAFFORZARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI LAVORATORI CHE FOSSERO LESI DALLA MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE STABILITO DALL ' ART . 119 . L ' ART . 8 DI DETTA DIRETTIVA CONCEDEVA AGLI STATI MEMBRI IL TERMINE DI UN ANNO PER EMANARE LE LEGGI , I REGOLAMENTI E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CASO .

56/58 DAL PRECISO TENORE DELL ' ART . 119 EMERGE CHE L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE DOVEVA ESSERE GARANTITA IN MODO PIENO E DEFINITIVO ALLA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , CIOE IL 1* GENNAIO 1962 . LA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30 DICEMBRE 1961 , SALVI RESTANDO GLI EFFETTI CHE ESSA HA POTUTO AVERE PER QUANTO RIGUARDA IL FAVORIRE E L ' ACCELERARE LA PIENA ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 , NON POTEVA MODIFICARE IL TERMINE STABILITO DAL TRATTATO . IL TRATTATO NON PUO INFATTI ESSERE MODIFICATO - SALVE RESTANDO LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE - SE NON MEDIANTE UNA REVISIONE DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL ' ART . 236 .
59/60 SE CIO NON BASTASSE , DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE , IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE , IL PRINCIPIO DI CUI ALL ' ART . 119 E PIENAMENTE EFFICACE PER I NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO D ' ADESIONE , CIOE DAL 1* GENNAIO 1973 . QUESTA SITUAZIONE GIURIDICA NON POTEVA ESSERE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA N . 75/117 LA QUALE , ADOTTATA IN FORZA DELL ' ART . 100 RELATIVO ALL ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI , SI PROPONE DI FAVORIRE , MEDIANTE UN COMPLESSO DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI NELL ' AMBITO NAZIONALE , LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 , SPECIALMENTE ONDE ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI INDIRETTE , MA NON PUO DIMINUIRE L ' EFFICACIA DI DETTO ARTICOLO NE MODIFICARNE L ' EFFETTO NEL TEMPO .

61/64 BENCHE L ' ART . 119 SI RIVOLGA ESPRESSAMENTE AGLI STATI MEMBRI IMPONENDO LORO L ' OBBLIGO DI GARANTIRE , ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , E DI TENERE IN SEGUITO FERMA L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , QUESTO OBBLIGO ASSUNTO DAGLI STATI NON ESCLUDE LA COMPETENZA IN MATERIA DELLA COMUNITA . AL CONTRARIO , LA COMPETENZA DELLA COMUNITA SI DESUME DAL FATTO CHE L ' ART . 119 FA PARTE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO NELL ' AMBITO DELLA ' POLITICA SOCIALE ' , OGGETTO DEL TITOLO III IL QUALE A SUA VOLTA E COLLOCATO NELLA TERZA PARTE , DEDICATA ALLA ' POLITICA DELLA COMUNITA ' . IN MANCANZA DI QUALSIASI ESPRESSO RICHIAMO , NELL ' ART . 119 , AI COMPITI EVENTUALMENTE SPETTANTI ALLA COMUNITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE , CONVIENE RIFARSI AL SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO ED AGLI STRUMENTI CHE ESSO HA CREATO , AGLI ARTT . 100 , 155 E , SE DEL CASO , 235 . NESSUNA NORMA D ' ATTUAZIONE , SIA ESSA ADOTTATA DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA O DALLE AUTORITA NAZIONALI , PUO TUTTAVIA MENOMARE L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 , INDICATA NELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE .

65/68 LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 DOVEVA ESSERE PIENAMENTE GARANTITA DAI VECCHI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1962 , INIZIO DELLA SECONDA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , E DAI NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1973 , DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO D ' ADESIONE . IL PRIMO DI QUESTI TERMINI NON E STATO MODIFICATO DALLA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30 DICEMBRE 1961 . LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/117 NON OSTA ALL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 , COME INDICATA NELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE , E IL TERMINE STABILITO DA DETTA DIRETTIVA NON INFLUISCE AFFATTO SUI TERMINI FISSATI DALL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE E , RISPETTIVAMENTE , DAL TRATTATO D ' ADESIONE . NEMMENO NEI CAMPI IN CUI L ' ART . 119 NON HA EFFICACIA DIRETTA , DETTA DISPOSIZIONE PUO ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA RISERVI AL LEGISLATORE NAZIONALE LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DATO CHE TALE ATTUAZIONE PUO RISULTARE , IN QUANTO OCCORRA , DALLA CONCOMITANZA DI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI .

SULL ' EFFICACIA NEL TEMPO DELLA PRESENTE SENTENZA
69/70 I GOVERNI IRLANDESE E DEL REGNO UNITO HANNO POSTO IN RILIEVO LE CONSEGUENZE DI CARATTERE ECONOMICO CHE POTREBBERO DERIVARE DALL ' AFFERMAZIONE , DA PARTE DELLA CORTE , DELL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 , PER IL FATTO CHE UNA SIFFATTA PRONUNZIA POTREBBE DARE ORIGINE , IN NUMEROSI SETTORI ECONOMICI , A RIVENDICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO ALLA DATA A PARTIRE DALLA QUALE TALE EFFICACIA SAREBBE INSORTA . TENUTO CONTO DEL NUMERO RILEVANTE DELLE PERSONE INTERESSATE , SIFFATTE RIVENDICAZIONI , CHE LE AZIENDE NON POTEVANO PREVEDERE , POTREBBERO AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER LA SITUAZIONE FINANZIARIA DI QUESTE , AL PUNTO DI PORTARNE ALCUNE AL FALLIMENTO .

71/75 BENCHE LE CONSEGUENZE PRATICHE DI OGNI PRONUNZIA GIURISDIZIONALE VADANO ACCURATAMENTE SOPPESATE , NON SI PUO TUTTAVIA SPINGERSI FINO A DISTORCERE L ' OBIETTIVITA DEL DIRITTO OD A COMPROMETTERNE LA FUTURA APPLICAZIONE , PER TENER CONTO DELLE RIPERCUSSIONI CHE UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE PUO AVERE PER IL PASSATO . CIONONDIMENO , DI FRONTE AL COMPORTAMENTO DI VARI STATI MEMBRI ED AGLI ATTEGGIAMENTI ASSUNTI DALLA COMMISSIONE E PORTATI RIPETUTAMENTE A CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI INTERESSATI , E OPPORTUNO TENER CONTO , IN VIA ECCEZIONALE , DEL FATTO CHE GLI INTERESSATI SONO STATI INDOTTI , PER UN LUNGO PERIODO , A TENER FERME PRATICHE IN CONTRASTO CON L ' ART . 119 , BENCHE NON ANCORA VIETATE DAL RISPETTIVO DIRITTO NAZIONALE . IL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON ABBIA PROMOSSO , NEI CONFRONTI DI DETERMINATI STATI MEMBRI , DEI RICORSI PER INFRAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 169 , NONOSTANTE GLI AVVERTIMENTI DA ESSA DATI , E STATO ATTO A CORROBORARE UN ' OPINIONE ERRONEA CIRCA L ' EFFICACIA DELL ' ART . 119 . STANDO COSI LE COSE , SI DEVE AMMETTERE CHE , NELL ' IGNORANZA DEL LIVELLO COMPLESSIVO AL QUALE LE RETRIBUZIONI SAREBBERO STATE FISSATE , CONSIDERAZIONI IMPRESCINDIBILI DI CERTEZZA DEL DIRITTO RIGUARDANTI IL COMPLESSO DEGLI INTERESSI IN GIOCO , TANTO PUBBLICI QUANTO PRIVATI , OSTANO IN MODO ASSOLUTO A CHE VENGANO RIMESSE IN DISCUSSIONE LE RETRIBUZIONI RELATIVE AL PASSATO . DI CONSEGUENZA , L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 NON PUO ESSERE FATTA VALERE A SOSTEGNO DI RIVENDICAZIONI RELATIVE A PERIODI DI RETRIBUZIONE ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA , ECCEZION FATTA PER I LAVORATORI CHE ABBIANO GIA PROMOSSO UN ' AZIONE GIUDIZIARIA O PROPOSTO UN RECLAMO EQUIPOLLENTE .

Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
76/77 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI ALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES , CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES , CON SENTENZA 23 APRILE 1975 , AFFERMA PER DIRITTO :
1* IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DI CUI ALL ' ART . 119 , PUO ESSERE FATTO VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI E QUESTI DEVONO GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI CHE DETTA DISPOSIZIONE ATTRIBUISCE AI SINGOLI , IN PARTICOLARE NEL CASO DI DISCRIMINAZIONI CHE TRAGGANO DIRETTAMENTE ORIGINE DA NORME DI LEGGE O DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , COME PURE NEL CASO DI RETRIBUZIONE DIVERSA DI LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E DI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE PER LO STESSO LAVORO , QUALORA QUESTO VENGA SVOLTO NELLA STESSA AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O PUBBLICO .

2* L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 DOVEVA ESSERE PIENAMENTE GARANTITA DAI VECCHI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1962 , INIZIO DELLA SECONDA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , E DAI NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1973 , DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO D ' ADESIONE . IL PRIMO DI QUESTI TERMINI NON E STATO MODIFICATO DALLA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30 DICEMBRE 1961 .
3* LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/117 NON OSTA ALL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 E IL TERMINE STABILITO DA DETTA DIRETTIVA NON INFLUISCE AFFATTO SUI TERMINI FISSATI DALL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE E , RISPETTIVAMENTE , DAL TRATTATO D ' ADESIONE .

4* NEMMENO NEI CAMPI IN CUI L ' ART . 119 NON HA EFFICACIA DIRETTA , DETTA DISPOSIZIONE PUO ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA RISERVI AL LEGISLATORE NAZIONALE LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DATO CHE TALE ATTUAZIONE PUO RISULTARE , IN QUANTO OCCORRA , DALLA CONCOMITANZA DI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI .

5* ECCEZION FATTA PER I LAVORATORI CHE ABBIANO GIA PROMOSSO UN ' AZIONE GIUDIZIARIA O PROPOSTO UN RECLAMO EQUIPOLLENTE , L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 NON PUO ESSERE FATTA VALERE A SOSTEGNO DI RIVENDICAZIONI RELATIVE A PERIODI DI RETRIBUZIONE ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA .