Sent. “Defrenne II” – c. 43/1975
NEL PROCEDIMENTO 43-75 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A
NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE DALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES ,
NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA
GABRIELLE DEFRENNE , EX HOSTESS , DOMICILIATA A BRUXELLES-JETTE
E SABENA ( LINEE AEREE BELGHE ) CON SEDE A BRUXELLES ,
Oggetto
della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE ,
Motivazione della sentenza
1/3 CON SENTENZA 23 APRILE 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 MAGGIO SEGUENTE
, LA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL
' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALL ' EFFICACIA ED ALL '
ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 DEL TRATTATO , RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA
PARITA DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO
FEMMINILE PER LO STESSO LAVORO . LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN UNA CAUSA
TRA UNA HOSTESS AERONAUTICA E IL SUO DATORE DI LAVORO , LA SA SABENA , CAUSA
VERTENTE SULL ' INDENNITA PRETESA DALL ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE PER IL
FATTO DI AVER ASSERTIVAMENTE SUBITO , DAL 15 FEBBRAIO 1963 AL 1* FEBBRAIO 1966
E IN QUANTO LAVORATRICE DI SESSO FEMMINILE , UNA DISCRIMINAZIONE IN FATTO DI
RETRIBUZIONE RISPETTO A DEI COLLEGHI DI SESSO MASCHILE CHE SVOLGEVANO LO STESSO
LAVORO IN QUALITA DI ' COMMESSI DI BORDO ' . SECONDO LA SENTENZA DI RINVIO , LE
PARTI CONCORDANO SUL FATTO CHE IL LAVORO DELL ' HOSTESS AERONAUTICA E IDENTICO
A QUELLO DEL COMMESSO DI BORDO ED E PURE PACIFICO CHE , DURANTE IL PERIODO DI
CUI TRATTASI , VI E STATA UNA DISCRIMINAZIONE IN FATTO DI RETRIBUZIONE A DANNO
DELLA HOSTESS .
SULLA PRIMA QUESTIONE ( EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 )
4/6 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 119 DEL TRATTATO ' INTRODUCA
DI PER SE DIRETTAMENTE , NELL ' ORDINAMENTO INTERNO DI CIASCUNO STATO MEMBRO .
. ., IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA I DUE SESSI PER LO STESSO
LAVORO ' E SE ' ATTRIBUISCA QUINDI AI LAVORATORI - A PRESCINDERE DA QUALSIASI
NORMATIVA NAZIONALE - IL DIRITTO DI AGIRE LEGALMENTE DINANZI AI GIUDICI
NAZIONALI PER OTTENERE CHE TALE PRINCIPIO SIA OSSERVATO ' . PER IL CASO
AFFERMATIVO , SI CHIEDE INOLTRE A PARTIRE DA QUALE DATA ESSO ABBIA TALE
EFFICACIA . QUEST ' ULTIMA PARTE DELLA PRIMA QUESTIONE VERRA RISOLTA UNITAMENTE
ALLA SECONDA QUESTIONE .
7/11 LA QUESTIONE DELL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 VA ESAMINATA ALLA
LUCE DELLA NATURA DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DELLO SCOPO
PERSEGUITO DA DETTA DISPOSIZIONE E DELLA SUA COLLOCAZIONE NEL SISTEMA DEL
TRATTATO . L ' ART . 119 SI PROPONE UN DUPLICE SCOPO . IN PRIMO LUOGO , TENUTO
CONTO DEL DIVERSO GRADO DI SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE NEI VARI STATI
MEMBRI , ESSO SERVE AD EVITARE CHE , NELLA COMPETIZIONE INTRACOMUNITARIA , LE
AZIENDE DEGLI STATI CHE HANNO DATO PRATICA ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DELLA PARITA
DI RETRIBUZIONE SIANO SVANTAGGIATE , DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZA ,
RISPETTO ALLE AZIENDE DEGLI STATI CHE NON HANNO ANCORA ELIMINATO LA
DISCRIMINAZIONE RETRIBUTIVA A DANNO DELLA MANO D ' OPERA FEMMINILE . IN SECONDO
LUOGO , DETTA DISPOSIZIONE RIENTRA NEGLI SCOPI SOCIALI DELLA COMUNITA , DATO
CHE QUESTA NON SI LIMITA ALL ' UNIONE ECONOMICA , MA DEVE GARANTIRE AL TEMPO
STESSO , MEDIANTE UN ' AZIONE COMUNE , IL PROGRESSO SOCIALE E PROMUOVERE IL
COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DEI POPOLI EUROPEI
, COME VIENE POSTO IN RILIEVO NEL PREAMBOLO DEL TRATTATO . QUESTO SCOPO E POSTO
IN EVIDENZA DAL FATTO CHE L ' ART . 119 SI TROVA NEL CAPO DEDICATO ALLA
POLITICA SOCIALE , IL CUI PRIMO ARTICOLO ( 117 ) RILEVA LA ' NECESSITA DI
PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLA MANO D '
OPERA , CHE CONSENTA LA LORO PARIFICAZIONE NEL PROGRESSO ' .
12/15 DA QUESTO DUPLICE SCOPO , ECONOMICO E SOCIALE , DERIVA CHE IL PRINCIPIO
DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE E UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA .
QUESTA CONSIDERAZIONE SPIEGA DEL RESTO PERCHE IL TRATTATO ABBIA VOLUTO CHE
QUESTO PRINCIPIO FOSSE INTERAMENTE APPLICATO SIN DALLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO
TRANSITORIO . NELL ' INTERPRETARE DETTA DISPOSIZIONE NON SI PUO QUINDI TRARRE
ARGOMENTO DAGLI INDUGI E DALLE RESISTENZE CHE HANNO RITARDATO , IN DETERMINATI
STATI MEMBRI , L ' APPLICAZIONE EFFETTIVA DI DETTO PRINCIPIO ESSENZIALE . PIU
PARTICOLARMENTE , IL FATTO CHE L ' ART . 119 SI TROVI IN UN CONTESTO IN CUI SI
PARLA DELLA PARIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL SENSO DEL PROGRESSO
TOGLIE OGNI VALORE ALL ' OBIEZIONE SECONDO LA QUALE DETTO ARTICOLO POTREBBE
ESSERE OSSERVATO ANCHE QUALORA NON VENISSERO AUMENTATE LE RETRIBUZIONI PIU
MODESTE .
16/18 A NORMA DELL ' ART . 119 , 1* COMMA , GLI STATI MEMBRI DEVONO GARANTIRE E
TENER FERMA ' L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DELLE RETRIBUZIONI
FRA I LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE PER UNO STESSO
LAVORO ' . IL 2* E IL 3* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO AGGIUNGONO UN CERTO NUMERO
DI PRECISAZIONI RELATIVE ALLE NOZIONI DI RETRIBUZIONE E DI LAVORO , DI CUI AL
1* COMMA . AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI , SI DEVE FARE
UNA DISTINZIONE , NELL ' AMBITO DELL ' APPLICAZIONE COMPLESSIVA DELL ' ART .
119 , FRA LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE E PALESI , CHE SI POSSONO ACCERTARE CON L
' AUSILIO DEI SOLI CRITERI DI IDENTITA DEL LAVORO E PARITA DI RETRIBUZIONE
INDICATI DA DETTO ARTICOLO , DA UN LATO , E , D ' ALTRO LATO , LE
DISCRIMINAZIONI INDIRETTE E DISSIMULATE , CHE POSSONO ESSERE MESSE IN LUCE SOLO
VALENDOSI DI DISPOSIZIONI D ' ATTUAZIONE PIU PRECISE , DI CARATTERE COMUNITARIO
O NAZIONALE .
19/20 NO SI PUO INFATTI NEGARE CHE LA REALIZZAZIONE INTEGRALE DELLO SCOPO
PERSEGUITO DALL ' ART . 119 , MEDIANTE L ' ELIMINAZIONE DI QUALSIASI
DISCRIMINAZIONE FRA LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E LAVORATORI DI SESSO
MASCHILE , TANTO DIRETTA QUANTO INDIRETTA , NELL ' AMBITO NON SOLO DELLE
SINGOLE AZIENDE , MA ANCHE D ' INTERI SETTORI INDUSTRIALI O PERSINO DELL '
ECONOMIA NEL SUO COMPLESSO , PUO RICHIEDERE IN DETERMINATI CASI L ' ADOZIONE DI
CRITERI DA DETERMINARSI CON OPPORTUNI PROVVEDIMENTI COMUNITARI O NAZIONALI .
QUESTO MODO DI VEDERE E TANTO PIU IRREFUTABILE IN QUANTO GLI ATTI COMUNITARI IN
MATERIA , CHE SARANNO INDICATI A PROPOSITO DELLA SECONDA QUESTIONE , DANNO
ATTUAZIONE ALL ' ART . 119 AMPLIANDO IL CRITERIO DI ' STESSO LAVORO ' , IN
CONFORMITA FRA L ' ALTRO CON LE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE N . 100 SULLA
PARITA DI RETRIBUZIONE DELL ' ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO ( 1951
), IL CUI ART . 2 PARLA DI PARITA DI RETRIBUZIONE PER UN LAVORO ' DI UGUALE
VALORE ' .
21/23 FRA LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE , CHE SI POSSONO ACCERTARE CON L ' AUSILIO
DEI SOLI CRITERI INDICATI DALL ' ART . 119 , VANNO ANNOVERATE IN ISPECIE QUELLE
CHE TRAGGONO ORIGINE DA DISPOSIZIONI DI NATURA LEGISLATIVA O DAI CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO , DATO CHE ESSE POSSONO ESSERE POSTE IN LUCE MEDIANTE UN
ESAME PURAMENTE GIURIDICO . LO STESSO DICASI DELLA DIVERSA RETRIBUZIONE DI
LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE PER LO STESSO LAVORO , SVOLTO
NELLA STESSA AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O PUBBLICO . IN CASI DEL GENERE - COME
SI EVINCE DALLE STESSE CONSIDERAZIONI DELLA SENTENZA DI RINVIO - IL GIUDICE E
IN GRADO DI PROCURARSI TUTTI GLI ELEMENTI DI FATTO CHE GLI CONSENTANO DI
ACCERTARE SE UN LAVORATORE DI SESSO FEMMINILE SIA RETRIBUITO MENO DI UN
LAVORATORE MASCHILE AVENTE LE STESSE MANSIONI .
24/26 ALMENO IN TALI CASI , L ' ART . 119 PUO ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE E
PUO QUINDI ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALE DEVONO
TUTELARE . D ' ALTRO CANTO , LE NORME NAZIONALI ADOTTATE PER L ' ATTUAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PARITA DI RETRIBUZIONE SI LIMITANO IN GENERALE AL RIPETERE IN
SOSTANZA IL TENORE DELL ' ART . 119 PER QUANTO RIGUARDA LE DISCRIMINAZIONI
DIRETTE , QUALORA IL LAVORO SIA LO STESSO . IN PROPOSITO , LA LEGISLAZIONE
BELGA E PARTICOLARMENTE ISTRUTTIVA , DATO CHE L ' ART . 14 DEL REGIO DECRETO 24
OTTOBRE 1967 , N . 40 , SUL LAVORO DELLE DONNE , SI LIMITA AD ATTRIBUIRE AI
LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE IL DIRITTO DI AGIRE , DINANZI AL GIUDICE
COMPETENTE , PER L ' OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PARITA DI RETRIBUZIONE DI CUI
ALL ' ART . 119 , AL QUALE CI SI LIMITA A FAR RICHIAMO .
27/29 CONTRO QUESTA CONCLUSIONE NON SI PUO TRARRE ARGOMENTO DAI TERMINI USATI
DALL ' ART . 119 . IN PRIMO LUOGO NON SI PUO INVOCARE , CONTRO L ' EFFICACIA
DIRETTA , L ' USO DEL TERMINE ' PRINCIPIO ' , GIACCHE IL TRATTATO USA QUESTA
ESPRESSIONE PROPRIO PER PORRE IN RILIEVO L ' IMPORTANZA FONDAMENTALE DI
DETERMINATE DISPOSIZIONI , COME SI DESUME AD ESEMPIO DALL ' INTESTAZIONE DELLA
PRIMA PARTE DEL TRATTATO , DEDICATA AI ' PRINCIPI ' , E DALL ' ART . 113 , A
NORMA DEL QUALE LA POLITICA COMMERCIALE DELLA COMUNITA E BASATA SU ' PRINCIPI
UNIFORMI ' . SE SI ATTENUASSE QUESTA NOZIONE , FINO AL PUNTO DI RIDURLA AL
RANGO DI INDICAZIONE VAGA , SI METTEREBBERO QUINDI INDIRETTAMENTE IN FORSE LE
BASI STESSE DELLA COMUNITA E LA COERENZA DELLE SUE RELAZIONI ESTERNE .
30/34 NEMMENO E DATO TRARRE ARGOMENTO DAL FATTO CHE L ' ART . 119 MENZIONA
ESPRESSAMENTE SOLO GLI ' STATI MEMBRI ' . COME QUESTA CORTE HA GIA AFFERMATO IN
ALTRE OCCASIONI , INFATTI , LA CIRCOSTANZA CHE DETERMINATE DISPOSIZIONI DEL
TRATTATO SI RIVOLGANO FORMALMENTE AGLI STATI MEMBRI NON ESCLUDE AFFATTO CHE ,
AL TEMPO STESSO , VENGANO ATTRIBUITI DEI DIRITTI AI SINGOLI INTERESSATI ALL '
OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI COSI PRECISATI . DALLO STESSO TENORE DELL ' ART . 119
SI EVINCE CHE QUESTO IMPONE AGLI STATI UN RISULTATO OBBLIGATORIO DA CONSEGUIRSI
ENTRO UN TERMINE TASSATIVAMENTE INDICATO . L ' EFFICACIA DI QUESTA DISPOSIZIONE
NON PUO ESSERE AFFIEVOLITA DALLA CIRCOSTANZA CHE L ' OBBLIGO IMPOSTO DAL
TRATTATO NON E STATO OSSERVATO IN DETERMINATI STATI MEMBRI E CHE LE ISTITUZIONI
COMUNI NON HANNO ADEGUATAMENTE REAGITO CONTRO TALE INADEMPIENZA . L ' AMMETTERE
IL CONTRARIO RISCHIEREBBE DI FARE DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO UN CANONE
INTERPRETATIVO , ATTEGGIAMENTO CHE LA CORTE NON POTREBBE ASSUMERE SENZA PORSI
IN CONTRASTO CON IL COMPITO ASSEGNATOLE DALL ' ART . 164 DEL TRATTATO .
35/37 INFINE , NEL RIFERIRSI AGLI ' STATI MEMBRI ' , L ' ART . 119 CONSIDERA
QUESTI STATI NELL ' ESERCIZIO DI TUTTI I POTERI CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALL '
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE . CONTRARIAMENTE A QUANTO
E STATO SOSTENUTO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , DETTA DISPOSIZIONE E BEN LUNGI
DALL ' ESAURIRSI IN UN RINVIO ALLA COMPETENZA DEI POTERI LEGISLATIVI NAZIONALI
. IL FATTO CHE L ' ART . 119 SI RIFERISCA AGLI ' STATI MEMBRI ' NON PUO QUINDI
ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO DI ESCLUDERE L ' INTERVENTO DELL ' AUTORITA
GIUDIZIARIA , PER L ' APPLICAZIONE DIRETTA DEL TRATTATO .
38/39 NEPPURE PUO ESSERE ACCOLTA L ' OBIEZIONE TRATTA DAL FATTO CHE L '
APPLICAZIONE , DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI , DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI
RETRIBUZIONE , AVREBBE LA CONSEGUENZA DI MODIFICARE QUANTO LE PARTI HANNO
CONVENUTO CON ATTI RIENTRANTI NELL ' AUTONOMIA PRIVATA O PROFESSIONALE , QUALI
I CONTRATTI INDIVIDUALI E I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO . DATO CHE L ' ART .
119 E DI NATURA IMPERATIVA , IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI
SESSO MASCHILE E DI SESSO FEMMINILE RIGUARDA INFATTI NON SOLO LE PUBBLICHE
AUTORITA , MA VALE DEL PARI PER TUTTE LE CONVENZIONI CHE DISCIPLINANO IN MODO
COLLETTIVO IL LAVORO SUBORDINATO , COME PURE PER I CONTRATTI FRA SINGOLI .
40 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE IL PRINCIPIO DELLA PARITA
DI RETRIBUZIONE , DI CUI ALL ' ART . 119 , PUO ESSERE FATTO VALERE DINANZI AI
GIUDICI NAZIONALI E CHE QUESTI DEVONO GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI CHE DETTA
DISPOSIZIONE ATTRIBUISCE AI SINGOLI , IN PARTICOLARE NEL CASO DI
DISCRIMINAZIONI CHE TRAGGANO DIRETTAMENTE ORIGINE DA NORME DI LEGGE O DA
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , COME PURE NEL CASO DI RETRIBUZIONE DIVERSA DI
LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E DI LAVORATORI DI SESSO MASCHILE PER LO STESSO
LAVORO , QUALORA QUESTO VENGA SVOLTO NELLA STESSA AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O
PUBBLICO .
SULLA SECONDA QUESTIONE ( ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 E COMPETENZE RISPETTIVE
DELLA COMUNITA E DEGLI STATI MEMBRI )
41/42 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 119 SIA DIVENUTO '
APPLICABILE NEL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI IN FORZA DI ATTI ADOTTATI DA
ORGANI DELLA CEE ' OVVERO SI DEBBA ' AMMETTERE IN MATERIA LA COMPETENZA
ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE NAZIONALE ' . COME DETTO SOPRA , E OPPORTUNO
ESAMINARE INSIEME A DETTA QUESTIONE IL PROBLEMA DELLA DATA A PARTIRE DELLA
QUALE L ' ART . 119 DEVE RITENERSI DIRETTAMENTE EFFICACE .
43/46 DI FRONTE A QUESTO COMPLESSO DI PROBLEMI , SI DEVE ANZITUTTO CONSIDERARE
LA CRONOLOGIA DEGLI ATTI ADOTTATI NELL ' AMBITO COMUNITARIO PER GARANTIRE L '
ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DA INTERPRETARE . A NORMA DELLO STESSO ARTICOLO
119 , L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE DOVEVA ESSERE
UNIFORMEMENTE GARANTITA , AL PIU TARDI ENTRO LA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL
PERIODO TRANSITORIO . DAI DATI FORNITI DALLA COMMISSIONE EMERGE CHE LA REALIZZAZIONE
DI QUESTO PRINCIPIO MOSTRA TUTTAVIA DIVERGENZE E DISPARITA TEMPORALI RILEVANTI
FRA I VARI STATI . MENTRE IN DETERMINATI STATI MEMBRI IL PRINCIPIO ERA GIA IN
GRAN PARTE APPLICATO PRIMA ANCORA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO , IN
FORZA VUOI DI ESPRESSE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE , VUOI DI
PRASSI SANZIONATE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , IN ALTRI STATI LA SUA
PIENA REALIZZAZIONE E STATA A LUNGO RITARDATA .
47/49 DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE , IL 30 DICEMBRE 1961 , ALLA VIGILIA DELLA
SCADENZA STABILITA DALL ' ART . 119 , GLI STATI MEMBRI ADOTTAVANO UNA
RISOLUZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MASCHILI E FEMMINILI
, AVENTE LO SCOPO DI PRECISARE , SOTTO DETERMINATI PROFILI , IL CONTENUTO DEL
PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , PUR RINVIANDONE L ' ATTUAZIONE SECONDO
UN PROGRAMMA SCAGLIONATO NEL TEMPO . A NORMA DI QUESTA RISOLUZIONE , QUALSIASI
DISCRIMINAZIONE , DIRETTA O INDIRETTA , AVREBBE DOVUTO ESSERE COMPLETAMENTE
ELIMINATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1964 . DAI DATI FORNITI DALLA COMMISSIONE
RISULTA TUTTAVIA CHE VARI VECCHI STATI MEMBRI NON OSSERVAVANO DETTA RISOLUZIONE
E CHE PER QUESTO MOTIVO LA COMMISSIONE VENIVA INDOTTA , NELL ' ESPLETAMENTO DEI
COMPITI AFFIDATILE DALL ' ART . 155 DEL TRATTATO , A RIUNIRE I RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI E I RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI ALLO SCOPO
DI ESAMINARE LA SITUAZIONE E DI CONCORDARE I PROVVEDIMENTI ATTI A FAVORIRE LA
MARCIA VERSO IL PIENO CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO FISSATO DALL ' ART . 119 .
50/52 QUESTI LAVORI DAVANO LUOGO ALLA STESURA SUCCESSIVA DI RELAZIONI SULLA
SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI , LA PIU RECENTE DELLE QUALI PORTA LA
DATA DEL 18 LUGLIO 1973 E RIASSUME I DATI NEL LORO COMPLESSO . IN ESITO A
QUESTA RELAZIONE LA COMMISSIONE RENDEVA NOTA L ' INTENZIONE DI INIZIARE , IN
FORZA DELL ' ART . 169 DEL TRATTATO , DEI PROCEDIMENTI PER INFRAZIONE CONTRO
GLI STATI MEMBRI CHE A DETTA DATA NON AVEVANO ANCORA ADEMPIUTO GLI OBBLIGHI
IMPOSTI DALL ' ART . 119 , SENZA CHE TUTTAVIA QUESTO AVVERTIMENTO AVESSE DELLE
CONSEGUENZE . IN SEGUITO AD ANALOGHI CONTATTI CON LE COMPETENTI AUTORITA DEI
NUOVI STATI MEMBRI , NELLA RELAZIONE 17 LUGLIO 1974 LA COMMISSIONE DICHIARAVA
CHE , DAL 1* GENNAIO 1973 , L ' ART . 119 ERA PIENAMENTE EFFICACE PER QUANTO RIGUARDA
DETTI STATI E CHE QUESTI SI TROVAVANO QUINDI , A PARTIRE DA TALE DATA , NELLA
STESSA SITUAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI .
53/55 IL CONSIGLIO DAL CANTO SUO , ONDE AFFRETTARE L ' INTEGRALE ATTUAZIONE
DELL ' ART . 119 , IL 10 FEBBRAIO 1975 ADOTTAVA LA DIRETTIVA N . 75/117 SUL
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL '
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA I LAVORATORI DI
SESSO MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE ( GU N . L 45 , PAG . 19 ). QUESTA DIRETTIVA
PRECISA SOTTO DETERMINATI ASPETTI LA PORTATA DELL ' ART . 119 E CONTIENE
INOLTRE VARIE DISPOSIZIONI MIRANTI ESSENZIALMENTE A RAFFORZARE LA TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI LAVORATORI CHE FOSSERO LESI DALLA MANCATA APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE STABILITO DALL ' ART . 119 . L ' ART . 8
DI DETTA DIRETTIVA CONCEDEVA AGLI STATI MEMBRI IL TERMINE DI UN ANNO PER
EMANARE LE LEGGI , I REGOLAMENTI E I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CASO .
56/58 DAL PRECISO TENORE DELL ' ART . 119 EMERGE CHE L ' APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E
LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE DOVEVA ESSERE GARANTITA IN MODO PIENO E
DEFINITIVO ALLA FINE DELLA PRIMA TAPPA DEL PERIODO TRANSITORIO , CIOE IL 1*
GENNAIO 1962 . LA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30 DICEMBRE 1961 ,
SALVI RESTANDO GLI EFFETTI CHE ESSA HA POTUTO AVERE PER QUANTO RIGUARDA IL
FAVORIRE E L ' ACCELERARE LA PIENA ATTUAZIONE DELL ' ART . 119 , NON POTEVA
MODIFICARE IL TERMINE STABILITO DAL TRATTATO . IL TRATTATO NON PUO INFATTI
ESSERE MODIFICATO - SALVE RESTANDO LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE - SE NON MEDIANTE
UNA REVISIONE DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL ' ART . 236 .
59/60 SE CIO NON BASTASSE , DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE , IN MANCANZA DI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE , IL PRINCIPIO DI CUI ALL ' ART . 119 E PIENAMENTE
EFFICACE PER I NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL
TRATTATO D ' ADESIONE , CIOE DAL 1* GENNAIO 1973 . QUESTA SITUAZIONE GIURIDICA
NON POTEVA ESSERE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA N . 75/117 LA QUALE , ADOTTATA IN
FORZA DELL ' ART . 100 RELATIVO ALL ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI , SI
PROPONE DI FAVORIRE , MEDIANTE UN COMPLESSO DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI NELL
' AMBITO NAZIONALE , LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 , SPECIALMENTE
ONDE ELIMINARE LE DISCRIMINAZIONI INDIRETTE , MA NON PUO DIMINUIRE L '
EFFICACIA DI DETTO ARTICOLO NE MODIFICARNE L ' EFFETTO NEL TEMPO .
61/64 BENCHE L ' ART . 119 SI RIVOLGA ESPRESSAMENTE AGLI STATI MEMBRI IMPONENDO
LORO L ' OBBLIGO DI GARANTIRE , ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , E DI TENERE IN
SEGUITO FERMA L ' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE ,
QUESTO OBBLIGO ASSUNTO DAGLI STATI NON ESCLUDE LA COMPETENZA IN MATERIA DELLA
COMUNITA . AL CONTRARIO , LA COMPETENZA DELLA COMUNITA SI DESUME DAL FATTO CHE
L ' ART . 119 FA PARTE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO NELL ' AMBITO DELLA ' POLITICA
SOCIALE ' , OGGETTO DEL TITOLO III IL QUALE A SUA VOLTA E COLLOCATO NELLA TERZA
PARTE , DEDICATA ALLA ' POLITICA DELLA COMUNITA ' . IN MANCANZA DI QUALSIASI
ESPRESSO RICHIAMO , NELL ' ART . 119 , AI COMPITI EVENTUALMENTE SPETTANTI ALLA
COMUNITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA SOCIALE , CONVIENE RIFARSI AL
SISTEMA GENERALE DEL TRATTATO ED AGLI STRUMENTI CHE ESSO HA CREATO , AGLI ARTT
. 100 , 155 E , SE DEL CASO , 235 . NESSUNA NORMA D ' ATTUAZIONE , SIA ESSA
ADOTTATA DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA O DALLE AUTORITA NAZIONALI , PUO
TUTTAVIA MENOMARE L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 , INDICATA NELLA
SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE .
65/68 LA SECONDA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' APPLICAZIONE
DELL ' ART . 119 DOVEVA ESSERE PIENAMENTE GARANTITA DAI VECCHI STATI MEMBRI A
PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1962 , INIZIO DELLA SECONDA TAPPA DEL PERIODO
TRANSITORIO , E DAI NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1973 , DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO D ' ADESIONE . IL PRIMO DI QUESTI TERMINI NON E
STATO MODIFICATO DALLA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30 DICEMBRE 1961
. LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/117 NON OSTA ALL ' EFFICACIA DIRETTA DELL '
ART . 119 , COME INDICATA NELLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE , E IL TERMINE
STABILITO DA DETTA DIRETTIVA NON INFLUISCE AFFATTO SUI TERMINI FISSATI DALL '
ART . 119 DEL TRATTATO CEE E , RISPETTIVAMENTE , DAL TRATTATO D ' ADESIONE .
NEMMENO NEI CAMPI IN CUI L ' ART . 119 NON HA EFFICACIA DIRETTA , DETTA
DISPOSIZIONE PUO ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA RISERVI AL LEGISLATORE
NAZIONALE LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA
DI RETRIBUZIONE , DATO CHE TALE ATTUAZIONE PUO RISULTARE , IN QUANTO OCCORRA ,
DALLA CONCOMITANZA DI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI .
SULL ' EFFICACIA NEL TEMPO DELLA PRESENTE SENTENZA
69/70 I GOVERNI IRLANDESE E DEL REGNO UNITO HANNO POSTO IN RILIEVO LE
CONSEGUENZE DI CARATTERE ECONOMICO CHE POTREBBERO DERIVARE DALL ' AFFERMAZIONE
, DA PARTE DELLA CORTE , DELL ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 , PER IL
FATTO CHE UNA SIFFATTA PRONUNZIA POTREBBE DARE ORIGINE , IN NUMEROSI SETTORI
ECONOMICI , A RIVENDICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO ALLA DATA A PARTIRE DALLA
QUALE TALE EFFICACIA SAREBBE INSORTA . TENUTO CONTO DEL NUMERO RILEVANTE DELLE
PERSONE INTERESSATE , SIFFATTE RIVENDICAZIONI , CHE LE AZIENDE NON POTEVANO
PREVEDERE , POTREBBERO AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER LA SITUAZIONE FINANZIARIA DI
QUESTE , AL PUNTO DI PORTARNE ALCUNE AL FALLIMENTO .
71/75 BENCHE LE CONSEGUENZE PRATICHE DI OGNI PRONUNZIA GIURISDIZIONALE VADANO
ACCURATAMENTE SOPPESATE , NON SI PUO TUTTAVIA SPINGERSI FINO A DISTORCERE L '
OBIETTIVITA DEL DIRITTO OD A COMPROMETTERNE LA FUTURA APPLICAZIONE , PER TENER
CONTO DELLE RIPERCUSSIONI CHE UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE PUO AVERE PER IL
PASSATO . CIONONDIMENO , DI FRONTE AL COMPORTAMENTO DI VARI STATI MEMBRI ED
AGLI ATTEGGIAMENTI ASSUNTI DALLA COMMISSIONE E PORTATI RIPETUTAMENTE A
CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI INTERESSATI , E OPPORTUNO TENER CONTO , IN VIA
ECCEZIONALE , DEL FATTO CHE GLI INTERESSATI SONO STATI INDOTTI , PER UN LUNGO
PERIODO , A TENER FERME PRATICHE IN CONTRASTO CON L ' ART . 119 , BENCHE NON
ANCORA VIETATE DAL RISPETTIVO DIRITTO NAZIONALE . IL FATTO CHE LA COMMISSIONE
NON ABBIA PROMOSSO , NEI CONFRONTI DI DETERMINATI STATI MEMBRI , DEI RICORSI
PER INFRAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 169 , NONOSTANTE GLI AVVERTIMENTI DA ESSA
DATI , E STATO ATTO A CORROBORARE UN ' OPINIONE ERRONEA CIRCA L ' EFFICACIA
DELL ' ART . 119 . STANDO COSI LE COSE , SI DEVE AMMETTERE CHE , NELL '
IGNORANZA DEL LIVELLO COMPLESSIVO AL QUALE LE RETRIBUZIONI SAREBBERO STATE
FISSATE , CONSIDERAZIONI IMPRESCINDIBILI DI CERTEZZA DEL DIRITTO RIGUARDANTI IL
COMPLESSO DEGLI INTERESSI IN GIOCO , TANTO PUBBLICI QUANTO PRIVATI , OSTANO IN
MODO ASSOLUTO A CHE VENGANO RIMESSE IN DISCUSSIONE LE RETRIBUZIONI RELATIVE AL
PASSATO . DI CONSEGUENZA , L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 119 NON PUO ESSERE
FATTA VALERE A SOSTEGNO DI RIVENDICAZIONI RELATIVE A PERIODI DI RETRIBUZIONE
ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA , ECCEZION FATTA PER I LAVORATORI
CHE ABBIANO GIA PROMOSSO UN ' AZIONE GIUDIZIARIA O PROPOSTO UN RECLAMO
EQUIPOLLENTE .
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
76/77 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA
PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI
CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL
CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DAVANTI ALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES ,
CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES
, CON SENTENZA 23 APRILE 1975 , AFFERMA PER DIRITTO :
1* IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI RETRIBUZIONE , DI CUI ALL ' ART . 119 , PUO
ESSERE FATTO VALERE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI E QUESTI DEVONO GARANTIRE LA
TUTELA DEI DIRITTI CHE DETTA DISPOSIZIONE ATTRIBUISCE AI SINGOLI , IN
PARTICOLARE NEL CASO DI DISCRIMINAZIONI CHE TRAGGANO DIRETTAMENTE ORIGINE DA
NORME DI LEGGE O DA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO , COME PURE NEL CASO DI
RETRIBUZIONE DIVERSA DI LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE E DI LAVORATORI DI SESSO
MASCHILE PER LO STESSO LAVORO , QUALORA QUESTO VENGA SVOLTO NELLA STESSA
AZIENDA O UFFICIO , PRIVATO O PUBBLICO .
2* L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 119 DOVEVA ESSERE PIENAMENTE GARANTITA DAI
VECCHI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1962 , INIZIO DELLA SECONDA TAPPA
DEL PERIODO TRANSITORIO , E DAI NUOVI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO
1973 , DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO D ' ADESIONE . IL PRIMO DI QUESTI
TERMINI NON E STATO MODIFICATO DALLA RISOLUZIONE DEGLI STATI MEMBRI IN DATA 30
DICEMBRE 1961 .
3* LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 75/117 NON OSTA ALL ' EFFICACIA DIRETTA DELL
' ART . 119 E IL TERMINE STABILITO DA DETTA DIRETTIVA NON INFLUISCE AFFATTO SUI
TERMINI FISSATI DALL ' ART . 119 DEL TRATTATO CEE E , RISPETTIVAMENTE , DAL
TRATTATO D ' ADESIONE .
4* NEMMENO NEI CAMPI IN CUI L ' ART . 119 NON HA EFFICACIA DIRETTA , DETTA
DISPOSIZIONE PUO ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA RISERVI AL LEGISLATORE
NAZIONALE LA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L ' ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA
DI RETRIBUZIONE , DATO CHE TALE ATTUAZIONE PUO RISULTARE , IN QUANTO OCCORRA ,
DALLA CONCOMITANZA DI NORME COMUNITARIE E NAZIONALI .
5* ECCEZION FATTA PER I LAVORATORI CHE ABBIANO GIA PROMOSSO UN ' AZIONE
GIUDIZIARIA O PROPOSTO UN RECLAMO EQUIPOLLENTE , L ' EFFICACIA DIRETTA DELL '
ART . 119 NON PUO ESSERE FATTA VALERE A SOSTEGNO DI RIVENDICAZIONI RELATIVE A
PERIODI DI RETRIBUZIONE ANTERIORI ALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA .