Sent. “Costa c. Enel” – c 6/64 (fonte Celex)
NEL PROCEDIMENTO
6/64,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PRESENTATA, A NORMA
DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL GIUDICE CONCILIATORE DI MILANO E DIRETTA
AD OTTENERE L' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 102, 93, 53 E 37 DI DETTO TRATTATO
NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PROPOSTA
DALL' AVV . FLAMINIO COSTA,
RESIDENTE IN MILANO,
CONTRO
L' E.N.E.L .
ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA,
Motivazione
della sentenza
CON ORDINANZA 16 GENNAIO 1964, RITUALMENTE TRASMESSA ALLA CORTE, IL GIUDICE
CONCILIATORE DI MILANO, " VISTO L' ART . 177 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA
CEE, IN DATA 25 MARZO 1957, RECEPITO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO CON
LA LEGGE 14 OTTOBRE 1957 N . 1203, E RITENUTO CHE LA LEGGE 6 DICEMBRE 1962 N .
1643 ED I CONSEGUENTI RELATIVI DECRETI PRESIDENZIALI ... VIOLINO GLI ARTT .
102, 93, 53, 37 DEL TRATTATO STESSO ", HA SOSPESO IL GIUDIZIO E ORDINATO
LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CAUSA A QUESTA CORTE .
SULL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 177
ARGOMENTO TRATTO DALLA FORMULAZIONE DELLA QUESTIONE
E'
STATO SOSTENUTO CHE CON LA QUESTIONE IN ESAME SI SAREBBE VOLUTO OTTENERE,
ATTRAVERSO L' ART . 177, UNA
PRONUNZIA CIRCA LA COMPATIBILITA COL TRATTATO DI UNA LEGGE INTERNA .
SI DEVE PERALTRO RITENERE CHE, A NORMA DI DETTO ARTICOLO, I GIUDICI NAZIONALI
LE CUI SENTENZE, COME NEL CASO DI SPECIE, NON SONO IMPUGNABILI, DEVONO CHIEDERE
ALLA CORTE DI STATUIRE IN VIA PREGIUDIZIALE SULL' " INTERPRETAZIONE DEL
TRATTATO”, QUALORA VENGA DINANZI AD ESSI SOLLEVATA UNA QUESTIONE VERTENTE SU
DETTA INTERPRETAZIONE . IN BASE A TALE DISPOSIZIONE, LA CORTE NON PUO'
APPLICARE IL TRATTATO A UN CASO DETERMINATO, NE STATUIRE SULLA COMPATIBILITA DI
UNA NORMA GIURIDICA INTERNA COL TRATTATO STESSO, COME INVECE LE SAREBBE
POSSIBILE IN VIRTU DELL' ART .
169 .
PERCIO', OVE IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO SIA FORMULATO IN MODO IMPRECISO, ESSA
PUO' DESUMERNE SOLTANTO LE QUESTIONI RIGUARDANTI L' INTERPRETAZIONE DEL
TRATTATO . NELLA SPECIE, LA CORTE NON DEVE QUINDI STATUIRE SULLA COMPATIBILITA
COL TRATTATO DI UNA LEGGE ITALIANA, MA SOLTANTO INTERPRETARE GLI ARTICOLI SOPRA
INDICATI, TENENDO CONTO DEGLI ELEMENTI GIURIDICI ESPOSTI DAL GIUDICE
CONCILIATORE .
ARGOMENTO
RELATIVO ALLA SUPERFLUITA DELL' INTERPRETAZIONE
SI E OPPOSTO CHE IL CONCILIATORE DI MILANO HA CHIESTO UN' INTERPRETAZIONE DEL
TRATTATO CHE NON SAREBBE NECESSARIA PER DIRIMERE LA CONTROVERSIA DINANZI AD
ESSO PENDENTE .
LA CORTE OSSERVA CHE L' ART . 177, BASATO SULLA NETTA SEPARAZIONE TRA LA
COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI E QUELLA DELLA CORTE, NON CONSENTE A QUEST'
ULTIMA DI ESAMINARE I FATTI, NE DI SINDACARE I MOVENTI O GLI SCOPI DEL RINVIO .
ARGOMENTO TRATTO DALL' OBBLIGO PER IL GIUDICE DI APPLICARE LA LEGGE INTERNA
IL GOVERNO ITALIANO HA ECCEPITO L' " INAMMISSIBILITA ASSOLUTA " DELLA
DOMANDA DEL GIUDICE CONCILIATORE ASSUMENDO CHE IL GIUDICE NAZIONALE, TENUTO AD
APPLICARE LA LEGGE INTERNA, NON HA MOTIVO DI VALERSI DELL' ART . 177 .
LA
CORTE RILEVA CHE, A DIFFERENZA DEI COMUNI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTATO
CEE HA ISTITUITO UN PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO, INTEGRATO NELL' ORDINAMENTO
GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI ALL' ATTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO E
CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI AD OSSERVARE . INFATTI, ISTITUENDO UNA
COMUNITA SENZA LIMITI DI DURATA, DOTATA DI PROPRI ORGANI, DI PERSONALITA, DI
CAPACITA GIURIDICA, DI CAPACITA DI RAPPRESENTANZA SUL PIANO INTERNAZIONALE, ED
IN ISPECIE DI POTERI EFFETTIVI PROVENIENTI DA UNA LIMITAZIONE DI COMPETENZA O
DA UN TRASFERIMENTO DI ATTRIBUZIONI DEGLI STATI ALLA COMUNITA, QUESTI HANNO
LIMITATO, SIA PURE IN CAMPI CIRCOSCRITTI, I LORO POTERI SOVRANI E CREATO QUINDI
UN COMPLESSO DI DIRITTO VINCOLANTE PER I LORO CITTADINI E PER LORO STESSI .
TALE INTEGRAZIONE NEL DIRITTO DI CIASCUNO STATO MEMBRO DI NORME CHE PROMANANO
DA FONTI COMUNITARIE, E PIU IN GENERALE, LO SPIRITO E I TERMINI DEL TRATTATO,
HANNO PER COROLLARIO L' IMPOSSIBILITA PER GLI STATI DI FAR PREVALERE, CONTRO UN
ORDINAMENTO GIURIDICO DA ESSI ACCETTATO A CONDIZIONE DI RECIPROCITA, UN
PROVVEDIMENTO UNILATERALE ULTERIORE, IL QUALE PERTANTO NON POTRA ESSERE
OPPONIBILE ALL' ORDINE COMUNE . SE L' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO
VARIASSE DA UNO STATO ALL' ALTRO IN FUNZIONE DELLE LEGGI INTERNE POSTERIORI,
CIO' METTEREBBE IN PERICOLO L' ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO CONTEMPLATA
NELL' ART . 5, SECONDO COMMA, E CAUSEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL'
ART . 7 .
GLI OBBLIGHI ASSUNTI COL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA NON SAREBBERO
ASSOLUTI, MA SOLTANTO CONDIZIONATI, QUALORA LE PARTI CONTRAENTI POTESSERO
SOTTRARSI ALLA LORO OSSERVANZA MEDIANTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI . I CASI IN CUI GLI STATI
HANNO DIRITTO DI AGIRE UNILATERALMENTE SONO ESPRESSAMENTE INDICATI ( V . AD ES
. GLI ARTICOLO 15, 93 N . 3, 223/225 ) E D' ALTRONDE LE DOMANDE DI DEROGA DEGLI
STATI SONO SOGGETTE A PROCEDURE D' AUTORIZZAZIONE ( V . AD ES . GLI ARTICOLI 8
N . 4, 17 N . 4, 25, 26, 73, 93 N . 2, TERZO COMMA, E 226 ) CHE SAREBBERO PRIVE
DI SIGNIFICATO QUALORA ESSI POTESSERO SOTTRARSI AI LORO OBBLIGHI MEDIANTE UNA
SEMPLICE LEGGE INTERNA .
LA
PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO TROVA CONFERMA NELL' ART . 189, A NORMA DEL
QUALE I REGOLAMENTI SONO OBBLIGATORI E DIRETTAMENTE APPLICABILI IN CIASCUNO
DEGLI STATI MEMBRI . QUESTA DISPOSIZIONE, CHE NON E ACCOMPAGNATA DA ALCUNA
RISERVA, SAREBBE PRIVA DI SIGNIFICATO SE UNO STATO POTESSE UNILATERALMENTE
ANNULLARNE GLI EFFETTI CON UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE PREVALESSE SUI
TESTI COMUNITARI .
DAL COMPLESSO DEI MENZIONATI ELEMENTI DISCENDE CHE, SCATURITO DA UNA FONTE
AUTONOMA, IL DIRITTO NATO DAL TRATTATO NON POTREBBE, IN RAGIONE APPUNTO DELLA
SUA SPECIFICA NATURA, TROVARE UN LIMITE IN QUALSIASI PROVVEDIMENTO INTERNO
SENZA PERDERE IL PROPRIO CARATTERE COMUNITARIO E SENZA CHE NE RISULTASSE SCOSSO
IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA STESSA COMUNITA .
IL TRASFERIMENTO, EFFETTUATO DAGLI STATI A FAVORE DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO
COMUNITARIO, DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI CORRISPONDENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL
TRATTATO IMPLICA QUINDI UNA LIMITAZIONE DEFINITIVA DEI LORO DIRITTI SOVRANI, DI
FRONTE ALLA QUALE UN ATTO UNILATERALE ULTERIORE, INCOMPATIBILE COL SISTEMA
DELLA COMUNITA, SAREBBE DEL TUTTO PRIVO DI EFFICACIA . L' ART . 177 VA QUINDI
APPLICATO, NONOSTANTE QUALSIASI LEGGE NAZIONALE, TUTTE LE VOLTE CHE SORGA UNA
QUESTIONE D' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO .
LE QUESTIONI
SOLLEVATE DAL GIUDICE CONCILIATORE A PROPOSITO DEGLI ARTT . 102, 93, 53 E 37
SONO DIRETTE IN PRIMO LUOGO A FAR ACCERTARE SE DETTE DISPOSIZIONI ABBIANO
EFFICACIA IMMEDIATA ATTRIBUENDO AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI
DEVONO TUTELARE E, IN CASO AFFERMATIVO, QUALE SIA IL LORO SIGNIFICATO .
SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 102
A NORMA DELL' ART . 102, QUALORA " VI SIA MOTIVO DI TEMERE " CHE L'
ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PROVOCHI UNA " DISTORSIONE
", LO STATO MEMBRO CHE INTENDE PROCEDERVI " CONSULTA LA COMMISSIONE
" LA QUALE PUO' RACCOMANDARE AGLI STATI LE MISURE IDONEE AD EVITARE LA TEMUTA
DISTORSIONE .
DETTO ARTICOLO, CONTENUTO NEL CAPITOLO INTITOLATO " RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI ", TENDE AD EVITARE CHE AUMENTINO LE DIVERGENZE FRA LE VARIE
LEGISLAZIONI NAZIONALI PER QUANTO RIGUARDA LE FINALITA DEL TRATTATO .
CON TALI DISPOSIZIONI GLI STATI MEMBRI HANNO LIMITATO LA LORO LIBERTA D'
INIZIATIVA, ACCETTANDO DI SOTTOPORSI AD UN' APPROPRIATA PROCEDURA DI
CONSULTAZIONE .
OBBLIGANDOSI ESPLICITAMENTE A CONSULTARE PREVENTIVAMENTE LA COMMISSIONE IN
TUTTI I CASI IN CUI I LORO PROGETTI LEGISLATIVI POTREBBERO DETERMINARE UN
RISCHIO, SIA PURE LIEVE, DI DISTORSIONE, GLI STATI HANNO PERCIO' ASSUNTO, VERSO
LA COMUNITA, UN IMPEGNO CHE LI VINCOLA IN QUANTO STATI, MA NON ATTRIBUISCE AI
SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .
DAL CANTO SUO, LA COMMISSIONE E TENUTA A FARE OSSERVARE DETTO ARTICOLO : QUEST'
OBBLIGO NON IMPLICA TUTTAVIA PER I SINGOLI IL DIRITTO DI ECCEPIRE, NELL' AMBITO
DEL DIRITTO COMUNITARIO E ATTRAVERSO L' ART . 177, L' INADEMPIENZA DELLO STATO
DI CUI TRATTASI NE LA CARENZA DELLA COMMISSIONE .
SULL'
INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 93
A NORMA
DELL' ART . 93, NN . 1 E 2, LA COMMISSIONE PROCEDE CON GLI STATI MEMBRI "
ALL' ESAME PERMANENTE DEI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI IN DETTI STATI " AL
FINE DELL' ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE RICHIESTE DAL FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO COMUNE . A NORMA DEL SUCCESSIVO N . 3, LA COMMISSIONE DEV' ESSERE
INFORMATA TEMPESTIVAMENTE DEI PROGETTI DIRETTI A ISTITUIRE O MODIFICARE AIUTI;
LO STATO MEMBRO INTERESSATO NON PUO' DARE ESECUZIONE AI PROVVEDIMENTI PROGETTATI
PRIMA CHE SIA ESAURITA LA PROCEDURA COMUNITARIA E, SE DEL CASO, DEFINITO IL
PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE .
QUESTE
DISPOSIZIONI, CONTENUTE NELLA SEZIONE DEL TRATTATO INTITOLATA " AIUTI
CONCESSI DAGLI STATI ", SONO INTESE AD ELIMINARE PROGRESSIVAMENTE GLI
AIUTI ESISTENTI E INOLTRE AD EVITARE CHE, CON PROVVEDIMENTI INTERNI DEGLI
STATI, VENGANO ISTITUITI " SOTTO QUALSIASI FORMA " NUOVI AIUTI ATTI A
FAVORIRE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MODO SENSIBILE, DETERMINATE IMPRESE
O DETERMINATE PRODOTTI E CHE QUINDI ALTERINO, O MINACCINO DI ALTERARE, LA
CONCORRENZA .
CON L' ART . 92, GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE
GLI AIUTI IN ESAME E SI SONO QUINDI IMPLICITAMENTE IMPEGNATI A NON ISTITUIRNE
AL DI FUORI DELLE DEROGHE PREVISTE DAL TRATTATO; CON L' ART . 93, TUTTAVIA,
ESSI HANNO SOLTANTO CONVENUTO DI SOTTOPORSI AD APPROPRIATE PROCEDURE, SIA PER
ELIMINARE GLI AIUTI ESISTENTI, SIA PER ISTITUIRNE DI NUOVI .
OBBLIGANDOSI IN MODO COSI' PRECISO AD INFORMARE " IN TEMPO UTILE " LA
COMMISSIONE DEI LORO PROGETTI DI AIUTI E ACCETTANDO DI SOTTOPORSI ALLE
PROCEDURE CONTEMPLATE NELL' ART . 93, GLI STATI HANNO QUINDI ASSUNTO, VERSO LA
COMUNITA, UN IMPEGNO CHE LI VINCOLA IN QUANTO STATI, MA NON CREA DIRETTAMENTE
PER I SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI, ECCEZION FATTA PER L' ULTIMA FRASE DEL
PARAGRAFO 3 DI DETTO ARTICOLO, PRIVO DI RILEVANZA NELLA SPECIE .
DAL CANTO SUO, LA COMMISSIONE E TENUTA A FARE OSSERVARE DETTO ARTICOLO, CHE LA
OBBLIGA ANCHE A PROCEDERE CON GLI STATI ALL' ESAME PERMANENTE DEI REGIMI DI
AIUTI ESISTENTI; DETTO OBBLIGO NON IMPLICA TUTTAVIA PER I SINGOLI IL DIRITTO DI
ECCEPIRE, NELL' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO E ATTRAVERSO L' ART . 177, L'
INADEMPIENZA DELLO STATO DI CUI TRATTASI NE LA CARENZA DELLA COMMISSIONE .
SULL'
INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 53
A NORMA DELL' ART . 53, GLI STATI S' IMPEGNANO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL
TRATTATO, A NON INTRODURRE NUOVE RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO NEL LORO
TERRITORIO DI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI . L' OBBLIGO IN TAL MODO ASSUNTO
DAGLI STATI SI RISOLVE GIURIDICAMENTE IN UNA SEMPLICE ASTENSIONE, NON E
ACCOMPAGNATO DA ALCUNA CONDIZIONE NE SUBORDINATO, NELLA SUA ESECUZIONE O NEI
SUOI EFFETTI, ALL' EMANAZIONE DI ALCUN PROVVEDIMENTO DA PARTE DEGLI STATI O
DELLA COMMISSIONE . ESSO E QUINDI COMPLETO, GIURIDICAMENTE PERFETTO E, DI
CONSEGUENZA, ATTO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI
ED I LORO CITTADINI .
UNA PROIBIZIONE COSI' FORMALE, ENTRATA IN VIGORE COL TRATTATO IN TUTTA LA
COMUNITA E, DI CONSEGUENZA, INTEGRATA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI
MEMBRI, HA IN QUESTI VALORE IMPERATIVO E RIGUARDA DIRETTAMENTE I LORO CITTADINI
AI QUALI ATTRIBUISCE DEI DIRITTI INDIVIDUALI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO
TUTELARE .
LA RICHIESTA INTERPRETAZIONE DELL' ART . 53 IMPONE DI CONSIDERARE TALE
DISPOSIZIONE NEL CONTESTO DEL CAPITOLO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO IN
CUI E COLLOCATA . DOPO AVER SANCITO, ALL' ART . 52, LA GRADUALE ABOLIZIONE
DELLE " RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO
MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ", DETTO CAPITOLO
STABILISCE, ALL' ART . 53, CHE GLI STATI MEMBRI NON INTRODURRANNO " NUOVE
RESTRIZIONI ALLO STABILIMENTO NEL LORO TERRITORIO DI CITTADINI DEGLI ALTRI
STATI MEMBRI ". SI TRATTA QUINDI DI DETERMINARE ENTRO QUALI LIMITI I
CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI GODONO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO .
L' ART . 52, SECONDO COMMA, PRECISA QUESTO PUNTO, DICHIARANDO CHE DETTA LIBERTA
IMPLICA L' ACCESSO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE, COME PURE LA COSTITUZIONE E LA
GESTIONE D' IMPRESE " ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE DEL
PAESE DI STABILIMENTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI ". PERCHE L' ART
. 53 SIA OSSERVATO E QUINDI SUFFICIENTE CHE NESSUNA NUOVA MISURA SOTTOPONGA LO
STABILIMENTO DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI A UNA DISCIPLINA PIU
RIGOROSA DI QUELLA RISERVATA AI PROPRI CITTADINI; E CIO' A PRESCINDERE DAL
REGIME GIURIDICO DELLE IMPRESE .
SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO
37
A NORMA DELL' ART . 37, N . 1, GLI STATI MEMBRI RIORDINANO PROGRESSIVAMENTE I
LORO " MONOPOLI NAZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE " ONDE ESCLUDERE,
PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITA D' APPROVVIGIONAMENTO E DI SMERCIO,
QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI . AL PARAGRAFO 2
DELLO STESSO ARTICOLO E INOLTRE SANCITO L' OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI
ASTENERSI DA QUALSIASI NUOVA MISURA CHE SIA IN CONTRASTO CON LA SUDDETTA
DISPOSIZIONE . GLI STATI HANNO QUINDI ASSUNTO UN DUPLICE OBBLIGO : L' UNO,
POSITIVO, RIGUARDA IL RIORDINAMENTO DEI MONOPOLI NAZIONALI; L' ALTRO, NEGATIVO,
CONCERNE IL DIVIETO DI NUOVE MISURE . L' INTERPRETAZIONE RICHIESTA VERTE
PRECISAMENTE SU QUESTO SECONDO OBBLIGO, COME PURE SU QUEGLI ASPETTI DEL PRIMO
CHE SONO INDISPENSABILI PER PROCEDERE A DETTA INTERPRETAZIONE .
L'
ART . 37, N . 2, SANCISCE UN
OBBLIGO ASSOLUTO CHE CONSISTE NON GIA IN UN FACERE, BENSI' IN UN NON FACERE;
ESSO NON E ACCOMPAGNATO DA ALCUNA RISERVA DI SUBORDINARNE L' ATTUAZIONE A UN
PROVVEDIMENTO INTERNO . PER SUA STESSA NATURA, IL DIVIETO DI CUI TRATTASI E
ATTO AD INCIDERE DIRETTAMENTE SUI RAPPORTI GIURIDICI FRA GLI STATI MEMBRI E I
CITTADINI .
UNA
PROIBIZIONE COSI' CHIARAMENTE ESPRESSA, ENTRATA IN VIGORE COL TRATTATO IN TUTTA
LA COMUNITA E, DI CONSEGUENZA, INTEGRATA NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI
STATI MEMBRI, HA IN QUESTI VALORE IMPERATIVO E RIGUARDA DIRETTAMENTE I LORO
CITTADINI AI QUALI ATTRIBUISCE DEI DIRITTI INDIVIDUALI CHE I GIUDICI NAZIONALI
DEVONO TUTELARE .
LA CHIESTA INTERPRETAZIONE DELL' ART . 37, IN CONSIDERAZIONE DELLA COMPLESSITA
DEL TESTO E DELLE INTERFERENZE FRA I PARAGRAFI 1 E 2, RENDE NECESSARIO
CONSIDERARE QUESTI ULTIMI NEL CONTESTO DEL CAPITOLO IN CUI SONO COLLOCATI .
DETTO CAPITOLO HA PER OGGETTO LA " ABOLIZIONE DELLE RESTRIZIONI
QUANTITATIVE FRA GLI STATI MEMBRI ".
IL RICHIAMO DELL' ART . 37, N . 2, AI " PRINCIPI ENUNCIATI NEL PARAGRAFO 1
" HA PERCIO' LO SCOPO DI IMPEDIRE L' INTRODUZIONE DI QUALSIASI NUOVA
" DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI " PER QUANTO
RIGUARDA LE POSSIBILITA DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SMERCIO .
PRECISATO IN TAL MODO LO SCOPO, L' ART . 37, N . 1, INDICA, PER VIETARLI, I
MEZZI CON CUI ESSO POTREBBE VENIRE ELUSO .
SONO QUINDI VIETATI, IN FORZA DEL RICHIAMO DI CUI ALL' ART . 37, N . 2, TUTTI I
NUOVI MONOPOLI OD ORGANISMI CONTEMPLATI NELLO ART . 37, N . 1, NEI LIMITI IN
CUI SONO INTESI AD INTRODURRE NUOVE DISCRIMINAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE
POSSIBILITA DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SMERCIO . IL GIUDICE DI MERITO DEVE
QUINDI ANZITUTTO INDAGARE SE DETTA FINALITA SIA EFFETTIVAMENTE COMPROMESSA,
VALE A DIRE SE IL PROVVEDIMENTO IN CONTESTAZIONE PREVEDA O POSSA DAR LUOGO A
UNA NUOVA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE
POSSIBILITA DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SMERCIO .
SI
DEVONO INOLTRE TENER PRESENTI I MEZZI INDICATI NELL' ART . 37, N . 1 . QUESTA
DISPOSIZIONE VIETA L' ISTITUZIONE, NON GIA DI QUALSIASI MONOPOLIO NAZIONALE,
BENSI' DI QUELLI CHE HANNO " CARATTERE COMMERCIALE " E CIO' NEI
LIMITI IN CUI SONO IDONEI AD INTRODURRE LE SUDDETTE DISCRIMINAZIONI . RICADONO
SOTTO DETTE DISPOSIZIONI I MONOPOLI NAZIONALI E GLI ORGANISMI DI CUI TRATTASI I
QUALI ABBIANO AD OGGETTO DEI NEGOZI SU UN PRODOTTO COMMERCIALE CHE SI PRESTI ALLA
CONCORRENZA ED AGLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI ED INOLTRE ABBIANO UN PESO REALE
NEGLI SCAMBI STESSI .
SPETTA AL GIUDICE DI MERITO APPREZZARE DI VOLTA IN VOLTA SE L' ATTIVITA
ECONOMICA IN ESAME RIGUARDI UN PRODOTTO CHE, PER SUA NATURA E IN CONSIDERAZIONE
DELLE ESIGENZE TECNICHE O INTERNAZIONALI CUI E SOTTOPOSTO, POSSA AVERE UN CERTO
RILIEVO NELLE IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI .
Decisione
relativa alle spese
LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLA CEE E DAL GOVERNO ITALIANO, CHE
HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI
CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO, L' ATTUALE GIUDIZIO HA IL
CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELLA LITE PENDENTE DINANZI AL GIUDICE
CONCILIATORE DI MILANO : A QUESTO SPETTA QUINDI DI PROVVEDERE SULLE SPESE .
Dispositivo
LA CORTE
PRONUNZIANDOSI SULL' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA BASATA SULL' ART . 177, DECIDE
E STATUISCE :
LE
QUESTIONI DEFERITE DAL GIUDICE CONCILIATORE DI MILANO A NORMA DELL' ART . 177
SONO AMMISSIBILI IN QUANTO VERTONO, NELLA SPECIE, SULL' INTERPRETAZIONE DI
DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CEE, RESTANDO FERMO CHE NESSUN ATTO UNILATERALE
POSTERIORE PUO' PREVALERE SULLE NORME COMUNITARIE,
DICHIARA :
1 ) L' ART . 102 NON CONTIENE DISPOSIZIONI CHE ATTRIBUISCANO AI SINGOLI DEI
DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE;
2 ) LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 93 CHE INTERESSANO NELLA SPECIE NON
ATTRIBUISCONO NEMMENO ESSE DEI DIRITTI AI SINGOLI;
3 ) L' ART . 53 E UNA NORMA COMUNITARIA ATTA AD ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI
DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE . ESSO VIETA QUALSIASI
NUOVA MISURA AVENTE LO SCOPO DI SOTTOPORRE LO STABILIMENTO DI CITTADINI DEGLI
ALTRI STATI MEMBRI A UNA DISCIPLINA PIU RIGOROSA DI QUELLA RISERVATA AI
CITTADINI NAZIONALI, E CIO' INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME GIURIDICO DELLE
IMPRESE .
4 ) TUTTE LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 37, N . 2, SONO NORME COMUNITARIE ATTE AD
ATTRIBUIRE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A
TUTELARE . NEL QUADRO DELLA QUESTIONE SOLLEVATA, ESSE HANNO LO SCOPO DI VIETARE
QUALSIASI NUOVA MISURA IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL' ART . 37, N . 1, CIOE
QUALSIASI MISURA AVENTE AD OGGETTO, O DALLA QUALE CONSEGUA, UNA DISCRIMINAZIONE
FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO E DI SMERCIO,
MEDIANTE MONOPOLI, OD ORGANISMI, I QUALI ABBIANO AD OGGETTO NEGOZI SU UN
PRODOTTO COMMERCIALE CHE SI PRESTI ALLA CONCORRENZA ED AGLI SCAMBI FRA STATI
MEMBRI ED INOLTRE ABBIANO UN PESO REALE IN DETTI SCAMBI;
E DISPONE :
SPETTA AL GIUDICE CONCILIATORE DI MILANO PROVVEDERE SULLE SPESE DEL PRESENTE
GIUDIZIO .