Sent. “Bosman” – c 415/93
Nel procedimento
C-415/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Liegi
(Belgio) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Union royale belge des sociétés de football association ASBL
e
Jean-Marc Bosman,
tra
Royal club liégeois SA
e
Jean-Marc Bosman, SA d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral
de Dunkerque, Union royal belge des sociétés de football association ASBL,
Union des associations européennes de football (UEFA),
tra
Union des associations européennes de football (UEFA),
e
Jean-Marc Bosman,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O.
Edward, G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini (relatore), J.C.
Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e H.
Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass, cancelliere, e signora D. Louterman-Hubeau,
amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL, dagli
avv.ti G. Vandersanden e J.-P. Hordies, del foro di Bruxelles, e dagli avv.ti
R. Rasir e F. Moïses, del foro di Liegi;
- per l'Union des associations européennes de football (UEFA), dall'avv. I.S.
Forrester, QC;
- per il signor Bosman, dagli avv.ti L. Misson, J.-L. Dupont, M.-A. Lucas e M.
Franchimont, del foro di Liegi;
- per il governo francese, dalle signore H. Duchène, segretario degli Affari
esteri presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri,
e C. de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione;
- per il governo italiano, dal professor L. Ferrari Bravo, capo del servizio
del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal
signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori F.E. González Díaz,
membro del servizio giuridico, e G. de Bergues, funzionario nazionale messo a
disposizione del servizio giuridico, e dall'avv. Th. Margellos, del foro di
Atene,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Union royale belge des sociétés de football
association ASBL, rappresentata dagli avv.ti F. Moïses, J.-P. Hordies e G.
Vandersanden, dell'Union des associations européennes de football (UEFA),
rappresentata dall'avv. I.S. Forrester, e dall'avv. E. Jakhian, del foro di
Bruxelles, del signor Bosman, rappresentato dagli avv.ti L. Misson e J.-L.
Dupont, del governo danese, rappresentato dal signor P. Biering, kontorchef
presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo
tedesco, rappresentato dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero
federale dell'Economia, del governo francese, rappresentato dalla signora C. de
Salins e dal signor P. Martinet, segretario degli Affari esteri presso la
direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agenti, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, e della
Commissione, rappresentata dai signori F.E. González Díaz e G. de Bergues e
dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, all'udienza del 20
giugno 1995,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20
settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione
della sentenza
1 Con sentenza 1_ ottobre 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 6
ottobre, la Cour d'appel di Liegi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi
dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 dello stesso Trattato.
2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di varie controversie,
delle quali la prima fra l'Union royale belge des sociétés de football
association ASBL (in prosieguo: l'«URBSFA») e il signor Bosman, la seconda fra
il Royal club liégeois SA (in prosieguo: il «RCL») e il signor Bosman, la SA
d'économie mixte sportive de l'union sportive du littoral de Dunkerque (in
prosieguo: la «società di Dunkerque»), l'URBSFA e l'Union des associations
européennes de football (UEFA) (in prosieguo: l'«UEFA»), e la terza fra l'UEFA
e il signor Bosman.
L'organizzazione del gioco del calcio
3 Lo sport di football association - generalmente noto come «giuoco del calcio»
-, professionistico o dilettantistico, viene praticato, nella forma
organizzata, nell'ambito di società che, in ciascuno degli Stati membri, sono
consociate in associazioni nazionali, dette anche federazioni. Solo nel Regno
Unito esistono più federazioni nazionali, e precisamente quattro,
rispettivamente competenti per l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda
del Nord. L'URBSFA è la federazione nazionale belga. Dalle federazioni
nazionali dipendono altre associazioni secondarie o sussidiarie, incaricate
dell'organizzazione del gioco del calcio in taluni settori o in talune regioni.
Le federazioni organizzano campionati nazionali, ripartiti in più serie secondo
il valore sportivo delle società che vi partecipano.
4 Le federazioni nazionali aderiscono alla Fédération internationale de
football association (in prosieguo: la «FIFA»), associazione di diritto
svizzero che organizza il gioco del calcio a livello mondiale. La FIFA è
suddivisa in confederazioni continentali, i cui regolamenti sono soggetti alla
sua approvazione. La confederazione competente per l'Europa è l'UEFA, anch'essa
associazione di diritto svizzero. Ne fanno parte circa cinquanta federazioni,
fra le quali, segnatamente, le federazioni nazionali degli Stati membri che,
conformemente allo statuto dell'UEFA, si sono impegnate a rispettare sia lo
statuto sia i regolamenti e le decisioni di quest'ultima.
5 Ogni partita di calcio organizzata sotto l'egida di una federazione nazionale
dev'essere giocata fra due società appartenenti alla detta federazione oppure
da associazioni secondarie o sussidiarie affiliate. La squadra schierata da
ciascuna società è composta di calciatori qualificati dalla federazione per
tale società. Ogni calciatore professionista dev'essere iscritto come tale alla
propria federazione nazionale e figura come attuale o ex dipendente di una
specifica società.
La disciplina dei trasferimenti
6 Secondo il regolamento federale dell'URBSFA del 1983, vigente all'epoca dei
fatti di cui alle cause a quibus, si devono distinguere tre rapporti:
l'affiliazione, che lega il calciatore alla federazione nazionale, il
tesseramento, che lega il calciatore ad una società, e la qualificazione, che
costituisce il necessario presupposto della partecipazione del calciatore alle
partite ufficiali. Il trasferimento è definito come il procedimento mediante il
quale il calciatore affiliato ottiene una variazione temporanea di
tesseramento. In caso di trasferimento temporaneo il calciatore resta tesserato
presso la sua società, ma è qualificato per un'altra società.
7 A norma dello stesso regolamento, tutti i contratti dei calciatori
professionisti, la cui durata varia da uno a cinque anni, scadono il 30 giugno.
Prima della scadenza del contratto, e non oltre il 26 aprile, la società deve
proporre un nuovo contratto al calciatore, il quale, in caso contrario, è
considerato dilettante ai fini dei trasferimenti con la conseguente
applicazione di altre disposizioni del regolamento. Il calciatore è libero di
accettare o di respingere tale proposta.
8 Nel caso in cui la respinga, egli viene iscritto in un elenco di calciatori
che possono essere oggetto, fra il 1_ e il 31 maggio, di un cosiddetto
trasferimento «imposto», il quale non richiede il consenso della società cui il
calciatore appartiene, ma comporta il versamento a quest'ultima, da parte della
nuova società, di una cosiddetta indennità «di formazione», calcolata moltiplicando
il reddito lordo annuo del calciatore per coefficienti che variano da 14 a 2,
secondo la sua età.
9 Il 1_ giugno ha inizio il periodo dei cosiddetti trasferimenti «liberi», che
richiedono il consenso delle due società e del calciatore, in specie per quanto
riguarda l'ammontare dell'indennità di trasferimento che la nuova società è
tenuta a versare a quella di provenienza, a pena di sanzioni che possono
arrivare fino alla radiazione della prima per debiti.
10 Se non ha luogo alcun trasferimento, la società della quale il calciatore fa
parte deve offrirgli un nuovo contratto per una stagione, che prevede le stesse
condizioni stabilite dal contratto proposto entro il 26 aprile. Se il
calciatore lo respinge, la società ha il diritto di adottare, entro il 1_
agosto, un provvedimento di sospensione, in mancanza del quale l'interessato
riacquista la qualifica di dilettante. Il calciatore che persiste nel rifiuto
di firmare i contratti proposti dalla società di appartenenza può ottenere un
trasferimento come dilettante, senza il consenso della società, dopo due
stagioni di inattività.
11 I regolamenti dell'UEFA e della FIFA, dal canto loro, non si applicano
direttamente nei confronti dei calciatori, ma sono inclusi nei regolamenti
delle federazioni nazionali, le sole ad avere il potere di farli applicare e di
disciplinare i rapporti fra le società e i calciatori.
12 L'UEFA, l'URBSFA e il RCL hanno sostenuto dinanzi al giudice nazionale che
le norme che si applicavano all'epoca dei fatti di causa ai trasferimenti tra
società di Stati membri diversi o tra società facenti parte di federazioni
nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro erano contenute in un
documento intitolato «principi di collaborazione tra le federazioni aderenti
all'UEFA e le loro società», approvato dal comitato esecutivo dell'UEFA il 24
maggio 1990 e in vigore dal 1_ luglio 1990.
13 Tale documento prevede che, alla scadenza del contratto, il calciatore sia
libero di stipulare un nuovo contratto con la società di sua scelta. Quest'ultima
deve informarne immediatamente la società di provenienza, la quale, a sua
volta, ne informa la federazione nazionale, che è tenuta a redigere il
certificato internazionale di trasferimento. Tuttavia, la società di
provenienza ha il diritto di ricevere dalla nuova società un'indennità di
promozione o di formazione, il cui importo, in caso di disaccordo, viene
fissato da una commissione costituita nell'ambito dell'UEFA, moltiplicando il
reddito lordo del calciatore nella stagione precedente per un coefficiente
variabile da 12 a 1, secondo l'età dell'interessato, e con un massimo di 5 000
000 SFR.
14 Lo stesso documento precisa che i rapporti economici fra le due società per
quanto riguarda la fissazione dell'indennità di promozione o di formazione non
influiscono sull'attività del calciatore, il quale è libero di giocare per la
società da lui prescelta. Tuttavia, se quest'ultima non versa immediatamente
l'indennità alla società di provenienza, la commissione di controllo e di
disciplina dell'UEFA esamina il caso e rende nota la sua decisione alla
federazione nazionale interessata, che può a sua volta infliggere sanzioni alla
società inadempiente.
15 Il giudice di rinvio ritiene che nella fattispecie oggetto delle cause a
quibus l'URBSFA e il RCL non abbiano applicato il regolamento dell'UEFA, ma
quello della FIFA.
16 All'epoca dei fatti quest'ultimo regolamento disponeva, in particolare, che
un calciatore professionista non poteva lasciare la federazione nazionale
presso la quale era tesserato fintantoché fosse vincolato dal suo contratto e
dai regolamenti della sua società e della federazione nazionale, per quanto
rigidi questi potessero essere. Il trasferimento internazionale era subordinato
al rilascio, da parte della federazione nazionale di provenienza, di un
certificato di trasferimento con il quale essa riconosceva che tutti gli
obblighi di carattere finanziario, compresa un'eventuale somma per il
trasferimento, erano stati adempiuti.
17 Successivamente all'epoca suddetta l'UEFA ha intavolato trattative con la
Commissione delle Comunità europee. In particolare, nell'aprile 1991 essa si è
impegnata a far inserire nei contratti dei calciatori professionisti una
clausola che consentisse a costoro, alla scadenza del contratto, di stipulare
un nuovo contratto con la società di loro scelta e di giocare immediatamente
per essa. Disposizioni in tal senso sono state inserite nei «principi di
collaborazione tra le federazioni aderenti all'UEFA e le loro società»,
adottati nel dicembre 1991 e in vigore dal 1_ luglio 1992.
18 Nell'aprile 1991 la FIFA ha anch'essa adottato un nuovo regolamento relativo
allo statuto e ai trasferimenti dei calciatori. Tale documento, come modificato
nel dicembre 1991 e nel dicembre 1993, dispone che il calciatore può stipulare
un contratto con una nuova società se il contratto che lo vincola alla propria
società è giunto a scadenza, è stato risolto o scadrà entro sei mesi.
19 Norme particolari vigono poi per i calciatori «non dilettanti», definiti
come i calciatori che, per l'attività calcistica o per una qualsiasi attività
inerente al calcio, hanno percepito un'indennità superiore all'importo delle
spese sostenute nell'esercizio di tale attività, a meno che non abbiano
riacquistato lo status di dilettante.
20 In caso di trasferimento di un calciatore non dilettante, o che diviene non
dilettante entro tre anni dal trasferimento, la società di provenienza ha
diritto ad un'indennità di promozione o di formazione, il cui ammontare
dev'essere convenuto fra le due società interessate. Nell'ipotesi di disaccordo
la controversia dev'essere sottoposta alla FIFA o alla confederazione
competente.
21 Tali norme sono state integrate dal regolamento UEFA «relativo alla
fissazione dell'indennità di trasferimento», adottato nel giugno 1993 e in
vigore dal 1_ agosto 1993, il quale ha sostituito i «principi di collaborazione
tra le federazioni aderenti all'UEFA e le loro società» del 1991. Questo nuovo
regolamento ribadisce il principio secondo cui i rapporti economici fra le due
società interessate non influiscono sull'attività sportiva del calciatore, il
quale è libero di giocare per la società con cui ha stipulato un nuovo
contratto. Esso dispone inoltre che, in caso di disaccordo fra le società
interessate, spetta alla competente commissione dell'UEFA determinare l'importo
dell'indennità di formazione o di promozione. Per i calciatori non dilettanti,
il detto importo è calcolato in base al reddito lordo ottenuto dall'interessato
nei dodici mesi precedenti, o al reddito fisso annuo garantito nel nuovo
contratto, aumentato del 20% per i calciatori che hanno giocato almeno due
volte nella prima squadra nazionale rappresentativa del loro paese, e
moltiplicato per un coefficiente compreso fra 12 e 0 a seconda dell'età.
22 Dai documenti presentati alla Corte dall'UEFA risulta che taluni regolamenti
in vigore in altri Stati membri contengono anch'essi disposizioni che, in caso
di trasferimento di un calciatore fra due società della stessa federazione
nazionale, obbligano la nuova società a pagare alla società di provenienza,
alle condizioni fra di esse convenute, un'indennità di trasferimento, di
formazione o di promozione.
23 In Francia l'indennità può essere richiesta solo se la società di
provenienza è quella con cui l'interessato ha stipulato il primo contratto da
professionista; in Spagna solo se il calciatore trasferito è di età inferiore a
25 anni; in Grecia, anche se la nuova società non è espressamente tenuta a
pagare un'indennità, il contratto fra la società e il calciatore può subordinare
il trasferimento di quest'ultimo al versamento di un determinato importo che,
secondo quanto dichiarato dall'UEFA, è in realtà per lo più posto a carico
della nuova società.
24 Le norme che si applicano in materia sono dettate, a seconda dei casi, dalle
leggi nazionali, dai regolamenti delle federazioni calcistiche nazionali oppure
da contratti collettivi.
Le norme sulla cittadinanza
25 A partire dagli anni sessanta numerose federazioni calcistiche nazionali
hanno adottato norme che limitavano la possibilità di ingaggiare o di far
partecipare alle competizioni calciatori aventi cittadinanza straniera (in
prosieguo: le «norme sulla cittadinanza»). Per l'applicazione di tali norme la
cittadinanza è definita con riferimento alla possibilità, per il calciatore, di
essere qualificato per giocare nella squadra nazionale o nella squadra
rappresentativa di un paese.
26 Nel 1978 l'UEFA si è impegnata nei confronti del signor Davignon, membro
della Commissione delle Comunità europee, da un lato, ad abolire le limitazioni
del numero dei contratti stipulati da ciascuna società con calciatori di altri
Stati membri e, dall'altro, a fissare a due il numero di tali giocatori che
possono partecipare a ciascuna partita. Quest'ultima limitazione non è
applicabile ai calciatori stabiliti da oltre cinque anni nello Stato membro
interessato.
27 Nel 1991, a seguito di nuovi incontri con il signor Bangemann,
vicepresidente della Commissione, l'UEFA ha adottato la cosiddetta regola del
«3+2», che prevede la possibilità, per le federazioni nazionali, di limitare a
tre il numero di calciatori stranieri che una società può schierare in una
partita di serie A del campionato nazionale, più due calciatori che abbiano
giocato nel paese in cui opera la federazione nazionale interessata per un
periodo ininterrotto di cinque anni, tre dei quali in squadre giovanili. Tale
limitazione vale anche per le partite giocate nell'ambito di tornei per squadre
di club organizzati dall'UEFA.
I fatti all'origine delle cause a quibus
28 Il signor Bosman, calciatore professionista di cittadinanza belga, è stato
occupato, dal 1988, dal RCL, società belga di serie A, in base ad un contratto
valido fino al 30 giugno 1990, che prevedeva una retribuzione mensile media di
120 000 BFR, premi compresi.
29 Il 21 aprile 1990 il RCL ha proposto al signor Bosman un nuovo contratto per
la durata di una stagione, in base al quale la sua retribuzione mensile era
ridotta a 30 000 BFR, vale a dire al minimo previsto dal regolamento federale
dell'URBSFA. Essendosi rifiutato di firmare tale contratto, il signor Bosman è
stato iscritto nell'elenco dei calciatori cedibili. L'ammontare dell'indennità
di formazione è stato fissato nel suo caso, ai sensi del detto regolamento, a
11 743 000 BFR.
30 Poiché nessuna società aveva manifestato il proprio interesse ad un
trasferimento imposto, il signor Bosman si è messo in contatto con la società
calcistica francese di Dunkerque, di serie B, che lo ha poi assunto con una
retribuzione mensile di circa 100 000 BFR ed un premio d'ingaggio pari a circa
900 000 BFR.
31 Il 27 luglio 1990 è stato del pari stipulato, fra il RCL e la società di
Dunkerque, un contratto che prevedeva il trasferimento temporaneo del signor
Bosman per un anno, contro il versamento, da parte della detta società al RCL,
di un'indennità di 1 200 000 BFR, esigibile al momento in cui la Fédération
française de football (in prosieguo: la «FFF») avesse ricevuto il certificato
di trasferimento rilasciato dall'URBSFA. Il contratto accordava inoltre alla
società di Dunkerque un'opzione irrevocabile per il trasferimento definitivo
del calciatore in cambio della somma di 4 800 000 BFR.
32 Entrambi i contratti, quello fra la società di Dunkerque e il RCL e quello
fra la detta società e il signor Bosman, erano tuttavia sottoposti ad una
condizione sospensiva secondo cui il certificato di trasferimento doveva essere
inviato dall'URBSFA alla FFF anteriormente alla prima partita della stagione,
che doveva aver luogo il 2 agosto 1990.
33 Dubitando della solvibilità della società di Dunkerque, il RCL non ha
chiesto all'URBSFA di trasmettere il detto certificato alla FFF. Di
conseguenza, i due contratti sono rimasti inefficaci. Il 31 luglio 1990 il RCL
ha inoltre sospeso il signor Bosman, impedendogli così di giocare per l'intera
stagione.
34 L'8 agosto 1990 il signor Bosman ha intentato dinanzi al Tribunal de
première instance di Liegi un'azione contro il RCL. Contestualmente egli ha
proposto una domanda di provvedimenti urgenti diretta, in primo luogo, a far
ingiungere al RCL e all'URBSFA di versargli una provvisionale di 100 000 BFR al
mese fintantoché egli non avesse trovato un nuovo ingaggio, in secondo luogo, a
far inibire ai convenuti di ostacolare le sue possibilità di ingaggio,
segnatamente mediante la riscossione di una somma di denaro, e, in terzo luogo,
a far sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
35 Con ordinanza 9 novembre 1990, il giudice dell'urgenza ha ordinato al RCL e
all'URBSFA di versare al signor Bosman una provvisionale mensile di 30 000 BFR
ed ha ingiunto loro di non ostacolare un suo eventuale ingaggio. Esso ha
inoltre sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale (causa
C-340/90) vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato con riguardo
alla normativa che disciplina i trasferimenti dei calciatori professionisti (in
prosieguo: le «norme sui trasferimenti»).
36 Nel frattempo, il signor Bosman era stato ingaggiato nell'ottobre 1990 dalla
società francese di serie B di Saint-Quentin, subordinatamente alla condizione
sospensiva del successo della sua domanda di provvedimenti urgenti. Tale
contratto è stato però risolto alla fine della prima stagione. Nel febbraio
1992 il signor Bosman ha stipulato con la società francese di Saint-Denis de la
Réunion un nuovo contratto, che è stato anch'esso risolto. Dopo altre ricerche
in Belgio e in Francia, egli è stato infine ingaggiato dall'Olympic di
Charleroi, militante nella serie C belga.
37 Secondo il giudice a quo, una serie di presunzioni gravi e concordanti
autorizzano a ritenere che, malgrado lo status di «libertà» attribuitogli dai
provvedimenti del giudice dell'urgenza, il signor Bosman sia stato vittima di
un boicottaggio da parte di tutte le società europee che avrebbero potuto
ingaggiarlo.
38 Il 28 maggio 1991 la Cour d'appel di Liegi ha riformato l'ordinanza recante
provvedimenti provvisori del Tribunal de première instance di Liegi nella parte
in cui sottoponeva una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Essa ha
confermato però la condanna del RCL a pagare una provvisionale mensile al
signor Bosman ed ha ingiungo al RCL e all'URBSFA di mettere il signor Bosman a
disposizione di qualsiasi società che intendesse avvalersi delle sue
prestazioni, senza esigere da questa un'indennità. Con ordinanza 19 giugno 1991,
la causa C-340/90 è stata cancellata dal ruolo della Corte di giustizia.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 693J0415.1
39 Nell'ambito del giudizio di merito instaurato dinanzi al Tribunal de
première instance di Liegi, l'URBSFA, che, contrariamente a quanto era avvenuto
in sede di procedimento sommario, non era stata convenuta, è intervenuta
volontariamente il 3 giugno 1991. Il 20 agosto 1991 il signor Bosman ha citato
l'UEFA per farla intervenire nella causa da lui intentata contro il RCL e
l'URBSFA e per esperire direttamente nei suoi confronti un'azione basata sulla
sua responsabilità nella redazione dei regolamenti che gli arrecavano
pregiudizio. Il 5 dicembre 1991 il RCL ha chiamato in causa la società di
Dunkerque per essere garantito contro un'eventuale condanna nei suoi confronti.
Il 15 ottobre 1991 e, rispettivamente, il 27 dicembre 1991, il sindacato
francese di categoria Union nationale des footballeurs professionnels (in
prosieguo: l'«UNFP») e l'associazione di diritto olandese Vereniging van
contractspelers (in prosieguo: la «VVCS») sono intervenuti volontariamente
nella causa.
40 Con nuove conclusioni depositate il 9 aprile 1992, il signor Bosman ha
modificato la sua domanda originaria contro il RCL, ha esperito una separata azione
preventiva nei confronti dell'URBSFA ed ha sviluppato la domanda proposta
contro l'UEFA. Nell'ambito di tali procedimenti egli ha chiesto che le norme
sui trasferimenti e le norme sulla cittadinanza fossero dichiarate
inapplicabili nei suoi confronti e che, a causa del loro comportamento illecito
in relazione al suo mancato trasferimento alla società di Dunkerque, il RCL,
l'URBSFA e l'UEFA fossero condannati a versargli, da un lato, la somma di 11
368 350 BFR, come risarcimento del danno da lui subito dal 1_ agosto 1990 sino
alla fine della sua carriera, e, dall'altro, la somma di 11 743 000 BFR,
corrispondente al lucro cessante subito dall'inizio della sua carriera a causa
dell'applicazione delle norme sui trasferimenti. Il signor Bosman ha chiesto inoltre
che fosse sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.
41 Con sentenza 11 giugno 1992, il Tribunal de première instance di Liegi si è
dichiarato competente a conoscere del merito delle cause. Esso, inoltre, ha
ritenuto ricevibili le domande proposte dal signor Bosman contro il RCL,
l'URBSFA e l'UEFA e dirette segnatamente a far dichiarare inapplicabili le
norme sui trasferimenti e le norme sulla cittadinanza nonché a far sanzionare
il comportamento delle tre organizzazioni. Per contro, il detto Tribunale ha
respinto la domanda proposta dal RCL nei confronti della società di Dunkerque e
volta a far ordinare l'intervento in garanzia della società, ritenendo che non
fosse stato provato che quest'ultima non avesse adempiuto correttamente le sue
obbligazioni. Infine, rilevando che l'esame delle pretese avanzate dal signor
Bosman nei confronti dell'UEFA e dell'URBSFA implicava un giudizio sulla
compatibilità delle norme sui trasferimenti con il Trattato, esso ha chiesto
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 48, 85
e 86 del Trattato (causa C-269/92).
42 A seguito dell'appello interposto contro tale provvedimento dall'URBSFA, dal
RCL e dall'UEFA, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è stato sospeso.
Con ordinanza 8 dicembre 1993, la causa C-269/92 è stata infine cancellata dal
ruolo in conseguenza della nuova sentenza della Cour d'appel di Liegi che ha
dato origine al presente procedimento.
43 L'UNFP e la VVCS non sono stati citati in appello e si sono astenuti
dall'intervenire in tale sede.
44 Nella sentenza di rinvio la Cour d'appel di Liegi ha confermato la sentenza
impugnata nella parte in cui dichiarava il Tribunal de première instance di
Liegi competente e le azioni ricevibili e in quanto rilevava che l'esame delle
pretese avanzate dal signor Bosman nei confronti dell'UEFA e dell'URBSFA
implicava quello della legittimità delle norme sui trasferimenti. La Cour
d'appel ha considerato inoltre che l'esame della legittimità delle norme sulla
cittadinanza era necessario, poiché la domanda al riguardo proposta dal signor
Bosman era basata sull'art. 18 del Code judiciaire belga, il quale consente le
azioni esperite «allo scopo di prevenire la lesione di un diritto gravemente
minacciato». Ora, il signor Bosman avrebbe prodotto vari elementi obiettivi i
quali farebbero presumere che il danno da lui temuto, ossia che le norme sulla
cittadinanza ostacolino la sua carriera, si produrrà effettivamente.
45 Il giudice di rinvio ha considerato segnatamente che l'art. 48 del Trattato,
al pari dell'art. 30, può vietare non soltanto le discriminazioni, ma anche gli
ostacoli non discriminatori per la libera circolazione dei lavoratori, se non
possono essere giustificati da esigenze imperiose.
46 A proposito dell'art. 85 del Trattato, esso ha osservato che i regolamenti
della FIFA, dell'UEFA e dell'URBSFA potrebbero costituire decisioni di
associazioni di imprese mediante le quali le società calcistiche limitano la
concorrenza che si fanno per acquisire i calciatori. Anzitutto, le indennità di
trasferimento avrebbero una funzione dissuasiva e determinerebbero la riduzione
delle retribuzioni dei calciatori professionisti. Inoltre, le norme sulla
cittadinanza vieterebbero di ottenere i servizi offerti da calciatori stranieri
oltre una determinata quota. Infine, il commercio fra Stati membri sarebbe
pregiudicato, in particolare dalla limitazione della mobilità dei calciatori.
47 La Cour d'appel prospetta poi l'esistenza di una posizione dominante
detenuta dall'URBSFA o di una posizione dominante collettiva a vantaggio delle
società calcistiche, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, mentre le limitazioni
della concorrenza rilevate nell'ambito dell'art. 85 possono costituire abusi
vietati dal detto art. 86.
48 La Cour d'appel ha respinto l'istanza dell'UEFA diretta a far chiedere alla
Corte di giustizia se la soluzione della questione sollevata a proposito dei
trasferimenti sarebbe diversa nel caso in cui un regolamento consentisse al
calciatore di giocare liberamente per la sua nuova società, anche se questa non
ha versato l'indennità di trasferimento alla società di provenienza. Essa ha in
particolare osservato al riguardo che, a causa della minaccia di rigorose
sanzioni a carico delle società che non paghino la detta indennità, la facoltà
del calciatore di giocare per la nuova società resta subordinata ai rapporti
economici fra le società calcistiche.
49 In base a tali considerazioni, la Cour d'appel di Liegi ha deciso di
sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
«Se gli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 vadano
interpretati nel senso che vietano:
- che una società calcistica possa pretendere di percepire il pagamento di una
somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo
la scadenza del contratto con essa stipulato, viene ingaggiato da una nuova
società calcistica;
- che le associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali,
possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la
partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla
Comunità europea, alle competizioni che organizzano».
50 Il 3 giugno 1994 l'URBSFA ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della Cour d'appel, chiedendo che gli effetti della pronuncia fossero
estesi al RCL, all'UEFA e alla società di Dunkerque. Con lettera 6 ottobre
1994, il Procuratore generale presso la Cour de cassation del Belgio ha comunicato
alla Corte che nel caso di specie il ricorso non ha effetto sospensivo.
51 Con sentenza 30 marzo 1995, la Cour de cassation ha respinto il ricorso
dichiarando che il rigetto privava di oggetto le domande relative
all'estensione degli effetti della sentenza. La Cour de cassation ha trasmesso
copia della sua sentenza alla Corte di giustizia.
Sulle domande di provvedimenti istruttori
52 Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte il 16 novembre 1995,
l'UEFA ha proposto un'istanza diretta a far disporre un mezzo istruttorio ai
sensi dell'art. 60 del regolamento di procedura allo scopo di acquisire
informazioni integrative sul ruolo svolto dalle indennità di trasferimento nel
finanziamento delle società calcistiche di piccole o medie dimensioni, sui
sistemi di ripartizione degli introiti nell'ambito delle strutture
organizzative del gioco del calcio e sull'esistenza o sulla mancanza di sistemi
alternativi per l'ipotesi in cui il sistema delle indennità di trasferimento
fosse abolito.
53 Dopo aver nuovamente sentito l'avvocato generale, la Corte ha ritenuto di
dover respingere tale istanza, proposta in un momento in cui, ai sensi
dell'art. 59, n. 2, del regolamento di procedura, la fase orale del
procedimento era chiusa. In effetti, dalla giurisprudenza della Corte (v.
sentenza 16 giugno 1971, causa 77/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 561, punto
7) risulta che un'istanza del genere può essere accolta soltanto se riguarda
fatti che possono esercitare un'influenza decisiva e che l'interessato non ha potuto
far valere prima della chiusura della fase orale.
54 Nel caso presente basta rilevare che l'UEFA avrebbe potuto proporre la detta
istanza prima che la fase orale fosse dichiarata chiusa. Inoltre, la questione
se lo scopo di conservare l'equilibrio finanziario e sportivo, e specificamente
di garantire il finanziamento delle società di piccole dimensioni, possa essere
conseguito con altri mezzi, come la ridistribuzione di una parte degli introiti
del gioco del calcio è stata trattata, in particolare, dal signor Bosman nelle
sue osservazioni scritte.
Sulla competenza della Corte a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali
55 L'URBSFA, l'UEFA, taluni dei governi che hanno presentato osservazioni e,
nel corso della fase scritta, la Commissione, hanno contestato, per motivi
diversi, la competenza della Corte a pronunciarsi su tutte o su parti delle
questioni sollevate dal giudice a quo.
56 In primo luogo, l'UEFA e l'URBSFA hanno sostenuto che le cause a quibus
costituiscono un artificio procedurale diretto ad ottenere che la Corte si
pronunci in via pregiudiziale su questioni obiettivamente irrilevanti per la
decisione delle controversie. A loro dire, infatti, il regolamento dell'UEFA
non è stato applicato in occasione del mancato trasferimento del signor Bosman
a Dunkerque e peraltro, se fosse stato applicato, il detto trasferimento non
sarebbe stato subordinato al versamento di un'indennità di trasferimento e
quindi avrebbe potuto aver luogo. Di conseguenza, l'interpretazione del diritto
comunitario chiesta dal giudice nazionale non avrebbe alcun rapporto con gli
aspetti concreti o con l'oggetto delle cause a quibus e, secondo una costante
giurisprudenza, la Corte non sarebbe competente a risolvere le questioni
sottopostele.
57 In secondo luogo, l'URBSFA, l'UEFA, i governi danese, francese e italiano,
così come la Commissione nelle sue osservazioni scritte, hanno sostenuto che le
questioni relative alle norme sulla cittadinanza non sono pertinenti alle
controversie, che riguardano unicamente l'applicazione delle norme sui
trasferimenti. Infatti, gli ostacoli che il signor Bosman ritiene provocati,
nello sviluppo della sua carriera, dalle norme sulla cittadinanza sarebbero
puramente ipotetici e non costituirebbero un valido motivo perché la Corte si
pronunci sull'interpretazione del Trattato sotto tale profilo.
58 In terzo luogo, l'URBSFA e l'UEFA hanno rilevato all'udienza che, secondo la
sentenza 30 maggio 1995 della Cour de cassation belga, la Cour d'appel di Liegi
non ha ritenuto ricevibili le domande con cui il signor Bosman ha chiesto la
declaratoria dell'inapplicabilità, nei suoi confronti, delle norme sulla
cittadinanza contenute nel regolamento dell'URBSFA. Le cause a quibus non
verterebbero quindi sull'applicazione delle dette norme e la Corte non dovrebbe
risolvere le questioni sottopostele a tale proposito. Il governo francese ha
aderito a questa conclusione con riserva, però, dell'accertamento della portata
della sentenza della Cour de cassation.
59 Si deve rilevare a questo proposito che, nell'ambito della collaborazione
tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta
esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e
che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale,
valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la
propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di
conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono
sull'interpretazione del diritto comunitario la Corte, in via di principio, è
tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1995, causa C-125/94,
Aprile, Racc. pag. I-0000, punti 16 e 17).
60 Nondimeno la Corte ha considerato che, per verificare la propria competenza,
le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale.
Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del
rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga
conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire
all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere
pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare,
sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punto 25).
61 Proprio in considerazione di tale funzione la Corte ha ritenuto di non poter
statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in
modo manifesto che l'interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma
comunitaria chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con
l'effettività o con l'oggetto della causa a qua (v., in particolare, sentenza
26 ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis costruzioni generali, Racc. pag.
I-0000, punto 12), oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la
Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire
una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in
particolare, sentenza Meilicke, citata, punto 32).
62 Nella fattispecie si deve osservare anzitutto che le cause a quibus,
considerate nel loro insieme, non hanno natura ipotetica e che il giudice
nazionale ha esposto con precisione alla Corte il loro ambito fattuale e
normativo e le ragioni che l'hanno indotto a ritenere necessaria, per poter
emettere la propria sentenza, una pronuncia sulle questioni da esso sollevate.
63 Inoltre, anche ammesso che, come sostengono l'URBSFA e l'UEFA, il regolamento
di quest'ultima non sia stato applicato in occasione del mancato trasferimento
del signor Bosman alla società di Dunkerque, resta sempre il fatto che ad esso
si fa riferimento nelle azioni preventive del signor Bosman contro l'URBSFA e
l'UEFA (v. sopra, punto 40) e che un'interpretazione della Corte circa la
compatibilità con il diritto comunitario del sistema di trasferimento istituito
dal regolamento dell'UEFA potrebbe essere utile al giudice a quo.
64 Per quanto riguarda in particolare le questioni relative alle norme sulla
cittadinanza, risulta che le domande al riguardo proposte nell'ambito delle
cause a quibus sono state giudicate ricevibili in base ad una norma processuale
nazionale che consente di esperire un'azione, anche a fini declaratori, per
prevenire la lesione di un diritto gravemente minacciato. Come emerge dalla sua
sentenza, il giudice a quo ha ritenuto che l'applicazione delle norme sulla
cittadinanza potesse effettivamente ostacolare la carriera del signor Bosman,
riducendone le possibilità di essere ingaggiato da una società di un altro
Stato membro o di giocare per essa. Il detto giudice è giunto quindi alla
conclusione che le domande del signor Bosman dirette a far dichiarare
inapplicabili nei suoi confronti le norme sulla cittadinanza soddisfacevano i
presupposti prescritti dalla norma summenzionata.
65 Non compete alla Corte, nell'ambito del presente procedimento, sindacare
tale giudizio. Anche se le azioni esperite nel caso di specie hanno carattere
declaratorio e, mirando a prevenire la lesione di un diritto minacciato, devono
necessariamente basarsi su previsioni per loro natura incerte, esse sono
nondimeno consentite dal diritto nazionale come interpretato dal giudice a quo.
Alla luce di tali considerazioni, le questioni sollevate dal giudice nazionale
risultano obiettivamente necessarie per la soluzione delle controversie con cui
esso è ritualmente adito.
66 Infine, dalla sentenza 30 marzo 1995 della Cour de cassation non risulta che
le norme sulla cittadinanza siano estranee alle cause a quibus. La Cour de
cassation ha semplicemente dichiarato che il ricorso proposto dall'URBSFA
contro la sentenza del giudice a quo si basava su un'errata interpretazione di
quest'ultima. Nel ricorso per cassazione l'URBSFA aveva in effetti sostenuto
che il giudice suddetto aveva ritenuto ricevibile una domanda del signor Bosman
diretta a far dichiarare le norme sulla cittadinanza contenute nei regolamenti
della detta federazione inapplicabili nei suoi confronti. Orbene, emerge dalla
sentenza della Cour de cassation che, secondo la Cour d'appel, la domanda del
signor Bosman era diretta a prevenire ostacoli che sarebbero potuti derivare
per la sua carriera dall'applicazione non già delle norme sulla cittadinanza
contenute nel regolamento dell'URBSFA, che riguardavano calciatori di
cittadinanza diversa dalla belga, ma delle analoghe norme contenute nei
regolamenti dell'UEFA e delle altre federazioni nazionali aderenti a tale
confederazione, che potevano riguardarlo in quanto calciatore di cittadinanza
belga.
67 Da quanto precede risulta che la Corte è competente a pronunciarsi sulle
questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Liegi.
Sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato con riguardo alle norme sui
trasferimenti
68 Con la prima delle sue questioni il giudice a quo chiede in sostanza se
l'art. 48 del Trattato osti all'applicazione delle norme, emanate da
associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino
di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola a una società,
può essere ingaggiato da una società calcistica di un altro Stato membro solo
se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento,
di formazione o di promozione.
Sull'applicazione
dell'art. 48 alle norme emanate da associazioni sportive
69 Su questo punto,
occorre esaminare in limine taluni argomenti presentati relativamente
all'applicazione dell'art. 48 alle norme emanate da associazioni sportive.
70 L'URBSFA ha sostenuto che soltanto le maggiori società calcistiche europee
possono essere considerate imprese, mentre società come il RCL esercitano
un'attività economica trascurabile. Inoltre, la questione del giudice nazionale
relativa alle norme sui trasferimenti non riguarda i rapporti di lavoro fra i
calciatori e le società, ma i rapporti economici fra le società e le
conseguenze della libertà di tesseramento presso una federazione sportiva.
Pertanto, l'art. 48 del Trattato non si applicherebbe in un caso come quello di
specie.
71 Dal canto suo, l'UEFA ha fatto valere in particolare che le autorità
comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è
difficilissimo distinguere gli aspetti economici del calcio da quelli sportivi
e che una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti
potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio.
Di conseguenza, anche se l'art. 48 del Trattato dovesse applicarsi ai
calciatori professionisti, sarebbe necessario attenersi a criteri di elasticità
in considerazione della specificità di tale attività sportiva.
72 Il governo tedesco ha sottolineato anzitutto che nella maggior parte dei
casi uno sport come il calcio non ha indole di attività economica. Ha poi
rilevato che lo sport in generale presenta analogie con la cultura, ricordando
che, ai sensi dell'art. 128, n. 1, del Trattato CE, la Comunità deve rispettare
la diversità nazionale e regionale delle culture degli Stati membri. Infine, ha
menzionato la libertà di associazione e l'autonomia di cui godono, in base al
diritto nazionale, le federazioni sportive per concludere che, secondo il
principio di sussidiarietà, considerato come principio generale, l'intervento
delle autorità pubbliche e, in particolare, della Comunità nella materia
considerata dev'essere limitato allo stretto necessario.
73 A proposito di tali argomenti si deve ricordare che, considerati gli
obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto
comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi
dell'art. 2 del Trattato (v. sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave,
Racc. pag. 1405, punto 4). E' questo il caso dell'attività dei calciatori
professionisti o semiprofessionisti che svolgono un lavoro subordinato o
effettuano prestazioni di servizi retribuite (v. sentenza 14 luglio 1976, causa
13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punto 12).
74 Si deve del pari osservare che, ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è comunque
necessario che il datore di lavoro abbia la qualità di imprenditore, giacché il
solo elemento richiesto è l'esistenza di un rapporto di lavoro o la volontà di
instaurare tale rapporto.
75 L'applicazione dell'art. 48 del Trattato non è neppure esclusa dal fatto che
le norme sui trasferimenti disciplinino i rapporti economici fra società
calcistiche, anziché i rapporti di lavoro fra società e calciatori. Invero, la
circostanza che le società datrici di lavoro siano tenute a versare indennità
quando ingaggiano calciatori provenienti da altre società influisce sulla
possibilità degli interessati di trovare un ingaggio, nonché sulle condizioni
alle quali l'ingaggio è offerto.
76 Per quanto riguarda la difficoltà di separare gli aspetti economici del
calcio da quelli sportivi, la Corte ha riconosciuto, nella citata sentenza
Donà, punti 14 e 15, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle
persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi
non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune
competizioni sportive. La Corte, però, ha sottolineato che tale restrizione
delle sfera d'applicazione delle dette norme deve restare entro i limiti del
suo oggetto specifico. Pertanto, essa non può essere invocata per escludere un'intera
attività sportiva dalla sfera d'applicazione del Trattato.
77 Quanto
alle eventuali conseguenze di questa sentenza per l'organizzazione del gioco
del calcio nel suo complesso, va rilevato che, secondo una costante
giurisprudenza, benché le conseguenze pratiche di ogni pronuncia
giurisdizionale debbano essere vagliate accuratamente, ciò non può indurre a
scalfire l'obiettività del diritto ed a compromettere la sua applicazione a
motivo delle ripercussioni che tale pronuncia può provocare. Tutt'al più le dette
ripercussioni potrebbero essere prese in considerazione per decidere
eventualmente, se necessario, di limitare l'efficacia di una sentenza nel tempo
(v., in particolare, sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a.,
Racc. pag. I-4625, punto 30).
78 Nemmeno può essere accolto l'argomento relativo alle pretese analogie fra
sport e cultura, giacché la questione sollevata dal giudice nazionale verte non
già sulle condizioni dell'esercizio di competenze comunitarie di rilievo
limitato, come quelle basate sull'art. 128, n. 1, ma sulla portata della libera
circolazione dei lavoratori, garantita dall'art. 48, che costituisce una
libertà fondamentale nel sistema della Comunità (v., in particolare, sentenza
31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 16).
79 Per quanto concerne gli argomenti relativi alla libertà di associazione,
occorre riconoscere che tale principio, sancito dall'art. 11 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e scaturente dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fa parte
dei diritti
fondamentali che,
secondo la costante giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal
preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione
europea, sono oggetto di tutela nell'ordinamento giuridico comunitario.
80 Tuttavia, non si può ritenere che le norme emanate da associazioni sportive
e menzionate dal giudice nazionale siano necessarie per garantire alle dette
associazioni, alle società calcistiche o ai calciatori l'esercizio di tale
libertà o ne costituiscano una necessaria conseguenza.
81 Infine, il principio di sussidiarietà, come interpretato dal governo
tedesco, ossia nel senso che l'intervento delle autorità pubbliche, e
segnatamente delle autorità comunitarie, nella materia considerata dev'essere
limitato allo stretto necessario, non può avere l'effetto che l'autonomia di
cui godono le associazioni private per adottare normative sportive limiti
l'esercizio dei diritti conferiti ai privati dal Trattato.
82 Respinte le obiezioni relative all'applicazione dell'art. 48 del Trattato ad
attività sportive come quelle dei calciatori professionisti, occorre ricordare
che, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Walrave, punto 17, il detto articolo non
disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle
normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro
subordinato.
83 La
Corte, infatti, ha considerato che l'abolizione fra gli Stati membri degli
ostacoli alla libera circolazione delle persone sarebbe compromessa se
l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere
neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni
ed enti di natura non pubblicistica (v. la citata sentenza Walrave, punto 18).
84 Inoltre, la Corte ha rilevato che nei vari Stati membri le condizioni di
lavoro sono disciplinate talvolta da norme di natura legislativa o
regolamentare, talvolta da convenzioni e altri atti di natura privatistica.
Pertanto, se l'oggetto dell'art. 48 del Trattato fosse limitato agli atti della
pubblica autorità, potrebbero verificarsi disparità nella sua applicazione (v.
la citata sentenza Walrave, punto 19). Tale rischio è particolarmente evidente
in un caso come quello di specie poiché, come si è sottolineato nel punto 24 di
questa sentenza, le norme sui trasferimenti sono state emanate da enti diversi
o secondo tecniche differenti nei vari Stati membri.
85 L'UEFA obietta che questa interpretazione si risolve nel conferire all'art.
48 del Trattato un valore più vincolante per i privati che per gli Stati
membri, dato che solo questi ultimi possono avvalersi di limitazioni
giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica.
86 Tale argomento poggia su una premessa errata. Nulla osta, infatti, a che le
giustificazioni attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla
sanità pubblica siano invocate da privati. La natura pubblicistica o
privatistica della normativa di cui trattasi non incide affatto sulla portata o
sul contenuto delle dette giustificazioni.
87 Si deve pertanto concludere che l'art. 48 del Trattato si applica a norme
emanate da associazioni sportive come l'URBSFA, la FIFA, o l'UEFA per stabilire
le condizioni alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività
retribuita.
Quanto al carattere puramente interno della situazione cui si riferisce
il giudice nazionale
88 L'UEFA rileva che le cause pendenti dinanzi al giudice a quo si riferiscono
ad una situazione puramente interna allo Stato belga, che esula dalla sfera
d'applicazione dell'art. 48 del Trattato. Esse riguarderebbero infatti un
calciatore belga il cui trasferimento non ha potuto aver luogo a causa del
comportamento di una società belga e di un'associazione belga.
89 Certo, risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze
28 marzo 1979, causa 175/78, Saunders, Racc. pag. 1129, punto 11; 28 giugno
1984, causa 180/83, Moser, Racc. pag. 2539, punto 15: 28 gennaio 1992, causa
C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punto 9; e Kraus, citata, punto 15) che le
disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori, e
segnatamente l'art. 48, non possono essere applicate a situazioni puramente
interne di uno Stato membro, ossia in mancanza di qualsiasi criterio di
collegamento ad una qualunque delle situazioni previste dal diritto
comunitario.
90 Tuttavia, dagli accertamenti di fatto compiuti dal giudice a quo risulta che
il signor Bosman aveva stipulato un contratto di lavoro con una società di un
altro Stato membro per esercitare un'attività retribuita nel territorio di tale
Stato. Come ha giustamente osservato l'interessato, egli ha, ciò facendo,
risposto ad un'offerta di lavoro effettiva ai sensi dell'art. 48,
n. 3, lett. a).
91 Poiché la
situazione di cui alle cause a quibus non può qualificarsi puramente interna,
l'argomento prospettato dall'UEFA dev'essere respinto.
Sull'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori
92 Occorre quindi accertare se le norme sui trasferimenti costituiscano un
ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietato dall'art. 48 del
Trattato.
93 Come la Corte ha affermato più volte, la libera circolazione dei lavoratori
costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità e le norme del
Trattato che garantiscono tale libertà hanno effetto diretto sin dalla fine del
periodo transitorio.
94 La Corte ha inoltre considerato che l'insieme delle norme del Trattato
relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini
comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel
territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli
qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro
Stato membro (v. sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton, Racc. pag.
3877, punto 13, e 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265,
punto 16).
95 In tale contesto i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare,
del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il paese
d'origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi
soggiornare al fine di esercitare un'attività economica (v., in particolare,
sentenze 5 febbraio 1991, causa C-363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punto 9, e
Singh, citata, punto 17).
96 Le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di
lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione,
o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale
libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei
lavoratori interessati (v., anche sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio,
Racc. pag. I-1119, punti 18 e 19).
97 D'altro canto, la Corte ha rilevato, nella sentenza 27 settembre 1988, causa
81/87, Daily Mail and General Trust (Racc. pag. 5483, punto 16), che, sebbene
le norme del Trattato relative alla libertà di stabilimento mirino in particolare
a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro
ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d'origine ostacoli lo
stabilimento in un altro Stato membro di un suo cittadino o di una società
costituita secondo la sua normativa e corrispondente, peraltro, alla
definizione dettata dall'art. 58. I diritti garantiti dall'art. 52 e seguenti
del Trattato sarebbero vanificati se lo Stato d'origine potesse vietare alle
imprese di lasciare il suo territorio per stabilirsi in un altro Stato membro.
Le stesse considerazioni valgono, sotto il profilo dell'art. 48 del Trattato,
per le norme che ostacolano la libera circolazione dei cittadini di uno Stato
membro che intendano svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro
Stato membro
98 Ora, è vero che le norme sui trasferimenti contestate nelle cause a quibus
si applicano anche ai trasferimenti di calciatori fra società appartenenti a
federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e che norme
analoghe disciplinano i trasferimenti fra società appartenenti alla stessa
federazione nazionale.
99 Tuttavia, come hanno fatto notare il signor Bosman, il governo danese e
l'avvocato generale nei paragrafi 209 e 210 delle sue conclusioni, tali norme
sono idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che vogliono
svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono loro di
lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la
scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse.
100 In effetti, prevedendo, come fanno, che un calciatore professionista può
esercitare la sua attività in una nuova società stabilita in un altro Stato
membro solo se quest'ultima ha versato alla società di provenienza l'indennità
di trasferimento il cui importo è stato convenuto fra di esse o determinato ai
sensi dei regolamenti delle federazioni sportive, le dette norme costituiscono
un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
101 Come ha rilevato correttamente il giudice nazionale, tale conclusione non è
inficiata dal fatto che norme sui trasferimenti emanate dall'UEFA nel 1990
hanno disposto che i rapporti economici fra le due società non influiscono
sull'attività del calciatore, il quale può giocare liberamente per la sua nuova
società. Quest'ultima, infatti, resta tenuta a versare l'indennità di cui
trattasi, a pena di sanzioni che possono giungere fino alla sua radiazione per
debiti; e ciò le impedisce con altrettanta efficacia di ingaggiare un
calciatore proveniente da una società di un altro Stato membro senza prima
pagare la detta indennità.
102 La conclusione dianzi esposta non è infirmata nemmeno dalla giurisprudenza
della Corte, invocata dall'URBSFA e dall'UEFA, la quale esclude che l'art. 30
del Trattato si applichi a provvedimenti che limitano o vietano talune modalità
di vendita, purché essi valgano per tutti gli operatori interessati che
esercitano la loro attività nel territorio nazionale e incidano in uguale
misura, in diritto come in fatto, sullo smercio dei prodotti nazionali e dei
prodotti provenienti da altri Stati membri (v. sentenza 24 novembre 1993, cause
riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 16).
103 Basta rilevare, invero, che, sebbene le norme di cui si discute nelle cause
a quibus si applichino anche ai trasferimenti fra società facenti parte di
federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro e siano
analoghe a quelle che disciplinano i trasferimenti fra società aderenti alla
stessa federazione nazionale, resta pur sempre il fatto che esse condizionano
direttamente l'accesso dei calciatori al mercato del lavoro negli altri Stati
membri e in tal modo sono idonee ad ostacolare la libera circolazione dei
lavoratori. Esse non possono quindi venire assimilate alle normative
riguardanti le modalità di vendita delle merci che la sentenza Keck e Mithouard
ha ritenuto esulare dalla sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato (v.
anche, in materia di libera prestazione di servizi, sentenza 10 maggio 1995,
causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punti 36-38).
104 Di conseguenza, le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla
libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio, dall'art. 48
del Trattato. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette
norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero
giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi,
però, la loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento
dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo (v.,
in particolare, sentenza Kraus, citata, punto 32, e sentenza 30 novembre 1995,
causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-0000, punto 37).
Sull'esistenza di giustificazioni
105 L'URBSFA, l'UEFA e i governi francese e italiano hanno anzitutto sostenuto
che le norme sui trasferimenti sono giustificate dall'intento di conservare
l'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e di sostenere la ricerca di
calciatori di talento e la formazione dei giovani calciatori.
106 Considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e,
specialmente, del gioco del calcio nella Comunità, si deve riconoscere la
legittimità degli scopi consistenti nel garantire la conservazione di un
equilibrio fra le società, preservando una certa parità di possibilità e
l'incertezza dei risultati, e nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei
giovani calciatori.
107 Per quanto riguarda il primo di questi scopi, il signor Bosman ha giustamente
rilevato che l'applicazione delle norme sui trasferimenti non costituisce un
mezzo adeguato per garantire la conservazione dell'equilibrio finanziario e
sportivo nel mondo del calcio. Tali norme non impediscono alle società
economicamente più forti di procurarsi i servigi dei migliori calciatori né
impediscono che i mezzi finanziari disponibili costituiscano un elemento
decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne
risulti notevolmente alterato.
108 Quanto al secondo scopo, si deve ammettere che la prospettiva di percepire
indennità di trasferimento, di promozione o di formazione è effettivamente
idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad
assicurare la formazione dei giovani calciatori.
109 Tuttavia, essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo
dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività
professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e
aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente
sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia
i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di
ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante
nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né
costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso
delle società calcistiche di piccole dimensioni.
110 Peraltro, come ha rilevato l'avvocato generale nei paragrafi 226 e seguenti
delle sue conclusioni, gli stessi scopi possono essere conseguiti in modo
almeno altrettanto efficace con altri mezzi che non intralcino la libera
circolazione dei lavoratori.
111 Inoltre è stato sostenuto che le norme sui trasferimenti sono necessarie a
salvaguardare l'organizzazione mondiale del gioco del calcio.
112 A questo proposito si deve rilevare che il presente procedimento verte
sull'applicazione delle norme in esame all'interno della Comunità e non
riguarda i rapporti tra le federazioni nazionali degli Stati membri e quelle
dei paesi terzi. D'altra parte, l'applicazione di norme diverse ai
trasferimenti fra società facenti parte delle federazioni nazionali della
Comunità e ai trasferimenti fra tali società e quelle aderenti alle federazioni
nazionali dei paesi terzi non può creare difficoltà particolari. Infatti, come
emerge dai precedenti punti 22 e 23, le norme che a tutt'oggi disciplinano i
trasferimenti nell'ambito delle federazioni nazionali di alcuni Stati membri
differiscono da quelle che si applicano a livello internazionale.
113 Infine, l'argomento secondo cui le dette norme sono necessarie per
compensare le spese che le società hanno dovuto sostenere per pagare indennità
al momento dell'ingaggio dei loro calciatori non può essere accolto, giacché
tende a giustificare la conservazione di ostacoli alla libera circolazione dei
lavoratori con il semplice fatto che tali ostacoli possono essere esistiti in
passato.
114 Di conseguenza, la prima questione dev'essere risolta nel senso che l'art.
48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive
secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro,
alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere
ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato
alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di
promozione.
Sull'interpretazione
dell'art. 48 del Trattato con riguardo alle norme sulla cittadinanza
115 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art.
48 del Trattato osti all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive
secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le
società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori
professionisti cittadini di altri Stati membri.
Sull'esistenza di
un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori
116 Come la Corte ha rilevato sopra, nel punto 87, l'art. 48 del Trattato si
applica a norme emanate da associazioni sportive che determinano le condizioni
alle quali gli sportivi professionisti esercitano un'attività retribuita.
Pertanto, occorre accertare se le norme sulla cittadinanza costituiscano un
ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata dall'art. 48.
117 L'art. 48, n. 2, dispone espressamente che la libera circolazione dei
lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla
cittadinanza fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda
l'occupazione, la retribuzione e le condizioni di lavoro.
118 La citata disposizione è stata attuata, in particolare, dall'art. 4 del
regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), ai
sensi del quale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni
o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non
sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.
119 Lo stesso principio osta a che le norme dei regolamenti delle associazioni
sportive limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di
partecipare, come professionisti, ad incontri di calcio (v. sentenza Donà,
citata, punto 19).
120 A questo proposito, il fatto che tali norme non riguardino l'ingaggio dei
detti calciatori, che non è limitato, ma la possibilità, per le società cui
appartengono, di farli scendere in campo nelle partite ufficiali è irrilevante.
Poiché la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale
dell'attività di un calciatore professionista, è evidente che una norma che
limiti detta partecipazione incide anche sulle possibilità d'ingaggio del
calciatore interessato.
Sull'esistenza di
giustificazioni
121 Essendo stata accertata l'esistenza di un ostacolo, occorre verificare se
esso possa essere giustificato con riguardo all'art. 48 del Trattato.
122 L'URBSFA, l'UEFA e i governi tedesco, francese e italiano osservano che le
norme sulla cittadinanza sono giustificate da motivi non economici, attinenti
unicamente allo sport in sé e per sé.
123 Infatti, esse servirebbero, in primo luogo, a preservare il legame
tradizionale fra ogni società calcistica e il proprio paese, che è molto
importante per consentire al pubblico di identificarsi con la squadra preferita
e per far sì che le società che partecipano a gare internazionali rappresentino
effettivamente il proprio paese.
124 In secondo luogo, le dette norme sarebbero necessarie per costituire
un'adeguata riserva di calciatori nazionali che consenta alle squadre nazionali
di mettere in campo calciatori di alto livello in tutti i ruoli.
125 In terzo luogo esse contribuirebbero a conservare l'equilibrio sportivo fra
le società impedendo a quelle economicamente più forti di ingaggiare i migliori
calciatori.
126 Infine, l'UEFA sottolinea che la regola del «3+2» è stata elaborata di
concerto con la Commissione e dev'essere riesaminata regolarmente in funzione
dell'evoluzione della politica comunitaria.
127 Va sottolineato al riguardo che nella citata sentenza Donà, punti 14 e 15,
la Corte ha riconosciuto che le norme del Trattato in materia di libera
circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i
calciatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici,
attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali partite e che quindi
hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le
rappresentative di paesi diversi. La Corte ha sottolineato, però, che tale
restrizione della sfera d'applicazione delle norme di cui trattasi deve restare
entro i limiti del suo oggetto specifico.
128 Nella fattispecie le norme sulla cittadinanza non riguardano incontri
specifici fra rappresentative nazionali, ma si applicano a tutti gli incontri
ufficiali tra società calcistiche e, quindi, alla parte essenziale
dell'attività esercitata dai calciatori professionisti.
129 Alla luce di quanto precede le norme sulla cittadinanza non possono essere
considerate conformi all'art. 48 del Trattato. Questa norma sarebbe altrimenti
privata del suo effetto utile e il diritto fondamentale di accedere liberamente
a un'occupazione, che essa conferisce individualmente ad ogni lavoratore della
Comunità (v., sentenza 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. pag. 4097,
punto 14), sarebbe vanificato.
130 Nessuno degli argomenti fatti valere dalle associazioni sportive e dai
governi che hanno presentato osservazioni può inficiare tale conclusione.
131 In primo luogo si deve rilevare che il legame fra una società calcistica e
lo Stato membro nel quale essa è stabilita non può considerarsi inerente
all'attività sportiva, in ogni caso non più del legame che unisce tale società
al suo quartiere, alla sua città o alla sua regione, oppure, come nel caso del
Regno Unito, al territorio di competenza di ciascuna delle quattro federazioni.
Nei campionati nazionali, infatti, si affrontano società di regioni, di città o
di quartieri diversi, ma nessuna norma limita, relativamente a tali partite, il
diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre
regioni, da altre città o da altri quartieri.
132 Inoltre, la partecipazione alle gare internazionali è riservata alle
società che hanno ottenuto determinati risultati sportivi nel loro rispettivo
paese, senza che la cittadinanza dei loro calciatori rivesta un ruolo
particolare.
133 In secondo luogo, va osservato che, anche se le squadre nazionali devono
essere composte di calciatori cittadini del paese interessato, questi non
devono essere necessariamente qualificati per le società di tale paese.
Peraltro, ai sensi dei regolamenti delle associazioni sportive, le società che
hanno alle loro dipendenze calciatori stranieri sono tenute a permettere loro
di partecipare a determinati incontri nelle file della nazionale del loro
paese.
134 Inoltre, se è vero che la libera circolazione dei lavoratori, rendendo
accessibile il mercato del lavoro di uno Stato membro ai cittadini degli altri
Stati membri, ha l'effetto di ridurre le possibilità dei lavoratori nazionali
di trovare un'occupazione nel territorio dello Stato cui appartengono, è anche
vero che essa offre loro in cambio nuove prospettive di occupazione negli altri
Stati membri. Manifestamente, tali considerazioni valgono anche per i
calciatori professionisti.
135 In terzo luogo, per quanto riguarda l'equilibrio sportivo, occorre rilevare
che le norme sulla cittadinanza, che impedirebbero alle squadre più facoltose di
ingaggiare i migliori calciatori stranieri, non sono idonee a conseguire questo
scopo giacché nessuna norma limita la loro facoltà di ingaggiare i migliori
calciatori nazionali, che compromette in misura non diversa il detto
equilibrio.
136 Infine, per quanto riguarda l'argomento relativo al fatto che la
Commissione ha partecipato all'elaborazione della regola del «3+2», si deve
ricordare che, al di fuori dei casi in cui tali competenze le sono
espressamente attribuite, la Commissione non ha il potere di dare garanzie
quanto alla compatibilità di un determinato comportamento con il Trattato (v.,
anche, sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e
Salengo, Racc. pag. 1413, punto 16). Essa, in ogni caso, non dispone del potere
di autorizzare comportamenti contrari al Trattato.
137 Da quanto precede risulta che l'art. 48 del Trattato osta all'applicazione
di norme emanate da associazioni sportive, secondo le quali, nelle partite
delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono
schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di
altri Stati membri.
Sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato
138 Poiché i due tipi di norme menzionate nelle questioni pregiudiziali sono in
contrasto con l'art. 48, non occorre pronunciarsi sull'interpretazione degli
artt. 85 e 86 del Trattato.
Sugli effetti di questa sentenza nel tempo
139 Nelle loro osservazioni scritte e orali l'UEFA e l'URBSFA hanno attirato
l'attenzione della Corte sulle gravi conseguenze che dalla sua sentenza
potrebbero risultare per l'organizzazione del gioco del calcio nel suo
complesso, qualora essa giudicasse incompatibili con il Trattato le norme sui
trasferimenti e le norme sulla cittadinanza.
140 Dal canto suo, il signor Bosman, pur osservando che una soluzione in tal
senso non è ineluttabile, ha rilevato che la Corte potrebbe limitare nel tempo
gli effetti della sua sentenza per quanto riguarda le norme sui trasferimenti.
141 Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione che la Corte dà di
una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale
dall'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, se necessario, il significato e
la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa e
applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così
interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici
sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda
d'interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice
competente una lite relativa all'applicazione della detta norma (v., in
particolare, sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379,
punto 27).
142 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della
certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere
indotta a limitare la possibilità di qualunque interessato di far valere una
norma, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione rapporti
giuridici costituiti in buona fede. Tale limitazione può essere ammessa
soltanto dalla Corte nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione
richiesta (v., in particolare, sentenze Blaizot, citata, punto 28, e Legros e
a., citata, punto 30).
143 Nel caso di specie i peculiari aspetti delle norme emanate dalle
associazioni sportive per quanto riguarda i trasferimenti di calciatori fra
società di Stati membri diversi, come pure il fatto che le stesse norme, o
norme analoghe, si applicavano sia ai trasferimenti fra società aderenti alla
stessa federazione nazionale sia ai trasferimenti fra società facenti parte di
federazioni nazionali diverse nell'ambito dello stesso Stato membro, possono
aver creato uno stato d'incertezza quanto alla compatibilità delle dette norme
con il diritto comunitario.
144 Pertanto, considerazioni imperative di certezza del diritto ostano a che
situazioni giuridiche che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano
rimesse in discussione. Occorre prevedere, tuttavia, un'eccezione a favore
delle persone che abbiano preso tempestivamente iniziative per salvaguardare i
loro diritti. Infine, si deve precisare che la limitazione degli effetti della
detta interpretazione può essere ammessa solo per le indennità di trasferimento,
di formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state
già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima
di tale data.
145 Di conseguenza, si deve statuire nel senso che l'effetto diretto dell'art.
48 del Trattato non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni
relative a indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, alla
data di questa sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in
adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per
coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o
esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.
146 Per quanto riguarda invece le norme sulla cittadinanza, la limitazione
temporale degli effetti di questa sentenza non può essere ammessa. Infatti,
alla luce delle citate sentenze Walrave e Donà, nessuno poteva ragionevolmente
ritenere che le discriminazioni derivanti da tali norme fossero compatibili con
l'art. 48 del Trattato.
Decisione
relativa alle spese
Sulle spese
147 Le spese sostenute dai governi danese, tedesco, francese e italiano e dalla
Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause
principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Liegi con
sentenza 1_ ottobre 1993, dichiara:
1) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da
associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino
di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società,
può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha
versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di
formazione o di promozione.
2) L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da
associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che
esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero
limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.
3) L'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CEE non può essere fatto valere
a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, di
formazione o di promozione che, alla data di questa sentenza, siano state già
pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di
tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano
intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto
nazionale vigente in materia.