SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1979.
LISELOTTE HAUER CONTRO
LAND RHEINLAND-PFALZ.
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT).
DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI.
CAUSA 44/79.

 

Parti
NEL PROCEDIMENTO 44/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
LISELOTTE HAUER , RESIDENTE IN BAD DURKHEIM ,
E
LAND RHEINLAND-PFALZ ( LAND RENANIA-PALATINATO ),

Oggetto della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , ' RECANTE MISURE INTESE AD ADEGUARE IL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO ' , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , IN RELAZIONE ALL ' ART . 1 DEL ' GESETZ UBER MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER WEINWIRTSCHAFT - WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ' ( LEGGE TEDESCA RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO ),

Motivazione della sentenza
1 CON ORDINANZA 14 DICEMBRE 1978 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO 1979 , IL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI AD ADEGUARE IL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO ( GU N . L 135 , PAG . 32 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 ( GU N . L 133 , PAG . 1 ).

2 RISULTA DAGLI ATTI CHE , IL 6 GIUGNO 1975 , LA SIG.RA HAUER AVEVA CHIESTO ALL ' AUTORITA COMPETENTE DEL LAND RHEINLAND-PFALZ L ' AUTORIZZAZIONE PER UN NUOVO IMPIANTO DI VITI SU UN FONDO DI SUA PROPRIETA NELLA ZONA DI BAD DURKHEIM . LA DOMANDA VENIVA RESPINTA CON LA MOTIVAZIONE CHE IL FONDO ERA INIDONEO ALLA VITICOLTURA AI SENSI DELLA NORMATIVA TEDESCA IN MATERIA , E CIOE LA LEGGE TEDESCA 10 MARZO 1977 , RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO ( WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ). LA SIG.RA HAUER FACEVA OPPOSIZIONE CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO IL 22 GENNAIO 1976 . MENTRE ERA PENDENTE QUESTA OPPOSIZIONE , VENIVA ADOTTATO IL REGOLAMENTO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , CHE ALL ' ART . 2 VIETAVA , PER UN PERIODO DI TRE ANNI , QUALSIASI NUOVO IMPIANTO DI VITI . L ' OPPOSIZIONE VENIVA RESPINTA DALL ' AMMINISTRAZIONE CON PROVVEDIMENTO 21 OTTOBRE 1976 , PER IL DUPLICE MOTIVO CHE IL FONDO ERA INIDONEO ALLA VITICOLTURA E CHE I NUOVI IMPIANTI DI VITI ERANO VIETATI DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO SUMMENZIONATO .

3 DOPO CHE L ' INTERESSATA AVEVA PROPOSTO RICORSO CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT , L ' AMMINISTRAZIONE AMMETTEVA , IN SEGUITO AI RISULTATI DI PERIZIE EFFETTUATE SULLE UVE RACCOLTE NELLA PARCELLA CATASTALE IN QUESTIONE E AD UNA TRANSAZIONE CON VARI ALTRI PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI , CHE IL FONDO DELLA RICORRENTE POSSEDEVA I REQUISITI MINIMI PER POTERSI CONSIDERARE , AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE , IDONEO ALLA VITICOLTURA , E SI DICHIARAVA DISPOSTA A CONCEDERE LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL DIVIETO DI EFFETTUARE NUOVI IMPIANTI , STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO . RISULTA PERTANTO CHIARO CHE ATTUALMENTE LA CONTROVERSIA FRA LE PARTI VERTE ESCLUSIVAMENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO .

4 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE IL REGOLAMENTO N . 1162/76 NON PUO APPLICARSI AD UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA MOLTO PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE SICCHE L ' AUTORIZZAZIONE DOVREBBE VENIRE CONCESSA ; QUAND ' ANCHE IL REGOLAMENTO SI APPLICASSE A DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE , ESSO SAREBBE COMUNQUE INOPPONIBILE ALLA RICORRENTE IN QUANTO E INCOMPATIBILE COL SUO DIRITTO DI PROPRIETA E COL SUO DIRITTO AL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE , TUTELATI DAGLI ARTT . 12 E 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .

5 AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA , IL VERWALTUNGSGERICHT HA RITENUTO OPPORTUNO SOLLEVARE LE DUE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
1 . SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ART . 2 , N . 1 , SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER I NUOVI IMPIANTI DI VITI GIA PRESENTATE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO .

2 . PER IL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 1 ): SE L ' ART . 2 , N . 1 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI , IVI SANCITO , VALE - A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , VALE A DIRE , IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE DELL ' IDONEITA DEL TERRENO , DISCIPLINATA DAL PAR 1 , 1* COMMA , 2A FRASE , E 2* COMMA , DELLA LEGGE TEDESCA RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO ( WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ).

SULLA PRIMA QUESTIONE ( APPLICAZIONE NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 )
6 A QUESTO PROPOSITO , LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE SE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI FOSSE SVOLTO REGOLARMENTE E L ' AMMINISTRAZIONE AVESSE RICONOSCIUTO SENZA INDUGIO CHE IL FONDO DI SUA PROPRIETA POSSEDEVA I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE NAZIONALE PER L ' IDONEITA ALLA VITICOLTURA , L ' AUTORITA COMPETENTE AVREBBE DOVUTO NORMALMENTE ACCOGLIERE LA SUA DOMANDA , PRESENTATA FIN DAL 6 GIUGNO 1975 , GIA PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO . DI QUESTO FATTO OCCORREREBBE TENER CONTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO STESSO , TANTO PIU CHE LA PRODUZIONE DEL VIGNETO IN QUESTIONE NON AVREBBE INCISO SENSIBILMENTE SULLE CONDIZIONI DEL MERCATO , POICHE FRA L ' IMPIANTO DI UN VIGNETO E L ' INIZIO DELLA PRODUZIONE INTERCORRE UN CERTO LASSO DI TEMPO .

7 LA TESI SOSTENUTA DALLA RICORRENTE NON PUO VENIRE ACCOLTA . L ' ART . 2 , N . 1 , 2* COMMA , DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , STABILISCE INFATTI ESPRESSAMENTE CHE ' DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ' , GLI STATI MEMBRI NON ACCORDANO PIU AUTORIZZAZIONI PER EFFETTUARE NUOVI IMPIANTI . LA MENZIONE , IVI CONTENUTA , DELL ' ATTO DI AUTORIZZAZIONE , ESCLUDE CHE POSSA AVERE RILIEVO IL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIVELA CHIARAMENTE L ' INTENTO DI ATTRIBUIRE AL REGOLAMENTO EFFICACIA IMMEDIATA , TANTO PIU CHE L ' ART . 4 STABILISCE CHE PERFINO I DIRITTI DI IMPIANTO O DI REIMPIANTO ACQUISITI ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO SONO SOSPESI PER LA DURATA DEL DIVIETO .

8 COME AFFERMATO AL SESTO PUNTO DEL PREAMBOLO , IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI E IMPOSTO DA UN ' INTERESSE PUBBLICO PERENTORIO ' VALE A DIRE L ' ESIGENZA DI PORRE UN FRENO ALLA SOVRAPPRODUZIONE DI VINO NELLA COMUNITA , DI RISTABILIRE L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO E DI PREVENIRE LA FORMAZIONE DI ECCEDENZE STRUTTURALI . RISULTA PERTANTO CHE IL REGOLAMENTO N . 1162/76 HA LO SCOPO DI BLOCCARE , CON EFFETTO IMMEDIATO , L ' INCREMENTO DELLA SUPERFICIE VITICOLA ESISTENTE , SICCHE NON SI GIUSTIFICHEREBBE UN ' ECCEZIONE A FAVORE DELLE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .

9 LA PRIMA QUESTIONE VA DUNQUE RISOLTA COME SEGUE : IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ART . 2 , N . 1 , DI ESSO SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI PRESENTATE ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL PRIMO REGOLAMENTO .

SULLA SECONDA QUESTIONE ( PORTATA MATERIALE DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 )
10 CON LA SECONDA QUESTIOINE , IL VERWALTUNGSGERICHT CHIEDE ALLA CORTE SE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI , SANCITO DALL ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , SI APPLICHI IN ASSOLUTO , SE CIOE CONCERNA ANCHE TERRENI RICONOSCIUTI IDONEI ALLA VITICOLTURA SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE NAZIONALE .

11 LA LETTERA DEL REGOLAMENTO E ESPLICITA A QUESTO PROPOSITO , IN QUANTO L ' ART . 2 VIETA ' QUALSIASI NUOVO IMPIANTO ' , PRESCINDENDO DALLE CARATTERISTICHE DEI FONDI . SIA DALLA LETTERA CHE DAGLI SCOPI DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 RISULTA CHE IL DIVIETO DEVE APPLICARSI A TUTTI I NUOVI IMPIANTI , INDIPENDENTEMENTE DALLE CARATTERISTICHE DEI TERRENI E DALLA CLASSIFICAZIONE DEI MEDESIMI SECONDO LA LEGGE NAZIONALE . INFATTI , IL REGOLAMENTO E VOLTO , COME RISULTA IN PARTICOLARE DAL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO , A POR FINE ALLA SOVRAPPRODUZIONE DELLA VITICOL TURA IN EUROPA E A RISTABILIRE , SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE , L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO . UNICHE ECCEZIONI ALLA PORTATA GENERALE DEL DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 2 , N . 1 , SONO QUELLE CONTEMPLATE AL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO , MA E PACIFICO CHE NESSUNA DI ESSE RICORRE NEL CASO DI SPECIE .

12 PERTANTO , LA SECONDA QUESTIONE DEV ' ESSERE COSI RISOLTA : L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI IVI SANCITO , VALE - A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , CIOE , IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL TERRENO SIA O NO ADATTO ALLA COLTURA DELLA VITE IN BASE AI CRITERI STABILITI DAL DIRITTO NAZIONALE .

SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

 
13 NELL ' ORDINANZA DI RINVIO , IL VERWALTUNGSGERICHT AGGIUNGE CHE , PER IL CASO IN CUI IL REGOLAMENTO N . 1162/76 ANDASSE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO IVI SANCITO HA PORTATA GENERALE , VALE A DIRE SI APPLICA ANCHE AI TERRENI IDONEI ALLA VITICOLTURA , LA RELATIVA DISPOSIZIONE ANDREBBE PROBABILMENTE CONSIDERATA INAPPLICABILE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , POICHE SAREBBE DUBBIA LA SUA COMPATIBILITA CON LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI , GARANTITA DAGLI ARTT . 12 E 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE , IN MATERIA DI DIRITTO DI PROPRIETA E , RISPETTIVAMENTE , DI LIBERO ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROFESSIONALE .

14 COME AFFERMATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 17 DICEMBRE 1970 ( INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT , RACC . PAG . 1125 ), EVENTUALI QUESTIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI MEDIANTE ATTI EMANANTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA POSSONO ESSERE VALUTATE UNICAMENTE ALLA STREGUA DEL DIRITTO COMUNITARIO . IL RICHIAMO A CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIALI , PROPRI DELLA LEGISLAZIONE O DEL SISTEMA COSTITUZIONALE DI UNO STATO MEMBRO , INCRINEREBBE INEVITABILMENTE L ' UNITA DEL MERCATO COMUNE E COMPROMETTEREBBE LA COESIONE DELLA COMUNITA , GIACCHE MENOMEREBBE L ' UNITA E L ' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO .

15 LA CORTE HA ALTRESI DICHIARATO , NELLA SENTENZA SUMMENZIONATA E , IN SEGUITO , NELLA SENTENZA 14 MAGGIO 1974 ( NOLD , RACC . PAG . 491 ) CHE I DIRITTI FONDAMEN TALI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO , DI CUI ESSA GARANTISCE L ' OSSERVANZA ; NEL GARANTIRE LA TUTELA DI TALI DIRITTI , ESSA E TENUTA AD ISPIRARSI ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI E NON POTREBBE , QUINDI , AMMETTERE PROVVEDIMENTI INCOMPATIBILI CON I DIRITTI FONDAMENTALI RIONOSCIUTI E GARANTITI DALLE COSTITUZIONI DI TALI STATI ; I TRATTATI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DELL ' UOMO , CUI GLI STATI MEMBRI HANNO COOPERATO O ADERITO , POSSONO DEL PARI FORNIRE ELEMENTI DI CUI OCCORRE TENERE CONTO NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO ORIENTAMENTO E STATO RIAFFERMATO DALLA DICHIARAZIONE COMUNE DELL ' ASSEMBLEA , DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE , DEL 5 APRILE 1977 , LA QUALE , DOPO AVERE RICORDATO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , FA RIFERIMENTO TANTO AI DIRITTI GARANTITI DALLE COSTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI , QUANTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI , DEL 4 NOVEMBRE 1950 ( GU 1977 , N . C 103 , PAG . 1 ).

16 ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO , SI DEVE RITENERE CHE I DUBBI SOLLEVATI DAL VERWALTUNGSGERICHT IN MERITO ALLA COMPATIBILITA DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 CON LE NORME VOLTE ALLE TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI CONCERNANO LA LEGITTIMITA DEL REGOLAMENTO SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO ; A QUESTO PROPOSITO , OCCORRE VALUTARE SEPARATAMENTE L ' EVENTUALE LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA E LE EVENTUALI LIMITAZIONI DEL DIRITTO AL LIBERO ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROFESSIONALE .


SUL DIRITTO DI PROPRIETA
17 NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , IL DIRITTO DI PROPRIETA E TUTELATO ALLA STREGUA DEI PRINCIPI COMUNI ALLE COSTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI , RECEPITI NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO .

18 L ' ART . 1 DI DETTO PROTOCOLLO RECITA :
' OGNI PERSONA FISICA E MORALE HA DIRITTO AL RISPETTO DEI SUOI BENI . NESSUNO PUO ESSERE PRIVATO DELLA SUA PROPRIETA SALVO CHE PER CAUSA DI UTILITA PUBBLICA E NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE .

LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NON PORTANO PREGIUDIZIO AL DIRITTO DEGLI STATI DI METTERE IN VIGORE LE LEGGI DA ESSI GIUDICATE NECESSARIE PER REGOLARE L ' USO DEI BENI IN MODO CONFORME ALL ' INTERESSE GENERALE E PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DI ALTRE CONTRIBUZIONI O DELLE AMMENDE ' .

19 QUESTA NORMA , DOPO AVER AFFERMATO IL PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLA PROPRIETA , CONTEMPLA DUE FORME DI POSSIBILI LESIONI DEI DIRITTI DEL PROPRIETARIO , VALE A DIRE QUELLE CONSISTENTI NEL PRIVARE IL PROPRIETARIO DEL SUO DIRITTO E QUELLE CONSISTENTI NEL LIMITARE L ' ESERCIZIO DI QUESTO . NEL CASO DI SPECIE , E INCONTESTABILE CHE IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI NON PUO CONSIDERARSI COME UN ATTO COMPORTANTE LA PRIVAZIONE DELLA PROPRIETA , ATTESO CHE IL PROPRIETARIO RIMANE LIBERO DI DISPORRE DEI PROPRI BENI E DI DESTINARLI A QUALSIASI ALTRO USO NON VIETATO . PER CONTRO , NON V ' E DUBBIO CHE DETTO DIVIETO LIMITI L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA . L ' ART . 1 , 2* COMMA , DEL PROTOCOLLO , CHE SANCISCE IL DIRITTO DEGLI STATI ' DI METTERE IN VIGORE LE LEGGI DA ESSI GIUDICATE NECESSARIE PER REGOLARE L ' USO DEI BENI IN MODO CONFORME ALL ' INTERESSE GENERALE ' , FORNISCE UN ' INDICAZIONE IMPORTANTE IN PROPOSITO IN QUANTO AMMETTE IN LINEA DI PRINCIPIO LA LICEITA DELLE RESTRIZIONI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA , A CONDIZIONE CHE QUESTE RESTINO NEL LIMITE DI QUANTO GIUDICATO DAGLI STATI ' NECESSARIO ' AI FINI DELLA TUTELA DELL ' ' INTERESSE GENERALE ' . QUESTA NORMA NON PERMETTE TUTTAVIA DI FORNIRE UNA SOLUZIONE SUFFICIENTEMENTE PRECISA ALLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL VERWALTUNGSGERICHT .

20 PER LA SOLUZIONE DI DETTA QUESTIONE OCCORRE PERTANTO TENER CONTO ALTRESI DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLE NORME E DALLE PRASSI COSTITUZIONALI DEI NOVE STATI MEMBRI . A QUESTO PROPOSITO VA ANZITUTTO CONSTATATO CHE TALI NORME E PRASSI CONSENTONO AL LEGISLATORE DI DISCIPLINARE L ' USO DELLA PROPRIETA PRIVATA NELL ' INTERESSE GENERALE . TALUNE COSTITUZIONI FANNO RIFERIMENTO , A QUESTO PROPOSITO , AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA PROPRIETA ( LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ART . 14 , 2* COMMA , 1A FRASE ), ALLA FUNZIONE SOCIALE DELLA STESSA ( COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , ART . 42 , 2* COMMA ), AL PRINCIPIO CHE L ' USO DI ESSA VA SUBORDINATO ALLE ESIGENZE DEL BENE COMUNE ( LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , ART . 14 , 2* COMMA , 2A FRASE , E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA IRLANDESE , ART . 43 , 2* COMMA , N . 2 ), O A QUELLE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE ( COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA IRLANDESE , ART . 43 , 2* COMMA , N . 1 ). IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , VARI TESTI LEGISLATIVI HANNO DATO CONCRETA ESPRESSIONE A QUESTA FUNZIONE SOCIALE DEL DIRITTO DI PROPRIETA ; IN CIASCUNO DI ESSI , VIGONO NORME IN MATERIA DI ECONOMIA AGRICOLA E FORESTALE , DI REGIME DELLE ACQUE , DI PROTEZIONE DELL ' AMBIENTE NATURALE , DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI URBANISTICA , CHE LIMITANO , TALVOLTA NOTEVOLMENTE , L ' USO DELLA PROPRIETA FONDIARIA .

21 IN PARTICOLARE , IN TUTTI I PAESI DELLA COMUNITA IN CUI SI COLTIVA LA VITE VIGONO NORME IMPERATIVE , ANCHE SE NON TUTTE DELLA STESSA SEVERITA , IN MATERIA DI IMPIANTO DELLE VITI , DI SELEZIONE DELLE VARIETA E DI METODI DI COLTURA . IN NESSUNO DI ESSI QUESTE NORME SONO CONSIDERATE INCOMPATIBILI , IN LINEA DI PRINCIPIO , COLLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA .

22 E PERTANTO LECITO AFFERMARE , ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI MEMBRI E DELLE PRASSI LEGISLATIVE COSTANTI NELLE PIU VARIE MATERIE , CHE NESSUNA RAGIONE DI PRINCIPIO IMPEDIVA DI ASSOGGETTARE A LIMITAZIONI , CON IL REGOLAMENTO N . 1162/76 , L ' IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI . SI TRATTA DI LIMITAZIONI NOTE , IN FORME IDENTICHE O ANALOGHE , ALL ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI , E DA QUESTO RICONOSCIUTE LEGITTIME .

23 QUESTA CONSTATAZIONE NON ESAURISCE TUTTAVIA LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL VERWALTUNGSGERICHT : ANCHE SE NON SI PUO CONTESTARE , IN LINEA DI PRINCIPIO , LA FACOLTA DELLA COMUNITA DI STABILIRE LIMITI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA NELL ' AMBITO DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO E AI FINI DI UNA POLITICA STRUTTURALE , OCCORRE ALTRESI ESAMINARE SE LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA CONTROVERSA SIANO REALMENTE GIUSTIFICATE DA OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA E NON COSTITUISCANO UN ' INTERVENTO INACCETTABILE E SPROPORZIONATO RISPETTO AI FINI PERSEGUITI , NELLE PREROGATIVE DEL PROPRIETARIO , TALE DA LEDERE ADDIRITTURA LA SOSTANZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA . QUESTA E INFATTI LA CENSURA FORMULATA DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , LA QUALE SOSTIENE CHE SOLAMENTE NELL ' AMBITO DI UNA POLITICA VOLTA AL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO IL LEGISLATORE PUO PORRE LIMITI ALLA DISPONIBILITA DELLA PROPRIETA DEI FONDI DESTINATI ALLE VITICOLTURA , SICCHE , ESSENDO IL SUO FONDO IDONEO ALLA VITICOLTURA , IL SUO DIRITTO SAREBBE INTANGIBILE . OCCORRE PERTANTO INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI PERSEGUITI COL REGOLAMENTO CONTROVERSO , ONDE VALUTARE SE ESISTA UN RAPPORTO RAGIONEVOLE FRA I PROVVEDIMENTI DISPOSTI CON DETTO REGOLAMENTO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA COMUNITA .

24 LE NORME DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 VANNO CONSIDERATE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO , LA QUALE E STRETTAMENTE CONNESSA ALLE POLITICA STRUTTURALE DELLA COMUNITA NEL SETTORE DI CUI TRATTASI . GLI SCOPI DI QUESTA SONO ENUNZIATI NEL REGOLAMENTO 28 APRILE 1970 , N . 816 , RELATIVO A DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU N . L 99 , PAG . 1 ) - SUL QUALE SI FONDA IL REGOLAMENTO CONTROVERSO - E NEL REGOLAMENTO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 337 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU N . L 54 , PAG . 1 ), CHE HA DATO ORGANICA SISTEMAZIONE AL COMPLESSO DELLE NORME CHE REGGONO L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI QUESTO MERCATO . IL TITOLO III DI DETTO REGOLAMENTO , INTITOLATO ' NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO DELLO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI ' , CONTIENE ATTUALMENTE LA DISCIPLINA GIURIDICA DI BASE IN MATERIA . UN ALTRO ELEMENTO CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE LA POLITICA SEGUITA DALLA COMUNITA IN MATERIA E LA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL 21 APRILE 1975 , CONCERNENTE I NUOVI ORIENTAMENTI INTESI AD EQUILIBRARE IL MERCATO DEI VINI DA PASTO ( GU N . C 90 , PAG . 1 ).

25 DALL ' INSIEME DI QUESTE NORME RISULTA CHE QUESTA POLITICA , INAUGURATA E PARZIALMENTE ATTUATA DALLA COMUNITA , CONSISTE NELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI LEGATA AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SETTORE VITIVINICOLO . TALE AZIONE MIRA , NELL ' AMBITO DEGLI ORIENTAMENTI ENUNZIATI DALL ' ART . 39 DEL TRATTATO CEE , A UN DUPLICE OBIETTIVO : STABILIZZARE DUREVOLMENTE IL MERCATO VINICOLO AD UN LIVELLO DI PREZZI REMUNERATIVO PER I PRODUTTORI ED EQUO PER I CONSUMATORI , E MIGLIORARE LA QUALITA DEI VINI MESSI IN COMMERCIO . PER IL CONSEGUIMENTO DI QUESTI DUE OBIETTIVI , L ' EQUILIBRIO QUANTITATIVO E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO , LA NORMATIVA COMUNITARIA SUL MERCATO VITIVINICOLO HA PREVISTO UN ' AMPIA GAMMA DI INTERVENTI TANTO NELLA FASE DELLA PRODUZIONE CHE IN QUELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI VINI .

26 A QUESTO PROPOSITO , OCCORRE ANZITUTTO RICORDARE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 816/70 , RIPRESE IN FORMA PIU ELABORATA DALL ' ART . 31 DEL REGOLAMENTO N . 337/79 , SECONDO CUI GLI STATI MEMBRI REDIGONO PIANI DI PREVISIONE RELATIVI ALL ' IMPIANTO DELLE VITI ED ALLA PRODUZIONE , DA COORDINARSI NELL ' AMBITO DEL PIANO COMUNITARIO OBBLIGATORIO . PER L ' ATTUAZIONE DI QUESTO PIANO POSSONO ESSERE ADOTTATI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL ' IMPIANTO , AL REIMPIANTO , ALL ' ESTIRPAZIONE O ALL ' ABBANDONO DI VIGNETI .

27 E IN TALE AMBITO CHE SI INSERISCE IL REGOLAMENTO N . 1162/76 . DAL SUO PREAMBOLO E DALLA SITUAZIONE ECONOMICA NELLA QUALE ESSO E STATO ADOTTATO , CARATTERIZZATA DAL FORMARSI , A PARTIRE DALLA VENDEMMIA DEL 1974 , DI ECCEDENZE DI PRODUZIONE AVENTI CARATTERE PERMANENTE , RISULTA CHE QUESTO REGOLAMENTO MIRA A DUE OBIETTIVI : FAR FRONTE SUL MOMENTO AL CONTINUO AUMENTO DELLE ECCEDENZE E PERMETTERE ALLE ISTITUZIONI DI ATTUARE , IN UN PERIODO DI TEMPO ADEGUATO , UNA POLITICA STRUTTURALE VOLTA A FAVORIRE LE PRODUZIONI DI ALTA QUALITA , NEL RISPETTO DELLE PECULIARITA E DELLE ESIGENZE DELLE VARIE REGIONI VINICOLE DELLA COMUNITA , CON UN ' ADEGUATA SCELTA DEI TERRENI E DELLE VARIETA , OLTRE CHE CON LA DISCIPLINA DEI METODI DI PRODUZIONE .

28 ONDE VENIRE INCONTRO A QUESTA DUPLICE ESIGENZA , IL CONSIGLIO HA SANCITO , CON IL REGOLAMENTO N . 1162/76 , IL DIVIETO GENERALE DI NUOVI IMPIANTI , SENZA OPERARE , SALVO CHE PER ALCUNE IPOTESI BEN INDIVIDUATE DI CARATTERE ECCEZIONALE , ALCUNA DISTINZIONE IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI TERRENI . VA RILEVATO CHE IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO , NELLA SUA STRUTTURA GENERALE , HA CARATTERE TEMPORANEO , IN QUANTO VOLTO A FAR FRONTE SUL MOMENTO AD UNA ECCEDENZA CONGIUNTURALE , ED A CONSENTIRE AL TEMPO STESSO L ' ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI CARATTERE STRUTTURALE .

29 COSI INTESO , IL PROVVEDIMENTO CONTROVERSO NON STABILISCE ALCUNA ILLECITA LIMITAZIONE DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA . INFATTI LO SFRUTTAMENTO DEI NUOVI VIGNETI , IN UNA SITUAZIONE CARATTERIZZATA DA UNA SOVRAPPRODUZIONE DUREVOLE , AVREBBE , SOTTO IL PROFILO ECONOMICO , L ' UNICO EFFETTO DI AUMENTARE LE ECCEDENZE ; INOLTRE , L ' ESTENSIONE DELLE AREE COLTIVATE COMPORTEREBBE , IN QUESTA FASE , IL RISCHIO DI RENDERE PIU DIFFICILE L ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA STRUTTURALE A LIVELLO COMUNITARIO , QUALORA QUESTA FOSSE FONDATA SU CRITERI PIU SEVERI DI QUELLI CONTEMPLATI DALLE ATTUALI NORMATIVE NAZIONALI PER QUANTO CONCERNE LA SCELTA DEI TERRENI IDONEI ALLA VITICOLTURA .

30 DA QUANTO ESPOSTO CONSEGUE CHE IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VITI , STABILITO , PER UN PERIODO LIMITATO , DAL REGOLAMENTO N . 1162/76 , COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA CHE E GIUSTIFICATA DAGLI OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE PERSEGUITI DALLA COMUNITA E NON LEDE LA SOSTANZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA RICONOSCIUTO E TUTELATO DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .

SULLA LIBERTA DI ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROFESSIONALE
31 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE POI CHE IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI , SANCITO DAL REGOLAMENTO N . 1162/76 , VIOLA UN SUO DIRITTO FONDAMENTALE IN QUANTO HA L ' EFFETTO DI LIMITARE LA SUA LIBERTA DI ESERCITARE LA PROPRIA ATTIVITA PROFESSIONALE DI VITICOLTRICE .

32 COME LA CORTE HA GIA AVUTO MODO DI AFFERMARE NELLA SENTENZA 14 MAGGIO 1974 , NOLD , SUMMENZIONATA , BENCHE L ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DI VARI STATI MEMBRI TUTELI IL LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI , I DIRITTI RICONOSCIUTI IN MATERIA , LUNGI DAL COSTITUIRE PREROGATIVE ASSOLUTE , VANNO CONSIDERATI ANCH ' ESSI ALLA LUCE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE ATTIVITA OGGETTO DELLA TUTELA . NEL CASO DI SPECIE , VA RILEVATO CHE IL PROVVEDIMENTO COMUNITARIO CONTROVERSO NON INCIDE IN ALCUN MODO SULL ' ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE , NE SUL LIBERO ESERCIZIO DI QUESTA PROFESSIONE SUI TERRENI ATTUALMENTE DESTINATI ALLA VITICOLTURA . QUALORA IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DOVESSE INCIDERE SUL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE , TALE RESTRIZIONE SAREBBE SEMPLICEMENTE UNA CONSEGUENZA DEI LIMITI POSTI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA E SI CONFONDEREBBE CON QUESTI . LA LIMITAZIONE DEL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE , QUALORA ESISTESSE , SAREBBE DUNQUE GIUSTIFICATA DAGLI STESSI MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE RESTRIZIONI DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA .

33 DAL COMPLESSO DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE IN PRECEDENZA , RISULTA CHE L ' ESAME DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , SOTTO IL PROFILO DEI DUBBI SOLLEVATI DAL VERWALTUNGSGERICHT , NON HA RIVELATO ALCUN ELEMENTO ATTO AD INFICIARNE LA VALIDITA IN QUANTO CONTRASTANTE CON I PRINCIPI CHE , NELLA COMUNITA , REGGONO LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI .

Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE CON ORDINANZA 14 DICEMBRE 1978 , DICHIARA :
1* IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI AD ADEGUARE IL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , CHE MODIFICA PER LA SECONDA VOLTA IL REGOLAMENTO N . 1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL SUO ART . 2 , N . 1 , SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI PRESENTATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .

2* L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI , IVI SANCITO , VALE - A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , CIOE , IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL TERRENO SIA O NO ADATTO ALLE COLTURA DELLA VITE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .