SENTENZA
DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1979.
LISELOTTE HAUER
CONTRO LAND
RHEINLAND-PFALZ.
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL
VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT).
DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI.
CAUSA 44/79.
Parti
NEL PROCEDIMENTO 44/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA
DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A
NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL
VERWALTUNGSGERICHT ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ) DI NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
LISELOTTE HAUER , RESIDENTE IN BAD DURKHEIM ,
E
LAND RHEINLAND-PFALZ ( LAND RENANIA-PALATINATO ),
Oggetto
della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 2
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N .
1162 , ' RECANTE MISURE INTESE AD ADEGUARE IL
POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO ' , NELLA VERSIONE DI CUI AL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 ,
IN RELAZIONE ALL ' ART . 1 DEL ' GESETZ UBER
MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DER WEINWIRTSCHAFT - WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ' ( LEGGE
TEDESCA RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO ),
Motivazione della sentenza
1 CON ORDINANZA 14 DICEMBRE 1978 , PERVENUTA IN
CANCELLERIA IL 20 MARZO 1979 , IL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT AN DER
WEINSTRASSE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL
TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI
SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 , RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI AD ADEGUARE IL POTENZIALE
VITICOLO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO ( GU N . L 135 ,
PAG . 32 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO 23 NOVEMBRE 1978 ,
N . 2776 ( GU N . L 133 , PAG
. 1 ).
2 RISULTA DAGLI ATTI CHE , IL 6 GIUGNO 1975 , LA SIG.RA HAUER
AVEVA CHIESTO ALL ' AUTORITA COMPETENTE DEL LAND RHEINLAND-PFALZ L '
AUTORIZZAZIONE PER UN NUOVO IMPIANTO DI VITI SU UN FONDO DI SUA PROPRIETA NELLA
ZONA DI BAD DURKHEIM . LA
DOMANDA VENIVA RESPINTA CON LA MOTIVAZIONE CHE IL
FONDO ERA INIDONEO ALLA VITICOLTURA AI SENSI DELLA NORMATIVA TEDESCA IN MATERIA
, E CIOE LA LEGGE
TEDESCA 10 MARZO 1977 , RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE
VITIVINICOLO ( WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ). LA SIG.RA HAUER
FACEVA OPPOSIZIONE CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO IL 22 GENNAIO 1976 . MENTRE ERA PENDENTE QUESTA OPPOSIZIONE
, VENIVA ADOTTATO IL REGOLAMENTO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 ,
CHE ALL ' ART . 2 VIETAVA , PER UN PERIODO DI TRE ANNI
, QUALSIASI NUOVO IMPIANTO DI VITI . L ' OPPOSIZIONE
VENIVA RESPINTA DALL ' AMMINISTRAZIONE CON PROVVEDIMENTO 21 OTTOBRE 1976 , PER
IL DUPLICE MOTIVO CHE IL FONDO ERA INIDONEO ALLA VITICOLTURA E CHE I NUOVI
IMPIANTI DI VITI ERANO VIETATI DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO SUMMENZIONATO .
3 DOPO CHE L ' INTERESSATA AVEVA PROPOSTO RICORSO CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO
DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT , L ' AMMINISTRAZIONE AMMETTEVA , IN SEGUITO AI
RISULTATI DI PERIZIE EFFETTUATE SULLE UVE RACCOLTE NELLA PARCELLA CATASTALE IN
QUESTIONE E AD UNA TRANSAZIONE CON VARI ALTRI PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI ,
CHE IL FONDO DELLA RICORRENTE POSSEDEVA I REQUISITI MINIMI PER POTERSI
CONSIDERARE , AI SENSI DELLA NORMATIVA NAZIONALE , IDONEO ALLA VITICOLTURA , E
SI DICHIARAVA DISPOSTA A CONCEDERE LA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
DOPO LA SCADENZA DEL
DIVIETO DI EFFETTUARE NUOVI IMPIANTI , STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNITARIO . RISULTA PERTANTO CHIARO CHE ATTUALMENTE LA CONTROVERSIA FRA
LE PARTI VERTE ESCLUSIVAMENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO .
4 LA RICORRENTE NELLA
CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE IL REGOLAMENTO N . 1162/76 NON PUO APPLICARSI AD
UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA MOLTO PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN
VIGORE SICCHE L ' AUTORIZZAZIONE DOVREBBE VENIRE
CONCESSA ; QUAND ' ANCHE IL REGOLAMENTO SI APPLICASSE A DOMANDE PRESENTATE
PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE , ESSO SAREBBE COMUNQUE INOPPONIBILE ALLA
RICORRENTE IN QUANTO E INCOMPATIBILE COL SUO DIRITTO DI PROPRIETA E COL SUO
DIRITTO AL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE , TUTELATI DAGLI ARTT . 12 E 14
DELLA LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA .
5 AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA , IL
VERWALTUNGSGERICHT HA RITENUTO OPPORTUNO SOLLEVARE LE DUE SEGUENTI QUESTIONI
PREGIUDIZIALI :
1 . SE IL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 ,
N . 1162 , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ( CEE
) DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , VADA
INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ART . 2 , N . 1 , SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER I
NUOVI IMPIANTI DI VITI GIA PRESENTATE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL
SUDDETTO REGOLAMENTO .
2 . PER IL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA QUESTIONE SUB 1 ): SE L ' ART . 2 , N . 1 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE
IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI , IVI SANCITO , VALE -
A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 ,
N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , VALE A DIRE ,
IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE DELL ' IDONEITA DEL TERRENO
, DISCIPLINATA DAL PAR 1 , 1* COMMA , 2A FRASE , E 2* COMMA , DELLA LEGGE
TEDESCA RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO (
WEINWIRTSCHAFTSGESETZ ).
SULLA PRIMA QUESTIONE ( APPLICAZIONE NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 )
6 A QUESTO PROPOSITO , LA RICORRENTE NELLA
CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE SE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI FOSSE SVOLTO
REGOLARMENTE E L ' AMMINISTRAZIONE AVESSE RICONOSCIUTO SENZA INDUGIO CHE IL
FONDO DI SUA PROPRIETA POSSEDEVA I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE NAZIONALE
PER L ' IDONEITA ALLA VITICOLTURA , L ' AUTORITA COMPETENTE AVREBBE DOVUTO
NORMALMENTE ACCOGLIERE LA
SUA DOMANDA , PRESENTATA FIN DAL 6 GIUGNO 1975 , GIA PRIMA
DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO . DI QUESTO FATTO
OCCORREREBBE TENER CONTO AI FINI DELL ' APPLICAZIONE
NEL TEMPO DEL REGOLAMENTO STESSO , TANTO PIU CHE LA PRODUZIONE DEL
VIGNETO IN QUESTIONE NON AVREBBE INCISO SENSIBILMENTE SULLE CONDIZIONI DEL
MERCATO , POICHE FRA L ' IMPIANTO DI UN VIGNETO E L ' INIZIO DELLA PRODUZIONE
INTERCORRE UN CERTO LASSO DI TEMPO .
7 LA TESI SOSTENUTA
DALLA RICORRENTE NON PUO VENIRE ACCOLTA . L ' ART . 2 , N . 1 , 2* COMMA , DEL
REGOLAMENTO N . 1162/76 , STABILISCE INFATTI
ESPRESSAMENTE CHE ' DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO '
, GLI STATI MEMBRI NON ACCORDANO PIU AUTORIZZAZIONI PER EFFETTUARE NUOVI
IMPIANTI . LA MENZIONE , IVI CONTENUTA , DELL ' ATTO DI AUTORIZZAZIONE , ESCLUDE
CHE POSSA AVERE RILIEVO IL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIVELA
CHIARAMENTE L ' INTENTO DI ATTRIBUIRE AL REGOLAMENTO EFFICACIA IMMEDIATA ,
TANTO PIU CHE L ' ART . 4 STABILISCE CHE PERFINO I DIRITTI DI IMPIANTO O DI
REIMPIANTO ACQUISITI ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN
VIGORE DEL REGOLAMENTO SONO SOSPESI PER LA DURATA DEL DIVIETO .
8 COME AFFERMATO AL SESTO PUNTO DEL PREAMBOLO , IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI E
IMPOSTO DA UN ' INTERESSE PUBBLICO PERENTORIO ' VALE A DIRE L ' ESIGENZA DI
PORRE UN FRENO ALLA SOVRAPPRODUZIONE DI VINO NELLA COMUNITA , DI RISTABILIRE L
' EQUILIBRIO DEL MERCATO E DI PREVENIRE LA FORMAZIONE DI
ECCEDENZE STRUTTURALI . RISULTA PERTANTO CHE IL
REGOLAMENTO N . 1162/76 HA LO SCOPO DI BLOCCARE , CON
EFFETTO IMMEDIATO , L ' INCREMENTO DELLA SUPERFICIE VITICOLA ESISTENTE , SICCHE
NON SI GIUSTIFICHEREBBE UN ' ECCEZIONE A FAVORE DELLE DOMANDE PRESENTATE PRIMA
DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .
9 LA PRIMA QUESTIONE
VA DUNQUE RISOLTA COME SEGUE : IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N
. 1162 , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23
NOVEMBRE 1978 , N . 2776 , VA INTERPRETATO NEL SENSO
CHE L ' ART . 2 , N . 1 , DI
ESSO SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI
VIGNETI PRESENTATE ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL PRIMO REGOLAMENTO
.
SULLA SECONDA QUESTIONE ( PORTATA MATERIALE DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 )
10 CON LA SECONDA
QUESTIOINE , IL VERWALTUNGSGERICHT
CHIEDE ALLA CORTE SE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI
IMPIANTI , SANCITO DALL ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , SI
APPLICHI IN ASSOLUTO , SE CIOE CONCERNA ANCHE TERRENI RICONOSCIUTI IDONEI ALLA
VITICOLTURA SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE NAZIONALE .
11 LA LETTERA DEL
REGOLAMENTO E ESPLICITA A QUESTO PROPOSITO , IN QUANTO L ' ART . 2 VIETA '
QUALSIASI NUOVO IMPIANTO ' , PRESCINDENDO DALLE
CARATTERISTICHE DEI FONDI . SIA DALLA LETTERA CHE DAGLI SCOPI DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 RISULTA CHE IL DIVIETO
DEVE APPLICARSI A TUTTI I NUOVI IMPIANTI , INDIPENDENTEMENTE DALLE
CARATTERISTICHE DEI TERRENI E DALLA CLASSIFICAZIONE DEI MEDESIMI SECONDO LA LEGGE NAZIONALE .
INFATTI , IL REGOLAMENTO E VOLTO , COME RISULTA IN
PARTICOLARE DAL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO , A POR FINE ALLA SOVRAPPRODUZIONE
DELLA VITICOL TURA IN EUROPA E A RISTABILIRE , SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE
, L ' EQUILIBRIO DEL MERCATO . UNICHE ECCEZIONI ALLA PORTATA GENERALE DEL
DIVIETO SANCITO DALL ' ART . 2 ,
N . 1 , SONO QUELLE CONTEMPLATE AL N . 2 DELLO STESSO
ARTICOLO , MA E PACIFICO CHE NESSUNA DI ESSE RICORRE
NEL CASO DI SPECIE .
12 PERTANTO , LA
SECONDA QUESTIONE DEV ' ESSERE COSI RISOLTA : L ' ART . 2 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N .
1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI
CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI IVI SANCITO , VALE - A PRESCINDERE
DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN ASSOLUTO , CIOE , IN PARTICOLARE ,
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL TERRENO SIA O NO ADATTO ALLA COLTURA DELLA
VITE IN BASE AI CRITERI STABILITI DAL DIRITTO NAZIONALE .
SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO
13 NELL
' ORDINANZA DI RINVIO , IL VERWALTUNGSGERICHT AGGIUNGE CHE , PER IL CASO
IN CUI IL REGOLAMENTO N . 1162/76 ANDASSE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL DIVIETO
IVI SANCITO HA PORTATA GENERALE , VALE A DIRE SI
APPLICA ANCHE AI TERRENI IDONEI ALLA VITICOLTURA , LA RELATIVA DISPOSIZIONE
ANDREBBE PROBABILMENTE CONSIDERATA INAPPLICABILE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA , POICHE SAREBBE DUBBIA LA SUA COMPATIBILITA
CON LA TUTELA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI , GARANTITA DAGLI ARTT . 12 E 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE , IN MATERIA DI DIRITTO DI PROPRIETA E , RISPETTIVAMENTE ,
DI LIBERO ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROFESSIONALE .
14 COME AFFERMATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 17 DICEMBRE 1970 ( INTERNATIONALE
HANDELSGESELLSCHAFT , RACC . PAG . 1125 ), EVENTUALI QUESTIONI RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI MEDIANTE
ATTI EMANANTI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA POSSONO ESSERE VALUTATE
UNICAMENTE ALLA STREGUA DEL DIRITTO COMUNITARIO . IL RICHIAMO A CRITERI DI
VALUTAZIONE SPECIALI , PROPRI DELLA LEGISLAZIONE O DEL
SISTEMA COSTITUZIONALE DI UNO STATO MEMBRO , INCRINEREBBE INEVITABILMENTE L '
UNITA DEL MERCATO COMUNE E COMPROMETTEREBBE LA COESIONE DELLA
COMUNITA , GIACCHE MENOMEREBBE L ' UNITA E L ' EFFICACIA DEL DIRITTO
COMUNITARIO .
15 LA CORTE HA
ALTRESI DICHIARATO , NELLA SENTENZA SUMMENZIONATA E , IN SEGUITO , NELLA
SENTENZA 14 MAGGIO 1974 ( NOLD , RACC . PAG . 491 ) CHE I DIRITTI FONDAMEN TALI
COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO , DI CUI ESSA GARANTISCE L ' OSSERVANZA ; NEL GARANTIRE LA TUTELA DI TALI DIRITTI ,
ESSA E TENUTA AD ISPIRARSI ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI AGLI STATI
MEMBRI E NON POTREBBE , QUINDI , AMMETTERE PROVVEDIMENTI INCOMPATIBILI CON I
DIRITTI FONDAMENTALI RIONOSCIUTI E GARANTITI DALLE COSTITUZIONI DI TALI STATI ;
I TRATTATI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DELL ' UOMO , CUI
GLI STATI MEMBRI HANNO COOPERATO O ADERITO , POSSONO DEL PARI FORNIRE ELEMENTI
DI CUI OCCORRE TENERE CONTO NELL ' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO
ORIENTAMENTO E STATO RIAFFERMATO DALLA DICHIARAZIONE COMUNE DELL ' ASSEMBLEA , DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE , DEL 5
APRILE 1977 , LA QUALE
, DOPO AVERE RICORDATO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , FA RIFERIMENTO TANTO
AI DIRITTI GARANTITI DALLE COSTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI , QUANTO ALLA
CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL ' UOMO E DELLE LIBERTA
FONDAMENTALI , DEL 4 NOVEMBRE 1950 ( GU 1977 , N . C 103 ,
PAG . 1 ).
16 ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO , SI DEVE RITENERE CHE
I DUBBI SOLLEVATI DAL VERWALTUNGSGERICHT IN MERITO ALLA COMPATIBILITA DEL
REGOLAMENTO N . 1162/76 CON LE NORME VOLTE ALLE TUTELA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI CONCERNANO LA LEGITTIMITA DEL
REGOLAMENTO SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO ; A QUESTO PROPOSITO ,
OCCORRE VALUTARE SEPARATAMENTE L ' EVENTUALE LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA E
LE EVENTUALI LIMITAZIONI DEL DIRITTO AL LIBERO ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA
PROFESSIONALE .
SUL DIRITTO DI PROPRIETA
17 NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , IL DIRITTO DI PROPRIETA E
TUTELATO ALLA STREGUA DEI PRINCIPI COMUNI ALLE COSTITUZIONI DEGLI STATI MEMBRI
, RECEPITI NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELL ' UOMO .
18 L ' ART . 1 DI DETTO PROTOCOLLO RECITA :
' OGNI PERSONA FISICA E MORALE HA DIRITTO AL RISPETTO DEI SUOI BENI . NESSUNO
PUO ESSERE PRIVATO DELLA SUA PROPRIETA SALVO CHE PER CAUSA DI UTILITA PUBBLICA
E NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE .
LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NON PORTANO PREGIUDIZIO AL DIRITTO DEGLI STATI DI
METTERE IN VIGORE LE LEGGI DA ESSI GIUDICATE NECESSARIE
PER REGOLARE L ' USO DEI BENI IN MODO CONFORME ALL ' INTERESSE GENERALE E PER
ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DI ALTRE CONTRIBUZIONI O DELLE AMMENDE
' .
19 QUESTA NORMA , DOPO AVER AFFERMATO IL PRINCIPIO DEL RISPETTO DELLA PROPRIETA
, CONTEMPLA DUE FORME DI POSSIBILI LESIONI DEI DIRITTI DEL PROPRIETARIO , VALE
A DIRE QUELLE CONSISTENTI NEL PRIVARE IL PROPRIETARIO DEL SUO DIRITTO E QUELLE
CONSISTENTI NEL LIMITARE L ' ESERCIZIO DI QUESTO . NEL CASO DI SPECIE , E INCONTESTABILE CHE IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI NON PUO
CONSIDERARSI COME UN ATTO COMPORTANTE LA PRIVAZIONE DELLA
PROPRIETA , ATTESO CHE IL PROPRIETARIO RIMANE LIBERO DI DISPORRE DEI PROPRI
BENI E DI DESTINARLI A QUALSIASI ALTRO USO NON VIETATO . PER CONTRO , NON V ' E DUBBIO CHE DETTO DIVIETO LIMITI L ' ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI PROPRIETA . L ' ART . 1 , 2* COMMA , DEL PROTOCOLLO , CHE SANCISCE IL DIRITTO DEGLI
STATI ' DI METTERE IN VIGORE LE LEGGI DA ESSI GIUDICATE NECESSARIE PER REGOLARE
L ' USO DEI BENI IN MODO CONFORME ALL ' INTERESSE GENERALE ' , FORNISCE UN '
INDICAZIONE IMPORTANTE IN PROPOSITO IN QUANTO AMMETTE IN LINEA DI PRINCIPIO LA LICEITA DELLE
RESTRIZIONI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA , A CONDIZIONE CHE QUESTE
RESTINO NEL LIMITE DI QUANTO GIUDICATO DAGLI STATI ' NECESSARIO ' AI FINI DELLA
TUTELA DELL ' ' INTERESSE GENERALE ' . QUESTA NORMA
NON PERMETTE TUTTAVIA DI FORNIRE UNA SOLUZIONE SUFFICIENTEMENTE PRECISA ALLA
QUESTIONE SOLLEVATA DAL VERWALTUNGSGERICHT .
20 PER LA SOLUZIONE DI
DETTA QUESTIONE OCCORRE PERTANTO TENER CONTO ALTRESI DELLE INDICAZIONI FORNITE
DALLE NORME E DALLE PRASSI COSTITUZIONALI DEI NOVE STATI MEMBRI . A QUESTO PROPOSITO VA ANZITUTTO CONSTATATO CHE TALI NORME
E PRASSI CONSENTONO AL LEGISLATORE DI DISCIPLINARE L '
USO DELLA PROPRIETA PRIVATA NELL ' INTERESSE GENERALE . TALUNE COSTITUZIONI
FANNO RIFERIMENTO , A QUESTO PROPOSITO , AGLI OBBLIGHI
INERENTI ALLA PROPRIETA ( LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBLICA FEDERALE DI
GERMANIA , ART . 14 , 2* COMMA , 1A FRASE ), ALLA
FUNZIONE SOCIALE DELLA STESSA ( COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , ART .
42 , 2* COMMA ), AL PRINCIPIO CHE L ' USO DI ESSA VA
SUBORDINATO ALLE ESIGENZE DEL BENE COMUNE ( LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA , ART . 14 , 2* COMMA , 2A FRASE
, E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA IRLANDESE , ART . 43 ,
2* COMMA , N . 2 ), O A QUELLE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE ( COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA IRLANDESE , ART . 43 ,
2* COMMA , N . 1 ). IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , VARI
TESTI LEGISLATIVI HANNO DATO CONCRETA ESPRESSIONE A QUESTA FUNZIONE SOCIALE DEL
DIRITTO DI PROPRIETA ; IN CIASCUNO DI ESSI , VIGONO NORME IN MATERIA DI
ECONOMIA AGRICOLA E FORESTALE , DI REGIME DELLE ACQUE , DI PROTEZIONE DELL '
AMBIENTE NATURALE , DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI URBANISTICA , CHE
LIMITANO , TALVOLTA NOTEVOLMENTE , L ' USO DELLA PROPRIETA FONDIARIA .
21 IN PARTICOLARE , IN TUTTI I PAESI DELLA COMUNITA IN CUI SI COLTIVA LA VITE VIGONO NORME
IMPERATIVE , ANCHE SE NON TUTTE DELLA STESSA SEVERITA , IN MATERIA DI IMPIANTO
DELLE VITI , DI SELEZIONE DELLE VARIETA E DI METODI DI COLTURA . IN NESSUNO DI ESSI QUESTE NORME SONO CONSIDERATE INCOMPATIBILI , IN LINEA
DI PRINCIPIO , COLLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA .
22 E PERTANTO LECITO AFFERMARE , ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI COMUNI
AGLI STATI MEMBRI E DELLE PRASSI LEGISLATIVE COSTANTI NELLE PIU VARIE MATERIE ,
CHE NESSUNA RAGIONE DI PRINCIPIO IMPEDIVA DI ASSOGGETTARE A LIMITAZIONI , CON
IL REGOLAMENTO N . 1162/76 , L ' IMPIANTO DI NUOVI
VIGNETI . SI TRATTA DI LIMITAZIONI NOTE , IN FORME
IDENTICHE O ANALOGHE , ALL ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DI TUTTI GLI STATI
MEMBRI , E DA QUESTO RICONOSCIUTE LEGITTIME .
23 QUESTA CONSTATAZIONE NON ESAURISCE TUTTAVIA LA QUESTIONE SOLLEVATA
DAL VERWALTUNGSGERICHT : ANCHE SE NON SI PUO CONTESTARE , IN LINEA DI PRINCIPIO
, LA FACOLTA DELLA
COMUNITA DI STABILIRE LIMITI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA NELL '
AMBITO DI UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO E AI FINI DI UNA POLITICA
STRUTTURALE , OCCORRE ALTRESI ESAMINARE SE LE LIMITAZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA
CONTROVERSA SIANO REALMENTE GIUSTIFICATE DA OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE
DELLA COMUNITA E NON COSTITUISCANO UN ' INTERVENTO INACCETTABILE E
SPROPORZIONATO RISPETTO AI FINI PERSEGUITI , NELLE PREROGATIVE DEL PROPRIETARIO
, TALE DA LEDERE ADDIRITTURA LA
SOSTANZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA . QUESTA E INFATTI LA CENSURA FORMULATA DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA
PRINCIPALE , LA QUALE
SOSTIENE CHE SOLAMENTE NELL ' AMBITO DI UNA POLITICA VOLTA AL
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO IL LEGISLATORE PUO PORRE LIMITI ALLA DISPONIBILITA
DELLA PROPRIETA DEI FONDI DESTINATI ALLE VITICOLTURA , SICCHE , ESSENDO IL SUO
FONDO IDONEO ALLA VITICOLTURA , IL SUO DIRITTO SAREBBE INTANGIBILE . OCCORRE
PERTANTO INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI PERSEGUITI COL REGOLAMENTO CONTROVERSO , ONDE VALUTARE SE ESISTA UN RAPPORTO RAGIONEVOLE FRA I
PROVVEDIMENTI DISPOSTI CON DETTO REGOLAMENTO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA
COMUNITA .
24 LE NORME DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 VANNO CONSIDERATE NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO
VITIVINICOLO , LA QUALE E
STRETTAMENTE CONNESSA ALLE POLITICA STRUTTURALE DELLA COMUNITA NEL SETTORE DI
CUI TRATTASI . GLI SCOPI DI QUESTA SONO ENUNZIATI NEL REGOLAMENTO 28 APRILE
1970 , N . 816 , RELATIVO A
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO
VITIVINICOLO ( GU N . L 99 , PAG . 1 ) - SUL QUALE SI
FONDA IL REGOLAMENTO CONTROVERSO - E NEL REGOLAMENTO 5 FEBBRAIO 1979 , N . 337 , RELATIVO ALL '
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( GU N . L
54 , PAG . 1 ), CHE HA DATO ORGANICA SISTEMAZIONE AL COMPLESSO DELLE NORME CHE
REGGONO L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DI QUESTO MERCATO .
IL TITOLO III DI DETTO REGOLAMENTO , INTITOLATO '
NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE E AL CONTROLLO DELLO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI ' ,
CONTIENE ATTUALMENTE LA
DISCIPLINA GIURIDICA DI BASE IN MATERIA . UN ALTRO ELEMENTO
CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE LA POLITICA SEGUITA DALLA COMUNITA IN MATERIA E LA RISOLUZIONE DEL
CONSIGLIO DEL 21 APRILE 1975 , CONCERNENTE I NUOVI
ORIENTAMENTI INTESI AD EQUILIBRARE IL MERCATO DEI VINI DA PASTO ( GU N . C 90 , PAG . 1 ).
25 DALL ' INSIEME DI QUESTE NORME RISULTA CHE QUESTA
POLITICA , INAUGURATA E PARZIALMENTE ATTUATA DALLA COMUNITA , CONSISTE NELL '
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI LEGATA AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DEL
SETTORE VITIVINICOLO . TALE AZIONE MIRA , NELL '
AMBITO DEGLI ORIENTAMENTI ENUNZIATI DALL ' ART . 39 DEL TRATTATO CEE , A UN DUPLICE OBIETTIVO : STABILIZZARE DUREVOLMENTE IL
MERCATO VINICOLO AD UN LIVELLO DI PREZZI REMUNERATIVO PER I PRODUTTORI ED EQUO
PER I CONSUMATORI , E MIGLIORARE LA QUALITA DEI VINI MESSI IN COMMERCIO . PER IL
CONSEGUIMENTO DI QUESTI DUE OBIETTIVI , L ' EQUILIBRIO
QUANTITATIVO E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO , LA NORMATIVA COMUNITARIA
SUL MERCATO VITIVINICOLO HA PREVISTO UN ' AMPIA GAMMA DI INTERVENTI TANTO NELLA
FASE DELLA PRODUZIONE CHE IN QUELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEI VINI .
26 A QUESTO PROPOSITO , OCCORRE ANZITUTTO RICORDARE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART
. 17 DEL REGOLAMENTO N . 816/70 ,
RIPRESE IN FORMA PIU ELABORATA DALL ' ART . 31 DEL REGOLAMENTO N . 337/79 , SECONDO CUI GLI STATI
MEMBRI REDIGONO PIANI DI PREVISIONE RELATIVI ALL ' IMPIANTO DELLE VITI ED ALLA
PRODUZIONE , DA COORDINARSI NELL ' AMBITO DEL PIANO COMUNITARIO OBBLIGATORIO .
PER L ' ATTUAZIONE DI QUESTO PIANO POSSONO ESSERE ADOTTATI
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL ' IMPIANTO , AL REIMPIANTO , ALL ' ESTIRPAZIONE O
ALL ' ABBANDONO DI VIGNETI .
27 E IN TALE AMBITO CHE SI INSERISCE IL REGOLAMENTO N . 1162/76 . DAL SUO PREAMBOLO E DALLA SITUAZIONE ECONOMICA NELLA
QUALE ESSO E STATO ADOTTATO , CARATTERIZZATA DAL
FORMARSI , A PARTIRE DALLA VENDEMMIA DEL 1974 , DI ECCEDENZE DI PRODUZIONE
AVENTI CARATTERE PERMANENTE , RISULTA CHE QUESTO REGOLAMENTO MIRA A DUE
OBIETTIVI : FAR FRONTE SUL MOMENTO AL CONTINUO AUMENTO DELLE ECCEDENZE E
PERMETTERE ALLE ISTITUZIONI DI ATTUARE , IN UN PERIODO DI TEMPO ADEGUATO , UNA
POLITICA STRUTTURALE VOLTA A FAVORIRE LE PRODUZIONI DI ALTA QUALITA , NEL
RISPETTO DELLE PECULIARITA E DELLE ESIGENZE DELLE VARIE REGIONI VINICOLE DELLA
COMUNITA , CON UN ' ADEGUATA SCELTA DEI TERRENI E DELLE VARIETA , OLTRE CHE CON
LA DISCIPLINA DEI
METODI DI PRODUZIONE .
28 ONDE VENIRE INCONTRO A QUESTA DUPLICE ESIGENZA , IL CONSIGLIO HA SANCITO ,
CON IL REGOLAMENTO N . 1162/76 , IL DIVIETO GENERALE
DI NUOVI IMPIANTI , SENZA OPERARE , SALVO CHE PER ALCUNE IPOTESI BEN
INDIVIDUATE DI CARATTERE ECCEZIONALE , ALCUNA DISTINZIONE IN RELAZIONE ALLA
NATURA DEI TERRENI . VA RILEVATO CHE IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO , NELLA SUA STRUTTURA GENERALE , HA CARATTERE TEMPORANEO ,
IN QUANTO VOLTO A FAR FRONTE SUL MOMENTO AD UNA ECCEDENZA CONGIUNTURALE , ED A
CONSENTIRE AL TEMPO STESSO L ' ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI
CARATTERE STRUTTURALE .
29 COSI INTESO , IL PROVVEDIMENTO CONTROVERSO NON STABILISCE ALCUNA ILLECITA
LIMITAZIONE DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA . INFATTI
LO SFRUTTAMENTO DEI NUOVI VIGNETI , IN UNA SITUAZIONE CARATTERIZZATA DA UNA
SOVRAPPRODUZIONE DUREVOLE , AVREBBE , SOTTO IL PROFILO ECONOMICO , L ' UNICO
EFFETTO DI AUMENTARE LE ECCEDENZE ; INOLTRE , L ' ESTENSIONE DELLE AREE
COLTIVATE COMPORTEREBBE , IN QUESTA FASE , IL RISCHIO DI RENDERE PIU DIFFICILE
L ' ATTUAZIONE DELLA POLITICA STRUTTURALE A LIVELLO COMUNITARIO , QUALORA
QUESTA FOSSE FONDATA SU CRITERI PIU SEVERI DI QUELLI CONTEMPLATI DALLE ATTUALI
NORMATIVE NAZIONALI PER QUANTO CONCERNE LA SCELTA DEI TERRENI
IDONEI ALLA VITICOLTURA .
30 DA QUANTO ESPOSTO CONSEGUE CHE IL DIVIETO DI NUOVI IMPIANTI DI VITI ,
STABILITO , PER UN PERIODO LIMITATO , DAL REGOLAMENTO N . 1162/76 , COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI PROPRIETA CHE E GIUSTIFICATA DAGLI OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE
PERSEGUITI DALLA COMUNITA E NON LEDE LA SOSTANZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA RICONOSCIUTO E
TUTELATO DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .
SULLA LIBERTA DI ESERCIZIO DELL ' ATTIVITA PROFESSIONALE
31 LA RICORRENTE
NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE POI CHE IL DIVIETO DI NUOVI
IMPIANTI , SANCITO DAL REGOLAMENTO N . 1162/76 , VIOLA
UN SUO DIRITTO FONDAMENTALE IN QUANTO HA L ' EFFETTO DI LIMITARE LA SUA LIBERTA DI
ESERCITARE LA PROPRIA
ATTIVITA PROFESSIONALE DI VITICOLTRICE .
32 COME LA CORTE HA
GIA AVUTO MODO DI AFFERMARE NELLA SENTENZA 14 MAGGIO 1974 , NOLD ,
SUMMENZIONATA , BENCHE L ' ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DI VARI STATI MEMBRI
TUTELI IL LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA PROFESSIONALI , I DIRITTI
RICONOSCIUTI IN MATERIA , LUNGI DAL COSTITUIRE PREROGATIVE ASSOLUTE , VANNO
CONSIDERATI ANCH ' ESSI ALLA LUCE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE ATTIVITA OGGETTO
DELLA TUTELA . NEL CASO DI SPECIE , VA RILEVATO CHE IL
PROVVEDIMENTO COMUNITARIO CONTROVERSO NON INCIDE IN ALCUN MODO SULL ' ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI VITICOLTORE , NE SUL LIBERO ESERCIZIO DI QUESTA PROFESSIONE
SUI TERRENI ATTUALMENTE DESTINATI ALLA VITICOLTURA . QUALORA IL DIVIETO DI
NUOVI IMPIANTI DOVESSE INCIDERE SUL LIBERO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
VITICOLTORE , TALE RESTRIZIONE SAREBBE SEMPLICEMENTE
UNA CONSEGUENZA DEI LIMITI POSTI ALL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA E SI
CONFONDEREBBE CON QUESTI . LA LIMITAZIONE DEL LIBERO ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI VITICOLTORE , QUALORA ESISTESSE ,
SAREBBE DUNQUE GIUSTIFICATA DAGLI STESSI MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE RESTRIZIONI
DELL ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPRIETA .
33 DAL COMPLESSO DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE IN PRECEDENZA , RISULTA CHE L '
ESAME DEL REGOLAMENTO N . 1162/76 , SOTTO IL PROFILO
DEI DUBBI SOLLEVATI DAL VERWALTUNGSGERICHT , NON HA RIVELATO ALCUN ELEMENTO
ATTO AD INFICIARNE LA
VALIDITA IN QUANTO CONTRASTANTE CON I PRINCIPI CHE , NELLA
COMUNITA , REGGONO LA
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI .
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL
CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO SOTTOPOSTO
OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN
INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA DINANZI AL VERWALTUNGSGERICHT DI
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL VERWALTUNGSGERICHT DI NEUSTADT
AN DER WEINSTRASSE CON ORDINANZA 14 DICEMBRE 1978 , DICHIARA :
1* IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1976 , N . 1162 ,
RECANTE PROVVEDIMENTI INTESI AD ADEGUARE IL POTENZIALE VITICOLO ALLE ESIGENZE
DEL MERCATO , NELLA VERSIONE DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 23 NOVEMBRE
1978 , N . 2776 , CHE MODIFICA PER LA SECONDA VOLTA IL
REGOLAMENTO N . 1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO
CHE IL SUO ART . 2 , N . 1 ,
SI APPLICA ANCHE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI
PRESENTATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .
2* L ' ART . 2 , N . 1 , DEL
REGOLAMENTO N . 1162/76 , VA INTERPRETATO NEL SENSO
CHE IL DIVIETO DI CONCEDERE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI , IVI SANCITO ,
VALE - A PRESCINDERE DALLE ECCEZIONI CONTEMPLATE DALL ' ART . 2 , N . 2 , DEL REGOLAMENTO - IN
ASSOLUTO , CIOE , IN PARTICOLARE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL TERRENO
SIA O NO ADATTO ALLE COLTURA DELLA VITE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .