Il “principio di esclusività”, che è espressione della sovranità dello Stato (® § I.2.3), attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i “fatti” e gli “atti” che possono produrre norme nell’ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all’interno dell’ordinamento dello Stato soltanto se le disposizioni di questo lo consentono. Ciò vale per qualsiasi altro ordinamento: quindi, sia per l’ordinamento degli altri Stati; sia per gli ordinamenti “tra gli stati” a carattere generale, cioè il diritto internazionale, o particolare, come la Comunità europea; sia, infine, per gli ordinamenti non statuali, sociali, “interni” allo Stato.

Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. Il rinvio è dunque lo strumento con cui l’ordinamento di uno Stato rende applicabili al proprio interno norme di altri ordinamenti. Si distinguono di solito due tecniche di rinvio, il rinvio “fisso” e il rinvio “mobile”.

(da Bin-Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli 2003, cap. VI.4.1)