Massima Parti Motivazione della sentenza
1. La Corte, adita in conformità
alle disposizioni del Trattato, in particolare dell'art. 177 del Trattato
(divenuto art. 234 CE), è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le
materie di sua competenza, con la decisione 94/800/CEE quando le autorità
giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per
la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo di
applicazione dell'accordo TRIPs.
( v. punto 40, dispositivo 1 )
2. Le
disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato all'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, non sono idonee a creare in
capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al
giudice ai sensi del diritto comunitario.
Tuttavia, in un settore al quale si
applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità
giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario,
quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure
provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti
del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo
TRIPs.
In un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che
pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità
giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario
pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro
riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista
dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs o prescriva al giudice l'obbligo di
applicarla d'ufficio.
( v. punti 44, 49, dispositivo 2 )
3. L'art. 50
dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (accordo TRIPs) lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro
propri sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in
giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative a un
atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un
modello industriale contro l'imitazione, deve essere qualificato come «diritto
di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo
TRIPs.
( v. punto 63, dispositivo 3 )
Nei procedimenti riuniti C-300/98 e
C-392/98,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte
alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE),
dall'Arrondissementsrechtbank dell'Aia (Paesi Bassi) (C-300/98) e dallo Hoge
Raad dei Paesi Bassi (C-392/98) nelle cause dinanzi ad essi pendenti
tra
Parfums Christian Dior SA
e
Tuk Consultancy BV (C-300/98)
e
tra
Assco Gerüste GmbH,
Rob Van Dijk, operante sotto la denominazione
commerciale «Assco Holland Steigers Plettac Nederland»
e
Wilhelm Layher
GmbH & Co. KG,
Layher BV (C-392/98),
domande vertenti
sull'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato 1 C
all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a
nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla decisione del
Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),
LA
CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward
(relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F.
Macken, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von
Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
-
per la Tuk Consultancy BV, dagli avv.ti K.T.M. Stöpetie e M. van Empel, del foro
di Amsterdam (causa C-300/98);
- per la Assco Gerüste GmbH e il signor Van
Dijk, dall'avv. G. van der Wal, del foro di Bruxelles (causa C-392/98);
-
per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, direttore del dipartimento di
diritto europeo presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente
(causa C-392/98);
- per il governo francese, dalla signora K.
Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli «affari giuridici» del
Ministero degli Affari esteri, e dal signor S. Seam, segretario degli affari
esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti (causa C-392/98);
- per il governo portoghese, dal signor L.I. Fernandes, direttore del
servizio giuridico della direzione generale «affari comunitari» del Ministero
degli Affari esteri, e dalle signore T. Moreira e M.J. Palma, rispettivamente
vicedirettore generale e giurista presso la direzione generale delle relazioni
economiche internazionali, in qualità di agenti (causa C-300/98);
- per il
governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor,
in qualità di agente, assistito dai signori D. Anderson, barrister (causa
C-300/98), e M. Hoskins, barrister (causa C-392/98);
- per il Consiglio
dell'Unione europea, dai signori J. Huber e G. Houttuin, consiglieri giuridici,
in qualità di agenti (cause C-300/98 e C-392/98);
- per la Commissione delle
Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di
agente (cause C-300/98 e C-392/98),
vista la relazione d'udienza,
sentite
le osservazioni orali della Assco Gerüste GmbH e del signor van Dijk,
rappresentati dagli avv.ti G. van der Wal e G.A. Zonnekeyn, del foro di
Bruxelles, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, del
governo danese, rappresentato dal signor J. Molde, capodivisione presso il
Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo spagnolo,
rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di
agente, del governo francese, rappresentato dal signor S. Seam, del governo del
Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal signor M.
Hoskins, del Consiglio, rappresentato dal signor G. Houttuin, e della
Commissione, rappresentata dal signor H. van Vliet, membro del servizio
giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 23 maggio 2000,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio
2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
L'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, con sentenza 25 giugno 1998 pervenuta in
cancelleria il 29 luglio successivo (causa C-300/98), e lo Hoge Raad dei Paesi
Bassi, con sentenza 30 ottobre 1998 pervenuta in cancelleria il 5 novembre
successivo (causa C-392/98), ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto
art. 234 CE) hanno sottoposto a questa Corte, rispettivamente, una e tre
questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 50 dell'accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in
prosieguo: l'«accordo TRIPs»), che figura come allegato 1 C all'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo
OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, dalla
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).
2 Per
quanto riguarda la causa C-300/98, la questione proposta è stata sollevata
nell'ambito di una controversia tra la società Parfums Christian Dior SA (in
prosieguo: la «Dior») e la società Tuk Consultancy BV (in prosieguo: la
«Tuk»).
3 Nella causa C-392/98, le questioni proposte sono state sollevate
nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la società Assco Gerüste GmbH e
il signor van Dijk (in prosieguo: la «Assco») e, dall'altro, la società Wilhelm
Layher GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Layher tedesca») e la sua consociata
Layher BV (in prosieguo: la «Layher Paesi Bassi»).
Il contesto normativo
4
L'undicesimo considerando della decisione 94/800 recita:
«considerando che
l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli
allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle
autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri».
5 L'art. 1, n. 1,
primo trattino, di tale decisione dispone:
«Sono approvati a nome della
Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti
multilaterali seguenti:
- l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto
accordo».
6 Ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIPs,
«1. L'autorità
giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed
efficaci:
a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di
proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei
circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati,
immediatamente dopo lo sdoganamento;
b) per preservare elementi di prova
pertinenti riguardo alla presunta violazione.
2. L'autorità giudiziaria ha la
facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se
ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un
pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio
dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.
3.
L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire
qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con
un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che
una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare
all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a
proteggere il convenuto e a impedire abusi.
4. Nei casi in cui misure
provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate
sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un
riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta
del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la
notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
5.
L'attore può essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per
l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorità che eseguirà
le misure provvisorie.
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie
prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o
cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione
sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo
ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la
legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione,
entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di
calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
[...]».
7
L'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay round e, con riserva di conclusione, l'accordo OMC sono stati
firmati a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della
Comunità e degli Stati membri.
8 Fino al 1° gennaio 1975 la tutela contro la
contraffazione pura e semplice dei prodotti era assicurata, nei Paesi Bassi, dal
diritto comune, in particolare dalle norme in tema di illeciti fra le quali,
segnatamente, l'art. 1401 del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese, in
prosieguo: il «codice civile»), sostituito a partire dal 1° gennaio 1992
dall'art. 162 del libro 6 del codice civile (in prosieguo: l'«art. 6:162 del
codice civile»).
9 Fino al 1° gennaio 1992 l'art. 1401 del codice civile
disponeva quanto segue:
«Qualunque atto illecito che causa ad altri un danno
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
10 A partire
dal 1° gennaio 1992 l'art. 6:162 del codice civile prevede, per quanto interessa
nella fattispecie:
«1. Chiunque compie nei confronti di un'altra persona un
atto illecito a lui imputabile è tenuto a risarcire il danno subito da tale
persona a causa di tale atto.
2. Si considera atto illecito ogni violazione
di un diritto e qualsiasi azione od omissione contraria a un obbligo legale o a
quanto imposto dal diritto non scritto nella vita sociale, salva l'esistenza di
una causa di giustificazione.
3. Un atto illecito è imputabile al suo autore
se può essere attribuito a sua colpa o a una circostanza della quale egli deve
rispondere ai sensi di legge o di concezioni consolidate nella società».
11
L'art. 289, n. 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di
procedura civile dei Paesi Bassi, in prosieguo: il «codice di procedura civile»)
dispone quanto segue:
«In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi
delle parti, una misura provvisoria immediata si impone in ragione dell'urgenza,
la domanda può essere introdotta a un'udienza che il presidente terrà a tal fine
nei giorni feriali fissati a tale scopo».
12 In applicazione dell'art. 290,
n. 2, del codice di procedura civile le parti possono comparire volontariamente
davanti al presidente in sede di procedimento sommario. In tal caso il
richiedente dev'essere rappresentato all'udienza da un avvocato; il resistente
può comparire personalmente o essere rappresentato da un avvocato.
13 Ai
sensi dell'art. 292 del codice di procedura civile, i provvedimenti d'urgenza
non pregiudicano il giudizio di merito.
14 Infine, in forza dell'art. 295 del
codice di procedura civile, l'ordinanza emessa in un procedimento sommario può
essere impugnata dinanzi al Gerechtshof entro quattordici giorni dalla
pronuncia.
Le controversie dinanzi ai giudici nazionali
Nella causa
C-300/98
15 La Dior è titolare dei marchi per prodotti di profumeria Tendre
Poison, Eau Sauvage e Dolce Vita (in prosieguo: i «marchi Dior»), che sono stati
oggetto di diverse registrazioni internazionali, in particolare per il Benelux.
La Dior commercializza i suoi prodotti nella Comunità europea mediante un
sistema di distribuzione selettiva, e i prodotti Dior godono di un'immagine di
prestigio e di lusso.
16 La Tuk ha venduto e fornito profumi con i marchi
Dior, in particolare alla società Digros BV, che ha sede a Hoofddorp (Paesi
Bassi).
17 Nell'ambito del procedimento principale, la Dior ha rilevato che
la Tuk aveva venduto profumi recanti i marchi Dior e aveva dunque violato i
diritti su tali marchi, poiché tali profumi non erano stati messi in commercio
nello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») dalla stessa Dior o con
il suo consenso.
18 Infatti, sebbene la Tuk abbia dimostrato, nell'ambito del
procedimento principale, di aver acquistato una parte dei prodotti in oggetto
nei Paesi Bassi, e dunque all'interno del SEE, sembra tuttavia che un'altra
parte dei profumi forniti dalla stessa alla Digros BV provenissero dall'esterno
del SEE.
19 Ritenendo che la causa principale sollevasse il problema
dell'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, entrato in vigore
nei Paesi Bassi il 1° gennaio 1996, l'Arrondissementsrechtbank dell'Aia ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs debba essere
considerato munito di efficacia diretta, nel senso che possono prodursi gli
effetti giuridici in esso indicati anche nel caso in cui la legge nazionale non
contenga disposizioni analoghe a quelle del detto accordo».
Nella causa
C-392/98
20 La Layher tedesca disegna e produce diversi tipi di ponteggi, tra
i quali quello conosciuto sotto il nome di Allroundsteiger. La Layher Paesi
Bassi è l'importatore esclusivo di tale tipo di ponteggio per i Paesi
Bassi.
21 La Layher tedesca ha fatto brevettare il suo prodotto sia in
Germania sia nei Paesi Bassi. Il brevetto è scaduto il 16 ottobre 1994 in
Germania e il 7 agosto 1995 nei Paesi Bassi.
22 La Assco Gerüste GmbH
fabbrica un tipo di ponteggio conosciuto sotto il nome di Assco Rondosteiger.
Tale prodotto, identico, per quanto riguarda il sistema di assemblaggio e le
misure, all'Allroundsteiger della Layher tedesca, è commercializzato nei Paesi
Bassi dal signor van Dijk, che agisce sotto la denominazione commerciale di
Assco Holland Steigers Plettac Nederland.
23 Il 14 marzo 1996 la Layher
tedesca e la Layher Paesi Bassi hanno chiesto in via d'urgenza al presidente del
Rechtbank di Utrecht (Paesi Bassi) di vietare alla Assco di importare nei Paesi
Bassi, di vendere, di offrire in vendita o di commercializzare in qualsiasi modo
l'Assco Rondosteiger nella versione allora fabbricata.
24 La Layher tedesca e
la Layher Paesi Bassi hanno fondato la propria domanda sulla circostanza che la
Assco agiva in modo illecito nei loro confronti poiché commercializzava un tipo
di ponteggio che costituiva un'imitazione pura e semplice del ponteggio
Allroundsteiger. Risulta che, nel diritto olandese, le disposizioni della
normativa olandese citate ai punti 10 e 11 di questa sentenza possono essere
invocate per vietare l'imitazione illecita di un modello industriale.
25 Il
presidente del Rechtbank di Utrecht ha accolto la domanda. Ha inoltre statuito
che il termine indicato dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs è fissato in un
anno.
26 La Assco ha impugnato la decisione dinanzi al Gerechtshof di
Amsterdam (Paesi Bassi). Con sentenza 9 gennaio 1997 il Gerechtshof ha
confermato in sostanza la decisione presa in sede di procedimento d'urgenza e
l'ha riformata unicamente nella parte in cui era fissato il termine applicabile
ai sensi dell'art. 50, n. 6, del TRIPs.
27 La Assco ha presentato ricorso per
cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, il quale ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni
pregiudiziali:
«1) Se la Corte sia competente a interpretare l'art. 50
dell'accordo TRIPs anche nella misura in cui il disposto del detto articolo non
si riferisce a misure provvisorie intese a evitare violazioni di un diritto di
marchio.
2) Se l'art. 50 dell'accordo TRIPs, e in particolare il suo n. 6,
abbia effetti diretti.
3) Qualora l'imitazione di un modello industriale
possa essere impugnata ai sensi del diritto civile nazionale sulla base delle
norme generali in materia di atto illecito, in particolare in materia di
concorrenza sleale, se si debba per tal via considerare la tutela spettante al
titolare del diritto come un "diritto di proprietà intellettuale" secondo
l'accezione dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs».
28 Le questioni così
sollevate dai due giudici a quo riguardano tre punti, relativi,
rispettivamente:
- alla competenza della Corte ad interpretare l'art. 50
dell'accordo TRIPs e alle condizioni di esercizio di tale competenza (prima
questione nella causa C-392/98);
- all'eventuale effetto diretto dell'art;
50, n. 6, dell'accordo TRIPs (unica questione nella causa C-300/98 e seconda
questione nella causa C-392/98); e
- all'interpretazione dell'espressione
«diritto di proprietà intellettuale» che figura nell'art. 50, n. 1, dell'accordo
TRIPs (terza questione nella causa C-392/98).
Sulla ricevibilità del rinvio
pregiudiziale nella causa C-300/98
29 Il Consiglio e la Commissione,
sostenuti all'udienza dal governo olandese, hanno contestato la ricevibilità del
rinvio pregiudiziale nella causa C-300/98 per il motivo che l'ordinanza di
rinvio non indica in quale modo una soluzione alla questione proposta sia
necessaria per permettere al giudice a quo di pronunciare la sua sentenza.
30
Risulta tuttavia che, nell'esame della controversia principale, il giudice a
quo, chiamato a ordinare misure provvisorie ai sensi del suo diritto nazionale,
ha constatato, da un lato, che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs comporta
certi limiti relativi alla durata di tali misure e, dall'altro, che detti limiti
non figurano nelle disposizioni del suo diritto nazionale riguardanti la
concessione di misure provvisorie. La sua questione mira dunque a sapere se, con
tali presupposti, nella pronuncia della sentenza il giudice debba rispettare i
limiti previsti dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs. La questione sollevata
del resto è sostanzialmente identica alla seconda questione proposta nella causa
C-392/98, la cui ricevibilità non è contestata.
31 Pertanto si devono
risolvere le questioni proposte nelle due cause. E' opportuno trattarle
nell'ordine indicato al punto 28 della presente sentenza.
Sulla competenza
della Corte ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs
32 L'oggetto della
prima questione posta dal giudice a quo nella causa C-392/98 consiste
nell'accertare se la portata della sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96,
Hermès (Racc. pag. I-3603), relativa alla competenza della Corte ad interpretare
l'art. 50 dell'accordo TRIPs, sia limitata unicamente alle situazioni relative
al diritto dei marchi.
33 L'accordo TRIPs, che figura come allegato 1 C
all'accordo OMC, è stato concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in
virtù di una competenza ripartita (v. parere 1/94 del 15 novembre 1994, Racc.
pag. I-5267, punto 105). Pertanto la Corte, adita in conformità alle
disposizioni del Trattato e in particolare al suo art. 177, è competente a
determinare gli obblighi così assunti dalla Comunità e ad interpretare a tal
fine le disposizioni dell'accordo TRIPs.
34 Più in particolare, la Corte è
competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs per rispondere alle
esigenze delle autorità giudiziarie degli Stati membri, quando queste ultime
sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali al fine di adottare misure
provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da una legislazione comunitaria
che rientra nel campo di applicazione dell'accordo TRIPs (v. sentenza Hermès,
citata, punti 28 e 29).
35 Allo stesso modo, quando una disposizione come
quella dell'art. 50 dell'accordo TRIPs può trovare applicazione sia per
situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano
nel diritto comunitario, come avviene in materia di marchi, la Corte è
competente ad interpretarla per evitare future divergenze di interpretazione (v.
sentenza Hermès, punti 32 e 33).
36 In proposito occorre sottolineare che gli
Stati membri e le istituzioni comunitarie sono vincolati da un obbligo di
stretta cooperazione nell'esecuzione degli impegni che hanno assunto in virtù di
una competenza ripartita per concludere l'accordo OMC, compreso l'accordo TRIPs
(v., in questo senso, il parere 1/94, punto 108).
37 Poiché l'art. 50
dell'Accordo TRIPs costituisce una disposizione di procedura che va applicata
nello stesso modo in tutte le situazioni che rientrano nel suo campo di
applicazione e che può applicarsi sia a situazioni disciplinate dal diritto
nazionale sia a situazioni disciplinate dal diritto comunitario, tale obbligo
impone, per ragioni sia pratiche sia giuridiche, che i giudici degli Stati
membri e la Comunità ne adottino un'interpretazione uniforme.
38 Ora, solo la
Corte, agendo in cooperazione con i giudici degli Stati membri ai sensi
dell'art. 177 del Trattato, è in grado di assicurare una siffatta
interpretazione uniforme.
39 La competenza della Corte ad interpretare l'art.
50 dell'accordo TRIPs non è dunque limitata alle sole situazioni che rientrano
nel diritto dei marchi.
40 Si deve pertanto risolvere la prima questione
sollevata nella causa C-392/98 nel senso che la Corte, adita in conformità alle
disposizioni del Trattato, in particolare del suo art. 177, è competente ad
interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs quando le autorità giudiziarie degli
Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di
diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo d'applicazione
dell'accordo TRIPs.
Sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo
TRIPs
41 Con la seconda questione sollevata nella causa C-392/98 e con
l'unica questione proposta nella causa C-300/98, i giudici a quo chiedono in
sostanza se e in quali limiti le esigenze procedurali dell'art. 50, n. 6,
dell'accordo TRIPs sono entrate nella sfera del diritto comunitario, di modo
che, su domanda delle parti o d'ufficio, i giudici nazionali sono tenuti ad
applicarle.
42 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una
disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va
considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore
letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa
implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui
effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in
particolare, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719,
punto 14, e 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, Racc. pag. I-3655, punto
31).
43 La Corte ha già affermato che l'accordo OMC e i suoi allegati, tenuto
conto della loro natura e della loro economia, non figurano in linea di
principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla gli atti
delle istituzioni comunitarie ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE) (v. sentenza 23
novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto
47).
44 Per le stesse ragioni esposte dalla Corte ai punti 42-46 della citata
sentenza Portogallo/Consiglio, le disposizioni dell'accordo TRIPs, allegato
all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi
possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto
comunitario.
45 La constatazione che le disposizioni dell'accordo TRIPs non
hanno, in questo senso, «effetto diretto» non risolve tuttavia interamente il
problema sollevato dai giudici a quo.
46 Infatti l'art. 50, n. 6,
dell'accordo TRIPs costituisce una norma di procedura destinata a essere
applicata dalle giurisdizioni nazionali e comunitarie in forza degli obblighi
assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri.
47 In un settore al quale
si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, come
avviene nel settore del marchio, dalla sentenza Hermès e in particolare dal suo
punto 28 risulta che le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai
sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme
nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in
tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della
finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.
48 Per contro, in un settore nel
quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella
competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il
diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che
l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di
invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs,
o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.
49 Si deve dunque
risolvere la seconda questione posta nella causa C-392/98 e l'unica questione
sollevata nella causa C-300/98 nel senso che:
- in un settore al quale si
applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità
giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario,
quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure
provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti
del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo
TRIPs, ma
- in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e
che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità
giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario
pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro
riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista
dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs o prescriva al giudice l'obbligo di
applicarla d'ufficio.
Sull'interpretazione dell'espressione «diritto di
proprietà intellettuale»
50 L'oggetto della terza questione sollevata nella
causa C-392/98 consiste nel determinare se il diritto di agire in giudizio in
virtù delle disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto
illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, al fine di tutelare un
modello industriale contro l'imitazione, debba essere qualificato «diritto di
proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
51
Così definita, la questione può essere divisa in due parti. Occorre, in un primo
momento, determinare se un modello industriale come quello oggetto della causa
principale rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPs. In caso
affermativo, si deve stabilire, in un secondo momento, se il diritto di agire in
giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale come quelle
invocate nella fattispecie per tutelare un modello contro l'imitazione
costituisca un «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50
dell'accordo TRIPs.
52 Per quanto riguarda la prima parte, il giudice a quo
ha rilevato a giusto titolo che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo TRIPs,
l'espressione «proprietà intellettuale» che figura all'art. 50 designa tutti i
settori della proprietà intellettuale che sono oggetto delle sezioni 1-7 della
parte II. La sezione 4 riguarda i «Disegni industriali».
53 L'art. 25
dell'accordo TRIPs stabilisce i requisiti prescritti perché un disegno possa
beneficiare di protezione in forza dell'accordo TRIPs. L'art. 26 concerne il
tipo di protezione, le eventuali eccezioni e la durata della protezione.
54
Spetta al giudice a quo valutare se il modello industriale oggetto della
controversia principale possegga i requisiti prescritti dall'art. 25
dell'accordo TRIPs.
55 Quanto alla seconda parte della questione, l'accordo
TRIPs non contiene alcuna definizione espressa di che cosa sia, ai sensi
dell'accordo stesso, un «diritto di proprietà intellettuale». E' dunque
necessario interpretare tale espressione, usata più volte dal preambolo e dal
testo dell'accordo TRIPs, nel suo contesto e alla luce del suo oggetto e della
sua finalità.
56 In base al primo periodo del preambolo, l'oggetto
dell'accordo TRIPs consiste nel «ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel
commercio internazionale, (...) tenendo conto della necessità di promuovere una
protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché
di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di
proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi».
Nel secondo periodo, le parti contraenti riconoscono la necessità di elaborare
nuove regole e normative riguardanti:
«(...)
b) la predisposizione di
norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
c) la
predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze
tra i sistemi giuridici nazionali;
(...)».
57 Nel terzo e nel quarto
periodo del preambolo dell'accordo TRIPs le parti contraenti riconoscono «la
necessità di un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al
commercio internazionale delle merci contraffatte» e altresì il fatto che «i
diritti di proprietà intellettuale sono diritti privati».
58 Ai sensi
dell'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, intitolato «Natura e portata degli
obblighi», i membri sono liberi di determinare le appropriate modalità di
attuazione delle disposizioni di tale accordo nel quadro delle rispettive
legislazioni e procedure.
59 L'art. 62 dell'accordo TRIPs, che ne costituisce
la parte IV intitolata «Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà
intellettuale e relative procedure inter partes», ai nn. 1 e 2 prevede che le
parti contraenti possono subordinare l'acquisizione o il mantenimento dei
diritti di proprietà intellettuale all'osservanza di ragionevoli procedure e
formalità, comprese le procedure di concessione o di registrazione. Siffatte
procedure non sono, per contro, una condizione indispensabile per l'acquisizione
o il mantenimento di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'accordo
TRIPs.
60 Dal complesso delle disposizioni menzionate discende che l'accordo
TRIPs lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi
giuridici e in particolare nell'ambito dei loro regimi di diritto privato, il
compito di precisare nel dettaglio gli interessi che saranno protetti in quanto
«diritti di proprietà intellettuale» a titolo dell'accordo TRIPs e le modalità
di protezione degli stessi, a condizione che tale protezione sia efficace,
specialmente per impedire il commercio di merci contraffatte, e che non produca
distorsioni o ostacoli al commercio internazionale.
61 Ora, il ricorso ai
rimedi giurisdizionali contro l'asserita imitazione di un modello industriale,
se può essere utile per impedire il commercio di merci contraffatte, può anche
ostacolare il commercio internazionale.
62 Pertanto un diritto di agire in
giudizio ai sensi delle disposizioni generali del diritto nazionale relative a
un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un
modello industriale contro l'imitazione, può essere qualificato come «diritto di
proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.
63
Da quanto precede emerge che si deve risolvere la terza questione sollevata
nella causa C-392/98 nel senso che l'art. 50 dell'accordo TRIPs lascia alle
parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici, il compito di
precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali
del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di
concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l'imitazione,
debba essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi
dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.