SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 FEBBRAIO 1976.
CONCERIA DANIELE BRESCIANI CONTRO AMMINISTRAZIONE ITALIANA DELLE FINANZE.
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI GENOVA).
CAUSA 87/75.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00129

Massima
1 . UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO UNILATERALMENTE , A PRESCINDERE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA , E CHE COLPISCE LE MERCI IMPORTATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO AL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA , COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE .

SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO DEL GENERE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON INFLUISCE NEPPURE LA CIRCOSTANZA CH ' ESSO SIA PROPORZIONATO ALLE SPESE PER IL CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATO ALL ' ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO NAZIONALE . L ' ATTIVITA AMMINISTRATIVA DELLO STATO DIRETTA A DARE ESECUZIONE AD UN REGIME DI CONTROLLO SANITARIO NELL ' INTERESSE GENERALE NON PUO INFATTI , ESSERE CONSIDERATA COME UN SERVIZIO RESO INDIVIDUALMENTE ALL ' IMPORTATORE , DAL QUALE SI POSSA PRETENDERE , COME CONTROPARTITA , LA CORRESPONSIONE DI UN ONERE PECUNIARIO .

2 . L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 13 , N . 2 , NON PUO ESSERE INVOCATA CON RIGUARDO A SITUAZIONI ANTERIORI AL 1* GENNAIO 1970 .
3 . L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963 ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , DAL 1* GENNAIO 1970 , IL DIRITTO DI NON CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

4 . GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DALLA CONVENZIONE DI YAOUNDE DEL 1963 SONO PERDURATI ININTERROTTAMENTE FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 .

Parti
NEL PROCEDIMENTO 87-75 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI GENOVA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
CONCERIA DANIELE BRESCIANI , DI M . E P . FRATELLI BRESCIANI ,
E AMMINISTRAZIONE ITALIANA DELLE FINANZE ,

Oggetto della causa
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA , FIRMATA A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963 E CONCLUSA , A NOME DELLA COMUNITA , DAL CONSIGLIO , AI SENSI DELLA DECISIONE DA QUESTO ADOTTATA IL 5 NOVEMBRE 1963 ( GU 1964 , PAG . 1430 ), E DELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 E CONCLUSA , A NOME DELLA COMUNITA , DAL CONSIGLIO , AI SENSI DELLA DECISIONE DA QUESTO ADOTTATA IL 29 SETTEMBRE 1970 ( GU 1970 , N . L 282 , PAG . 1 ),

Motivazione della sentenza
1 CON ORDINANZA 24 LUGLIO 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 4 AGOSTO SUCCESSIVO , IL TRIBUNALE DI GENOVA HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE CINQUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI , VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI ' TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE ' , DI CUI ALL ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE ED ALL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963 ( GU 1964 , PAG . 1430 ), NONCHE AL CORRISPONDENTE ARTICOLO DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 ( GU 1970 , N . L 282 , PAG . 1 ).

2 DAL FASCICOLO RISULTA CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE HA IMPORTATO NEGLI ANNI 1969 E 1970 , E COMUNQUE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SECONDA CONVENZIONE DI YAOUNDE , VARIE PARTITE DI PELLI BOVINE GREZZE DALLA FRANCIA E DAL SENEGAL , STATO ASSOCIATO ALLA COMUNITA IN FORZA DELLE SUDDETTE CONVENZIONI , ED HA DOVUTO PERCIO PAGARE UN DIRITTO PER VISITA VETERINARIA DI CONFINE .

3 TALE DIRITTO E STATO ISTITUITO , IN ITALIA , AL FINE DI COMPENSARE FORFETTARIAMENTE LE SPESE PER IL CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIO DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE IMPORTATI . IL GIUDICE A QUO PRECISA CHE GLI ANALOGHI PRODOTTI NAZIONALI NON SONO SOGGETTI ALLO STESSO ONERE ; ESSO OSSERVA TUTTAVIA CHE , ALL ' ATTO DELLA MACELLAZIONE , IN ITALIA , VENGONO EFFETTUATE VISITE VETERINARIE , PRINCIPALMENTE INTESE AD ACCERTARE L ' IDONEITA DELLE CARNI AD ESSERE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE , VISITE CHE DANNO LUOGO ALLA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI .

4 CON LA PRIMA QUESTIONE , SI CHIEDE IN SOSTANZA SE UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO PER RAGIONI DI CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIO SULLE PELLI GREZZE , IN OCCASIONE DEL LORO PASSAGGIO ATTRAVERSO IL CONFINE , COSTITUISCA UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE ALL ' IMPORTAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE .
5 COME QUESTA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 14 DICEMBRE 1972 ( SPA MARIMEX C . AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA , RACC . 1972 , PAG . 1309 ), GLI ONERI PECUNIARI RISCOSSI , PER RAGIONI DI CONTROLLO SANITARIO , AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA , VANNO CONSIDERATI TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , QUALORA ESSI SIANO DETERMINATI SECONDO PROPRI CRITERI , DIVERSI DAI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL ' ONERE PECUNIARIO GRAVANTE SULLE ANALOGHE MERCI NAZIONALI .

6 IL GIUDICE PROPONENTE CHIEDE CHE SIANO PRESE IN CONSIDERAZIONE TRE CIRCOSTANZE PARTICOLARI : IN PRIMO LUOGO , IL FATTO CHE IL TRIBUTO IN QUESTIONE SIA COMMISURATO ALLA QUANTITA DELLE MERCI , E NON AL LORO VALORE , LO DISTINGUEREBBE DALLE IMPOSIZIONI FISCALI VIETATE DALL ' ART . 13 DEL TRATTATO CEE ; INOLTRE , UN SIFFATTO ONERE PECUNIARIO NON SAREBBE ALTRO CHE IL CORRISPETTIVO RICHIESTO AL PRIVATO IL QUALE , CON ATTO PROPRIO , IMPORTANDO MERCI DI ORIGINE ANIMALE , HA DATO LUOGO ALLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO ; INFINE , SIA PURE IN MODI E TEMPI DIVERSI , IL DIRITTO STESSO VERREBBE PERCEPITO ANCHE SUI PRODOTTI ANALOGHI DI ORIGINE NAZIONALE .

7 COME DICE L ' ART . 9 DEL TRATTATO CEE , LA COMUNITA E FONDATA SOPRA UN ' UNIONE DOGANALE CHE IMPLICA IL DIVIETO , FRA GLI STATI MEMBRI , DEI DAZI DOGANALI E DI QUALSIASI ' TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE ' , COME PURE L ' ADOZIONE DI UNA TARIFFA DOGANALE COMUNE NEI LORO RAPPORTI COI PAESI TERZI . AI SENSI DELL ' ART . 13 , N . 2 , LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE , IN VIGORE TRA GLI STATI MEMBRI , SONO PROGRESSIVAMENTE ABOLITE AD OPERA DI QUESTI , DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO . LA COLLOCAZIONE DI QUESTI ARTICOLI ALL ' INIZIO DELLA PARTE RISERVATA AI FONDAMENTI DELLA COMUNITA E SUFFICIENTE A PORRE IN RILIEVO LA LORO IMPORTANZA CAPITALE NELLA COSTRUZIONE DEL MERCATO COMUNE .

8 LA GIUSTIFICAZIONE DELL ' OBBLIGO DI ABOLIRE GRADUALMENTE I DAZI DOGANALI VA RICERCATA NEL FATTO CHE GLI ONERI PECUNIARI - SIA PUR MINIMI - APPLICATI IN RAGIONE DEL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE COSTITUISCONO UN OSTACOLO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . L ' ESTENSIONE DI TALE OBBLIGO ALLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE E INTESA A GARANTIRE CHE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON VENGA RESO INOPERANTE MEDIANTE ONERI PECUNIARI DI QUALSIASI GENERE , IMPOSTI DAGLI STATI MEMBRI . L ' USO DI QUESTE DUE NOZIONI COMPLEMENTARI MIRA QUINDI AD EVITARE , NEL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI , QUALSIASI IMPOSIZIONE DI CARATTERE PECUNIARIO BASATA SUL FATTO CHE DELLE MERCI CIRCOLANTI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA VARCHINO LA FRONTIERA DI UNO STATO .

9 DI CONSEGUENZA , UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO UNILATERALMENTE , A PRESCINDERE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA , E CHE COLPISCE LE MERCI IMPORTATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO AL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA , COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE . AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI UN TRIBUTO COME QUELLO DI CUI E CAUSA , E QUINDI IRRILEVANTE IL FATTO CH ' ESSO SIA COMMISURATO ALLA QUANTITA DELLE MERCI IMPORTATE E NON AL LORO VALORE .

10 SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO DEL GENERE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON INFLUISCE NEPPURE LA CIRCOSTANZA CH ' ESSO SIA PROPORZIONATO ALLE SPESE PER IL CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATO ALL ' ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO NAZIONALE . L ' ATTIVITA AMMINISTRATIVA DELLO STATO DIRETTA A DARE ESECUZIONE AD UN REGIME DI CONTROLLO SANITARIO NELL ' INTERESSE GENERALE NON PUO , INFATTI , ESSERE CONSIDERATA COME UN SERVIZIO RESO INDIVIDUALMENTE ALL ' IMPORTATORE , DAL QUALE SI POSSA PRETENDERE , COME CONTROPARTITA , LA CORRESPONSIONE DI UN ONERE PECUNIARIO . DI CONSEGUENZA , SE ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO APPAIONO ANCORA GIUSTIFICATI DEI CONTROLLI SANITARI , LE RELATIVE SPESE DEVONO ESSERE POSTE A CARICO DELLA COLLETTIVITA NAZIONALE CHE , NEL SUO COMPLESSO , FRUISCE DEI VANTAGGI DERIVANTI DALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .

11 IL FATTO CHE LA PRODUZIONE INTERNA SIA GRAVATA , A DIVERSO TITOLO , DA UN ONERE ANALOGO E IRRILEVANTE , SE I TRIBUTI SULLE MERCI NAZIONALI E IL DIRITTO DI CUI E CAUSA NON VENGANO RISCOSSI IN BASE AD IDENTICI CRITERI , NE IN UNA CORRISPONDENTE FASE DEL CICLO PRODUTTIVO , E NON SI POSSANO QUINDI CONSIDERARE COMPRESI IN UN SISTEMA GENERALE DI TRIBUTI INTERNI , APPLICATI INDISCRIMINATAMENTE , A TUTTE LE MERCI , NAZIONALI ED IMPORTATE .

12 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE SIA PRODUTTIVO DI EFFETTI DIRETTI DALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1969 , CORRISPONDENTE ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , OVVERO DALLA DATA DEL 1* LUGLIO 1968 , NELLA QUALE SONO STATI ABOLITI I DAZI DOGANALI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA .

13 CON RISERVA DI EVENTUALI DISPOSIZIONI SPECIALI , DETTO ARTICOLO E DIVENUTO DIRETTAMENTE EFFICACE A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , CIOE DAL 1* GENNAIO 1970 . IN EFFETTI , LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 26 LUGLIO 1966 , RELATIVA ALL ' ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI E PARALLELA ALL ' ATTUAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE IN DATA 1* LUGLIO 1968 ( GU , PAG . 2971 ) SI FONDA SULL ' IDEA DI ACCELERARE ALCUNE BEN DETERMINATE INIZIATIVE CHE DOVEVANO , NEL LORO COMPLESSO , ESSERE PORTATE A TERMINE ENTRO IL PERIODO TRANSITORIO . TALI ESSENDONE I PRESUPPOSTI , LA DECISIONE TESTE CITATA SI APPLICA SOLTANTO AI PROVVEDIMENTI DA ESSA ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI , CIOE AI DAZI DOGANALI IN SENSO STRETTO ED ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE .

14 LA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 13 , N . 2 , NON PUO ESSERE INVOCATA CON RIGUARDO A SITUAZIONI ANTERIORI AL 1* GENNAIO 1970 .
15 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA NOZIONE DI TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE ABBIA LA STESSA PORTATA NELL ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE E NELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLE CONVENZIONI DI YAOUNDE DEL 1963 E DEL 1969 ; CON LA QUARTA , SE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE DEL 1963 SIA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCA QUINDI AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA UN DIRITTO SOGGETTIVO A NON CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE . PER RAGIONI DI CONNESSIONE , E OPPORTUNO ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LE DUE QUESTIONI .

16 SI DEVE ANZITUTTO STABILIRE SE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA SUDDETTA CONVENZIONE DI YAOUNDE ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO QUANTO DA ESSO DISPOSTO , PER CONTESTARE LA LEGITTIMITA DELLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO INTERNO . A TALE SCOPO , SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO , ALLA STRUTTURA ED ALLA LETTERA DELLA CONVENZIONE E DELL ' ARTICOLO DI CUI TRATTASI .

17 IN FORZA DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CEE , TALUNI PAESI E TERRITORI D ' OLTREMARE , CHE MANTENEVANO RELAZIONI PARTICOLARI CON QUATTRO DEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI DELLA COMUNITA , SONO STATI ASSOCIATI A QUEST ' ULTIMA . TENUTO CONTO DEI PARTICOLARI LEGAMI ECONOMICI E POLITICI , L ' ASSOCIAZIONE DOVEVA , AI SENSI DELL ' ART . 131 DEL TRATTATO , PERMETTERE DI FAVORIRE GLI INTERESSI DEGLI ABITANTI DI QUESTI PAESI E TERRITORI E LA LORO PROSPERITA , IN MODO DA CONDURLI ALLO SVILUPPO ECONOMICO , SOCIALE E CULTURALE DA ESSI ATTESO . LA CONVENZIONE D ' APPLICAZIONE RELATIVA ALL ' ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D ' OLTREMARE ALLA COMUNITA , CHE FIGURA IN ALLEGATO AL TRATTATO , E STATA STIPULATA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI .

18 ALLA SCADENZA DI TALE PERIODO , CONSIDERATO CHE MOLTI DI TALI PAESI E TERRITORI ERANO GIUNTI ALL ' INDIPENDENZA POLITICA , VENIVA CONCLUSA LA CONVENZIONE DI YAOUNDE , PER MANTENERE IN VIGORE L ' ASSOCIAZIONE FRA GLI STATI INDIPENDENTI AFRICANI E MALGASCIO E LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA . TALE ATTO VENIVA STIPULATO NON SOLO DAGLI STATI MEMBRI , MA ANCHE DALLA COMUNITA COME TALE , E VINCOLA LA PARTI A NORMA DELL ' ART . 228 DEL TRATTATO .

19 PER QUANTO RIGUARDA I DAZI DOGANALI E LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DEL 1963 DISPONE CHE ' I PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI ASSOCIATI BENEFICIANO , ALL ' IMPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI , DELL ' ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEI DAZI DOGANALI E DELLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A TALI DAZI , CHE VIENE OPERATA FRA GLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 12 , 13 , 14 , 15 E 17 DEL TRATTATO ED ALLE DECISIONI DI ACCELERAZIONE DEL RITMO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL TRATTATO INTERVENUTE O CHE DOVRANNO INTERVENIRE ' . IL N . 5 DELLO STESSO ARTICOLO STABILISCE : ' A RICHIESTA DI UNO STATO ASSOCIATO HANNO LUOGO CONSULTAZIONI IN SENO AL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE CONDIZIONI D ' APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ' .

20 PER CONTRO , L ' ART . 3 , N . 2 , LIMITA GLI OBBLIGHI DEGLI STATI ASSOCIATI , RELATIVAMENTE AI DAZI DOGANALI E ALLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , NEI SEGUENTI TERMINI : ' . . . CIASCUNO STATO ASSOCIATO PUO MANTENERE O ISTITUIRE DAZI DOGANALI E TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A TALI DAZI CHE RISPONDANO ALLE NECESSITA DEL SUO SVILUPPO E AI BISOGNI DELLA SUA INDUSTRIALIZZAZIONE O CHE ABBIANO PER SCOPO DI ALIMENTARE IL SUO BILANCIO . '
21 L ' ART . 61 DELLA CONVENZIONE STABILISCE CHE LA COMUNITA E GLI STATI MEMBRI ASSUMONO GLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT . 2 , 5 E 11 ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI ASSOCIATI CHE , IN RAGIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI VIGENTI AL MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO CEE ED IN FORZA DEI QUALI ESSI SONO SOTTOPOSTI ALL ' APPLICAZIONE DI UN REGIME DOGANALE PARTICOLARE , RITENGANO DI NON POTER GARANTIRE IMMEDIATAMENTE , A FAVORE DELLA COMUNITA , LA RECIPROCITA DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA CONVENZIONE STESSA .

22 DALLE SUDDETTE DISPOSIZIONI RISULTA CHE LA CONVENZIONE NON E STATA CONCLUSA PER GARANTIRE LA PARITA FRA GLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI CONTRAENTI , BENSI , IN CONFORMITA ALL ' OBIETTIVO DELLA PRIMA CONVENZIONE , ALLEGATA AL TRATTATO CEE , ALLO SCOPO DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI STATI ASSOCIATI .

23 LO SQUILIBRIO FRA GLI OBBLIGHI DELLA COMUNITA E QUELLI DEGLI STATI ASSOCIATI , IL QUALE RISPONDE ALLA LOGICA DEL CARATTERE SPECIFICO DELLA CONVENZIONE , NON E DI OSTACOLO AL RICONOSCIMENTO , DA PARTE DELLA COMUNITA , DELL ' EFFICACIA DIRETTA DI TALUNE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE .

24 DALLA NORMA SECONDO CUI LE CONSULTAZIONI CIRCA LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 2 DI TALE ATTO HANNO LUOGO SOLTANTO A RICHIESTA DI UNO STATO ASSOCIATO SI DESUME CHE , DA PARTE DELLA COMUNITA SI DOVEVA PROCEDERE AUTOMATICAMENTE ALL ' ABOLIZIONE DELLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI .

25 CON L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE , CHE FA ESPRESSO RINVIO ALL ' ART . 13 DEL TRATTATO CEE , LA COMUNITA HA ASSUNTO , NEI CONFRONTI DEGLI STATI ASSOCIATI , UN OBBLIGO DELLA STESSA NATURA E DELLA STESSA PORTATA , QUANTO ALL ' ABOLIZIONE DELLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , DI QUELLO CHE GLI STATI MEMBRI HANNO RECIPROCAMENTE ASSUNTO COL TRATTATO . A QUEST ' OBBLIGO PRECISO , E NON SUBORDINATO AD ALCUNA RISERVA IMPLICITA OD ESPRESSA DA PARTE DELLA COMUNITA , FA RISCONTRO IL DIRITTO DEI SINGOLI DI FARNE VALERE GLI EFFETTI IN GIUDIZIO , A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1970 .
26 LE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE DEL 1963 ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , DAL 1* GENNAIO 1970 , IL DIRITTO DI NON CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

27 CON L ' ULTIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' OBBLIGO DI NON RISCUOTERE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DALLE DUE SUCCESSIVE CONVENZIONI DI YAOUNDE , SIA PERDURATO ININTERROTTAMENTE DAL 1* GENNAIO 1970 IN POI .

28 L ' ART . 59 DELLA PRIMA CONVENZIONE STABILISCE CHE QUESTA E CONCLUSA PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE . A NORMA DELL ' ART . 60 , LE PARTI CONTRAENTI ESAMINANO LE DISPOSIZIONI CHE POTREBBERO ESSERE PREVISTE PER UN NUOVO PERIODO , E IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ADOTTA EVENTUALMENTE LE MISURE TRANSITORIE NECESSARIE SINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CONVENZIONE .

29 LA PRIMA CONVENZIONE D ' ASSOCIAZIONE , SCADUTA IL 30 MAGGIO 1969 , PRIMA CHE VENISSE CONCLUSA LA SECONDA , E STATA PROROGATA PER DUE VOLTE DAL CONSIGLIO D ' ASSOCIAZIONE , AL FINE DI EVITARE SOLUZIONI DI CONTINUITA . POICHE TALI DECISIONI DEL CONSIGLIO D ' ASSOCIAZIONE SONO STATE ADOTTATE IN FORZA DEI POTERI A QUESTO ATTRIBUITI DALLA PRIMA CONVENZIONE , SI DEVE NECESSARIAMENTE CONCLUDERE CHE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DA TALE ATTO AGLI STATI MEMBRI SIANO PERDURATI ININTERROTTAMENTE , FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SECONDA CONVENZIONE .

Decisione relativa alle spese
SULLA SPESE
30 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNALE DI GENOVA , AFFERMA PER DIRITTO :
1* UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO UNILATERALMENTE , A PRESCINDERE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA , E CHE COLPISCE LE MERCI IMPORTATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO AL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA , COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE .

2* L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 13 , N . 2 , NON PUO ESSERE INVOCATA CON RIGUARDO A SITUAZIONI ANTERIORI AL 1* GENNAIO 1970 .
3* L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963 ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , DAL 1* GENNAIO 1970 , IL DIRITTO DI NON CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

4* GLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI STATI MEMBRI DALLA CONVENZIONE DI YAOUNDE DEL 1963 SONO PERDURATI ININTERROTTAMENTE FINO ALL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 .