Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza
NEL PROCEDIMENTO 87-75 ,
AVENTE AD
OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL
' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI GENOVA , NELLA CAUSA DINANZI AD
ESSO PENDENTE TRA
CONCERIA DANIELE BRESCIANI , DI M . E P . FRATELLI
BRESCIANI ,
E AMMINISTRAZIONE ITALIANA DELLE FINANZE ,
DOMANDA VERTENTE SULL '
INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 DEL TRATTATO CEE , NONCHE DELL ' ART . 2 , N . 1
, DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E GLI
STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI A TALE COMUNITA , FIRMATA A YAOUNDE IL 20
LUGLIO 1963 E CONCLUSA , A NOME DELLA COMUNITA , DAL CONSIGLIO , AI SENSI DELLA
DECISIONE DA QUESTO ADOTTATA IL 5 NOVEMBRE 1963 ( GU 1964 , PAG . 1430 ), E DELL
' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 29
LUGLIO 1969 E CONCLUSA , A NOME DELLA COMUNITA , DAL CONSIGLIO , AI SENSI DELLA
DECISIONE DA QUESTO ADOTTATA IL 29 SETTEMBRE 1970 ( GU 1970 , N . L 282 , PAG .
1 ),
1 CON ORDINANZA 24
LUGLIO 1975 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 4 AGOSTO SUCCESSIVO , IL TRIBUNALE DI
GENOVA HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE CINQUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI , VERTENTI SULL '
INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI ' TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI
DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE ' , DI CUI ALL ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE
ED ALL ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE FIRMATA A YAOUNDE IL 20 LUGLIO 1963
( GU 1964 , PAG . 1430 ), NONCHE AL CORRISPONDENTE ARTICOLO DELLA CONVENZIONE
FIRMATA A YAOUNDE IL 29 LUGLIO 1969 ( GU 1970 , N . L 282 , PAG . 1 ).
2
DAL FASCICOLO RISULTA CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE HA IMPORTATO NEGLI
ANNI 1969 E 1970 , E COMUNQUE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELLA SECONDA
CONVENZIONE DI YAOUNDE , VARIE PARTITE DI PELLI BOVINE GREZZE DALLA FRANCIA E
DAL SENEGAL , STATO ASSOCIATO ALLA COMUNITA IN FORZA DELLE SUDDETTE CONVENZIONI
, ED HA DOVUTO PERCIO PAGARE UN DIRITTO PER VISITA VETERINARIA DI CONFINE
.
3 TALE DIRITTO E STATO ISTITUITO , IN ITALIA , AL FINE DI COMPENSARE
FORFETTARIAMENTE LE SPESE PER IL CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIO DEI PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE IMPORTATI . IL GIUDICE A QUO PRECISA CHE GLI ANALOGHI
PRODOTTI NAZIONALI NON SONO SOGGETTI ALLO STESSO ONERE ; ESSO OSSERVA TUTTAVIA
CHE , ALL ' ATTO DELLA MACELLAZIONE , IN ITALIA , VENGONO EFFETTUATE VISITE
VETERINARIE , PRINCIPALMENTE INTESE AD ACCERTARE L ' IDONEITA DELLE CARNI AD
ESSERE DESTINATE ALL ' ALIMENTAZIONE , VISITE CHE DANNO LUOGO ALLA RISCOSSIONE
DI TRIBUTI COMUNALI .
4 CON LA PRIMA QUESTIONE , SI CHIEDE IN SOSTANZA SE
UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO PER RAGIONI DI CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIO
SULLE PELLI GREZZE , IN OCCASIONE DEL LORO PASSAGGIO ATTRAVERSO IL CONFINE ,
COSTITUISCA UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE ALL '
IMPORTAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 13 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE .
5 COME
QUESTA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 14 DICEMBRE 1972 ( SPA MARIMEX C .
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ITALIANA , RACC . 1972 , PAG . 1309 ), GLI ONERI
PECUNIARI RISCOSSI , PER RAGIONI DI CONTROLLO SANITARIO , AL MOMENTO DEL
PASSAGGIO DELLA FRONTIERA , VANNO CONSIDERATI TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI
DAZI DOGANALI , QUALORA ESSI SIANO DETERMINATI SECONDO PROPRI CRITERI , DIVERSI
DAI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL ' ONERE PECUNIARIO GRAVANTE SULLE ANALOGHE
MERCI NAZIONALI .
6 IL GIUDICE PROPONENTE CHIEDE CHE SIANO PRESE IN
CONSIDERAZIONE TRE CIRCOSTANZE PARTICOLARI : IN PRIMO LUOGO , IL FATTO CHE IL
TRIBUTO IN QUESTIONE SIA COMMISURATO ALLA QUANTITA DELLE MERCI , E NON AL LORO
VALORE , LO DISTINGUEREBBE DALLE IMPOSIZIONI FISCALI VIETATE DALL ' ART . 13 DEL
TRATTATO CEE ; INOLTRE , UN SIFFATTO ONERE PECUNIARIO NON SAREBBE ALTRO CHE IL
CORRISPETTIVO RICHIESTO AL PRIVATO IL QUALE , CON ATTO PROPRIO , IMPORTANDO
MERCI DI ORIGINE ANIMALE , HA DATO LUOGO ALLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO ;
INFINE , SIA PURE IN MODI E TEMPI DIVERSI , IL DIRITTO STESSO VERREBBE PERCEPITO
ANCHE SUI PRODOTTI ANALOGHI DI ORIGINE NAZIONALE .
7 COME DICE L ' ART .
9 DEL TRATTATO CEE , LA COMUNITA E FONDATA SOPRA UN ' UNIONE DOGANALE CHE
IMPLICA IL DIVIETO , FRA GLI STATI MEMBRI , DEI DAZI DOGANALI E DI QUALSIASI '
TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE ' , COME PURE L ' ADOZIONE DI UNA TARIFFA DOGANALE
COMUNE NEI LORO RAPPORTI COI PAESI TERZI . AI SENSI DELL ' ART . 13 , N . 2 , LE
TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE , IN VIGORE
TRA GLI STATI MEMBRI , SONO PROGRESSIVAMENTE ABOLITE AD OPERA DI QUESTI ,
DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO . LA COLLOCAZIONE DI QUESTI ARTICOLI ALL ' INIZIO
DELLA PARTE RISERVATA AI FONDAMENTI DELLA COMUNITA E SUFFICIENTE A PORRE IN
RILIEVO LA LORO IMPORTANZA CAPITALE NELLA COSTRUZIONE DEL MERCATO COMUNE
.
8 LA GIUSTIFICAZIONE DELL ' OBBLIGO DI ABOLIRE GRADUALMENTE I DAZI
DOGANALI VA RICERCATA NEL FATTO CHE GLI ONERI PECUNIARI - SIA PUR MINIMI -
APPLICATI IN RAGIONE DEL PASSAGGIO DELLE FRONTIERE COSTITUISCONO UN OSTACOLO PER
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . L ' ESTENSIONE DI TALE OBBLIGO ALLE TASSE D
' EFFETTO EQUIVALENTE E INTESA A GARANTIRE CHE IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NON VENGA RESO INOPERANTE MEDIANTE ONERI
PECUNIARI DI QUALSIASI GENERE , IMPOSTI DAGLI STATI MEMBRI . L ' USO DI QUESTE
DUE NOZIONI COMPLEMENTARI MIRA QUINDI AD EVITARE , NEL COMMERCIO FRA STATI
MEMBRI , QUALSIASI IMPOSIZIONE DI CARATTERE PECUNIARIO BASATA SUL FATTO CHE
DELLE MERCI CIRCOLANTI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA VARCHINO LA FRONTIERA DI UNO
STATO .
9 DI CONSEGUENZA , UN ONERE PECUNIARIO IMPOSTO UNILATERALMENTE ,
A PRESCINDERE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA , E CHE COLPISCE LE
MERCI IMPORTATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO AL PASSAGGIO DELLA FRONTIERA ,
COSTITUISCE UNA TASSA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A UN DAZIO DOGANALE . AI FINI
DELLA VALUTAZIONE DI UN TRIBUTO COME QUELLO DI CUI E CAUSA , E QUINDI
IRRILEVANTE IL FATTO CH ' ESSO SIA COMMISURATO ALLA QUANTITA DELLE MERCI
IMPORTATE E NON AL LORO VALORE .
10 SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
PRODOTTI DALLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO DEL GENERE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI NON INFLUISCE NEPPURE LA CIRCOSTANZA CH ' ESSO SIA PROPORZIONATO
ALLE SPESE PER IL CONTROLLO SANITARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATO ALL ' ENTRATA
DELLE MERCI NEL TERRITORIO NAZIONALE . L ' ATTIVITA AMMINISTRATIVA DELLO STATO
DIRETTA A DARE ESECUZIONE AD UN REGIME DI CONTROLLO SANITARIO NELL ' INTERESSE
GENERALE NON PUO , INFATTI , ESSERE CONSIDERATA COME UN SERVIZIO RESO
INDIVIDUALMENTE ALL ' IMPORTATORE , DAL QUALE SI POSSA PRETENDERE , COME
CONTROPARTITA , LA CORRESPONSIONE DI UN ONERE PECUNIARIO . DI CONSEGUENZA , SE
ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO APPAIONO ANCORA GIUSTIFICATI DEI CONTROLLI
SANITARI , LE RELATIVE SPESE DEVONO ESSERE POSTE A CARICO DELLA COLLETTIVITA
NAZIONALE CHE , NEL SUO COMPLESSO , FRUISCE DEI VANTAGGI DERIVANTI DALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI .
11 IL FATTO CHE LA PRODUZIONE INTERNA SIA
GRAVATA , A DIVERSO TITOLO , DA UN ONERE ANALOGO E IRRILEVANTE , SE I TRIBUTI
SULLE MERCI NAZIONALI E IL DIRITTO DI CUI E CAUSA NON VENGANO RISCOSSI IN BASE
AD IDENTICI CRITERI , NE IN UNA CORRISPONDENTE FASE DEL CICLO PRODUTTIVO , E NON
SI POSSANO QUINDI CONSIDERARE COMPRESI IN UN SISTEMA GENERALE DI TRIBUTI INTERNI
, APPLICATI INDISCRIMINATAMENTE , A TUTTE LE MERCI , NAZIONALI ED IMPORTATE
.
12 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' ART . 13 , N . 2 , DEL
TRATTATO CEE SIA PRODUTTIVO DI EFFETTI DIRETTI DALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1969 ,
CORRISPONDENTE ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , OVVERO DALLA DATA DEL 1*
LUGLIO 1968 , NELLA QUALE SONO STATI ABOLITI I DAZI DOGANALI ALL ' INTERNO DELLA
COMUNITA .
13 CON RISERVA DI EVENTUALI DISPOSIZIONI SPECIALI , DETTO
ARTICOLO E DIVENUTO DIRETTAMENTE EFFICACE A PARTIRE DALLA FINE DEL PERIODO
TRANSITORIO , CIOE DAL 1* GENNAIO 1970 . IN EFFETTI , LA DECISIONE DEL CONSIGLIO
26 LUGLIO 1966 , RELATIVA ALL ' ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI E PARALLELA ALL '
ATTUAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE IN DATA 1* LUGLIO 1968 ( GU , PAG .
2971 ) SI FONDA SULL ' IDEA DI ACCELERARE ALCUNE BEN DETERMINATE INIZIATIVE CHE
DOVEVANO , NEL LORO COMPLESSO , ESSERE PORTATE A TERMINE ENTRO IL PERIODO
TRANSITORIO . TALI ESSENDONE I PRESUPPOSTI , LA DECISIONE TESTE CITATA SI
APPLICA SOLTANTO AI PROVVEDIMENTI DA ESSA ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI , CIOE AI
DAZI DOGANALI IN SENSO STRETTO ED ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE .
14 LA
QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE L ' EFFICACIA DIRETTA DELL ' ART . 13
, N . 2 , NON PUO ESSERE INVOCATA CON RIGUARDO A SITUAZIONI ANTERIORI AL 1*
GENNAIO 1970 .
15 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA NOZIONE DI TASSA D
' EFFETTO EQUIVALENTE ABBIA LA STESSA PORTATA NELL ' ART . 13 , N . 2 , DEL
TRATTATO CEE E NELL ' ART . 2 , N . 1 , DELLE CONVENZIONI DI YAOUNDE DEL 1963 E
DEL 1969 ; CON LA QUARTA , SE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE
DEL 1963 SIA IMMEDIATAMENTE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCA QUINDI AI SINGOLI
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA UN DIRITTO SOGGETTIVO A NON
CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI ,
DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE . PER RAGIONI DI CONNESSIONE , E
OPPORTUNO ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LE DUE QUESTIONI .
16 SI DEVE
ANZITUTTO STABILIRE SE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA SUDDETTA CONVENZIONE DI
YAOUNDE ATTRIBUISCA AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA IL
DIRITTO DI FAR VALERE IN GIUDIZIO QUANTO DA ESSO DISPOSTO , PER CONTESTARE LA
LEGITTIMITA DELLA RISCOSSIONE DI UN TRIBUTO INTERNO . A TALE SCOPO , SI DEVE
AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO , ALLA STRUTTURA ED ALLA LETTERA DELLA CONVENZIONE E
DELL ' ARTICOLO DI CUI TRATTASI .
17 IN FORZA DELLA PARTE QUARTA DEL
TRATTATO CEE , TALUNI PAESI E TERRITORI D ' OLTREMARE , CHE MANTENEVANO
RELAZIONI PARTICOLARI CON QUATTRO DEGLI STATI MEMBRI ORIGINARI DELLA COMUNITA ,
SONO STATI ASSOCIATI A QUEST ' ULTIMA . TENUTO CONTO DEI PARTICOLARI LEGAMI
ECONOMICI E POLITICI , L ' ASSOCIAZIONE DOVEVA , AI SENSI DELL ' ART . 131 DEL
TRATTATO , PERMETTERE DI FAVORIRE GLI INTERESSI DEGLI ABITANTI DI QUESTI PAESI E
TERRITORI E LA LORO PROSPERITA , IN MODO DA CONDURLI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ,
SOCIALE E CULTURALE DA ESSI ATTESO . LA CONVENZIONE D ' APPLICAZIONE RELATIVA
ALL ' ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D ' OLTREMARE ALLA COMUNITA , CHE
FIGURA IN ALLEGATO AL TRATTATO , E STATA STIPULATA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI
.
18 ALLA SCADENZA DI TALE PERIODO , CONSIDERATO CHE MOLTI DI TALI PAESI
E TERRITORI ERANO GIUNTI ALL ' INDIPENDENZA POLITICA , VENIVA CONCLUSA LA
CONVENZIONE DI YAOUNDE , PER MANTENERE IN VIGORE L ' ASSOCIAZIONE FRA GLI STATI
INDIPENDENTI AFRICANI E MALGASCIO E LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA . TALE ATTO
VENIVA STIPULATO NON SOLO DAGLI STATI MEMBRI , MA ANCHE DALLA COMUNITA COME TALE
, E VINCOLA LA PARTI A NORMA DELL ' ART . 228 DEL TRATTATO .
19 PER
QUANTO RIGUARDA I DAZI DOGANALI E LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE , L ' ART . 2
, N . 1 , DELLA CONVENZIONE DEL 1963 DISPONE CHE ' I PRODOTTI ORIGINARI DEGLI
STATI ASSOCIATI BENEFICIANO , ALL ' IMPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI , DELL '
ELIMINAZIONE PROGRESSIVA DEI DAZI DOGANALI E DELLE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE
A TALI DAZI , CHE VIENE OPERATA FRA GLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALLE
DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 12 , 13 , 14 , 15 E 17 DEL TRATTATO ED ALLE DECISIONI
DI ACCELERAZIONE DEL RITMO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL TRATTATO
INTERVENUTE O CHE DOVRANNO INTERVENIRE ' . IL N . 5 DELLO STESSO ARTICOLO
STABILISCE : ' A RICHIESTA DI UNO STATO ASSOCIATO HANNO LUOGO CONSULTAZIONI IN
SENO AL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE CONDIZIONI D ' APPLICAZIONE DEL PRESENTE
ARTICOLO ' .
20 PER CONTRO , L ' ART . 3 , N . 2 , LIMITA GLI OBBLIGHI
DEGLI STATI ASSOCIATI , RELATIVAMENTE AI DAZI DOGANALI E ALLE TASSE D ' EFFETTO
EQUIVALENTE , NEI SEGUENTI TERMINI : ' . . . CIASCUNO STATO ASSOCIATO PUO
MANTENERE O ISTITUIRE DAZI DOGANALI E TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A TALI DAZI
CHE RISPONDANO ALLE NECESSITA DEL SUO SVILUPPO E AI BISOGNI DELLA SUA
INDUSTRIALIZZAZIONE O CHE ABBIANO PER SCOPO DI ALIMENTARE IL SUO BILANCIO . '
21 L ' ART . 61 DELLA CONVENZIONE STABILISCE CHE LA COMUNITA E GLI STATI
MEMBRI ASSUMONO GLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT . 2 , 5 E 11 ANCHE NEI CONFRONTI
DEGLI STATI ASSOCIATI CHE , IN RAGIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI VIGENTI AL
MOMENTO DELL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO CEE ED IN FORZA DEI QUALI ESSI
SONO SOTTOPOSTI ALL ' APPLICAZIONE DI UN REGIME DOGANALE PARTICOLARE , RITENGANO
DI NON POTER GARANTIRE IMMEDIATAMENTE , A FAVORE DELLA COMUNITA , LA RECIPROCITA
DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA CONVENZIONE STESSA .
22 DALLE
SUDDETTE DISPOSIZIONI RISULTA CHE LA CONVENZIONE NON E STATA CONCLUSA PER
GARANTIRE LA PARITA FRA GLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI CONTRAENTI , BENSI , IN
CONFORMITA ALL ' OBIETTIVO DELLA PRIMA CONVENZIONE , ALLEGATA AL TRATTATO CEE ,
ALLO SCOPO DI FAVORIRE LO SVILUPPO DEGLI STATI ASSOCIATI .
23 LO
SQUILIBRIO FRA GLI OBBLIGHI DELLA COMUNITA E QUELLI DEGLI STATI ASSOCIATI , IL
QUALE RISPONDE ALLA LOGICA DEL CARATTERE SPECIFICO DELLA CONVENZIONE , NON E DI
OSTACOLO AL RICONOSCIMENTO , DA PARTE DELLA COMUNITA , DELL ' EFFICACIA DIRETTA
DI TALUNE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE .
24 DALLA NORMA SECONDO CUI LE
CONSULTAZIONI CIRCA LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL ' ART . 2 DI TALE ATTO
HANNO LUOGO SOLTANTO A RICHIESTA DI UNO STATO ASSOCIATO SI DESUME CHE , DA PARTE
DELLA COMUNITA SI DOVEVA PROCEDERE AUTOMATICAMENTE ALL ' ABOLIZIONE DELLE TASSE
D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI .
25 CON L ' ART . 2 , N . 1 ,
DELLA CONVENZIONE , CHE FA ESPRESSO RINVIO ALL ' ART . 13 DEL TRATTATO CEE , LA
COMUNITA HA ASSUNTO , NEI CONFRONTI DEGLI STATI ASSOCIATI , UN OBBLIGO DELLA
STESSA NATURA E DELLA STESSA PORTATA , QUANTO ALL ' ABOLIZIONE DELLE TASSE D '
EFFETTO EQUIVALENTE , DI QUELLO CHE GLI STATI MEMBRI HANNO RECIPROCAMENTE
ASSUNTO COL TRATTATO . A QUEST ' OBBLIGO PRECISO , E NON SUBORDINATO AD ALCUNA
RISERVA IMPLICITA OD ESPRESSA DA PARTE DELLA COMUNITA , FA RISCONTRO IL DIRITTO
DEI SINGOLI DI FARNE VALERE GLI EFFETTI IN GIUDIZIO , A DECORRERE DAL 1* GENNAIO
1970 .
26 LE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE NAZIONALE VANNO QUINDI RISOLTE
NEL SENSO CHE L ' ART . 2 , N . 1 , DELLA CONVENZIONE DI YAOUNDE DEL 1963
ATTRIBUISCE AI SINGOLI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , DAL 1*
GENNAIO 1970 , IL DIRITTO DI NON CORRISPONDERE ALLO STATO LE TASSE D ' EFFETTO
EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , DIRITTO CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE
.
27 CON L ' ULTIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L ' OBBLIGO DI NON RISCUOTERE
TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DALLE
DUE SUCCESSIVE CONVENZIONI DI YAOUNDE , SIA PERDURATO ININTERROTTAMENTE DAL 1*
GENNAIO 1970 IN POI .
28 L ' ART . 59 DELLA PRIMA CONVENZIONE STABILISCE
CHE QUESTA E CONCLUSA PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE
. A NORMA DELL ' ART . 60 , LE PARTI CONTRAENTI ESAMINANO LE DISPOSIZIONI CHE
POTREBBERO ESSERE PREVISTE PER UN NUOVO PERIODO , E IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
ADOTTA EVENTUALMENTE LE MISURE TRANSITORIE NECESSARIE SINO ALL ' ENTRATA IN
VIGORE DELLA NUOVA CONVENZIONE .
29 LA PRIMA CONVENZIONE D ' ASSOCIAZIONE
, SCADUTA IL 30 MAGGIO 1969 , PRIMA CHE VENISSE CONCLUSA LA SECONDA , E STATA
PROROGATA PER DUE VOLTE DAL CONSIGLIO D ' ASSOCIAZIONE , AL FINE DI EVITARE
SOLUZIONI DI CONTINUITA . POICHE TALI DECISIONI DEL CONSIGLIO D ' ASSOCIAZIONE
SONO STATE ADOTTATE IN FORZA DEI POTERI A QUESTO ATTRIBUITI DALLA PRIMA
CONVENZIONE , SI DEVE NECESSARIAMENTE CONCLUDERE CHE GLI OBBLIGHI IMPOSTI DA
TALE ATTO AGLI STATI MEMBRI SIANO PERDURATI ININTERROTTAMENTE , FINO ALL '
ENTRATA IN VIGORE DELLA SECONDA CONVENZIONE .