Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza
NELLA CAUSA 22-70
COMMISSIONE DELLE
COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL VICEDIRETTORE GENERALE DEL SUO UFFICIO
LEGALE SIG . GERARD OLIVIER, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN
LUSSEMBURGO, PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . EMILE REUTER, 4,
BOULEVARD ROYAL, RICORRENTE,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
RAPPRESENTATO DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . ERNST WOHLFART, DIRETTORE
GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO, IN QUALITA DI AGENTE,
ASSISTITO DAL SIG . JEAN-PIERRE PUISSOCHET, DIRETTORE PRESSO LA SEGRETERIA
GENERALE DEL CONSIGLIO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . J
. N . VAN DEN HOUTEN, DIRETTORE DELL' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GL'
INVESTIMENTI, 2, PLACE DE METZ, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO
L' ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 20 MARZO 1970, IN MERITO ALLA
NEGOZIAZIONE E ALLA STIPULAZIONE, DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE, DELL'
ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL LAVORO DEGLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI CHE EFFETTUANO
TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA,
1 CON RICORSO
PROPOSTO IL 19 MAGGIO 1970, LA COMMISSIONE DELLE CCEE HA CHIESTO L' ANNULLAMENTO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 20 MARZO 1970, VERTENTE SULLA NEGOZIAZIONE E
SULLA STIPULAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ( NELL' AMBITO
DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L' EUROPA DELL' ONU ) DELL' ACCORDO EUROPEO
RELATIVO AL LAVORO DEGLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI CHE EFFETTUANO TRASPORTI
INTERNAZIONALI SU STRADA ( AETS ).
2 IL CONSIGLIO HA ECCEPITO, IN VIA
PRELIMINARE, L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO, SOSTENENDO CHE LA DELIBERAZIONE DI
CUI E CAUSA NON HA LA NATURA DI ATTO IMPUGNABILE AI SENSI DELL' ART . 173, 1 )
COMMA DEL TRATTATO .
3/5 QUESTA NATURA DIPENDE DAL CHI FOSSE COMPETENTE,
ALLA DATA DI CUI TRATTASI, A NEGOZIARE E CONCLUDERE L' AETS . L' EFFICACIA
GIURIDICA DELLA DELIBERAZIONE E INFATTI DIVERSA A SECONDA CHE LA SI DEBBA
CONSIDERARE COME ESERCIZIO DI POTERI SPETTANTI ALLA COMUNITA OVVERO COME
COORDINAMENTO, DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, DELL' ESERCIZIO DEI POTERI CHE SI
SONO RISERVATI . PER PRONUNZIARSI SULL' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA VA QUINDI
PREVIAMENTE RISOLTA LA QUESTIONE DEL SE, ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI E
CAUSA, LA COMPETENZA A NEGOZIARE E A CONCLUDERE L' AETS SPETTASSE ALLA COMUNITA
OVVERO AGLI STATI MEMBRI .
1 . SULLA QUESTIONE PRELIMINARE
6/8 LA
COMMISSIONE SOSTIENE CHE L' ART . 75 DEL TRATTATO, CHE HA ATTRIBUITO ALLA
COMUNITA AMPI POTERI PER QUANTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE
DEI TRASPORTI, SI RIFERISCE TANTO ALLE RELAZIONI ESTERNE QUANTO AI PROVVEDIMENTI
INTERNI NEL CAMPO DI CUI TRATTASI . QUESTA DISPOSIZIONE PERDEREBBE MOLTO DELLA
SUA EFFICACIA SE LA FACOLTA CH' ESSA CONTEMPLA, IN PARTICOLARE QUELLA DI
ADOTTARE " OGNI UTILE DISPOSIZIONE ", AI SENSI DEL N . 1, C ) DELL' ARTICOLO
SOPRA MENZIONATO, NON INCLUDESSE LA STIPULAZIONE DI ACCORDI CON GLI STATI TERZI
. DETTI POTERI, BENCHE ALL' INIZIO NON SI ESTENDESSERO ALL' INTERO CAMPO DEI
TRASPORTI, ASSUMEREBBERO TUTTAVIA SEMPRE PIU INDOLE GENERALE ED ESCLUSIVA,
PARALLELAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE IN QUESTO SETTORE .
9/11 DAL CANTO SUO, IL CONSIGLIO SOTTOLINEA CHE I POTERI DELLA COMUNITA SONO
POTERI ATTRIBUITI, QUINDI LA COMPETENZA A CONCLUDERE ACCORDI CON GLI STATI TERZI
PUO' ESSERE AMMESSA SOLO SE IL TRATTATO LA CONTEMPLA ESPRESSAMENTE . IN
PARTICOLARE, L' ART . 75 RIGUARDEREBBE UNICAMENTE I PROVVEDIMENTI INTERNI ALLA
COMUNITA E NON POTREBBE ESSERE INTERPRETATO COME UN' AUTORIZZAZIONE A STIPULARE
ACCORDI INTERNAZIONALI . IN OGNI CASO, DETTA COMPETENZA NON SAREBBE GENERALE ED
ESCLUSIVA, MA AL MASSIMO CONCORRENTE CON QUELLA DEGLI STATI MEMBRI .
12/15
IN MANCANZA DI DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE DISCIPLININO ESPLICITAMENTE LA
NEGOZIAZIONE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA
DEI TRASPORTI - CATEGORIA ALLA QUALE L' AETS SOSTANZIALMENTE APPARTIENE - SI
DEVE AVER RIGUARDO AL MODO IN CUI IL TRATTATO NEL SUO COMPLESSO DISCIPLINA I
RAPPORTI CON GLI STATI TERZI . L' ART . 210 STABILISCE CHE " LA COMUNITA HA
PERSONALITA GIURIDICA ". QUESTA DISPOSIZIONE, CHE SI TROVA ALL' INIZIO DELLA
PARTE SESTA DEL TRATTATO, DEDICATA ALLE " DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ",
IMPLICA CHE, NELLE RELAZIONI ESTERNE, LA COMUNITA PUO' STABILIRE DEI RAPPORTI
CONTRATTUALI CON GLI STATI TERZI PER L' INTERA GAMMA DEGLI SCOPI ENUNZIATI NELLA
PRIMA PARTE DEL TRATTATO, DI CUI LA SESTA COSTITUISCE LA PROSECUZIONE . ONDE
ACCERTARE, IN UN CASO DETERMINATO, SE LA COMUNITA SIA COMPETENTE A CONCLUDERE
ACCORDI INTERNAZIONALI, SI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE SIA IL TRATTATO NEL
SUO COMPLESSO, SIA LE SUE SINGOLE DISPOSIZIONI .
16/19 DETTA COMPETENZA NON
DEV' ESSERE IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL TRATTATO - COME AD ESEMPIO
NEGLI ARTT . 113 E 114 PER GLI ACCORDI TARIFFARI E COMMERCIALI E NELL' ART . 238
PER GLI ACCORDI D' ASSOCIAZIONE - MA PUO' DESUMERSI ANCHE DA ALTRE DISPOSIZIONI
DEL TRATTATO E DA ATTI ADOTTATI, IN FORZA DI QUESTE DISPOSIZIONI, DALLE
ISTITUZIONI DELLA COMUNITA . IN PARTICOLARE, TUTTE LE VOLTE CHE ( PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE PREVISTA DAL TRATTATO ) LA COMUNITA HA
ADOTTATO DELLE DISPOSIZIONI CONTENENTI, SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA, NORME COMUNI,
GLI STATI MEMBRI NON HANNO PIU IL POTERE - NE INDIVIDUALMENTE, NE
COLLETTIVAMENTE - DI CONTRARRE CON GLI STATI TERZI OBBLIGAZIONI CHE INCIDANO SU
DETTE NORME . MAN MANO CHE QUESTE NORME COMUNI VENGONO ADOTTATE, INFATTI, SI
ACCENTRA NELLA COMUNITA LA COMPETENZA AD ASSUMERE E AD ADEMPIERE - CON EFFETTO
PER L' INTERA SFERA IN CUI VIGE L' ORDINAMENTO COMUNITARIO - DEGLI IMPEGNI NEI
CONFRONTI DEGLI STATI TERZI . DI CONSEGUENZA, NELL' ATTUARE LE DISPOSIZIONI DEL
TRATTATO NON E POSSIBILE SEPARARE IL REGIME DEI PROVVEDIMENTI INTERNI ALLA
COMUNITA DA QUELLO DELLE RELAZIONI ESTERNE .
20/22 ALL' ART . 3, E ), IL
TRATTATO MENZIONA ESPRESSAMENTE FRA GLI SCOPI DELLA COMUNITA L' INSTAURAZIONE DI
UNA POLITICA COMUNE NEL SETTORE DEI TRASPORTI . A NORMA DELL' ART . 5, GLI STATI
MEMBRI DEVONO ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTI AD ASSICURARE L' ADEMPIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO, OVVERO DA ATTI DELLE ISTITUZIONI, E,
IN SECONDO LUOGO, ASTENERSI DA QUALSIASI PROVVEDIMENTO CHE RISCHI DI
COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO . DALL' ACCOSTAMENTO DI
QUESTE DISPOSIZIONI EMERGE CHE, QUALORA VENGANO ADOTTATE NORME COMUNITARIE PER
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DEL TRATTATO, GLI STATI MEMBRI NON POSSONO, FUORI
DALL' AMBITO DELLE ISTITUZIONI COMUNI, ASSUMERE IMPEGNI ATTI AD INCIDERE SU
DETTE NORME O AD ALTERARNE L' EFFICACIA .
23/27 AI SENSI DELL' ART . 74, GLI
SCOPI DEL TRATTATO IN MATERIA DI TRASPORTI VENGONO PERSEGUITI NELL' AMBITO DI
UNA POLITICA COMUNE . A TAL FINE, L' ART . 75, N . 1, DOMANDA AL CONSIGLIO LO
STABILIRE NORME COMUNI E L' ADOTTARE, INOLTRE, " OGNI ALTRA UTILE DISPOSIZIONE
". A TERMINI DELLA LETTERA A ) DELLA STESSA DISPOSIZIONE, DETTE NORME COMUNI SI
APPLICANO " AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN PARTENZA DAL TERRITORIO DI UNO STATO
MEMBRO O A DESTINAZIONE DI QUESTO, O IN TRANSITO SUL TERRITORIO DI UNO O PIU
STATI MEMBRI ". QUESTA DISPOSIZIONE RIGUARDA PURE, PER LA PARTE DEL TRAGITTO CHE
SI SVOLGE NEL TERRITORIO COMUNITARIO, I TRASPORTI PROVENIENTI DA, O DESTINATI A,
STATI TERZI . ESSA PRESUPPONE QUINDI CHE LA COMPETENZA DELLA COMUNITA SI ESTENDA
A RELAZIONI DISCIPLINATE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE ED IMPLICA DI CONSEGUENZA,
NEL CAMPO DI CUI TRATTASI, LA NECESSITA DI ACCORDI CON GLI STATI TERZI
INTERESSATI .
28/29 BENCHE GLI ARTT . 74 E 75 NON ATTRIBUISCANO
ESPRESSAMENTE ALLA COMUNITA DEI POTERI IN MATERIA DI CONCLUSIONE DI ACCORDI
INTERNAZIONALI, L' ADOZIONE - IL 25 MARZO 1969 - DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N
. 543/69 ( RELATIVO ALL' ARMONIZZAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA
SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA; GU 1969, N . L 77, PAG . 49 ) HA
CIONONDIMENO ATTRIBUITO ALLA COMUNITA UN' INDUBBIA COMPETENZA A CONCLUDERE CON
GLI STATI TERZI QUALSIASI ACCORDO RIGUARDANTE LA MATERIA DISCIPLINATA DAL
REGOLAMENTO STESSO . QUESTA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA E DEL RESTO ESPRESSAMENTE
AMMESSA DALL' ART . 3 DI DETTO REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE CHE " LA COMUNITA
INTRAPRENDERA CON I PAESI TERZI I NEGOZIATI CHE RISULTASSERO NECESSARI PER L'
APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ".
30/32 DATO CHE LA MATERIA DELL'
AETS RIENTRA NELLA SFERA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO N . 543/69, LA COMPETENZA
A NEGOZIARE E CONCLUDERE L' ACCORDO DI CUI TRATTASI SPETTA ALLA COMUNITA A FAR
DATA DALL' ENTRATA IN VIGORE DI DETTO REGOLAMENTO . QUESTA COMPETENZA
COMUNITARIA ESCLUDE QUALSIASI COMPETENZA CONCORRENTE DEGLI STATI MEMBRI, DATO
CHE QUALSIASI INIZIATIVA PRESA FUORI DALL' AMBITO DELLE ISTITUZIONI COMUNI SI
DEVE RITENERE INCOMPATIBILE CON L' UNICITA DEL MERCATO COMUNE E CON L'
APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO . LA QUESTIONE DELLA RICEVIBILITA
VA RISOLTA PARTENDO DA QUESTA SITUAZIONE GIURIDICA .
2 . SULLA RICEVIBILITA
DEL RICORSO
33 LA RICEVIBILITA DEL RICORSO VIENE CONTESTATA DAL CONSIGLIO
PER VARIE RAGIONI, RELATIVE ALLA NATURA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI E CAUSA E, IN
SUBORDINE, ALLA MANCANZA D' INTERESSE DELLA COMMISSIONE, ALL' ATTEGGIAMENTO DA
QUESTA ASSUNTO IN PRECEDENZA ED INFINE ALLA SCADENZA DEL TERMINE .
A ) MEZZO
RELATIVO ALLA NATURA DELLA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970
34/37 IL CONSIGLIO
SOSTIENE CHE LA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970 NON E UN ATTO IMPUGNABILE AI SENSI
DELL' ART . 173, 1 ) COMMA, 1 ) INCISO, GIACCHE, TENUTO CONTO DELLA FORMA, DELL'
OGGETTO E DEL CONTENUTO, ESSA NON E UN REGOLAMENTO, NE UNA DECISIONE NE UNA
DIRETTIVA AI SENSI DELL' ART . 189 . IN REALTA SI TRATTEREBBE DI UNA
CONCERTAZIONE POLITICA FRA GLI STATI MEMBRI IN SEDE DI CONSIGLIO, DALLA QUALE
NON SAREBBE QUINDI SCATURITO ALCUN DIRITTO, NON SAREBBE STATO IMPOSTO ALCUN
OBBLIGO, NE SAREBBE STATA MODIFICATA ALCUNA SITUAZIONE GIURIDICA . QUESTA
DEFINIZIONE SAREBBE TANTO PIU INEVITABILE IN QUANTO, IN CASO DI CONTROVERSIA FRA
ISTITUZIONI, LA RICEVIBILITA DOVREBBE ESSERE ACCERTATA CON CRITERI
PARTICOLARMENTE RIGIDI .
38/43 A NORMA DELL' ART . 173, LA CORTE ESERCITA IL
SINDACATO DI LEGITTIMITA " SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO ... CHE NON SIANO
RACCOMANDAZIONI O PARERI ". IN FORZA DELL' ART . 173 GLI STATI MEMBRI E LE
ISTITUZIONI, NON POSSONO IMPUGNARE PER ANNULLAMENTO LE " RACCOMANDAZIONI E
PARERI " - I QUALI, A NORMA DELL' ART . 189, ULTIMO COMMA, NON SONO VINCOLANTI -
MENTRE INVECE RIMANGONO IMPUGNABILI TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE
ISTITUZIONI E MIRANTI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI . L' IMPUGNAZIONE E DESTINATA
A GARANTIRE, IN CONFORMITA AL DISPOSTO DELL' ART . 164, IL RISPETTO DEL DIRITTO
NELL' INTERPRETAZIONE E NELL' APPLICAZIONE DEL TRATTATO . SAREBBE IN CONTRASTO
CON QUESTA FINALITA L' INTERPRETARE RESTRITTIVAMENTE I PRESUPPOSTI DELLA
RICEVIBILITA DELL' AZIONE, LIMITANDONE L' ESERCIZIO ALLE CATEGORIE DI ATTI
CONTEMPLATE DALL' ART . 189 . L' AZIONE D' ANNULLAMENTO DEVE QUINDI POTERSI
ESPERIRE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLE ISTITUZIONI (
INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA NATURA E DALLA SUA FORMA ) CHE MIRI A PRODURRE
EFFETTI GIURIDICI . LA DELIBERAZIONE DI CUI E CAUSA VA DEFINITA ALLA LUCE DI
QUANTO PRECEDE .
44/47 NELLA SESSIONE DEL 20 MARZO 1970 IL CONSIGLIO, DOPO
UNO SCAMBIO DI OPINIONI FRA I SUOI MEMBRI E I RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE,
HA APPROVATO UN COMPLESSO DI " CONCLUSIONI " A PROPOSITO DELL' ATTEGGIAMENTO DA
ASSUMERSI DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI NEI NEGOZIATI FINALI SULL' AETS .
QUESTA DELIBERAZIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE LO SCOPO E LA PROCEDURA DEI
NEGOZIATI . PER QUANTO RIGUARDA LO SCOPO DA RAGGIUNGERE, IL CONSIGLIO HA
CONCORDATO UN ATTEGGIAMENTO CONSISTENTE NEL CHIEDERE L' ADATTAMENTO DELL' AETS
AL REGOLAMENTO COMUNITARIO, CONTRO DETERMINATE DEROGHE DA ACCETTARSI DALLA
COMUNITA . TENUTO CONTO DI QUESTO SCOPO, IL CONSIGLIO HA INVITATO LA COMMISSIONE
A PRESENTARGLI A TEMPO DEBITO, E IN CONFORMITA ALL' ART . 75 DEL TRATTATO, LE
PROPOSTE NECESSARIE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO N . 543/69 .
48/49 PER
QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA DEI NEGOZIATI, IL CONSIGLIO HA CONCORDATO, IN
CONFORMITA ALLA LINEA DI CONDOTTA ADOTTATA NELLE SESSIONI PRECEDENTI, CHE I
NEGOZIATI SAREBBERO STATI CONTINUATI E CONCLUSI DAI SEI STATI MEMBRI, I QUALI
SAREBBERO DIVENUTI FIRMATARI DELL' AETS . NEL CORSO DEI NEGOZIATI E AL MOMENTO
DELLA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO, GLI STATI AVREBBERO SEGUITO UNA LINEA COMUNE ED
AVREBBERO COSTANTEMENTE COORDINATO LE RISPETTIVE POSIZIONI SECONDO LA PRASSI
ABITUALE, IN STRETTO CONTATTO CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE, MENTRE LA
DELEGAZIONE DELLO STATO MEMBRO CUI SPETTA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AVREBBE
AGITO COME PORTAVOCE .
50/51 DAL VERBALE NON RISULTA CHE LA COMMISSIONE
ABBIA SOLLEVATO OBIEZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE, DA PARTE DEL
CONSIGLIO, DELLO SCOPO DEI NEGOZIATI . PER CONTRO, ESSA HA FORMULATO ESPLICITE
RISERVE CIRCA LA PROCEDURA DEI NEGOZIATI, DICHIARANDO DI CONSIDERARE NON
CONFORME AL TRATTATO E, PIU PRECISAMENTE, ALL' ART . 228, LA POSIZIONE ASSUNTA
DAL CONSIGLIO .
52/55 DA QUANTO PRECEDE SI DESUME CHE LA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO VERTEVA SU UN OGGETTO CHE RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA COMUNITA; DI
CONSEGUENZA GLI STATI MEMBRI NON POTEVANO AGIRE FUORI DALL' AMBITO DELLE
ISTITUZIONI COMUNI . PER QUANTO RIGUARDA LO SCOPO DEI NEGOZIATI DEFINITO DAL
CONSIGLIO, SI DEVE RITENERE QUINDI CHE LA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970 NON ERA
SEMPLICEMENTE L' ESPRESSIONE O LA CONSTATAZIONE DI UN COORDINAMENTO VOLONTARIO,
BENSI' AVEVA LA FINALITA DI STABILIRE UNA LINEA DI CONDOTTA VINCOLANTE PER LE
ISTITUZIONI COME PER GLI STATI MEMBRI E DESTINATA AD INCIDERE IN SEGUITO SUL
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO . NELLA PARTE DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA
PROCEDURA DEI NEGOZIATI, IL CONSIGLIO HA ADOTTATO DISPOSIZIONI ATTE A DEROGARE,
EVENTUALMENTE, ALLE PROCEDURE CONTEMPLATE DAL TRATTATO PER QUANTO RIGUARDA LA
NEGOZIAZIONE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI COI PAESI TERZI . LA DELIBERAZIONE 20
MARZO 1970 HA QUINDI PRODOTTO PRECISI EFFETTI GIURIDICI, SIA NEI RAPPORTI FRA LA
COMUNITA E GLI STATI MEMBRI, SIA NEI RAPPORTI FRA ISTITUZIONI .
B ) MEZZI IN
SUBORDINE RELATIVI ALLA RICEVIBILITA
56/58 IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE L'
ESAME DELLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE 20
MARZO 1970 CONFERMA LA TESI CHE QUESTA DELIBERA NON HA PRODOTTO ALCUN EFFETTO
GIURIDICO . L' ANNULLAMENTO PORREBBE NEL NULLA LA CONSTATAZIONE DEL
COORDINAMENTO FRA STATI MEMBRI, MA NON IL COORDINAMENTO STESSO NE IMPEDIREBBE L'
ULTERIORE ATTIVITA DEGLI STATI IN SEDE DI NEGOZIATI SULL' AETS . LA COMMISSIONE
NON AVREBBE INTERESSE AD AGIRE, GIACCHE UNA TALE AZIONE NON E IN GRADO DI
PERSEGUIRE LO SCOPO PER CUI VIENE PROMOSSA .
59/61 A NORMA DELL' ART . 174,
" SE IL RICORSO E FONDATO, LA CORTE DI GIUSTIZIA DICHIARA NULLO E NON AVVENUTO
L' ATTO IMPUGNATO ". IN TAL CASO, DATO CHE LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA INESISTENTE NELLA PARTE ANNULLATA, LE PARTI IN CAUSA
SI TROVEREBBERO RICOLLOCATE NELLA SITUAZIONE ANTERIORE E DOVREBBERO RIPRENDERE
IN ESAME LE QUESTIONI DI CUI E CAUSA, ONDE RISOLVERLE IN MODO CONFORME AL
DIRITTO COMUNITARIO . E' QUINDI INDUBBIO CHE LA COMMISSIONE ABBIA INTERESSE AD
AGIRE .
62 IL CONSIGLIO SOSTIENE ANCORA CHE LA COMMISSIONE NON HA PIU IL
DIRITTO DI AGIRE, ESSENDO ESSA STESSA RESPONSABILE DELLA SITUAZIONE CRITICATA,
PER IL FATTO DI NON AVER ADOTTATO A SUO TEMPO I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'
ESERCIZIO DEI POTERI COMUNITARI, SOTTOPONENDO AL CONSIGLIO OPPORTUNE PROPOSTE .
63/64 DATO CHE LA CAUSA VERTE SULLA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA,
LA RICEVIBILITA DEL RICORSO NON PUO' DIPENDERE DA OMISSIONI O DA ERRORI
ANTERIORMENTE COMMESSI DALLA RICORRENTE . OLTRACCIO', LE ECCEZIONI SOLLEVATE DAL
CONSIGLIO RIENTRANO NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA .
65 IL CONSIGLIO ASSUME
INFINE CHE L' AZIONE E TARDIVA, GIACCHE LA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970 SI E
LIMITATA A RIAFFERMARE DEI PRINCIPI GIA POSTI IN PRECEDENTI SESSIONI DEL
CONSIGLIO, L' ULTIMA DELLE QUALI HA AVUTO LUOGO IL 17-18 MARZO 1969 .
66 LA
CORTE OSSERVA CHE LA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970 NON PUO' ESSERE CONSIDERATA
COME UNA SEMPLICE CONFERMA DI DELIBERAZIONI PRECEDENTI, GIACCHE IL REGOLAMENTO
25 MARZO 1969 N . 543 HA TRASFORMATO IN MODO RADICALE, PER QUANTO RIGUARDA L'
OGGETTO DEI NEGOZIATI, LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LA COMUNITA E GLI
STATI MEMBRI .
67 DAL COMPLESSO DI QUESTE CONSIDERAZIONI RISULTA CHE IL
RICORSO E RICEVIBILE .
3 . NEL MERITO DELLA CONTROVERSIA
68 LA
COMMISSIONE SOSTIENE ESSENZIALMENTE CHE LA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970 HA
VIOLATO LE NORME DEL TRATTATO, PIU PRECISAMENTE GLI ARTT . 75, 228 E 235, PER
QUANTO RIGUARDA LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,
E, DI CONSEGUENZA, I POTERI CHE LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO ESERCITARE NEI
NEGOZIATI SULL' AETS .
A ) VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 75 E 228
69/71 LA
COMMISSIONE ASSUME CHE, IN VISTA DEI POTERI ATTRIBUITI ALLA COMUNITA DALL' ART .
75, L' AETS AVREBBE DOVUTO ESSERE NEGOZIATO E CONCLUSO DA QUESTA, SECONDO LA
PROCEDURA COMUNITARIA CONTEMPLATA DALL' ART . 228, N . 1 . BENCHE, IN FORZA DI
QUESTO ARTICOLO, IL CONSIGLIO POSSA DECIDERE DI VOLTA IN VOLTA SE SIA OPPORTUNO
CONCLUDERE UN ACCORDO CON PAESI TERZI, SAREBBE ESCLUSO CH' ESSO POSSA STABILIRE
DISCREZIONALMENTE SE SI DEBBA SEGUIRE LA VIA INTERGOVERNATIVA O LA VIA
COMUNITARIA . SCEGLIENDO LA PRIMA VIA, IL CONSIGLIO AVREBBE POSTO LA COMMISSIONE
NELL' IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE IL COMPITO AFFIDATOLE DAL TRATTATO NEL CAMPO DEI
NEGOZIATI COI PAESI TERZI .
72 IN MANCANZA DI APPOSITE DISPOSIZIONI DEL
TRATTATO, RELATIVE ALLA NEGOZIAZIONE E ALLA MESSA IN VIGORE DELL' ACCORDO DI CUI
TRATTASI, LE NORME DA APPLICARSI VANNO DESUNTE DAL COMPLESSO DEGLI ARTICOLI DEL
TRATTATO CHE POSSONO DISCIPLINARE I NEGOZIATI SULL' AETS .
73/74 LE
COMPETENZE CIRCA LA NEGOZIAZIONE E LA MESSA IN VIGORE DELL' AETS VANNO RIPARTITE
TRA LE ISTITUZIONI COMUNITARIE TENENDO CONTO SIA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, SIA DI QUELLE CHE DISCIPLINANO LA
CONCLUSIONE DI ACCORDI DA PARTE DELLA COMUNITA . A NORMA DELL' ART . 75, N . 1,
SPETTA AL CONSIGLIO ADOTTARE, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E SENTITI IL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E L' ASSEMBLEA, GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI ( SOTTO
FORMA DI REGOLAMENTI O ALTRO ) PER L' ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DEI
TRASPORTI .
75/76 A NORMA DELL' ART . 228, N . 1, GLI ACCORDI, QUALORA
DEBBANO ESSERE CONCLUSI CON UNO O PIU STATI TERZI OVVERO CON UN' ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE, VENGONO NEGOZIATI DALLA COMMISSIONE E CONCLUSI DAL CONSIGLIO,
SALVI RESTANDO GLI EVENTUALI POTERI PIU AMPI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE . DATO
CHE I NEGOZIATI SI SONO SVOLTI NELL' AMBITO DELLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L'
EUROPA DELL' ONU, SI DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PURE L' ART . 116, 1 )
COMMA, AI SENSI DEL QUALE, A DECORRERE DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, GLI
STATI MEMBRI CONDURRANNO UNICAMENTE " UN' AZIONE COMUNE NELL' AMBITO DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A CARATTERE ECONOMICO ". LA REALIZZAZIONE DI
QUESTA AZIONE COMUNE E DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, IL QUALE STATUISCE SU
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE .
77/80 DALL' ACCOSTAMENTO DI QUESTE VARIE
DISPOSIZIONI SI DESUME CHE, TRATTANDOSI DI UN OGGETTO CHE RIENTRA IN UNA
POLITICA COMUNE, GLI STATI MEMBRI ERANO COMUNQUE TENUTI AD AGIRE SOLIDAMENTE PER
LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA . QUESTA SOLIDARIETA E STATA SANCITA
DALLA DELIBERAZIONE 20 MARZO 1970, CHE SOTTO QUESTO ASPETTO NON PRESTA IL FIANCO
A CRITICHE . DAL COMPLESSO DI DETTE DISPOSIZIONI, IN PARTICOLARE DALL' ART .
228, N . 1, EMERGE INOLTRE CHE IL POTERE DI CONCLUDERE L' ACCORDO SPETTAVA AL
CONSIGLIO . DAL CANTO SUO, LA COMMISSIONE DOVEVA INTERVENIRE IN DUE MODI :
ESERCITANDO IL POTERE DI PRESENTARE PROPOSTE - CONTEMPLATO DAGLI ARTT . 75, N .
1 E 116, ULTIMO COMMA - E, IN SECONDO LUOGO, IN QUALITA DI NEGOZIATRICE, A NORMA
DELL' ART . 228, N . 1, PRIMO COMMA .
81/84 TUTTAVIA, QUESTA RIPARTIZIONE DI
COMPETENZE FRA ISTITUZIONI SAREBBE STATA IMPERATIVA SOLO SE I NEGOZIATI FOSSERO
INIZIATI IN UN MOMENTO IN CUI LA COMUNITA DISPONEVA GIA DI POTERI EFFETTIVI,
CONFERITILE, VUOI DAL TRATTATO STESSO, VUOI DA PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE
ISTITUZIONI . IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE UNA PRIMA VERSIONE DELL' AETS ERA
STATA STESA GIA NEL 1962, CIOE IN UN' EPOCA IN CUI, TROVANDOSI LA POLITICA
COMUNE DEI TRASPORTI ANCORA ALLO STADIO INIZIALE, LA COMPETENZA A CONCLUDERE
QUESTO ACCORDO SPETTAVA ANCORA AGLI STATI MEMBRI . LA FASE DEI LAVORI NEL CORSO
DELLA QUALE E STATA PRESA LA DELIBERAZIONE DI CUI E CAUSA NON AVEVA AD OGGETTO
L' ELABORAZIONE DI UN NUOVO ACCORDO, MA SEMPLICEMENTE LA MODIFICA DELLA VERSIONE
DEL 1962, ALLO SCOPO DI CONSENTIRNE LA RATIFICA DA PARTE DI TUTTE LE PARTI
CONTRAENTI . SOTTO QUESTO ASPETTO, I NEGOZIATI RELATIVI ALL' AETS SONO QUINDI
CARATTERIZZATI DAL FATTO DI AVER AVUTO INIZIO E DI ESSERE STATI CONDOTTI IN
PARTE CONSIDEREVOLE, IN SENO ALLA COMMISSIONE ECONOMICA PER L' EUROPA, PRIMA CHE
IL REGOLAMENTO N . 543/69 ATTRIBUISSE DEI POTERI ALLA COMUNITA .
85/87 NE
CONSEGUE CHE, IL 20 MARZO 1970, IL CONSIGLIO HA STATUITO SU UNA SITUAZIONE DI
CUI NON ERA PIU INTERAMENTE LIBERO DI DISPORRE NEI RAPPORTI COI PAESI TERZI CHE
PARTECIPAVANO AI NEGOZIATI . SE A QUESTO PUNTO FOSSE STATA FATTA PRESENTE AGLI
STATI TERZI INTERESSATI LA NUOVA RIPARTIZIONE DI POTERI ALL' INTERNO DELLA
COMUNITA, CIO' AVREBBE POTUTO PREGIUDICARE IL BUON ESITO DEI NEGOZIATI, COME HA
DEL RESTO AMMESSO IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PRESENTE ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO . IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE, LE DUE ISTITUZIONI I
CUI POTERI ERANO DIRETTAMENTE IN QUESTIONE - CIOE IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE
- ERANO TENUTE AD ACCORDARSI, A NORMA DELL' ART . 15 DEL TRATTATO 8 APRILE 1965
CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA
EUROPEE, SULLE OPPORTUNE MODALITA DI COLLABORAZIONE, ALLO SCOPO DI GARANTIRE NEL
MODO PIU EFFICACE LA TUTELA DEGL' INTERESSI DELLA COMUNITA .
88/92 DAL
VERBALE DELLA SESSIONE 20 MARZO 1970 SI DESUME CHE LA COMMISSIONE NON SI E VALSA
ESPRESSAMENTE DEL POTERE DI FARE PROPOSTE ATTRIBUITOLE DAGLI ARTT . 75 E 116, NE
HA CHIESTO CHE FOSSE APPLICATO L' ART . 228, N . 1, PER QUANTO RIGUARDA IL SUO
POTERE DI NEGOZIARE . SI DEVE QUINDI RITENERE CHE, NELLA PROSECUZIONE DEI
NEGOZIATI E CON LA CONCLUSIONE SIMULTANEA DELL' ACCORDO - SECONDO LE MODALITA
STABILITE DAL CONSIGLIO - GLI STATI MEMBRI HANNO AGITO E CONTINUANO AD AGIRE
NELL' INTERESSE E PER CONTO DELLA COMUNITA, IN ARMONIA CON GLI OBBLIGHI LORO
IMPOSTI DALL' ART . 5 DEL TRATTATO . CON L' ADOTTARE, IN QUESTE CIRCOSTANZE, UNA
LINEA D' AZIONE SOLIDALE DEGLI STATI MEMBRI, IL CONSIGLIO NON E QUINDI VENUTO
MENO AGLI OBBLIGHI SANCITI DAGLI ARTT . 75 E 228 . STANDO COSI' LE COSE, IL
MOTIVO VA DISATTESO .
B ) ALTRI MEZZI DEDOTTI DALLA COMMISSIONE ( ART . 235;
DIFETTO DI MOTIVAZIONE )
93/94 IN SUBORDINE LA COMMISSIONE DEDUCE CHE, IN
VISTA DELLE ESIGENZE DELLA REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI,
IL CONSIGLIO - SE NON VOLEVA BASARE LA PROPRIA CONDOTTA SULL' ART . 75 - AVREBBE
DOVUTO QUANTO MENO VALERSI DEI POTERI ATTRIBUITIGLI DALL' ART . 235 . DAL CANTO
SUO IL CONSIGLIO SOSTIENE CHE, ESSENDO POSSIBILE UN' AZIONE CONGIUNTA DEGLI
STATI MEMBRI, NON ERA NECESSARIO VALERSI DI DETTA DISPOSIZIONE E CHE, DEL RESTO,
LA COMMISSIONE NON AVEVA MAI PRESENTATO PROPOSTE A TALE EFFETTO, A DIFFERENZA DI
QUANTO STABILISCE LA DISPOSIZIONE STESSA .
95/96 L' ART . 235, BENCHE
CONSENTA AL CONSIGLIO DI ADOTTARE " LE DISPOSIZIONI DEL CASO " PURE NEL CAMPO
DELLE RELAZIONI ESTERNE, NON STABILISCE UN OBBLIGO, MA ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO
UNA FACOLTA IL CUI MANCATO ESERCIZIO NON PUO' INFICIARE LA VALIDITA DI UNA
DELIBERAZIONE . IL MOTIVO VA QUINDI DISATTESO .
97 LA COMMISSIONE SOSTIENE
ANCORA CHE LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA NON INDICA AFFATTO QUALE SIA IL SUO
FONDAMENTO GIURIDICO ED E DEL TUTTO PRIVA DI MOTIVAZIONE .
98/99 QUESTI
REQUISITI, PREVISTI DALL' ART . 190 PER QUANTO RIGUARDA I REGOLAMENTI, LE
DIRETTIVE E LE DECISIONI, NON VALGONO PER UN ATTO DI NATURA PARTICOLARE QUALE LA
DELIBERAZIONE DI CUI E CAUSA . LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO HA
INFATTI DATO ALLA COMMISSIONE TUTTE LE GARANZIE GIURIDICHE CHE L' ART . 190
INTENDE ASSICURARE AI TERZI INTERESSATI AI PROVVEDIMENTI IVI MENZIONATI .
100 IL RICORSO VA PERTANTO RESPINTO .