Regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimb
Regolamento (CE) n.
310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure
restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L
050 del 21/02/2002 pag. 0004 - 0012
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista
la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002,
concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1),
vista la
proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio ha
espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in
particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei
confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa
indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato
misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio
europeo di Laeken dello scorso dicembre.
(2) Il Consiglio ha accertato che il
governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani
e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto,
per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile
introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di
coloro che ne sono ampiamente responsabili.
(3) La posizione comune
2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei
confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività
finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone
fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di
attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche,
assistenza o formazione connessa alle attività militari.
(4) Dato che tali
misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione
richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione
di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della
Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai
territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi
stabilite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini
del presente regolamento:
1) Per "capitali, attività finanziarie o risorse
economiche" si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali,
mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e
documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o
digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività,
tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di
pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
2) per
"congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche" si
intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i
capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri
cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la
gestione di portafoglio.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i
capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni
membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o
organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.
2. È vietato mettere a
disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui
all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o
risorse economiche.
Articolo 3
1. Fatte salve le norme applicabili in
materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le
disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e
giuridiche, le entità e gli organismi:
a) forniscono immediatamente tutte le
informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad
esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi
dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o
sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.
Vengono fornite
in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività
finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti
nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente
regolamento;
b) collaborano con le autorità competenti di cui all'allegato
III nella verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o
ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per
i quali sono state fornite o ricevute.
3. Le informazioni supplementari
ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità
competenti degli Stati membri interessati.
Articolo 4
Non si applica
l'articolo 2:
a) all'accreditamento di conti congelati a condizione che
vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi;
b) all'impiego di
capitali congelati per:
- le esigenze umane fondamentali delle persone
fisiche di cui all'allegato I, come ad esempio il pagamento, da effettuare
all'interno della Comunità, di generi alimentari, medicinali, del canone
d'affitto o del mutuo ipotecario della residenza familiare, e degli onorari e
dei costi riguardanti le cure mediche dei membri della famiglia,
- il
pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di tasse, premi
assicurativi obbligatori e tasse per i servizi pubblici come ad esempio il gas,
l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni,
- il pagamento di competenze
dovute ad un istituto finanziario all'interno della Comunità per la gestione di
conti.
La Commissione viene informata degli eventuali pagamenti effettuati ai
sensi del presente articolo e delle prove conclusive riguardanti il rispetto
delle condizioni e delle finalità previste. Tali prove vengono tenute a
disposizione per almeno cinque anni per una verifica da parte delle autorità
competenti.
Articolo 5
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e
allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli
interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato
membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:
- scongelare i
capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere
disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a
una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo
2, paragrafo 2,
previa consultazione degli altri Stati membri e della
Commissione a norma del paragrafo 2.
2. Un'autorità competente che riceva una
richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità
competenti degli Stati membri e della Commissione elencate nell'allegato III i
motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione
specifica.
L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione
specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati
membri e dalla Commissione entro due settimane.
Articolo 6
Fatto salvo
l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietata la
fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica per la consegna, la
fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale accessorio di
qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature
militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di
ricambio.
Articolo 7
1. Sono vietate la vendita, la fornitura,
l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta,
delle attrezzature utilizzabili ai fini della repressione interna e figuranti
nell'allegato II, destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o
organismo dello Zimbabwe o per qualsiasi attività svolta sul territorio dello
Zimbabwe o gestita a partire da tale territorio.
2. Il paragrafo 1 non si
applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati
esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa
assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo,
compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale,
temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da
rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello
sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso
personale.
Articolo 8
La Commissione è autorizzata a modificare:
-
l'allegato I sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione
comune 2002/145/PESC, e
- l'allegato III sulla base delle informazioni
fornite dagli Stati membri.
Articolo 9
È vietato partecipare,
consapevolmente e intenzionalmente, ad azioni correlate le cui finalità o
conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le
operazioni o le attività di cui agli articoli 2, 6 e 7 o eludere le disposizioni
del presente regolamento.
Articolo 10
La Commissione e gli Stati
membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate in
base al presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni in loro
possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le
violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali
nazionali.
Articolo 11
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da
applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo
12
Il presente regolamento si applica:
- al territorio della Comunità,
compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i
natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di
uno Stato membro che si trovano altrove, e
- a tutte le persone giuridiche,
entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato
membro.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
A
decorrere da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo
rinnovabile di dodici mesi.
Esso è sottoposto ad una costante
revisione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.
Piqué i Camps
(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta
ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone, delle entità e
degli organismi di cui all'articolo 2
>SPAZIO PER
TABELLA>
ALLEGATO II
Attrezzature per la repressione
interna previste dall'articolo 7
L'elenco riportato qui di seguito non
comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari
e sottoposti all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune
2002/145/PESC.
Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi
antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente
progettati.
Materiale specifico per il rilevamento delle impronte
digitali.
Proiettori con regolatori di potenza.
Materiale da costruzione
con protezione balistica.
Coltelli da caccia.
Apparecchiature
specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da
caccia.
Attrezzature per caricare a mano i proiettili.
Dispositivi di
intercettazione delle comunicazioni.
Rivelatori ottici a stato
solido.
Tubi amplificatori d'immagine.
Strumenti di puntamento per armi da
fuoco.
Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente
progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati,
tranne:
1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e
2) i fucili
ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per
stordire senza crudeltà gli animali.
Simulatori per l'addestramento all'uso
di armi da fuoco e relativi componenti e accessori appositamente progettati o
modificati.
Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per
usi militari, e relativi componenti appositamente progettati.
Giubbotti
antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi
componenti appositamente progettati.
Veicoli commerciali a trazione integrale
utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e
corazze sagomate per i medesimi.
Cannoni ad acqua e relativi componenti
appositamente progettati o modificati.
Veicoli dotati di cannone ad
acqua.
Veicoli specificamente progettati o modificati per essere
elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente
progettati o modificati a tale scopo.
Apparecchi acustici presentati dal
fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relativi componenti
appositamente progettati.
Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche,
specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
-
manette di dimensione totale massima in posizione allacciata - catene incluse -
non superiore a 240 mm.
Apparecchi portatili progettati o modificati come
dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i
gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente
progettati.
Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa
o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi
manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con
proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e
relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal
fine.
Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti
e relativi componenti appositamente progettati, tranne:
- gli apparecchi
d'ispezione televisivi o a raggi x.
Apparecchiature elettroniche di disturbo
(interferenza), specificamente progettati per impedire la detonazione
telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti
appositamente progettati.
Apparecchi e dispositivi specificamente progettati
per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli
apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione
e le corde di detonazione e relativi componenti appositamente progettati,
tranne:
- quelli appositamente progettati per un impiego commerciale
specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di
altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di
un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori
elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler).
Apparecchi e dispositivi
specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi,
tranne:
1) i rivestimenti antideflagranti,
2) i cofani progettati per
contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi
rudimentali.
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di
immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a
tali scopi.
Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte
le voci sopraelencate.
Cariche esplosive a taglio lineare.
Esplosivi e
sostanze collegate:
- amatolo
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 %
di azoto)
- nitroglicole
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
-
cloruro di picrile
- trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)
- 2, 4, 6
trinitrotoluene (TNT).
Software specificamente progettato e tecnologia
connessi a tutte le voci sopraelencate.
ALLEGATO III
Elenco
delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo
5
BELGIO
Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040
Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46
60 00 Fax (45) 35 46 60 01
GERMANIA
Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D
- 60006 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66-01 Fax (00-49-69) 560 10
71
GRECIA
- For Capitals
Ministry of National Economy General
Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis str. GR - 101 80 Athens Tel. (00-30-10)
333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Y>ISO_7>ðïõñãåßï
ÅèíéêÞ>ISO_1>s >ISO_7>Ïéêïíïìßá>ISO_1>s >ISO_7>ÃåíéêÞ
Äéåýèõíóç ÏéêïíïìéêÞ>ISO_1>s >ISO_7>ÐïëéôéêÞ>ISO_1>s
>ISO_7>Íßêç>ISO_1>s 5-7 GR - 101 80 >ISO_7>ÁèÞíá Ôçë.
(00-30-10) 333 27 81-2 Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93
- >ISO_1>For
Trade sector
Ministry of National Economy General Directorate for Policy
Planning and Implementation 1, Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-10)
333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 >ISO_7>Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò
Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1
>ISO_1>GR - 105 63 >ISO_7>ÁèÞíá Ôçë. (00-30-10) 333 27 81-2 Öáî
(00-30-10) 333 28 10, 333 27 93
>ISO_1>SPAGNA
Dirección General de
Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones
Exteriores
Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046
Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62 Dirección General del
Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de
Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014
Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96
56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et
internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex
12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDA
Central Bank of
Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel.
(353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations
Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIA
-
Competent Authorities for exceptions on assets freeze
Ministero dell'Economia
e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187
Roma csf@tesoro.it Tel. + 39 06 4 761 39 21 Fax + 39 06 4 761 39 32
-
Competent Authorities for exceptions on visa ban
Ministero degli Affari
Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I - 00100 Roma Direzione Generale per gli
Italiani all'estero e le Politiche Migratorie
Uff. VI
( cons. Amb. Carlo
Colombo ) Tel. 00 39 06 3691 35 00 Fax 00 39 06 3691 85
42-2261
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce
extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction
des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352)
478-1 o 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la
Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41
PAESI
BASSI
Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke
Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax
(31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank A - 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73
99
PORTOGALLO
Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus
e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100
Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios
Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel.
(351 21) 394 60 72 Fax (351 21) 394 60
73
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF - 00161
Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax (358-9) 13 41 57 07 o (358-9) 62 98
40
SVEZIA
- Articles 3 and 5
Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98
Stockholm Tel. 08-787 80 00 Fax 08-24 13 35
- Article
4
Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. 08-786 90 00 Fax
08-411 27 89
REGNO UNITO
HM Treasury International Financial Services Team
19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax
(44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street
London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43
09
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione delle Comunità europee Directorate-General
for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2
/ Mr A. de Vries Rue
de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax
(32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int