Regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0004 - 0012

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
(2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.
(3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.
(4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Ai fini del presente regolamento:
1) Per "capitali, attività finanziarie o risorse economiche" si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
2) per "congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche" si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2
1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.
2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 3
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.
Vengono fornite in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;
b) collaborano con le autorità competenti di cui all'allegato III nella verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4
Non si applica l'articolo 2:
a) all'accreditamento di conti congelati a condizione che vengano congelati gli eventuali importi aggiuntivi;
b) all'impiego di capitali congelati per:
- le esigenze umane fondamentali delle persone fisiche di cui all'allegato I, come ad esempio il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di generi alimentari, medicinali, del canone d'affitto o del mutuo ipotecario della residenza familiare, e degli onorari e dei costi riguardanti le cure mediche dei membri della famiglia,
- il pagamento, da effettuare all'interno della Comunità, di tasse, premi assicurativi obbligatori e tasse per i servizi pubblici come ad esempio il gas, l'acqua, l'elettricità e le telecomunicazioni,
- il pagamento di competenze dovute ad un istituto finanziario all'interno della Comunità per la gestione di conti.
La Commissione viene informata degli eventuali pagamenti effettuati ai sensi del presente articolo e delle prove conclusive riguardanti il rispetto delle condizioni e delle finalità previste. Tali prove vengono tenute a disposizione per almeno cinque anni per una verifica da parte delle autorità competenti.

Articolo 5
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 e allo scopo di tutelare gli interessi della Comunità, che comprendono gli interessi dei suoi cittadini e residenti, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche al fine di:
- scongelare i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche,
- rendere disponibili i capitali o le altre attività finanziarie o risorse economiche a una persona, un'entità o un organismo compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione a norma del paragrafo 2.
2. Un'autorità competente che riceva una richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione elencate nell'allegato III i motivi per i quali intende respingere la richiesta o concedere un'autorizzazione specifica.
L'autorità competente che intende concedere un'autorizzazione specifica tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dagli Stati membri e dalla Commissione entro due settimane.

Articolo 6
Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale accessorio di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

Articolo 7
1. Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione consapevole e intenzionale, diretta o indiretta, delle attrezzature utilizzabili ai fini della repressione interna e figuranti nell'allegato II, destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dello Zimbabwe o per qualsiasi attività svolta sul territorio dello Zimbabwe o gestita a partire da tale territorio.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 8
La Commissione è autorizzata a modificare:
- l'allegato I sulla base delle decisioni relative all'allegato della posizione comune 2002/145/PESC, e
- l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad azioni correlate le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni o le attività di cui agli articoli 2, 6 e 7 o eludere le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12
Il presente regolamento si applica:
- al territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, e
- a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
A decorrere da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.
Esso è sottoposto ad una costante revisione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



ALLEGATO I

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2
>SPAZIO PER TABELLA>


ALLEGATO II

Attrezzature per la repressione interna previste dall'articolo 7
L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari e sottoposti all'embargo sulle armi confermato dalla posizione comune 2002/145/PESC.
Elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relativi componenti appositamente progettati.
Materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali.
Proiettori con regolatori di potenza.
Materiale da costruzione con protezione balistica.
Coltelli da caccia.
Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia.
Attrezzature per caricare a mano i proiettili.
Dispositivi di intercettazione delle comunicazioni.
Rivelatori ottici a stato solido.
Tubi amplificatori d'immagine.
Strumenti di puntamento per armi da fuoco.
Armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati, tranne:
1) le pistole per il lancio di razzi di segnalazione e
2) i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali.
Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relativi componenti e accessori appositamente progettati o modificati.
Bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relativi componenti appositamente progettati.
Giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relativi componenti appositamente progettati.
Veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi.
Cannoni ad acqua e relativi componenti appositamente progettati o modificati.
Veicoli dotati di cannone ad acqua.
Veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettati o modificati a tale scopo.
Apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relativi componenti appositamente progettati.
Ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettati per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
- manette di dimensione totale massima in posizione allacciata - catene incluse - non superiore a 240 mm.
Apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relativi componenti appositamente progettati.
Dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relativi componenti appositamente progettati o modificati a tal fine.
Apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relativi componenti appositamente progettati, tranne:
- gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x.
Apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettati per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relativi componenti appositamente progettati.
Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e relativi componenti appositamente progettati, tranne:
- quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler).
Apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
1) i rivestimenti antideflagranti,
2) i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali.
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi.
Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.
Cariche esplosive a taglio lineare.
Esplosivi e sostanze collegate:
- amatolo
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto)
- nitroglicole
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN)
- cloruro di picrile
- trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile)
- 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).
Software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5
BELGIO
Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK - 2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01
GERMANIA
Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D - 60006 Frankfurt/Main Tel. (00-49-69) 95 66-01 Fax (00-49-69) 560 10 71
GRECIA
- For Capitals
Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis str. GR - 101 80 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 Y>ISO_7>ðïõñãåßï ÅèíéêÞ>ISO_1>s >ISO_7>Ïéêïíïìßá>ISO_1>s >ISO_7>ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÏéêïíïìéêÞ>ISO_1>s >ISO_7>ÐïëéôéêÞ>ISO_1>s >ISO_7>Íßêç>ISO_1>s 5-7 GR - 101 80 >ISO_7>ÁèÞíá Ôçë. (00-30-10) 333 27 81-2 Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93
- >ISO_1>For Trade sector
Ministry of National Economy General Directorate for Policy Planning and Implementation 1, Kornarou str. GR - 105 63 Athens Tel. (00-30-10) 333 27 81-2 Fax (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93 >ISO_7>Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ó÷åäéáóìïý êáé Äéá÷åßñéóçò ÐïëéôéêÞò ÊïñíÜñïõ 1 >ISO_1>GR - 105 63 >ISO_7>ÁèÞíá Ôçë. (00-30-10) 333 27 81-2 Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93
>ISO_1>SPAGNA
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (00-34) 91 349 39 83 Fax (00-34) 91 349 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel. (00-34) 91 209 95 11 Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDA
Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIA
- Competent Authorities for exceptions on assets freeze
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I - 00187 Roma csf@tesoro.it Tel. + 39 06 4 761 39 21 Fax + 39 06 4 761 39 32
- Competent Authorities for exceptions on visa ban
Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I - 00100 Roma Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie
Uff. VI
( cons. Amb. Carlo Colombo ) Tel. 00 39 06 3691 35 00 Fax 00 39 06 3691 85 42-2261
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L - 1016 Luxembourg Tel. (352) 478-1 o 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L - 1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank A - 1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99
PORTOGALLO
Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas P - 1350-179 Lisboa Tel. (351 21) 394 60 72 Fax (351 21) 394 60 73
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 SF - 00161 Helsinki Tel. (358-9) 13 41 51 Fax (358-9) 13 41 57 07 o (358-9) 62 98 40
SVEZIA
- Articles 3 and 5
Finansinspektionen Box 7831 S - 103 98 Stockholm Tel. 08-787 80 00 Fax 08-24 13 35
- Article 4
Riksförsäkringsverket (RFV) S - 103 51 Stockholm Tel. 08-786 90 00 Fax 08-411 27 89
REGNO UNITO
HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione delle Comunità europee Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2
/ Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int