PARERE DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1993.
PARERE EMESSO AI SENSI DELL'ART. 228, N. 1, SECONDO COMMA, DEL TRATTATO CEE.
CONVENZIONE N. 170 DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE L'IMPIEGO DELLE SOSTANZE CHIMICHE SUL LAVORO.
PARERE 2/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01061

Massima
1. Il procedimento ex art. 228 del Trattato CEE, così come quello previsto dall'art. 103 del Trattato CEEA, consente di affrontare qualsiasi questione relativa alla compatibilità di un accordo in progetto con le disposizioni del Trattato ed in particolare la questione se detto accordo rientri o meno nelle competenze della Comunità.
Per converso, esso non può dar luogo all'esame della capacità internazionale della Comunità di aderire ad una convenzione elaborata sotto gli auspici dell'OIL o degli eventuali ostacoli che la Comunità potrebbe incontrare nell'esercizio della propria competenza in forza di talune norme contenute nella costituzione di tale organizzazione.
2. Nel caso in cui le condizioni per concludere una convenzione internazionale escludano una stipulazione diretta da parte della Comunità, ma l'ambito al quale attiene la detta convenzione rientri nella competenza esterna della Comunità, tale competenza può essere esercitata per il tramite degli Stati membri che agiscano congiuntamente nell'interesse della Comunità.
3. La competenza della Comunità ad assumere impegni internazionali può risultare vuoi da un'esplicita attribuzione da parte del Trattato vuoi implicitamente dalle sue disposizioni. Infatti, ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della Comunità determinati poteri sul piano interno, onde realizzare un determinato obiettivo, la Comunità è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo.
Questa competenza potrà avere natura esclusiva, escludendo una competenza parallela degli Stati membri, vuoi in forza delle norme del Trattato vuoi in funzione della portata dei provvedimenti che le istituzioni comunitarie hanno emanato in applicazione di tali norme e che possono privare gli Stati membri di una competenza di cui precedentemente godevano a titolo transitorio. E'irrilevante al riguardo che i detti provvedimenti facciano o meno parte di una politica comune. Infatti, in tutti i settori che rientrano negli scopi del Trattato, l'art. 5 del medesimo impone agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, il che potrebbe per l'appunto avvenire nel caso in cui gli Stati membri potessero contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad interferire con quelle adottate dalla Comunità.
4. La conclusione della convenzione n. 170 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, rientra in una competenza spettante congiuntamente agli Stati membri ed alla Comunità.
Infatti, il settore che essa abbraccia rientra nelle previsioni delle disposizioni sociali del Trattato, di cui al capo I del Titolo III del medesimo, relativo alla politica sociale. La circostanza che la convenzione detti norme in un settore nel quale la Comunità gode di una competenza normativa interna non è tuttavia atta a conferire a quest'ultima una competenza esclusiva, in quanto l'art. 118 A del Trattato prevede l'emanazione di direttive solo per stabilire prescrizioni minime, così che gli Stati membri potrebbero applicare le norme della convenzione, sempreché più severe, avvalendosi della facoltà loro rimessa di andare oltre le prescrizioni delle direttive, ben potendosi verificare l'ipotesi inversa, in quanto le norme della convenzione sono, esse pure, prescrizioni minime. Analogo rilievo deve valere per le direttive adottate a norma dell'art. 100 del Trattato, che impongono anch'esse prescrizioni minime.
Per contro, talune prescrizioni della convenzione, pur non essendo in conflitto con le direttive esistenti, riguardano un settore, quello della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, nel quale, tenuto conto dello sviluppo dell'attività normativa della Comunità, che non si è limitata alla fissazione di prescrizioni minime, si deve ritenere che gli Stati membri non siano più competenti ad assumere impegni internazionali se non nell'ambito delle istituzioni comuni.
Infine, con riguardo ai principi generali enunciati dalla convenzione per la sua attuazione, quali ad esempio il ricorso alla consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, si deve ritenere che, se le norme materiali della convenzione rientrano nella competenza della Comunità, quest'ultima, ad onta del fatto che la politica sociale attualmente rientri in misura prevalente nella competenza degli Stati membri, è ugualmente competente ad assumere impegni riguardanti l'attuazione di queste norme.
5. Se l'ambito di applicazione ratione materiae di una convenzione internazionale esula dal settore soggetto al regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, spetta agli Stati membri che provvedono alle relazioni internazionali di questi territori e che a tale titolo li rappresentano stipulare la convenzione in parola.
6. Qualora risulti che la materia disciplinata da una convenzione internazionale rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, l'esigenza di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità impone di garantire una stretta collaborazione tra questi ultimi e le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti