PARERE DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1993.
PARERE DELLA CORTE
DEL 19 MARZO 1993.
PARERE EMESSO AI SENSI DELL'ART. 228, N. 1, SECONDO
COMMA, DEL TRATTATO CEE.
CONVENZIONE N. 170 DELL'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DEL LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE L'IMPIEGO DELLE
SOSTANZE CHIMICHE SUL LAVORO.
PARERE 2/91.
raccolta della
giurisprudenza 1993 pagina I-01061
Massima
1. Il procedimento ex art. 228 del
Trattato CEE, così come quello previsto dall'art. 103 del Trattato CEEA,
consente di affrontare qualsiasi questione relativa alla compatibilità di un
accordo in progetto con le disposizioni del Trattato ed in particolare la
questione se detto accordo rientri o meno nelle competenze della Comunità.
Per converso, esso non può dar luogo all'esame della capacità internazionale
della Comunità di aderire ad una convenzione elaborata sotto gli auspici
dell'OIL o degli eventuali ostacoli che la Comunità potrebbe incontrare
nell'esercizio della propria competenza in forza di talune norme contenute nella
costituzione di tale organizzazione.
2. Nel caso in cui le condizioni per
concludere una convenzione internazionale escludano una stipulazione diretta da
parte della Comunità, ma l'ambito al quale attiene la detta convenzione rientri
nella competenza esterna della Comunità, tale competenza può essere esercitata
per il tramite degli Stati membri che agiscano congiuntamente nell'interesse
della Comunità.
3. La competenza della Comunità ad assumere impegni
internazionali può risultare vuoi da un'esplicita attribuzione da parte del
Trattato vuoi implicitamente dalle sue disposizioni. Infatti, ogniqualvolta il
diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della Comunità determinati
poteri sul piano interno, onde realizzare un determinato obiettivo, la Comunità
è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere
tale obiettivo anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo.
Questa competenza potrà avere natura esclusiva, escludendo una competenza
parallela degli Stati membri, vuoi in forza delle norme del Trattato vuoi in
funzione della portata dei provvedimenti che le istituzioni comunitarie hanno
emanato in applicazione di tali norme e che possono privare gli Stati membri di
una competenza di cui precedentemente godevano a titolo transitorio.
E'irrilevante al riguardo che i detti provvedimenti facciano o meno parte di una
politica comune. Infatti, in tutti i settori che rientrano negli scopi del
Trattato, l'art. 5 del medesimo impone agli Stati membri di facilitare la
Comunità nell'adempimento dei propri compiti e di astenersi da qualsiasi misura
che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, il che
potrebbe per l'appunto avvenire nel caso in cui gli Stati membri potessero
contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte ad interferire con
quelle adottate dalla Comunità.
4. La conclusione della convenzione n. 170
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in materia di sicurezza durante
l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, rientra in una competenza
spettante congiuntamente agli Stati membri ed alla Comunità.
Infatti, il
settore che essa abbraccia rientra nelle previsioni delle disposizioni sociali
del Trattato, di cui al capo I del Titolo III del medesimo, relativo alla
politica sociale. La circostanza che la convenzione detti norme in un settore
nel quale la Comunità gode di una competenza normativa interna non è tuttavia
atta a conferire a quest'ultima una competenza esclusiva, in quanto l'art. 118 A
del Trattato prevede l'emanazione di direttive solo per stabilire prescrizioni
minime, così che gli Stati membri potrebbero applicare le norme della
convenzione, sempreché più severe, avvalendosi della facoltà loro rimessa di
andare oltre le prescrizioni delle direttive, ben potendosi verificare l'ipotesi
inversa, in quanto le norme della convenzione sono, esse pure, prescrizioni
minime. Analogo rilievo deve valere per le direttive adottate a norma dell'art.
100 del Trattato, che impongono anch'esse prescrizioni minime.
Per contro,
talune prescrizioni della convenzione, pur non essendo in conflitto con le
direttive esistenti, riguardano un settore, quello della classificazione,
dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, nel quale,
tenuto conto dello sviluppo dell'attività normativa della Comunità, che non si è
limitata alla fissazione di prescrizioni minime, si deve ritenere che gli Stati
membri non siano più competenti ad assumere impegni internazionali se non
nell'ambito delle istituzioni comuni.
Infine, con riguardo ai principi
generali enunciati dalla convenzione per la sua attuazione, quali ad esempio il
ricorso alla consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori
di lavoro e dei lavoratori, si deve ritenere che, se le norme materiali della
convenzione rientrano nella competenza della Comunità, quest'ultima, ad onta del
fatto che la politica sociale attualmente rientri in misura prevalente nella
competenza degli Stati membri, è ugualmente competente ad assumere impegni
riguardanti l'attuazione di queste norme.
5. Se l'ambito di applicazione
ratione materiae di una convenzione internazionale esula dal settore soggetto al
regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, spetta agli Stati
membri che provvedono alle relazioni internazionali di questi territori e che a
tale titolo li rappresentano stipulare la convenzione in parola.
6. Qualora
risulti che la materia disciplinata da una convenzione internazionale rientra in
parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri,
l'esigenza di unità nella rappresentanza internazionale della Comunità impone di
garantire una stretta collaborazione tra questi ultimi e le istituzioni
comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto
nell'adempimento degli impegni assunti