Posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio
del 16 giugno 2003
sulla
Corte penale internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando
quanto segue:
(1) Il consolidamento dello stato di diritto ed il rispetto dei
diritti umani, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della
sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come
stabilito all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sono di fondamentale
importanza per l'Unione e costituiscono una sua priorità.
(2) Lo statuto di
Roma della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 1o luglio 2002 e
la Corte è adesso pienamente in attività.
(3) Tutti gli Stati membri
dell'Unione europea hanno ratificato lo statuto di Roma.
(4) I principi dello
statuto di Roma della Corte penale internazionale e quelli che regolano il suo
funzionamento sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi
dell'Unione.
(5) I crimini gravi che rientrano nella giurisdizione della
Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per
prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli
stessi.
(6) I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti
nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri
strumenti giuridici internazionali.
(7) L'Unione ritiene che l'adesione
universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della
Corte penale internazionale e, a tal fine, considera che vadano incoraggiate
iniziative che incrementino l'accettazione dello statuto, a patto che siano
coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.
(8) L'attuazione dello
statuto di Roma richiede misure pratiche che l'Unione europea ed i suoi Stati
membri dovrebbero sostenere appieno.
(9) Il piano di azione che, tra l'altro,
è stato richiesto da una risoluzione sulla Corte approvata dal Parlamento
europeo il 28 febbraio 2002, dando seguito alla posizione comune 2001/443/PESC
dell'11 giugno 2001(1), è stato adottato il 15 maggio 2002 e può essere adattato
secondo la necessità.
(10) È di primaria importanza che sia mantenuta
l'integrità dello statuto di Roma.
(11) Con le conclusioni del 30 settembre
2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio "Affari generali e Relazioni
esterne" ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con
funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e del
campo di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte
sulle condizioni di consegna di persone alla Corte penale
internazionale.
(12) Alla luce di quanto precede, la posizione comune
2001/443/PESC, dovrebbe essere aggiornata e rimaneggiata.
(13) La presente
posizione comune dovrebbe essere riesaminata.
(14) L'Unione europea, ai fini
dell'ottimizzazione dell'impatto della presente posizione comune, ritiene
importante che i paesi aderenti dell'Europa centrale e orientale, da Cipro e da
Malta, e che i paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e i paesi EFTA vi si
conformino,
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1.
La Corte penale internazionale, per la prevenzione e la repressione dei crimini
gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per
promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti
umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo
stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della
sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta
delle Nazioni Unite.
2. La presente posizione comune mira a sostenere
l'effettivo funzionamento della Corte e a promuovere un appoggio universale a
quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo
statuto di Roma.
Articolo 2
1. Per contribuire all'obiettivo di una
partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma, l'Unione europea
e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo
sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di
dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni
regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione
allo statuto quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto.
2.
L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla partecipazione a livello
mondiale e all'attuazione dello statuto anche con altri mezzi, come l'adozione
di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle
disposizioni dello statuto e degli strumenti connessi. Per conseguire gli
obiettivi della presente posizione comune, l'Unione coopera opportunamente con
altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non
governative e altri rappresentanti della società civile.
3. Gli Stati membri
mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle
questioni relative all'attuazione dello statuto e, ove appropriato, forniscono
altre forme di sostegno a tale scopo. Mettono a disposizione, se richiesti,
assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa
necessaria alla partecipazione e all'attuazione dello statuto nei paesi terzi.
Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di divenire parte dello
statuto o di cooperare con la Corte sono invitati a comunicare all'Unione le
difficoltà incontrate.
4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e gli
Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla Corte rispetto a vari
Stati o gruppi di Stati. A tal fine saranno elaborate e applicate, ove del caso,
strategie specifiche per paese o per regione.
Articolo 3
Per sostenere
l'indipendenza della Corte l'Unione e gli Stati membri svolgono, in particolare,
le seguenti attività:
- incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente
e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla
loro assemblea,
- compiere qualsiasi sforzo possibile affinché l'accordo sui
privilegi e le immunità della Corte sia firmato e ratificato al più presto, e
promuoverne la firma e la ratifica da parte di altri Stati,
- adoprarsi per
sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza
destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle
attività attinenti alla Corte.
Articolo 4
Il Consiglio coordina, ove
appropriato, le misure intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri per
l'attuazione degli articoli 2 e 3.
Articolo 5
1. L'Unione e gli Stati
membri seguono attentamente gli sviluppi relativi alla cooperazione effettiva
con la Corte nel rispetto dello statuto di Roma.
2. In tale contesto, essi
continuano, ove opportuno, ad attirare l'attenzione dei paesi terzi sulle
conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 sulla Corte penale
internazionale e sui principi dell'UE ad esse allegati in relazione a proposte
di accordi o convenzioni nelle condizioni per la consegna di persone alla
Corte.
Articolo 6
Il Consiglio rileva che la Commissione intende
dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità
della presente posizione comune, se necessario attraverso pertinenti misure
comunitarie.
Articolo 7
1. Gli Stati membri cooperano per assicurare
il buon funzionamento dell'assemblea degli Stati parte in tutti i sensi.
2.
Durante i negoziati in seno al Gruppo di lavoro speciale istituito
dall'assemblea degli Stati parte per occuparsi del crimine di aggressione, gli
Stati membri contribuiscono alla finalizzazione dei lavori in atto e sostengono
soluzioni in linea con la lettera e lo spirito dello statuto di Roma e della
Corte delle Nazioni Unite.
Articolo 8
Il Consiglio riesamina la
presente posizione comune secondo necessità.
Articolo 9
1. Il
Consiglio rileva che Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la
Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Slovenia e l'Ungheria
intendono applicare la presente posizione comune a decorrere dalla data della
sua adozione.
2. La presidenza chiede ai paesi aderenti dell'Europa centrale
e orientale, a Cipro e Malta, ai paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e
ai paesi EFTA di conformarsi alla presente posizione comune.
Articolo
10
La posizione comune 2001/443/PESC, è abrogata e sostituita dalla presente
posizione comune. I richiami alla posizione comune abrogata 2001/443/PESC sono
intesi come richiami alla presente posizione comune.
Articolo 11
La
presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua
adozione.
Articolo 12
La presente posizione comune è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 16
giugno 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G.
Papandreou
(1) GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19. Posizione comune
modificata dalla posizione comune 2002/474/PESC (GU L 164 del 22.6.2002, pag.
1).