Posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio
del 16 giugno 2003
sulla Corte penale internazionale


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) Il consolidamento dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sono di fondamentale importanza per l'Unione e costituiscono una sua priorità.
(2) Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 1o luglio 2002 e la Corte è adesso pienamente in attività.
(3) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato lo statuto di Roma.
(4) I principi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e quelli che regolano il suo funzionamento sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione.
(5) I crimini gravi che rientrano nella giurisdizione della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi.
(6) I principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.
(7) L'Unione ritiene che l'adesione universale allo statuto di Roma sia essenziale per la piena efficacia della Corte penale internazionale e, a tal fine, considera che vadano incoraggiate iniziative che incrementino l'accettazione dello statuto, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.
(8) L'attuazione dello statuto di Roma richiede misure pratiche che l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero sostenere appieno.
(9) Il piano di azione che, tra l'altro, è stato richiesto da una risoluzione sulla Corte approvata dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2002, dando seguito alla posizione comune 2001/443/PESC dell'11 giugno 2001(1), è stato adottato il 15 maggio 2002 e può essere adattato secondo la necessità.
(10) È di primaria importanza che sia mantenuta l'integrità dello statuto di Roma.
(11) Con le conclusioni del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale il Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" ha elaborato una serie di principi, allegati a dette conclusioni, con funzione di orientamento per gli Stati membri nell'esame della necessità e del campo di applicazione di eventuali accordi o di intese in risposta alle proposte sulle condizioni di consegna di persone alla Corte penale internazionale.
(12) Alla luce di quanto precede, la posizione comune 2001/443/PESC, dovrebbe essere aggiornata e rimaneggiata.
(13) La presente posizione comune dovrebbe essere riesaminata.
(14) L'Unione europea, ai fini dell'ottimizzazione dell'impatto della presente posizione comune, ritiene importante che i paesi aderenti dell'Europa centrale e orientale, da Cipro e da Malta, e che i paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e i paesi EFTA vi si conformino,
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
1. La Corte penale internazionale, per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nella sua giurisdizione, è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contribuendo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. La presente posizione comune mira a sostenere l'effettivo funzionamento della Corte e a promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma.

Articolo 2
1. Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto di Roma, l'Unione europea e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto.
2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla partecipazione a livello mondiale e all'attuazione dello statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente posizione comune, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale scopo. Mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla partecipazione e all'attuazione dello statuto nei paesi terzi. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di divenire parte dello statuto o di cooperare con la Corte sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.
4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e gli Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla Corte rispetto a vari Stati o gruppi di Stati. A tal fine saranno elaborate e applicate, ove del caso, strategie specifiche per paese o per regione.

Articolo 3
Per sostenere l'indipendenza della Corte l'Unione e gli Stati membri svolgono, in particolare, le seguenti attività:
- incoraggiare gli Stati parte a trasferire rapidamente e per intero i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dalla loro assemblea,
- compiere qualsiasi sforzo possibile affinché l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte sia firmato e ratificato al più presto, e promuoverne la firma e la ratifica da parte di altri Stati,
- adoprarsi per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e consulenti nell'ambito delle attività attinenti alla Corte.

Articolo 4
Il Consiglio coordina, ove appropriato, le misure intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri per l'attuazione degli articoli 2 e 3.

Articolo 5
1. L'Unione e gli Stati membri seguono attentamente gli sviluppi relativi alla cooperazione effettiva con la Corte nel rispetto dello statuto di Roma.
2. In tale contesto, essi continuano, ove opportuno, ad attirare l'attenzione dei paesi terzi sulle conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale e sui principi dell'UE ad esse allegati in relazione a proposte di accordi o convenzioni nelle condizioni per la consegna di persone alla Corte.

Articolo 6
Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.

Articolo 7
1. Gli Stati membri cooperano per assicurare il buon funzionamento dell'assemblea degli Stati parte in tutti i sensi.
2. Durante i negoziati in seno al Gruppo di lavoro speciale istituito dall'assemblea degli Stati parte per occuparsi del crimine di aggressione, gli Stati membri contribuiscono alla finalizzazione dei lavori in atto e sostengono soluzioni in linea con la lettera e lo spirito dello statuto di Roma e della Corte delle Nazioni Unite.

Articolo 8
Il Consiglio riesamina la presente posizione comune secondo necessità.

Articolo 9
1. Il Consiglio rileva che Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Slovenia e l'Ungheria intendono applicare la presente posizione comune a decorrere dalla data della sua adozione.
2. La presidenza chiede ai paesi aderenti dell'Europa centrale e orientale, a Cipro e Malta, ai paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e ai paesi EFTA di conformarsi alla presente posizione comune.

Articolo 10
La posizione comune 2001/443/PESC, è abrogata e sostituita dalla presente posizione comune. I richiami alla posizione comune abrogata 2001/443/PESC sono intesi come richiami alla presente posizione comune.

Articolo 11
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 12
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. Papandreou

(1) GU L 155 del 12.6.2001, pag. 19. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2002/474/PESC (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 1).