Posizione comune del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0001 - 0003

 (2002/145/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio si è dichiarato gravemente preoccupato per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.
(2) Il Consiglio ha inoltre espresso profonda preoccupazione per la recente legislazione dello Zimbabwe che, se adottata, comprometterebbe gravemente la libertà di espressione, di riunione e di associazione, principalmente la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la legge di emendamento della normativa generale [che violano entrambe le norme e gli standard per elezioni libere e regolari, convenute dall'assemblea parlamentare regionale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) nel marzo 2001] e la proposta legislazione di regolamentazione dei media.
(3) Di conseguenza, l'Unione europea ha deciso di sospendere le consultazioni svolte a norma dell'articolo 96 del partenariato di adesione ACP-CE e di applicare sanzioni mirate qualora:
- il governo dello Zimbabwe impedisse lo svolgimento della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea iniziata il 3 febbraio 2002 o le impedisse in seguito di operare efficacemente, o
- il governo dello Zimbabwe vietasse ai mezzi di comunicazione internazionali il libero accesso per la copertura delle elezioni, o
- si verificasse un grave peggioramento della situazione sul terreno in termini di situazione dei diritti umani o attacchi all'opposizione, o
- le elezioni fossero giudicate non libere né regolari.
(4) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.
(5) È necessaria un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
1. Sono vietate la fornitura e la vendita allo Zimbabwe di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
2. È vietata la fornitura allo Zimbabwe di formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 2
Non verrà fornito allo Zimbabwe alcun equipaggiamento che possa essere utilizzato per la repressione interna.

Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, o dall'esigenza di partecipare a riunioni di organismi internazionali o di condurre un dialogo politico che promuova la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
4. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 3, ne presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che un'obiezione scritta non venga sollevata da uno o più membri del Consiglio entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta.

Articolo 4
1. Sono congelati i fondi, i beni finanziari e le risorse economiche delle persone elencate nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
2. Nessun fondo, bene finanziario o risorsa economica sarà reso accessibile direttamente o indirettamente alle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 5
Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 6
Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 7
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo rinnovabile di dodici mesi.
La presente posizione comune sarà mantenuta sotto costante esame.

Articolo 8
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4
>SPAZIO PER TABELLA>