Posizione comune del
Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti
dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0001 -
0003
(2002/145/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando
quanto segue:
(1) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio si è dichiarato gravemente
preoccupato per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente
recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori
politici, nonché la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato
che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la
situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso
dicembre.
(2) Il Consiglio ha inoltre espresso profonda preoccupazione per la
recente legislazione dello Zimbabwe che, se adottata, comprometterebbe
gravemente la libertà di espressione, di riunione e di associazione,
principalmente la legge sull'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la legge
di emendamento della normativa generale [che violano entrambe le norme e gli
standard per elezioni libere e regolari, convenute dall'assemblea parlamentare
regionale della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) nel marzo
2001] e la proposta legislazione di regolamentazione dei media.
(3) Di
conseguenza, l'Unione europea ha deciso di sospendere le consultazioni svolte a
norma dell'articolo 96 del partenariato di adesione ACP-CE e di applicare
sanzioni mirate qualora:
- il governo dello Zimbabwe impedisse lo svolgimento
della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea iniziata il 3
febbraio 2002 o le impedisse in seguito di operare efficacemente, o
- il
governo dello Zimbabwe vietasse ai mezzi di comunicazione internazionali il
libero accesso per la copertura delle elezioni, o
- si verificasse un grave
peggioramento della situazione sul terreno in termini di situazione dei diritti
umani o attacchi all'opposizione, o
- le elezioni fossero giudicate non
libere né regolari.
(4) Il Consiglio ha accertato che il governo dello
Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della
libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto per tutta
la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre
misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne
sono ampiamente responsabili.
(5) È necessaria un'azione da parte della
Comunità per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE
COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietate la fornitura e la vendita allo
Zimbabwe di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e
munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e
relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in
provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non
originari di tale territorio.
2. È vietata la fornitura allo Zimbabwe di
formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la
manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini
degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
3. I
paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non
letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura
della relativa assistenza tecnica o formazione, né si applicano
all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti
militari per uso personale, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da
dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori
umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo
uso personale.
Articolo 2
Non verrà fornito allo Zimbabwe alcun
equipaggiamento che possa essere utilizzato per la repressione
interna.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate
nell'allegato coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la
democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello
Zimbabwe.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro
cittadini l'accesso al territorio nazionale.
3. Gli Stati membri possono
concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è
giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere
religioso, o dall'esigenza di partecipare a riunioni di organismi internazionali
o di condurre un dialogo politico che promuova la democrazia, i diritti umani e
lo stato di diritto nello Zimbabwe.
4. Uno Stato membro che intenda concedere
le deroghe di cui al paragrafo 3, ne presenta una notifica scritta al Consiglio.
La deroga si considera concessa a meno che un'obiezione scritta non venga
sollevata da uno o più membri del Consiglio entro 48 ore dalla ricezione della
notifica della deroga proposta.
Articolo 4
1. Sono congelati i fondi,
i beni finanziari e le risorse economiche delle persone elencate nell'allegato
coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il
rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe.
2.
Nessun fondo, bene finanziario o risorsa economica sarà reso accessibile
direttamente o indirettamente alle persone di cui al paragrafo
1.
Articolo 5
Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il
Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione,
adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.
Articolo 6
Per
massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i
paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella
presente posizione comune.
Articolo 7
La presente posizione comune ha
effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo
rinnovabile di dodici mesi.
La presente posizione comune sarà mantenuta sotto
costante esame.
Articolo 8
La presente posizione comune è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio
2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i
Camps
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e
4
>SPAZIO PER TABELLA>