ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
7 giugno 2004 (1)

«Ricorso per risarcimento danni – Giustizia e affari interni – Posizione comune del Consiglio – Misure relative alle persone, ai gruppi e alle entità coinvolti in atti terroristici – Incompetenza manifesta – Ricorso manifestamente infondato»

Nella causa T-338/02,

Segi,

Araitz Zubimendi Izaga, residente in Hernani (Spagna),

Aritza Galarraga, residente in Saint Pée sur Nivelle (Francia),

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra P. Ormond, successivamente dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell'iscrizione della Segi nell'elenco di persone, gruppi o entità di cui all'art. 1 della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93), della posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75), e della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/462/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2002/340 (GU L 160, pag. 32),

 

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

 

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

 

Ordinanza



Fatti all’origine della controversia

1

Dal fascicolo risulta che la Segi è un’organizzazione il cui scopo consiste nella tutela delle rivendicazioni della gioventù basca, dell’identità, della cultura e della lingua basche. Secondo i ricorrenti, la detta organizzazione è stata fondata il 16 giugno 2001 ed ha sede a Bayonne (Francia) e a Donostia (Spagna). Essa avrebbe nominato portavoce la sig.ra Araitz Zubimendi Izaga e il sig. Aritza Galarraga. A tale proposito non è stato prodotto nessun documento ufficiale.

2

Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), con cui, in particolare, ha stabilito che tutti gli Stati si sarebbero prestati la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti giudiziari in materia di finanziamento o di supporto agli atti terroristici, ivi compresa l’assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso necessarie allo svolgimento del procedimento giudiziario.

3

Il 27 dicembre 2001, affermando che era necessaria un’azione della Comunità volta ad attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93). Tale posizione comune è stata adottata sulla base dell’art. 15 UE, che rientra nel titolo V del Trattato UE, intitolato «Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune» (PESC), e dell’art. 34 UE, che rientra nel titolo VI del Trattato UE, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale» (comunemente detto Giustizia e Affari Interni) (GAI).

4

Gli artt. 1 e 4 della posizione comune 2001/931 dispongono quanto segue:

«Articolo 1

1.         La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici.

(…)

6.         I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».

«Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del Trattato [UE], la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all’allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell’Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri».

5

L’allegato della posizione comune 2001/931, al suo punto 2, dedicato ai «gruppi o entità», così dispone:

«* – Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (E.T.A.)

(Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, JarraI‑Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)».

6

La nota a pié di pagina di tale allegato indica che «[l]e persone contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4».

7

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha inoltre adottato la posizione comune 2001/930/PESC, relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90), il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e la decisione 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 83). Nessuno dei detti testi normativi menziona i ricorrenti.

8

La dichiarazione del Consiglio allegata al verbale in occasione dell’adozione della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: la «dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento») dispone quanto segue:

«Il Consiglio ricorda, in merito all’art. 1, n. 6, della posizione comune [2001/931], che qualsiasi errore relativo alle persone, ai gruppi o alle entità in questione conferisce alla parte lesa il diritto a chiedere il risarcimento del danno».

9

Con ordinanze 5 febbraio e 11 marzo 2002, il giudice istruttore n. 5 dell’Audiencia Nacional di Madrid (Spagna) ha, rispettivamente, dichiarato illecite le attività della Segi e ordinato l’arresto di alcuni presunti dirigenti della Segi, par il fatto che la detta organizzazione faceva parte integrante dell’organizzazione indipendentista basca ETA.

10

Con decisione 23 maggio 2002, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dai ricorrenti contro i quindici Stati membri, relativo alla posizione comune 2001/931, poiché la situazione denunciata non conferiva loro lo status di vittime di una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

11

Il 2 maggio e il 17 giugno 2002 il Consiglio ha adottato, ai sensi degli artt. 15 UE e 34 UE, le posizioni comuni 2002/340/PESC e 2002/462/PESC, che aggiornano la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75, e GU L 160, pag. 32). Gli allegati di queste due posizioni comuni contengono il nome della Segi, iscritta in termini analoghi a quelli della posizione comune 2001/931.


Procedimento e conclusioni delle parti

12

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2002, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2003, il Consiglio ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, in merito alla quale i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni.

14

Con ordinanza 5 giugno 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il Regno Unito ha rinunciato a presentare le sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità. Il Regno di Spagna ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità entro i termini fissati.

15

Nella sua eccezione d’irricevibilità, il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

condannare la «ricorrente» alle spese.

16

Nelle loro osservazioni su tale eccezione, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la ricevibilità del ricorso per risarcimento danni;

in subordine, dichiarare la violazione da parte del Consiglio dei principi generali del diritto comunitario;

comunque, condannare il Consiglio alle spese.


In diritto

Argomenti delle parti

17

Il Consiglio e il Regno di Spagna fanno valere, in primo luogo, che la Segi non ha capacità processuale. Essi aggiungono che la sig.ra Zubimendi Izaga e il sig. Galarraga non hanno né il potere di rappresentare la Segi né, secondo il Regno di Spagna, un interesse ad agire dinanzi al Tribunale.

18

In secondo luogo, il Consiglio e il Regno di Spagna sostengono che l’art. 288, secondo comma, CE implica che il danno fatto valere sia causato da un atto della Comunità (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commissione, Racc. pag. 1531, punto 17). Orbene, poiché il Consiglio ha agito in forza delle sue competenze in materia di PESC e di GAI, non esisterebbe alcun atto comunitario.

19

In terzo luogo, il Consiglio e il Regno di Spagna fanno valere che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone la prova dell’illiceità del comportamento contestato all’istituzione. Orbene, il Tribunale non sarebbe competente, conformemente agli artt. 35 UE e 46 UE, a valutare la legalità di un atto che rientra nella PESC o nella GAI.

20

In via preliminare, i ricorrenti sottolineano che è particolarmente urtante che il Consiglio neghi l’esistenza e la capacità giuridica dell’associazione ricorrente ai soli fini di impedirle di contestare la sua iscrizione nell’allegato della posizione comune 2001/931 e di ottenere un risarcimento. Ciò costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto comunitario come formulati, in particolare, dagli artt1, 6, n. 1, e 13 della CEDU.

21

Per quanto riguarda l’associazione ricorrente, i ricorrenti sostengono che gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ammettono la capacità processuale di un’associazione di fatto, in particolare qualora essa agisca per difendere i propri diritti (sentenze della Corte 8 ottobre 1974, causa 18/74, Syndicat général du personnel des organismes européens/Commissione, Racc. pag. 933, e 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des agences de voyages/Commissione, Racc. pag. 3799, punto 11; sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T‑161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II‑695, punto 34). Con la dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento, il Consiglio avrebbe riconosciuto la capacità di agire per ottenere un risarcimento ai «gruppi» e alle «entità» menzionati nella detta posizione comune. Inoltre, includendola nell’elenco in questione, il Consiglio avrebbe trattato l’associazione ricorrente come un’entità giuridica indipendente.

22

Per quanto riguarda le due persone fisiche incluse fra i ricorrenti, esse fanno valere che agiscono validamente a duplice titolo, quali ricorrenti individuali e quali rappresentanti dell’associazione.

23

Questi ultimi sostengono che, in una comunità di diritto, che applica i diritti fondamentali, in particolare quelli della CEDU, essi devono poter disporre di una tutela giurisdizionale effettiva al fine di far dichiarare il danno da loro subito e di ottenerne il risarcimento. Nel caso contrario, si verificherebbe un caso di denegata giustizia, il che significherebbe che le istituzioni, quando intervengono nell’ambito dell’Unione, agiscono nel massimo arbitrio.

24

I ricorrenti rilevano che il Consiglio ha scelto il fondamento normativo dell’atto in questione in maniera fraudolenta, al fine di evitare qualsiasi controllo democratico, giurisdizionale o meno. Tale sviamento di procedura sarebbe stato chiaramente condannato dal Parlamento europeo, in particolare nella sua risoluzione 27 dicembre 2001, P5_TA(2002)0055. La scelta di fondamenti normativi diversi per i testi relativi al terrorismo adottati dal Consiglio il 27 dicembre 2001 avrebbe avuto lo scopo di privare determinate categorie di persone, in particolare quelle di cui all’art. 4 della posizione comune 2001/931, del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, a differenza di quelle menzionate nel regolamento n. 2580/2001. Il Tribunale sarebbe competente a sanzionare un tale sviamento di procedura nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

25

Per quanto riguarda la dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento, spetterebbe al Tribunale definirne l’interpretazione e la portata giuridica. La responsabilità degli Stati membri, a tale proposito, sarebbe indivisibile, in primo luogo perché trattasi di un atto del Consiglio, in secondo luogo perché i giudici nazionali sono incompetenti a statuire sui danni causati dal Consiglio e, in terzo luogo, perché non sarebbe ragionevole imporre alla parte lesa di agire in giudizio dinanzi ai quindici Stati membri. Tale dichiarazione conferirebbe al Tribunale una competenza a statuire in merito alla categoria di persone di cui all’art. 4 della posizione comune 2001/931, al pari delle persone menzionate nel regolamento n. 2580/2001 e all’art. 3 della citata posizione comune, le quali possono far valere un’azione della Comunità. L’errore evocato in tale dichiarazione comporterebbe un illecito e sarebbe costituito, nel caso di specie, da errori di fatto, di qualificazione giuridica, di diritto e da uno sviamento di potere.

26

Nell’ipotesi in cui il Tribunale si dichiarasse incompetente a statuire sul presente ricorso, i ricorrenti rilevano che occorrerebbe in tal caso dichiarare la violazione, dal parte del Consiglio, dei principi generali del diritto comunitario, sanciti in particolare dagli artt. 1, 6, n. 1, e 13 della CEDU.

27

Per quanto riguarda le spese, i ricorrenti fanno valere che non sarebbe equo farle sopportare a loro, dato che essi tentano, in un contesto giuridico complesso e difficile, di ottenere il risarcimento del danno lamentato.

Giudizio del Tribunale

28

Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In forza dello stesso art. 114, n. 3, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

29

Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

30

Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non occorra passare alla fase orale del procedimento.

31

Dev’essere anzitutto ricordato che, con il ricorso, i ricorrenti mirano ad ottenere un risarcimento del danno subito a causa dell’iscrizione della Segi nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, aggiornata dalle posizioni comuni 2002/340 e 2002/462.

32

Va inoltre rilevato che gli atti che si affermano essere all’origine del danno asseritamene subito dai ricorrenti sono posizioni comuni adottate sulla base degli artt. 15 UE, che rientra nel titolo V del Trattato UE, relativo alla PESC, e 34 UE, che rientra nel titolo VI del Trattato UE, relativo alla GAI.

33

Occorre infine rilevare che i ricorrenti sono soggetti al solo art. 4 della posizione comune 2001/931, come precisa espressamente la nota dell’allegato alla stessa posizione comune. Orbene, il detto articolo indica che gli Stati membri si prestano la massima assistenza possibile nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del Trattato UE, e non implica nessuna misura che rientri nella PESC. Pertanto, l’art. 34 UE costituisce l’unico fondamento normativo pertinente per quanto riguarda gli atti asseritamente all’origine del danno lamentato.

34

Si deve necessariamente rilevare che, nell’ambito del titolo VI del Trattato UE, non è previsto nessun ricorso per risarcimento danni.

35

Infatti, nell’ambito del Trattato UE, nella versione risultante dal Trattato di Amsterdam, le competenze della Corte di giustizia sono elencate tassativamente dall’art. 46 UE. Per quanto riguarda le disposizioni pertinenti nel caso di specie, non modificate dal Trattato di Nizza, il detto articolo così dispone:

«Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all[e] competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all’esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

(...)

b)

disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall’articolo 35 [UE];

(...)

d)

articolo 6, paragrafo 2 [UE], per quanto riguarda l’attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;

(...)».

36

Dall’art. 46 UE risulta che, nell’ambito del titolo VI del Trattato UE, gli unici rimedi giurisdizionali previsti sono quelli indicati all’art. 35 UE, nn. 1, 6 e 7, e corrispondono al rinvio pregiudiziale, al ricorso di annullamento e alla risoluzione delle controversie tra Stati membri.

37

Va inoltre rilevato che la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, prevista dall’art. 6, n. 2, UE, non è pertinente nel caso di specie, dato che l’art. 46, lett. d), UE non offre alcun titolo di competenza supplementare alla Corte di giustizia.

38

Per quanto riguarda l’assenza di tutela giurisdizionale effettiva fatta valere dai ricorrenti, si deve necessariamente rilevare che, con ogni probabilità, questi ultimi non hanno a disposizione nessuna tutela giurisdizionale effettiva, né dinanzi ai giudici comunitari né dinanzi ai giudici nazionali, contro l’iscrizione della Segi nell’elenco delle persone, dei gruppi o delle entità coinvolti in atti terroristici. Infatti, contrariamente a quanto fa valere il Consiglio, ai ricorrenti non servirebbe a nulla addurre la responsabilità individuale di ciascuno Stato membro per gli atti nazionali adottati in esecuzione della posizione comune 2001/931, nel tentativo di ottenere l’eventuale risarcimento del danno che pretendono causato dall’iscrizione della Segi nell’allegato alla detta posizione comune. Per quanto riguarda la contestazione della responsabilità individuale di ciascuno Stato membro dinanzi ai giudici nazionali per la sua partecipazione all’adozione delle posizioni comuni in questione, una tale azione pare poco efficace. Inoltre, ogni contestazione della legalità dell’iscrizione della Segi in tale allegato, in particolare in forza di un rinvio pregiudiziale di validità, è resa impossibile dalla scelta di una posizione comune e non, ad esempio, di una decisione ai sensi dell’art. 34 UE. Tuttavia, l’assenza di tutela giurisdizionale non può costituire, di per sé, un titolo di competenza comunitaria autonomo in un sistema giuridico basato sul principio delle competenze di attribuzione, quale risulta dall’art. 5 UE (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punti 44 e 45).

39

I ricorrenti fanno valere, inoltre, la dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento, ai sensi della quale «qualsiasi errore relativo alle persone, ai gruppi o alle entità in questione conferisce alla parte lesa il diritto a chiedere il risarcimento del danno». Secondo una giurisprudenza costante, le dichiarazioni contenute in un verbale possiedono valore limitato, nel senso che non possono essere prese in considerazione per interpretare una disposizione di diritto comunitario quando il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha, pertanto, portata giuridica (sentenze della Corte 26 febbraio 1991, causa C‑292/89, Antonissen, Racc. pag. I‑745, punto 18, e 29 maggio 1997, causa C‑329/95, VAG Sverige, Racc. pag. I‑2675, punto 23). Si deve necessariamente rilevare che la dichiarazione di cui trattasi non precisa né i rimedi giurisdizionali né, a fortori, le condizioni per avviare gli stessi. In ogni caso, essa non può riguardare un ricorso dinanzi ai giudici comunitari, poiché in tal caso contraddirebbe il sistema giurisdizionale istituito dal Trattato UE. Pertanto, in assenza di ogni competenza conferita al Tribunale dal detto Trattato, una simile dichiarazione non può indurre lo stesso ad esaminare il presente ricorso.

40

Dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale è manifestamente incompetente a statuire sul presente ricorso per risarcimento danni nella parte in cui esso è diretto ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente causato dall’iscrizione della Segi nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, come aggiornata dalle posizioni comuni 2002/340 e 2002/462.

41

Per contro, il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso per risarcimento danni laddove i ricorrenti fanno valere una violazione delle competenze della Comunità. Infatti, i giudici comunitari sono competenti ad effettuare l’esame del contenuto di un atto adottato nell’ambito del Trattato UE al fine di verificare se tale atto non pregiudichi le competenze della Comunità (v., per analogia, sentenze della Corte 14 gennaio 1997, causa C‑124/95, Centro‑Com, Racc. pag. I‑81, punto 25, e 12 maggio 1998, causa C‑170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑2763, punto 17).

42

Laddove i ricorrenti fanno valere uno sviamento di procedura commesso dal Consiglio, in quanto esso ha agito nel settore della GAI, e consistente in uno sconfinamento nelle competenze della Comunità che ha avuto come risultato di privare gli stessi di ogni tutela giurisdizionale, il presente ricorso rientra pertanto nella competenza dei giudici comunitari ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

43

Il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi anzitutto sul merito del presente ricorso, solo nei limiti precisati sopra, al punto 42.

44

Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità delle Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato, all’effettività del danno e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito.

45

Nel caso di specie, l’illiceità fatta valere manifestamente non sussiste. Infatti, come risulta dal precedente punto 42, il comportamento illecito lamentato potrebbe consistere solo nell’assenza di un atto basato su una disposizione del Trattato CE la cui adozione fosse obbligatoria, alternativamente o in concomitanza con la posizione comune 2001/931. Orbene, come è stato rilevato sopra, al punto 33, i ricorrenti sono soggetti al solo art. 4 della posizione comune 2001/931, come confermata dalle posizioni comuni 2002/340 e 2002/462. La detta disposizione comporta l’obbligo, per gli Stati membri, di avvalersi appieno degli atti adottati dall’Unione europea e degli altri accordi, intese e convenzioni internazionali esistenti, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali nei confronti di persone, gruppi ed entità in questione, e di prestarsi, nell’ambito della cooperazione ai sensi del titolo VI del Trattato UE, la massima assistenza possibile. Il contenuto di tale disposizione rientra quindi nel titolo VI del Trattato UE e il fondamento normativo pertinente per la sua adozione è l’art. 34 UE.

46

I ricorrenti hanno omesso di citare un qualsiasi fondamento normativo nel Trattato CE che sarebbe stato violato. Tuttavia, nei limiti in cui essi evochino a tale proposito il fatto che il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, vari tipi di atti al fine della lotta contro il terrorismo e, in particolare, il regolamento n. 2580/2001, basato sugli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, non si può ritenere che la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri prevista dall’art. 4 della posizione comune 2001/931 violi tali disposizioni del Trattato CE. Infatti, le dette disposizioni sono chiaramente dirette ad attuare, ove necessario, atti adottati nel settore della PESC e non riguardano quelli adottati nell’ambito della GAI. Per quanto riguarda l’art. 308 CE, tale disposizione consente, certo, l’adozione di disposizioni comunitarie adeguate qualora un’azione risulti necessaria per realizzare uno degli obiettivi della Comunità senza che il Trattato CE abbia previsto i relativi poteri di azione. Orbene, se l’art. 61, lett. e), CE prevede l’adozione di misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, esso prevede comunque esplicitamente che il Consiglio adotti tali misure in conformità alle disposizioni del Trattato UE. Alla luce di ciò, e indipendentemente dalla questione se, eventualmente, misure di questo tipo possano basarsi sull’art. 308 CE, l’adozione dell’art. 4 della posizione comune 2001/931 solo sulla base dell’art. 34 UE non è incompatibile con il sistema delle competenze comunitarie predisposto dal Trattato CE. Per quanto riguarda la risoluzione del Parlamento 7 febbraio 2002, in cui esso deplora la scelta di un fondamento normativo appartenente al settore della GAI per la redazione dell’elenco delle organizzazioni terroristiche, dev’essere rilevato che tale critica riguarda una scelta politica e non mette in discussione, di per sé, la legittimità del fondamento normativo scelto o la violazione delle competenze della Comunità. Pertanto, se dall’inserimento in una posizione comune dell’elenco delle persone, dei gruppi o delle entità coinvolti in un atto terroristico risulta che le persone indicate sono private di un rimedio giurisdizionale dinanzi al giudice comunitario, un simile risultato non costituisce, di per sé, una violazione delle competenze della Comunità.

47

Nella parte in cui il ricorso si basa su una violazione delle competenze della Comunità da parte del Consiglio, che ha agito nel settore della GAI, occorre quindi respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato, senza che sia necessario statuire, in proposito, sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio (sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I‑1873, punto 52).

48

Anche la domanda presentata in subordine dai ricorrenti e diretta a far dichiarare, nonostante il rigetto del loro ricorso, la violazione da parte del Consiglio dei principi generali del diritto comunitario dev’essere respinta. Infatti, il contenzioso comunitario non conosce rimedi giuridici che consentano al giudice di prendere posizione, per mezzo di una dichiarazione generale, su una questione il cui oggetto eccede l’ambito della controversia. Pertanto, il Tribunale è altresì manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda.


Sulle spese

49

Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, va ricordato che i ricorrenti hanno chiesto che il Consiglio sopporti tutte le spese, anche in caso di rigetto del loro ricorso. A tale proposito, va rilevato, da un lato, che la dichiarazione del Consiglio relativa al diritto al risarcimento ha potuto indurre i ricorrenti in errore e, dall’altro, che era legittimo per questi ultimi cercare un giudice competente a statuire sui loro gravami. Alla luce di ciò, va dichiarato che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

50

Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 7 giugno 2004

Il cancelliere

Il presidente

 

H. Jung

J. Pirrung