Ordinanza del
presidente del Tribunale di primo grado del 7 maggio 2002.
Abdirisak Aden,
Abdulaziz Ali, Ahmed Yusuf e Al Barakaat International Foundation contro
Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Sanzioni
contro i talibani dell'Afghanistan - Congelamento dei capitali - Urgenza.
Causa T-306/01 R.
raccolta della
giurisprudenza 2002 pagina II-02387
Massima
1. Poiché l'inosservanza delle
disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale costituisce un'eccezione
di irricevibilità di ordine pubblico, si deve verificare d'ufficio se le
pertinenti disposizioni dello stesso regolamento siano state rispettate. Ai
sensi dell'art. 104, n. 2, di tale regolamento, le domande relative a misure
provvisorie devono specificare «gli argomenti di fatto e di diritto che
giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto».
L'art. 104, n. 3, dello stesso regolamento dispone che la domanda relativa a
misure provvisorie va presentata «con atto separato e nei modi previsti dagli
articoli 43 e 44». Emerge da una lettura congiunta delle disposizioni citate
dell'art. 104 del regolamento di procedura che una domanda relativa a misure
provvisorie deve, di per sé, permettere alla parte convenuta di predisporre le
proprie osservazioni ed al giudice del procedimento sommario di statuire sulla
domanda, eventualmente senza il sostegno di ulteriori informazioni. Al fine di
garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia,
è necessario, affinché una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda emergano in maniera
coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti
urgenti. Se questo testo può essere sorretto e completato, in taluni punti
specifici, con rinvii a determinati passaggi dei documenti ad esso allegati, un
rinvio globale ad altri scritti, ancorché allegati alla domanda di provvedimenti
urgenti, non può valere a rimediare alla mancanza di elementi essenziali
nell'ambito della domanda stessa.
Un'identica interpretazione dev'essere
accolta in ordine alla presentazione delle osservazioni sulla domanda di
provvedimenti urgenti depositate da una parte resistente. Pertanto, allorché
l'esposizione di alcuni tra i motivi contenuti nella domanda di provvedimenti
urgenti e nelle osservazioni in risposta non è conforme a quanto previsto dalle
disposizioni sopra richiamate del regolamento di procedura, tali motivi non
possono essere presi in considerazione al fine di accertare i punti di fatto o
di diritto cui essi si riferiscono.
( v. punti 43, 50-54 )
2. L'urgenza di
una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata in relazione alla
necessità di statuire provvisoriamente per evitare che la parte richiedente
subisca un danno grave ed irreparabile. E' questa parte che è tenuta a provare
di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un
danno di tal genere.
Un danno esclusivamente pecuniario non può, in via di
principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile,
dal momento in cui può essere oggetto di una successiva compensazione
finanziaria. Tuttavia, spetta al giudice dell'urgenza valutare, in funzione
delle circostanze pertinenti ad ogni caso di specie, se l'esecuzione immediata
dell'atto di cui si domanda la sospensione possa recare al richiedente un danno
grave ed imminente, insuscettibile di riparazione con una decisione
successiva.
( v. punti 89, 92-93 )
3. L'art. 108 del regolamento di
procedura del Tribunale conferisce al giudice dell'urgenza la possibilità di
modificare o revocare in qualsiasi momento l'ordinanza emessa in procedimento
sommario in seguito a mutamento delle circostanze. Per «mutamento delle
circostanze» il giudice dell'urgenza intende, in particolare, circostanze di
fatto che possano modificare la valutazione nel caso di specie del criterio
dell'urgenza.
( v. punto 105 )
4. I danni potenziamente causati
dall'esecuzione dell'atto impugnato ad una parte diversa da quella che sollecita
la misura provvisoria possono essere eventualmente presi in considerazione dal
giudice del procedimento sommario solo in sede di ponderazione degli interessi
in conflitto.
( v. punto 118 )
Parti
Nel procedimento T-306/01
R,
Abdirisak Aden, residente in Spånga (Svezia),
Abdulaziz Ali, residente
in Järfälla (Svezia),
Ahmed Yusuf, residente in Spånga,
Al Barakaat
International Foundation, con sede in Spånga,
rappresentati dai sigg. L.
Silbersky e T. Olsson, avocats,
richiedenti,
contro
Consiglio
dell'Unione europea, rappresentato dal sig. M. Vitsentzatos e dalla sig.ra I.
Rådestad, in qualità di agenti,
e
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. A. Van Solinge e J. Enegren, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
resistenti,
avente ad oggetto una domanda
di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001,
n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan,
inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle
altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga
il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e del regolamento (CE) della
Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il
regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 295, pag. 16), nella parte in cui essi
riguardano i richiedenti, sino a quando non sia statuito sulla causa
principale,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Ambito
normativo
1 Ai sensi dell'art. 25 della Carta delle Nazioni Unite,
sottoscritta a S. Francisco (Stati Uniti d'America) il 26 giugno 1945, «i Membri
delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del
Consiglio di sicurezza in conformità alle disposizioni della presente
Carta».
2 Secondo l'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, «in caso di
contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con la
presente Carta e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo
internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dalla presente Carta».
3
Ai sensi dell'art. 301 CE:
«Quando una posizione comune o un'azione comune
adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative
alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità
per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con
uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie».
4 L'art.
60, n. 1, CE, dispone quanto segue:
«Qualora, nei casi previsti all'articolo
301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in
conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti
dei paesi terzi interessati le misure urgenti necessarie in materia di movimenti
di capitali e di pagamenti».
5 Ai sensi dell'art. 302, primo comma,
CE:
«La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite».
6 Infine,
l'art. 202 CE prevede quanto segue:
«Per assicurare il raggiungimento degli
scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il
Consiglio:
(...)
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso
adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce
(...)».
Fatti
7 Il 15 ottobre 1999, il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la
risoluzione 1267 (1999). Al paragrafo 2 di tale risoluzione, il Consiglio di
sicurezza ha imposto ai talibani di consegnare alle autorità competenti, senza
ulteriore ritardo, colui che è chiamato Usama bin Laden (Oussama ben Laden nella
maggior parte delle versioni francesi dei documenti adottati dalle istituzioni
comunitarie). Al fine di garantire il rispetto di tale obbligo, il paragrafo 4
della risoluzione 1267 (1999) dispone che tutti gli Stati dovranno in
particolare «congelare i capitali ed altre risorse finanziarie specificamente
derivanti da beni appartenenti ai talibani ovvero da essi direttamente o
indirettamente controllati, ovvero appartenenti a o controllati da ogni impresa
di proprietà dei talibani o controllata dai talibani, come identificati dal
comitato costituito ai sensi del seguente paragrafo 6, e vegliare affinché né i
capitali e le altre risorse finanziarie in oggetto, né alcun altro capitale o
risorsa finanziaria in tal modo identificati siano messi a disposizione ovvero
utilizzati a beneficio dei talibani, o da qualsiasi impresa di loro proprietà o
controllata direttamente o indirettamente dai talibani, sia da parte dei loro
connazionali sia da parte di ogni altro soggetto che si trovi sul loro
territorio, a meno che il comitato non abbia concesso una diversa
autorizzazione, caso per caso, per motivi umanitari».
8 Al paragrafo 6 della
risoluzione 1267 (1999) il Consiglio di sicurezza ha deciso di istituire, in
conformità all'art. 28 del suo regolamento interno provvisorio, un comitato del
Consiglio di sicurezza, composto di tutti i suoi membri (in prosieguo: il
«comitato per le sanzioni contro i talibani»), incaricato specificamente di
vegliare sull'attuazione, da parte degli Stati, delle misure imposte dal
paragrafo 4, di individuare i capitali o altre risorse finanziarie di cui al
citato paragrafo 4 e di esaminare le domande di deroga alle misure imposte dallo
stesso paragrafo 4.
9 Ritenendo necessaria un'azione della Comunità al fine
di attuare tale risoluzione, il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la
posizione comune 1999/727/PESC, relativa a misure restrittive contro i talibani
(GU L 294, pag. 1). L'art. 2 di tale posizione prescrive il congelamento dei
capitali ed altre risorse finanziarie detenute dai talibani all'estero, alle
condizioni previste nella risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di
sicurezza.
10 Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato, sulla base degli
artt. 60 CE e 301 CE, il regolamento (CE) n. 337/2000 relativo al divieto dei
voli e al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei
confronti dei talibani dell'Afghanistan (GU L 43, pag. 1).
11 Il 19 dicembre
2000, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1333 (2000), la quale
specificamente esige che i talibani ottemperino alla risoluzione 1267 (1999).
Esso ha deciso in particolare di inasprire il divieto dei voli ed il
congelamento dei capitali imposti dalla risoluzione 1267 (1999).
12 Al
paragrafo 8, lett. c), della risoluzione 1333 (2000), il Consiglio di sicurezza
ha incaricato il comitato per le sanzioni contro i talibani di tenere, sulla
base delle informazioni comunicate dagli Stati e dalle organizzazioni regionali,
un elenco aggiornato delle persone e delle entità che il detto comitato ha
individuato come associate a Usama bin Laden, ivi compresa l'associazione
Al-Qaida.
13 In forza del paragrafo 22 della risoluzione 1333 (2000), le
misure imposte dal paragrafo 8, in particolare, sono entrate in vigore un mese
dopo l'adozione della citata risoluzione, ossia il 19 gennaio 2001.
14 Al
paragrafo 23 della risoluzione 1333 (2000), il Consiglio di sicurezza ha deciso
che le misure imposte sulla base del paragrafo 8, in particolare, sarebbero
state applicate per dodici mesi e che, alla fine di tale periodo, avrebbe
valutato se fossero da prorogarsi per un nuovo periodo, alle medesime
condizioni.
15 Ritenendo necessaria un'azione della Comunità al fine di
attuare tale risoluzione, il Consiglio ha adottato, il 26 febbraio 2001, la
posizione comune 2001/154/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei
confronti dei talibani e che modifica la posizione comune 96/746/PESC (GU L 57,
pag. 1). L'art. 4 di tale posizione comune dispone quanto segue:
«I capitali
e le altre risorse finanziarie appartenenti a Usama bin Laden e a persone e
entità associate a quest'ultimo, quali definite dal [comitato per le sanzioni
contro i talibani] sono congelati e sarà vietato mettere a disposizione di Usama
Bin Laden, delle persone o delle entità associate a quest'ultimo, quali definite
dal [comitato per le sanzioni contro i talibani], capitali o altre risorse
finanziarie, alle condizioni di cui alla [risoluzione 1333 (2000)]».
16 Il 6
marzo 2001 il Consiglio ha adottato, sulla base degli artt. 60 CE e 301 CE, il
regolamento (CE) n. 467/2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi
in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei
capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani
dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag.
1).
17 Ai sensi del terzo considerando di tale regolamento, le misure
previste dalla risoluzione 1333 (2000) «rientrano nell'ambito di applicazione
del trattato e, pertanto, in particolare per evitare distorsioni della
concorrenza, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni
pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il
territorio della Comunità».
18 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n.
467/2001, deve intendersi per:
- «capitali»: tutte le attività e i benefici
finanziari di qualsiasi natura, compresi - ma si tratta di un elenco non
limitativo - contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e
altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre
entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello
pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari,
titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a
compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di
credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la
detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di
finanziamento delle esportazioni;
- «congelamento dei capitali»: divieto di
spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la
natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire
l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.
19 Ai
sensi dell'art. 2 del regolamento n. 467/2001:
«1. Sono congelati tutti i
capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica
o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i
talibani ed elencati nell'allegato I.
2. E' vietato mettere, direttamente o
indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità o degli
organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati
nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie.
3. I paragrafi 1 e 2 non
si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le
sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute
ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato
II».
20 Ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 467/2001, «[l]e
deroghe concesse dal comitato per le sanzioni contro i talibani si applicano in
tutta la Comunità».
21 L'allegato I del regolamento n. 467/2001 contiene
l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati dal
congelamento dei capitali imposto dall'art. 2. Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del
regolamento n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare o integrare il
citato allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza o del
comitato per le sanzioni contro i talibani.
22 L'allegato II del regolamento
n. 467/2001 contiene l'elenco delle autorità nazionali competenti ai fini
dell'applicazione, specificamente, dell'art. 2, n. 3. Per la Svezia, l'autorità
competente in ordine al congelamento dei capitali è il «Regeringskansliet,
Utrikesdepartementet, Rättssekretariatet för EU-frågor».
23 L'8 marzo 2001,
il comitato per le sanzioni contro i talibani ha pubblicato un primo elenco
consolidato delle entità e delle persone da sottoporsi al congelamento dei
capitali ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di
sicurezza (v. comunicato del detto comitato 8 marzo 2001, AFG/131 SC/7028).
Questo elenco è stato da allora modificato ed integrato a più riprese. La
Commissione ha quindi adottato vari regolamenti in forza dell'art. 10 del
regolamento n. 467/2001, con i quali essa ha modificato o integrato l'allegato I
del regolamento stesso.
24 Il 9 novembre 2001, il comitato per le sanzioni
contro i talibani ha pubblicato un nuovo addendum al suo elenco dell'8 marzo
2001 (v. comunicato AFG/163 SC/7206 del detto comitato), che comprende in
particolare i nomi dell'entità e delle tre persone che seguono:
- «Barakaat
International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1,
04 Spanga, Sweden»;
- «Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga,
Sweden; DOB: 01 June 1968»;
- «Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50
Spanga, Sweden; DOB: 01 January 1955»;
- «Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken
15, 70 Spanga, Sweden; DOB: 20 November 1974».
25 Con il regolamento (CE)
della Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il
regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 295, pag. 16), i nomi dell'entità e delle tre
persone fisiche in questione sono stati aggiunti, assieme ad altri, all'allegato
I del citato regolamento.
26 Il 16 gennaio 2002, il Consiglio di sicurezza ha
adottato la risoluzione 1390 (2002), la quale prevede, in particolare, il
proseguimento del congelamento dei capitali imposto dall'art. 8, lett. c), della
risoluzione 1333 (2000).
Richiedenti
27 I sigg. Aden, Ali e Yusuf,
considerati dal regolamento n. 2199/2001 (per quest'ultimo nome secondo un altro
sistema di traslitterazione), sono cittadini svedesi di origine somala. Il sig.
Yusuf sarebbe stato dipendente della Al Barakaat International Foundation, di
cui sarebbe, come il sig. Ali, amministratore.
28 Tenuto conto dell'assenza
di qualsiasi presentazione della Al Barakaat International Foundation nella
domanda di provvedimenti urgenti, è necessario riferirsi a quanto esposto
relativamente a tale parte richiedente nel ricorso proposto nella causa
principale, dal quale emerge che essa è un'associazione senza scopo di lucro di
diritto svedese, il cui oggetto statutario consiste nel sostegno alle
popolazioni mediante attività di carattere educativo, sociale e culturale,
nonché mediante l'assistenza ai rifugiati. In conformità al proprio statuto,
essa ha facilitato il trasferimento di capitali tra la Svezia e la Somalia
grazie ad un sistema inteso a porre rimedio alle carenze del sistema bancario.
In tal modo, una persona di origine somala che vive in Svezia, la quale desideri
trasferire fondi a parenti o congiunti in Somalia, deposita tali fondi presso Al
Barakaat International Foundation. Questa invia quindi un messaggio elettronico
ad una persona di fiducia in Somalia, incaricata del pagamento ai beneficiari. I
fondi versati in Svezia vengono trasferiti con l'intermediazione di istituti
bancari svedesi alla banca Al Barakaat Bank, con sede negli Emirati Arabi Uniti.
Al Barakaat International Foundation trattiene una commissione del 5% sugli
importi trasferiti e versa essa stessa una commissione del 3,5% alla Al Barakaat
Bank.
Procedimento e conclusioni delle parti
29 Con atto depositato nella
cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2001, registrato con il numero
T-306/01, i sigg. Aden, Ali e Yusuf, nonché Al Barakaat International Foundation
hanno proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, un ricorso contro il Consiglio e la
Commissione, con il quale essi chiedono che il Tribunale voglia:
- annullare
il regolamento n. 2199/2001;
- dichiarare inapplicabile il regolamento n.
467/2001 in forza dell'art. 241 CE;
- statuire sulle spese, il cui importo
sarà determinato in seguito.
30 Nel medesimo atto, i richiedenti hanno
chiesto la sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 2199/2001.
31 Con
atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2001, i
richiedenti hanno chiesto che si statuisca mediante procedimento accelerato, ai
sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Il 7 gennaio
2002 le parti resistenti hanno presentato osservazioni scritte in ordine a tale
istanza. Con decisione 22 gennaio 2002 della Prima Sezione del Tribunale,
l'istanza dei richiedenti è stata respinta. Nella lettera 24 gennaio 2002 della
cancelleria del Tribunale, con cui si informavano le parti di tale decisione, si
precisava che, da un lato, i motivi dedotti nell'ambito del ricorso di
annullamento sollevano delicate problematiche giuridiche e che, dall'altro, non
poteva statuirsi sulla domanda di misure provvisorie poiché quest'ultima non era
stata formulata con atto separato, in conformità a quanto disposto dal
regolamento di procedura. Su quest'ultimo punto, è stato precisato che la
successiva presentazione di una domanda di misure provvisorie rimaneva sempre
possibile, nel rispetto delle disposizioni del citato regolamento.
32 Con
atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 marzo 2002, i richiedenti
hanno proposto un'istanza volta alla sospensione dell'esecuzione dei regolamenti
nn. 467/2001 e 2199/2001, per la parte che li riguarda, fino a quando non sia
statuito sulla causa principale.
33 La Commissione ed il Consiglio hanno
presentato le loro osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti
il 15 marzo 2002.
34 Su domanda del presidente del Tribunale, è stato chiesto
al Regno di Svezia, in conformità all'art. 21, secondo comma, dello statuto CE
della Corte, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 46, primo comma, di
essere rappresentato all'audizione al fine di rispondere ad eventuali
quesiti.
35 Le parti sono state sentite il 22 marzo 2002. Nel corso
dell'audizione, il rappresentante del Regno di Svezia ha risposto ai quesiti
posti dal giudice del procedimento sommario.
36 Con lettera 25 marzo 2002
della cancelleria del Tribunale, indirizzata al Regno di Svezia, il giudice del
procedimento sommario ha posto vari quesiti scritti ai sensi dell'art. 21,
secondo comma, dello Statuto della Corte. Il Regno di Svezia ha depositato le
proprie risposte nella cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2002.
37 Le
risposte, trasmesse alle parti in causa, sono state commentate dai richiedenti
con un documento depositato il 15 aprile 2002. Il Consiglio e la Commissione si
sono astenuti dal formulare osservazioni.
In diritto
38 In forza del
combinato disposto degli artt. 242 CE e 4 della decisione del Consiglio 24
ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo
grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione
del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/ Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il
Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
39 L'art. 104, n. 2, del
regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti
provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di
diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei
provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che
un'istanza volta ad ottenere simili provvedimenti deve essere respinta qualora
manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanze del presidente della Corte 14
ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971,
punto 30, e del presidente del Tribunale 1° febbraio 2001, causa T-350/00 R,
Free Trade Foods/Commissione, Racc. pag. II-493, punto 32]. Il giudice del
procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli
interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa
C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).
40 Nell'ambito
di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario deve
esercitare l'ampio potere discrezionale di cui dispone per stabilire il modo in
cui vanno accertate le varie condizioni in parola, tenendo presenti le
particolarità di ogni singolo caso [ordinanza del presidente della Corte 29
gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. I-441, punto 28].
41 I provvedimenti richiesti devono inoltre essere
provvisori nel senso che non devono pregiudicare la soluzione dei punti di
diritto o di fatto controversi né vanificare a priori le conseguenze della
decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del
presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic
Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].
42 Nel caso di specie è
necessario innanzi tutto verificare in che misura la domanda di provvedimenti
urgenti sia ricevibile.
1. Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti
urgenti
Sull'oggetto della domanda di provvedimenti urgenti
43 Poiché
l'inosservanza delle disposizioni del regolamento di procedura costituisce
un'eccezione di irricevibilità di ordine pubblico, si deve verificare d'ufficio
se le pertinenti disposizioni dello stesso regolamento siano state
rispettate.
44 Come emerge chiaramente dall'art. 104, n. 1, del regolamento
di procedura, deve sussistere uno stretto legame tra il provvedimento
provvisorio richiesto e l'oggetto del ricorso principale. Infatti, secondo il
primo comma di tale disposizione, una domanda per la sospensione dell'esecuzione
di un atto di un'istituzione ai sensi dell'art. 242 CE «è ricevibile solo se il
richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale».
45
Inoltre, la finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia
della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela
giuridica garantita dal giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanze del
presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione,
Racc. pag. I-2441, punto 46, e Antonissen/Consiglio e Commissione, citata, punto
36).
46 Nel caso di specie, il ricorso principale ha ad oggetto una domanda
di annullamento del regolamento n. 2199/2001. Orbene, da un lato, la domanda di
provvedimenti urgenti, nella parte in cui mira ad ottenere la sospensione degli
effetti del regolamento n. 467/2001, eccede l'oggetto del procedimento
principale e, dall'altro, la sospensione degli effetti del regolamento n.
2199/2001 sarebbe di per sé tale da garantire la piena efficacia della futura
decisione del Tribunale sul merito.
47 Il capo delle conclusioni volto ad
ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 467/2001 deve quindi
dichiararsi irricevibile.
Sul rispetto dei requisiti formali relativi agli
scritti delle parti
48 A titolo preliminare, si deve osservare che tanto i
richiedenti nella loro istanza quanto il Consiglio e la Commissione nelle loro
osservazioni rinviano in maniera generica alle loro memorie nella causa
principale.
49 Per la ragione già indicata al precedente punto 43, si deve
verificare d'ufficio se le parti del procedimento sommario hanno rispettato le
pertinenti disposizioni del regolamento di procedura.
50 Ai sensi dell'art.
104, n. 2, di tale regolamento, le domande relative a misure provvisorie devono
specificare «gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie
l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto».
51 L'art. 104, n. 3,
dello stesso regolamento dispone che la domanda relativa a misure provvisorie va
presentata «con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44».
52
Emerge da una lettura congiunta delle disposizioni citate dell'art. 104 del
regolamento di procedura che una domanda relativa a misure provvisorie deve, di
per sé, permettere alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni
ed al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, eventualmente
senza il sostegno di ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza
del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, è necessario, affinché
una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di
diritto sui quali essa si fonda emergano in maniera coerente e comprensibile dal
testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti. Se questo testo può essere
sorretto e completato, in taluni punti specifici, con rinvii a determinati
passaggi dei documenti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti,
ancorché allegati alla domanda di provvedimenti urgenti, non può valere a
rimediare alla mancanza di elementi essenziali nell'ambito della domanda
stessa.
53 Un'identica interpretazione deve essere accolta in ordine alla
presentazione delle osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti
depositate da una parte resistente.
54 Come deciso dal giudice del
procedimento sommario con ordinanza 15 gennaio 2001, causa T-236/00 R, Stauner e
a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II-15), si deve rilevare che
l'esposizione di alcuni tra i motivi contenuti nella domanda di provvedimenti
urgenti e nelle osservazioni in risposta non è conforme a quanto previsto dalle
disposizioni sopra richiamate del regolamento di procedura, e che pertanto tali
motivi non possono essere presi in considerazione al fine di accertare i punti
di fatto o di diritto cui essi si riferiscono.
55 Nel caso di specie,
impregiudicato quanto esposto oralmente in sede di audizione dinanzi al giudice
del procedimento sommario, si statuirà tenendo unicamente conto degli argomenti
sviluppati dalle parti negli scritti presentati nell'ambito del procedimento
sommario.
Sull'interesse all'ottenimento della misura provvisoria
richiesta
56 Nelle loro osservazioni scritte ed orali, le istituzioni
resistenti hanno sostenuto che la pronuncia di sospensione dell'esecuzione dei
regolamenti controversi non sarebbe di alcuna utilità poiché non impedirebbe in
alcun modo il realizzarsi dei danni prospettati. Il Regno di Svezia sarebbe
infatti tenuto a congelare i beni dei richiedenti in forza del suo obbligo di
rispettare il diritto internazionale.
57 Secondo una ben consolidata
giurisprudenza, in sede di concessione di misure provvisorie occorre valutare se
la parte richiedente dimostri di avere un interesse ad ottenere le misure
richieste (v., segnatamente, ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre
1996, causa T-164/96 R, Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. II-2261, punto
26).
58 Nel caso di specie, la sospensione dell'esecuzione del regolamento n.
2199/2001 avrebbe la conseguenza di permettere ai richiedenti di poter
nuovamente effettuare movimenti, trasferimenti, modifiche, utilizzazioni e
trattamenti di capitali e presenterebbe quindi un effetto utile.
59 Infatti,
come confermato dal Regno di Svezia in sede di audizione, in risposta ad un
quesito del giudice del procedimento sommario, in tale Stato membro non è stata
emanata alcuna norma giuridica per dare esecuzione alle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza. Ne discende che non esiste, nella vigente legislazione
svedese, alcuna norma giuridica nazionale che impedisca alla sospensione
dell'esecuzione di produrre il suo effetto utile.
60 Ad abundantiam,
l'obiezione delle istituzioni resistenti, basata sul postulato che il Regno di
Svezia, in quanto membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è tenuto ad
accettare e ad applicare, in caso di mancanza di effettività del regolamento n.
2199/2001, le decisioni del Consiglio di sicurezza in conformità all'art. 25
della Carta delle Nazioni Unite, si pone nel caso di specie in evidente
contrasto con la loro affermazione relativa ad una competenza esclusiva della
Comunità nell'attuazione delle misure sanzionatorie in oggetto sulla base degli
artt. 60 CE e 301 CE. L'affermazione di una tale competenza esclusiva, che per
di più è stata esercitata, ha infatti come necessaria contropartita che gli
Stati membri non hanno più alcuna competenza in ordine all'attuazione delle
sanzioni una volta che queste siano state attuate dalla Comunità.
2. Sul
merito della domanda di provvedimenti urgenti
Argomenti delle parti
Sul
fumus boni iuris
61 I richiedenti rinviano essenzialmente ai motivi dedotti
nell'ambito del ricorso principale. Essi espongono comunque espressamente taluni
argomenti articolati in due censure.
62 In primo luogo, essi ritengono che
nell'adottare i regolamenti nn. 467/2001 e 2199/2001 (in prosieguo: i
«regolamenti controversi») le istituzioni resistenti hanno violato i loro
diritti fondamentali, segnatamente i loro diritti di difesa. Infatti, essi
sarebbero stati sottoposti a sanzioni senza essere stati preliminarmente sentiti
ovvero messi in condizione di difendersi e senza che gli atti che impongono tali
sanzioni siano stati sottoposti ad alcun controllo giurisdizionale. Procedere
all'emanazione di una norma col ricorso ad un elenco sarebbe parimenti contrario
ai principi di legittimità e di certezza del diritto.
63 Il motivo esclusivo
dell'iscrizione dei richiedenti sull'elenco dell'allegato I del regolamento n.
467/2001 sarebbe la menzione dei loro nomi sull'elenco redatto dal comitato per
le sanzioni contro i talibani, il quale avrebbe deciso solo sulla base delle
informazioni ricevute. Né il Consiglio, né la Commissione avrebbero esaminato i
motivi per cui il detto comitato li ha iscritti in tale elenco. Non sarebbe mai
stato addotto che i richiedenti abbiano violato disposizioni di legge; per di
più non sarebbe mai stato svolto il controllo della veridicità di un'asserita
violazione di norme giuridiche prima dell'applicazione delle sanzioni.
64 Ne
risulterebbe che il solo controllo giurisdizionale possibile si limita a quello
della corrispondenza tra i nomi menzionati nel regolamento n. 2199/2001 e quelli
indicati dal comitato per le sanzioni contro i talibani, nonché alla verifica
del fatto che i richiedenti siano effettivamente le persone così nominate.
Inoltre, il comitato per le sanzioni contro i talibani non garantirebbe un
simile controllo non essendo un «organo giurisdizionale» (legal body) bensì un
«organo politico». A questo proposito, i richiedenti hanno fatto valere, in sede
di audizione, che era necessaria l'unanimità in seno al comitato per la
soppressione, dall'elenco da esso redatto, del nome di una persona ivi
iscritta.
65 In secondo luogo, i richiedenti rilevano che l'art. 301 CE
autorizza il Consiglio ad assumere misure unicamente nei confronti di paesi
terzi e non, come ha fatto nel caso di specie, nei confronti di cittadini di uno
Stato membro che risiedano in tale Stato membro. La situazione della fattispecie
si distinguerebbe da ogni altro caso di sanzioni precedentemente adottate per
via regolamentare dal Consiglio.
66 Il Consiglio e la Commissione ritengono
che i motivi dedotti dai richiedenti non giustifichino, prima facie, la
concessione della misura provvisoria richiesta. Entrambe le istituzioni rinviano
ai pertinenti punti dei loro controricorsi, allegati alle loro
osservazioni.
67 Nelle sue osservazioni, il Consiglio rileva tuttavia che non
è in alcun modo dimostrato che la misura provvisoria richiesta non pregiudichi
la soluzione dei punti di diritto o di fatto controversi né vanifichi a priori
le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa
principale. Una simile dimostrazione sarebbe tanto più necessaria in quanto la
misura richiesta pregiudica effettivamente la soluzione dei punti di diritto,
segnatamente per quanto riguarda la violazione dei diritti fondamentali, e
rischia di vanificare a priori le conseguenze della decisione da pronunciarsi
nella causa principale, con particolare riferimento alla concretezza del
congelamento dei beni.
68 Inoltre, il Consiglio e la Commissione traggono
argomenti dal rigetto dell'istanza di procedimento accelerato (v. precedente
punto 31). Ricordando che il Tribunale ha riconosciuto, nella lettera 24 gennaio
2002 della sua cancelleria, che la causa principale poneva problemi giuridici di
carattere complesso e delicato, tali istituzioni ne deducono che la soluzione di
tali problemi richiede un esame approfondito e che, di conseguenza, questi non
possono essere decisi nell'ambito di un procedimento sommario.
69 Infine, la
Commissione contesta il fatto che le sanzioni del medesimo tipo di quelle
oggetto della presente controversia, precedentemente applicate, abbiano
interessato esclusivamente Stati terzi ovvero dirigenti dotati di influenza
diretta e determinante in un paese terzo. Essa si riferisce al caso che ha
interessato la Iugoslavia, nel quale il gruppo sottoposto alle sanzioni era
costituito prevalentemente da persone fisiche e giuridiche legate alla classe
dirigente, senza tuttavia farne formalmente parte.
70 In sede di audizione,
le istituzioni non hanno negato l'asserzione dei richiedenti, secondo cui esse
non hanno svolto alcun controllo in ordine alla fondatezza dell'iscrizione dei
nomi figuranti sull'elenco redatto dal comitato per le sanzioni contro i
talibani, sottolineando a tal proposito che esse dispongono di una competenza
vincolata.
Sull'urgenza
71 I richiedenti ritengono soddisfatto il
presupposto dell'urgenza.
72 Essi subirebbero, innanzi tutto, un danno
economico per il congelamento delle loro risorse finanziarie, in conformità alle
disposizioni dell'art. 2 del regolamento n. 467/2001, e perché sono
impossibilitati a disporre di risorse finanziarie per il futuro. I regolamenti
controversi renderebbero parimenti impossibile, in linea di principio,
un'assunzione ovvero l'esercizio di una qualsiasi attività professionale. Uno
dei richiedenti, il sig. Yusuf, sarebbe stato licenziato.
73 Essi subirebbero
inoltre un danno morale. Le sanzioni avrebbero l'effetto di escluderli da
qualsiasi normale vita sociale, poiché ogni transazione finanziaria corrente
comporta il rischio di un congelamento dei beni da parte degli istituti
finanziari.
74 Le sanzioni inflitte dai regolamenti controversi li
stigmatizzarebbero e li porrebbero ai margini della società, presumendosi che
essi siano coinvolti in attività terroristiche. Minacce di morte sarebbero state
proferite contro il sig. Yusuf dopo il congelamento dei beni della Al Barakaat
International Foundation. Movimenti xenofobi avrebbero altresì sporto denuncia
contro i rappresentanti dei richiedenti.
75 Inoltre, i sigg. Aden, Ali e
Yusuf avrebbero incontrato difficoltà per far valere i loro diritti dinanzi ai
giudici nazionali. Un'azione giurisdizionale che era stata progettata nei
confronti della banche non avrebbe potuto essere intrapresa in ragione del
rifiuto opposto in due casi dalle compagnie assicurative di concedere loro il
beneficio dell'assistenza giuridica. Gli assicuratori avrebbero dichiarato di
non poter intervenire a causa delle sanzioni.
76 Il danno deriverebbe inoltre
dalla lesione dei diritti e delle libertà fondamentali. Un effettivo sindacato
giurisdizionale sulle sanzioni sarebbe impossibile in quanto il fondamento
stesso delle sanzioni non potrebbe essere verificato dal giudice. Del pari,
sarebbe impossibile esercitare un controllo sugli elementi di prova e sulle
indagini che hanno motivato le sanzioni, poiché non sarebbero concepiti come la
conseguenza giuridica di una precisa incriminazione.
77 La lesione dei
diritti e delle libertà fondamentali dei richiedenti sarebbe continua e non
sarebbe suscettibile di riparazione a posteriori.
78 Il Consiglio e la
Commissione rilevano, in primo luogo, che la domanda di provvedimenti urgenti è
stata presentata quattro mesi dopo il congelamento dei beni dei richiedenti, tre
mesi dopo il deposito del ricorso di annullamento e più di 45 giorni dopo che il
Tribunale ha loro espressamente indicato la procedura da seguire per presentare
una domanda di provvedimenti provvisori (v. precedente punto 31). Tali
circostanze dovrebbero essere prese in considerazione dal giudice del
procedimento sommario al fine di negare l'urgenza della pronuncia (ordinanza del
presidente della Seconda Sezione della Corte 21 dicembre 1976, causa 61/76 R II,
Geist/Commissione, Racc. pag. 2075).
79 In secondo luogo, per quanto concerne
il danno, tali istituzioni considerano innanzitutto che l'asserito danno
economico non è né grave né irreparabile. Infatti, secondo una costante
giurisprudenza, un danno di carattere pecuniario sarebbe di norma considerato
grave e irreparabile solo qualora non potesse essere integralmente riparato nel
caso di accoglimento del ricorso principale proposto dal ricorrente (ordinanze
del presidente della Corte 25 ottobre 1990, causa C-257/90 R,
Italsolar/Commissione, Racc. pag. I-3841, punto 15, e 19 dicembre 1990, causa
C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-4887, punto 26).
Su questo punto, il Consiglio sottolinea che l'integralità dei beni dei
richiedenti verrebbe restituita nel caso in cui le misure di cui sono oggetto
fossero revocate. L'aggravamento degli oneri finanziari, quale la mancata
produzione di interessi, non può essere ritenuto un danno irreparabile, poiché
un risarcimento pecuniario è idoneo a reintegrare la persona danneggiata nella
situazione anteriore al verificarsi del danno.
80 In ordine al danno morale,
la Commissione ritiene che esso derivi dall'iscrizione dei richiedenti
sull'elenco redatto dal comitato per le sanzioni contro i talibani. Pertanto,
anche nel caso in cui il Tribunale dovesse accogliere le loro istanze, le
sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza e l'elenco in oggetto non verrebbero
meno.
81 Quanto al danno relativo alla violazione dei diritti fondamentali,
la Commissione si limita a rilevare che una tale violazione non sussiste. Da
parte sua, il Consiglio ritiene, in primo luogo, che il congelamento dei beni
non sia tale da comportare un danno non materiale, in secondo luogo, rinviando
in tal senso ai punti 25-36 del controricorso, allegato alle sue osservazioni,
che la pretesa violazione non è dimostrata e, in terzo luogo, che il danno non
materiale in oggetto non deriva dai regolamenti controversi, bensì
dall'iscrizione dei richiedenti sull'elenco redatto dal comitato per le sanzioni
contro i talibani, di modo che una sospensione non impedirebbe in alcun modo il
verificarsi dello stesso.
82 In ogni caso, fintanto che rimangono in vigore
le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e le decisioni di esecuzione del
comitato per le sanzioni contro i talibani, il Consiglio ritiene che sussista un
obbligo di diritto internazionale di congelare i beni dei richiedenti. Non
potrebbe quindi riconoscersi l'urgenza, posto che i richiedenti sarebbero stati
oggetto di misure identiche a quelle previste dai regolamenti
controversi.
Sulla ponderazione degli interessi
83 I richiedenti ritengono
che la concessione della sospensione richiesta, per quanto ad essi relativo, non
avrebbe alcuna conseguenza nefasta su interessi di natura generale o
individuale.
84 Rinviando al preambolo del regolamento n. 467/2001, il quale
fa riferimento alla posizione comune del Consiglio 2001/154/PESC ed alle
risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza, i richiedenti
fanno valere che l'obiettivo perseguito con l'adozione delle misure è di
«evitare distorsioni della concorrenza» nella Comunità. Orbene, il perseguimento
di un simile obiettivo non può prevalere sul rispetto del generale principio di
certezza del diritto né su quello dei diritti fondamentali.
85 Inoltre, i
richiedenti dichiarano di non poter comprendere, in mancanza di adeguate
motivazioni, in che modo la revoca delle sanzioni loro inflitte possa incidere
sull'obiettivo di influire sull'Afghanistan, sui talibani, su Usama bin Laden o
Al-Qaida.
86 Il Consiglio e la Commissione ritengono, al contrario, che
l'interesse pubblico, tanto in ordine alla lotta contro il terrorismo quanto in
ordine alla credibilità internazionale della Comunità, prevalga sugli interessi
individuali dei richiedenti.
87 Per quanto concerne l'interesse a garantire
la credibilità della Comunità europea quale protagonista della vita
internazionale, il Consiglio sottolinea che la Comunità è tenuta al rispetto del
diritto internazionale sia in quanto tale sia in quanto successore di fatto
negli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'art. 25 della Carta delle
Nazioni Unite (sentenza della Corte 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen et
Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punto 9). Sarebbero parte integrante di tale
diritto le decisioni obbligatorie del Consiglio di sicurezza che agisce in base
al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ai fini del mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale. Orbene, tanto il Consiglio quanto la
Commissione ritengono che la credibilità della Comunità risulterebbe
pregiudicata nel caso in cui ciascun soggetto destinatario di sanzioni potesse
ottenere la sospensione delle misure universali a livello nazionale o regionale,
senza previa concertazione con il Consiglio di sicurezza o addirittura senza il
suo consenso.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
88 Nel
caso di specie, il giudice del procedimento sommario ritiene opportuno iniziare
col valutare il carattere di urgenza della domanda di provvedimenti
urgenti.
89 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'urgenza di una domanda
di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di
statuire provvisoriamente per evitare che la parte richiedente subisca un danno
grave ed irreparabile [v., ad esempio, ordinanza del presidente della Corte 18
novembre 1999, causa C-329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag.
I-8343, punto 94]. E' questa parte che è tenuta a provare di non poter attendere
l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tal genere (v.,
segnatamente, ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa
T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36).
90
Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, non può
dedursi dalla sola circostanza che la domanda di provvedimenti urgenti è stata
depositata più di tre mesi dopo l'introduzione del ricorso di annullamento che
non vi è l'urgenza di disporre la misura provvisoria richiesta. Infatti, emerge
da quanto indicato in sede di audizione, senza che ciò sia stato contestato
dalle istituzioni resistenti, che questo periodo di tre mesi è stato utilizzato
dai richiedenti per tentare di ottenere la revoca delle sanzioni di cui sono
destinatari, segnatamente contattando in via informale i rappresentanti del
comitato per le sanzioni contro i talibani e quelli delle autorità degli Stati
Uniti d'America, i cui servizi hanno fornito le informazioni che sono
all'origine dell'iscrizione dei richiedenti sull'elenco redatto dal comitato in
questione. Così, nonostante il fatto che la maggioranza dei membri del comitato
per le sanzioni contro i talibani si sia espresso, a seguito della domanda di
deroga presentata dai richiedenti, in favore della revoca delle sanzioni loro
applicate, la loro inclusione sull'elenco è stata mantenuta in ragione
dell'opposizione di tre Stati. Quindi, non può essere rimproverata ai ricorrenti
alcuna negligenza che abbia contribuito al concretamento dei danni prospettati.
E' invece proprio perché essi hanno constatato l'impossibilità di ottenere la
revoca delle sanzioni loro applicate per vie diverse rispetto alla domanda di
provvedimenti urgenti proposta dinanzi al giudice comunitario che quest'ultima è
stata depositata.
a) Danni addotti dai sigg. Yusuf, Aden e Ali
91 Il danno
prospettato dai primi tre richiedenti, i sigg. Yusuf, Aden e Ali, è composto in
sostanza da due elementi. Esso presenta, al tempo stesso, un carattere economico
e morale.
Sul danno pecuniario
92 Quanto al danno pecuniario addotto dai
richiedenti, va osservato che, secondo una giurisprudenza consolidata (ordinanza
del presidente della Terza Sezione della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De
Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575, punto 4; ordinanze del presidente del
Tribunale 29 settembre 1993, causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia,
Racc. pag. II-1005, punto 17, e 30 novembre 1993, causa T-549/93 R,
D./Commissione, Racc. pag. II-1347, punto 45), un danno esclusivamente
pecuniario non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o
anche difficilmente riparabile, dal momento in cui può essere oggetto di una
successiva compensazione finanziaria.
93 Tuttavia, spetta al giudice
dell'urgenza valutare, in funzione delle circostanze pertinenti ad ogni caso di
specie, se l'esecuzione immediata dell'atto di cui si domanda la sospensione
possa recare al richiedente un danno grave ed imminente, insuscettibile di
riparazione con una decisione successiva.
94 Nel caso di specie, il giudice
del procedimento sommario deve accertarsi, considerate le specifiche circostanze
della situazione di ciascun richiedente, che essi dispongano di una somma tale
da permettere loro, di regola, di affrontare la totalità delle spese necessarie
a garantire la soddisfazione delle loro necessità elementari e di quelle della
loro famiglia sino a quando interverrà la pronuncia sul merito del
ricorso.
95 Si deve sottolineare a tal proposito che l'entrata in vigore del
regolamento n. 2199/2001 ha avuto l'effetto immediato - come emerge
effettivamente dagli atti - di congelare i beni dei richiedenti, così che questi
ultimi, a seguito dell'adozione di tale regolamento, si trovano
nell'impossibilità di effettuare qualsiasi operazione finanziaria.
96 In sede
di audizione, i richiedenti hanno dichiarato che le autorità svedesi non hanno
più concesso loro alcuna risorsa economica. Poiché il rappresentante del Regno
di Svezia ha contestato tale dichiarazione, sono stati posti a tale Stato
quesiti scritti al fine di chiarire la situazione individuale dei
richiedenti.
97 Nelle risposte depositate il 3 aprile 2002, il governo
svedese ha descritto le prestazioni di cui possono beneficiare i sigg. Yusuf,
Aden e Ali ed ha dato conto delle prestazioni effettivamente versate loro dalle
autorità svedesi.
98 In tale situazione, va sottolineato che i richiedenti
hanno indicato, nelle loro osservazioni del 15 aprile 2002, che l'inosservanza
delle sanzioni previste dai regolamenti controversi è penalmente perseguibile in
base alla legge svedese e che la possibilità di percepire una qualsiasi forma di
indennità dipende interamente dal modo in cui si interpretano e si applicano le
norme in oggetto. Ne deriverebbe che la legittimità dei versamenti effettuati
dalle autorità svedesi a vantaggio dei richiedenti sarebbe incerta.
99
Tuttavia, nell'ambito di questo giudizio, non spetta al giudice del procedimento
sommario valutare la legittimità, alla luce del diritto svedese, dei versamenti
di cui sarebbero beneficiari i richiedenti, come non è suo onere verificarne la
compatibilità con il diritto comunitario. Date queste premesse, la soppressione
dei versamenti in oggetto non può quindi essere considerata prevedibile con un
sufficiente grado di probabilità. Essa non può quindi rappresentare un fattore
che contribuisce al realizzarsi del prospettato danno economico.
100 Il
presupposto dell'urgenza sarà valutato per ciascun richiedente con riferimento
agli elementi ad esso relativi prodotti dinanzi al giudice del procedimento
sommario.
- Caso del sig. Yusuf
101 Nella loro risposta ai quesiti posti
dal giudice del procedimento sommario, le autorità svedesi hanno precisato che
il 12 febbraio 2002 le autorità municipali di Stoccolma (Spånga-Tensta) hanno
deciso di dar seguito ad una domanda di sussidio sociale presentata, ai sensi
della socialtjänstlagen (legge sui servizi sociali), congiuntamente dal sig.
Yusuf e da sua moglie, seguendo la procedura ordinaria, anche dopo l'adozione
dei regolamenti controversi. Il sussidio sociale è stato loro versato
mensilmente a partire dal novembre 2001, tenendo conto delle risorse proprie
della famiglia; l'importo del sussidio relativo al fabbisogno familiare versato
per il mese di marzo 2002 è stato pari a 7 936 corone svedesi (SEK). I pagamenti
del sussidio sociale sono stati effettuati con vaglia postali incassati dalla
moglie del sig. Yusuf presso l'ufficio postale.
102 Peraltro, a partire dal
13 novembre 2001 la försäkringskassa (cassa di sicurezza sociale) ha
regolarmente versato assegni familiari alla moglie del sig. Yusuf per i loro
quattro figli. La försäkringskassa continua a versarle tali assegni per un
importo di SEK 4 814 mensili.
103 Al contrario, il versamento del sussidio
abitativo che il sig. Yusuf ha percepito sino al febbraio 2002 è stato
congelato. Il documento rilasciato dalla försäkringskassa prodotto dai
richiedenti in sede di audizione conferma questa informazione.
104 Alla luce
di quanto precede, si deve rilevare che il sig. Yusuf e sua moglie ricevono
mensilmente un sussidio sociale dalla municipalità ed assegni familiari volti a
rispondere al fabbisogno della famiglia dalla försäkringskassa, e che, in queste
circostanze, il richiedente di cui trattasi non si trova in una situazione di
ristrettezza economica tale da non permettergli, dal punto di vista finanziario,
di poter attendere la sentenza che statuirà sulla causa principale senza che sia
sospesa l'esecuzione del regolamento n. 2199/2001. La circostanza, rilevata
nelle osservazioni presentate dai richiedenti il 15 aprile 2002, che il sig.
Yusuf non ha ricevuto il sussidio sociale per il mese di aprile 2002 discende,
secondo le informazioni fornite, da una decisione erronea
dell'arbetsförmedlingen i Kista (agenzia per l'impiego di Kista) di cancellare
il suo nome dall'elenco dei disoccupati. Essa ha dunque carattere fortuito e non
pregiudica la possibilità, per il sig. Yusuf, di presentare una nuova domanda
mensile di sussidio sociale, come peraltro egli intende fare non appena l'errore
commesso sarà stato rettificato.
105 Occorre osservare, tuttavia, che qualora
l'erronea decisione dell'arbetsförmedlingen i Kista non dovesse essere
rapidamente revocata - ancora non lo era stata nel momento in cui i richiedenti
hanno presentato le loro osservazioni del 15 aprile 2002 - ed in mancanza di
ogni altra forma d'aiuto che permetta al richiedente di far fronte in maniera
adeguata alle sue esigenze quotidiane sino alla decisione del Tribunale nella
causa principale, al giudice dell'urgenza è data, dall'art. 108 del regolamento
di procedura, la possibilità di modificare o revocare in qualsiasi momento
l'ordinanza emessa in procedimento sommario in seguito a mutamento delle
circostanze (ordinanze del presidente del Tribunale 19 febbraio 1993, cause
riunite T-7/93 R e T-9/93 R, Langnese-Iglo e Schöller/Commissione, Racc. pag.
II-131, punto 46, e 19 dicembre 2001, cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R,
Governo di Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II-3915, punto 116). Da tale
giurisprudenza risulta che, per «mutamento delle circostanze», il giudice
dell'urgenza intende, in particolare, circostanze di fatto che possano
modificare la valutazione nel caso di specie del criterio dell'urgenza.
-
Caso del sig. Aden
106 Per quanto concerne il sig. Aden, emerge dalla
risposta delle autorità svedesi che egli non ha presentato domanda di sussidio
sociale presso la municipalità di Stoccolma in cui è residente (Spånga) e non
ha, di conseguenza, beneficiato di prestazioni di tal genere nel corso del
periodo considerato.
107 Peraltro, la försäkringskassa ha regolarmente
versato assegni familiari alla moglie del sig. Aden per i loro due figli a
partire dal 13 novembre 2001. La försäkringskassa continua a versarle tali
assegni per un importo di SEK 1 900 mensili.
108 Infine, a partire dal 20
gennaio 2002, il sig. Aden non percepirebbe più una borsa di studio della
Centrala studiestödsnämnden (autorità nazionale incaricata dell'attribuzione di
borse di studio superiore).
109 Alla luce di tali circostanze, si deve
rilevare che il richiedente di cui trattasi non ha dimostrato di essere stato
impossibilitato a chiedere il versamento di un sussidio sociale da parte della
municipalità. Come già rilevato (v. supra, punto 101), la famiglia del sig.
Yusuf, che risiede nel medesimo comune del sig. Aden, ha ottenuto e continua a
beneficiare, di pieno diritto, del sussidio sociale versato dalla municipalità.
Le autorità svedesi hanno inoltre affermato che la municipalità di Stoccolma
darebbe seguito ad una domanda di sussidio sociale presentata dal sig. Aden o da
sua moglie allo stesso modo in cui ciò è stato fatto per quella presentata dal
sig. Yusuf. Ne discende che, non presentando alcuna domanda di sussidio sociale
presso le autorità municipali interessate, il sig. Aden ha agito in modo tale da
porsi nella situazione di non beneficiare di tale prestazione, nonostante il
fatto che, come dichiarato dalle autorità svedesi, essa possa venirgli concessa.
Il sig. Aden si è reso in tal modo corresponsabile del verificarsi del danno che
egli prospetta per dimostrare l'urgenza della pronuncia della sospensione
richiesta (ordinanza Free Trade Foods/Commissione, cit.).
110 Infine, deve
rilevarsi che il sig. Aden e sua moglie ricevono mensilmente assegni
familiari.
- Caso del sig. Ali
111 Secondo la risposta delle autorità
svedesi, il sig. Ali non ha beneficiato di alcun sussidio sociale da parte del
comune di Järfälla, ove è domiciliato con la sua famiglia. La domanda che egli
ha presentato a tal fine il 13 dicembre 2001 è stata respinta a causa
dell'incompletezza delle informazioni fornite. Il 25 marzo 2002, la moglie del
sig. Ali ha avviato le pratiche amministrative presso i servizi di tale
municipalità per presentare una nuova domanda di sussidio sociale. Le autorità
svedesi hanno parimenti precisato che, secondo le informazioni fornite dal
comune di Järfälla, tanto il sig. Ali quanto sua moglie hanno diritto a chiedere
il beneficio del sussidio sociale per le loro esigenze basilari. Se un tale
sussidio fosse accordato, esso sarebbe versato su un conto bancario indicato dal
richiedente, il quale può parimenti chiedere che il pagamento venga effettuato a
mezzo di vaglia postale.
112 Peraltro, la försäkringskassa ha versato
regolarmente assegni familiari alla moglie del sig. Ali per i loro quattro
figli, a partire dal 13 novembre 2001. La försäkringskassa continua a versarle
tali assegni per un importo pari a SEK 4 814 mensili.
113 Al contrario, il
versamento del sussidio abitativo che il sig. Ali ha ricevuto sino al febbraio
2002 è stato congelato.
114 Tenendo conto, per un verso, della precisazione
fornita dalle autorità svedesi, secondo cui tanto il sig. Ali quanto sua moglie
hanno diritto a chiedere al comune di Järfälla il beneficio del sussidio sociale
per le loro esigenze basilari, nonché del fatto che sono state avviate pratiche
a tal fine e, per altro verso, della riscossione mensile degli assegni familiari
di cui beneficia necessariamente in maniera indiretta, non è dimostrato che il
richiedente si trovi nell'immediato in una situazione di grave indigenza. Si
deve aggiungere che vi è ragione di credere - tenendo conto del precedente
rappresentato dal caso del sig. Yusuf e di sua moglie, ai quali la municipalità
di Stoccolma ha accordato il sussidio sociale nonostante il regolamento n.
2199/2001 e la legge svedese relativa a determinate sanzioni internazionali -
che il comune di Järfälla darà seguito alla domanda di sussidio sociale
presentata dal sig. Ali seguendo la procedura normalmente applicabile.
115
Occorre osservare, tuttavia, che qualora la domanda di sussidio sociale dovesse
rimanere priva di riscontro - così era nel momento in cui i richiedenti hanno
presentato le loro osservazioni del 15 aprile 2002 - ovvero dovesse essere
rifiutata dalla municipalità interessata, ed in mancanza di ogni altra forma
d'aiuto che permetta al richiedente di far fronte in maniera sufficiente alle
sue esigenze quotidiane sino alla decisione del Tribunale sulla causa
principale, al giudice dell'urgenza è data, dall'art. 108 del regolamento di
procedura, la possibilità di modificare o revocare in qualsiasi momento
l'ordinanza emessa in procedimento sommario in seguito a mutamento delle
circostanze (v. supra, punto 105).
Sul danno morale
116 In ordine al danno
morale fatto valere dai richiedenti, esso sarebbe in sostanza rappresentato
dalla lesione apportata alla reputazione, all'onore ed alla dignità loro e della
loro famiglia.
117 A tal proposito, se non è escluso che una sospensione
dell'esecuzione del regolamento n. 2199/2001 possa porre rimedio ad un danno
morale di tal genere, si deve tuttavia rilevare che una tale sospensione non
potrebbe essere utile a tal fine più di quanto potrà esserlo, in futuro, un
eventuale annullamento del regolamento stesso in esito al procedimento
principale [v., relativamente a una decisione di sospensione di un funzionario
dalle sue funzioni, ordinanza del Presidente del Tribunale 10 febbraio 1999,
causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-15 e II- 57, punto 43,
confermata a seguito di impugnazione con ordinanza del presidente della Corte 25
marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857;
ordinanza del presidente del Tribunale 9 agosto 2001, causa T-120/01 R, De
Nicola/BEI, Racc. PI pagg. I-A-171 e II-783, punto 43]. Poiché la finalità del
procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di
garantire la piena efficacia della sentenza di merito, si deve concludere,
quanto al danno morale, che non sussiste il presupposto dell'urgenza.
b)
Danno addotto dalla Al Barakaat International Foundation
118 Questo danno
sarebbe costituito dall'impossibilità, per Al Barakaat International Foundation,
di esercitare la propria attività a causa dell'applicazione del regolamento n.
2199/2001. Se non è contestato che Al Barakaat International Foundation ha
dovuto cessare la propria attività a causa del regolamento n. 2199/2001, tale
danno non può essere ritenuto grave poiché questa associazione è priva di
qualsiasi scopo di lucro. Inoltre, per quanto l'argomento dei richiedenti debba
essere inteso nel senso che il danno sarebbe parimenti rappresentato
dall'impossibilità in cui si trovano taluni terzi di usufruire del sistema di
trasferimento di capitali realizzato dall'associazione in causa, un simile danno
non sarebbe subito dalla detta parte richiedente. Orbene, si deve ricordare che
i danni potenzialmente cagionati dall'esecuzione dell'atto impugnato ad una
parte diversa da quella che sollecita la misura provvisoria possono essere
eventualmente presi in considerazione dal giudice del procedimento sommario solo
in sede di ponderazione degli interessi in conflitto (ordinanza del Presidente
del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio,
Racc. pag. II-1961, punto 136). Si deve tuttavia rilevare che l'interesse dei
terzi coinvolti non è stato neppure presentato quale interesse da
ponderare.
119 Alla luce di tutto quanto sopra, si deve concludere che il
presupposto dell'urgenza non è soddisfatto, cosicché la presente domanda di
provvedimenti urgenti deve essere respinta senza che vi sia la necessità di
esaminare gli altri presupposti.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti
urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.