2002/148/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0064 - 0065


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1), applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il governo dello Zimbabwe ha violato gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE.
(2) L'11 gennaio 2002 si sono tenute consultazioni con le autorità dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, in occasione delle quali dette autorità hanno illustrato la propria posizione e hanno preso impegni specifici considerati tuttora insufficienti per porre fine alla violenza e tenere elezioni presidenziali libere e democratiche il 9 e 10 marzo 2002, consentendo in particolare l'accesso agli osservatori internazionali e ai mass media.
(3) Sono stati presi in considerazione i recenti sviluppi politici verificatisi nello Zimbabwe e il fatto che talune importanti misure riguardanti gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE non sono ancora state attuate in maniera adeguata. La legislazione restrittiva che è stata recentemente adottata, nonché la recrudescenza della violenza e l'intimidazione degli oppositori politici minano gravemente la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nello Zimbabwe,
DECIDE:

Articolo 1
Sono chiuse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2
Le misure definite nell'allegata lettera sono adottate come misure adeguate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Tali misure verranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
Tali misure vengono applicate per un periodo di dodici mesi. Esse saranno sottoposte ad una revisione nell'arco di sei mesi.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.



ALLEGATO

Bruxelles ...,
LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE
L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani e il rispetto delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.
Pertanto, il 29 ottobre 2001 l'Unione europea ha manifestato la propria profonda inquietudine per la situazione nello Zimbabwe e ha deciso di invitare le autorità di quest'ultimo a partecipare ad una serie di consultazioni al fine di esaminare in dettaglio la situazione e porvi rimedio.
Nel corso di tali consultazioni, tenutesi a Bruxelles l'11 gennaio 2002, l'Unione europea ha ribadito la sua seria preoccupazione per quanto riguarda la violenza di matrice politica, la libertà dei mass media, l'indipendenza del potere giudiziario, la cessazione dell'occupazione illegale delle aziende agricole e l'organizzazione di elezioni libere e democratiche ed ha osservato che notevoli progressi devono ancora essere compiuti in tali settori.
L'Unione europea aveva dichiarato che l'organizzazione di elezioni presidenziali libere e democratiche nel marzo 2002 avrebbe sicuramente contribuito a promuovere la democrazia, la pace sociale e la ripresa economica nello Zimbabwe. Tuttavia, essa rileva che tali aspettative sono state deluse e che non sono state create le condizioni minime, riconosciute a livello internazionale, per l'organizzazione di elezioni libere e democratiche.
Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea ha deciso di concludere le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. L'Unione ha deciso di adottare le seguenti misure del caso, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di detto accordo:
a) è sospeso il finanziamento del sostegno al bilancio previsto dai programmi indicativi nazionali dello Zimbabwe relativi al 7o e all'8o FES (PIN);
b) è sospeso il finanziamento di tutti i progetti, ad eccezione di quelli a diretto sostegno della popolazione, in particolare nei settori sociali;
c) il finanziamento è riorientato in modo da andare a diretto beneficio della popolazione, in particolare nei settori sociale, della democratizzazione, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
d) la firma del PIN relativo al 9o FES è sospesa;
e) l'applicazione dell'articolo 12, dell'allegato 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE è sospesa nella misura necessaria all'applicazione dei provvedimenti restrittivi adottati sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea;
f) i contributi alle operazioni di carattere umanitario non sono interessati dalla presente decisione;
g) i progetti regionali saranno valutati caso per caso.
Le misure in questione saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
L'Unione europea si riserva il diritto di adottare misure restrittive supplementari.
L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta il suo desiderio di portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Distinti saluti,
Per la Commissione
Per il Consiglio