2002/148/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articol
2002/148/CE:
Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con
lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato
ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0064 -
0065
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l'accordo interno relativo
alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione
dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1),
applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,
vista la
proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il governo
dello Zimbabwe ha violato gli elementi essenziali di cui all'articolo 9
dell'accordo di partenariato ACP-CE.
(2) L'11 gennaio 2002 si sono tenute
consultazioni con le autorità dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96
dell'accordo di partenariato ACP-CE, in occasione delle quali dette autorità
hanno illustrato la propria posizione e hanno preso impegni specifici
considerati tuttora insufficienti per porre fine alla violenza e tenere elezioni
presidenziali libere e democratiche il 9 e 10 marzo 2002, consentendo in
particolare l'accesso agli osservatori internazionali e ai mass media.
(3)
Sono stati presi in considerazione i recenti sviluppi politici verificatisi
nello Zimbabwe e il fatto che talune importanti misure riguardanti gli elementi
essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE non sono ancora state attuate in
maniera adeguata. La legislazione restrittiva che è stata recentemente adottata,
nonché la recrudescenza della violenza e l'intimidazione degli oppositori
politici minano gravemente la libertà di espressione, di associazione e di
riunione pacifica nello Zimbabwe,
DECIDE:
Articolo 1
Sono chiuse le
consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96,
paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Articolo
2
Le misure definite nell'allegata lettera sono adottate come misure adeguate
ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato
ACP-CE.
Tali misure verranno revocate quando prevarranno condizioni tali da
garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato
di diritto.
Tali misure vengono applicate per un periodo di dodici mesi. Esse
saranno sottoposte ad una revisione nell'arco di sei mesi.
Articolo
3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 18
febbraio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i
Camps
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag.
3.
ALLEGATO
Bruxelles ...,
LETTERA AL PRESIDENTE DELLO
ZIMBABWE
L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni
dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi
essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani e il
rispetto delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base
delle nostre relazioni.
Pertanto, il 29 ottobre 2001 l'Unione europea ha
manifestato la propria profonda inquietudine per la situazione nello Zimbabwe e
ha deciso di invitare le autorità di quest'ultimo a partecipare ad una serie di
consultazioni al fine di esaminare in dettaglio la situazione e porvi
rimedio.
Nel corso di tali consultazioni, tenutesi a Bruxelles l'11 gennaio
2002, l'Unione europea ha ribadito la sua seria preoccupazione per quanto
riguarda la violenza di matrice politica, la libertà dei mass media,
l'indipendenza del potere giudiziario, la cessazione dell'occupazione illegale
delle aziende agricole e l'organizzazione di elezioni libere e democratiche ed
ha osservato che notevoli progressi devono ancora essere compiuti in tali
settori.
L'Unione europea aveva dichiarato che l'organizzazione di elezioni
presidenziali libere e democratiche nel marzo 2002 avrebbe sicuramente
contribuito a promuovere la democrazia, la pace sociale e la ripresa economica
nello Zimbabwe. Tuttavia, essa rileva che tali aspettative sono state deluse e
che non sono state create le condizioni minime, riconosciute a livello
internazionale, per l'organizzazione di elezioni libere e democratiche.
Alla
luce di quanto sopra, l'Unione europea ha deciso di concludere le consultazioni
di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. L'Unione ha deciso
di adottare le seguenti misure del caso, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2,
lettera c), di detto accordo:
a) è sospeso il finanziamento del sostegno al
bilancio previsto dai programmi indicativi nazionali dello Zimbabwe relativi al
7o e all'8o FES (PIN);
b) è sospeso il finanziamento di tutti i progetti, ad
eccezione di quelli a diretto sostegno della popolazione, in particolare nei
settori sociali;
c) il finanziamento è riorientato in modo da andare a
diretto beneficio della popolazione, in particolare nei settori sociale, della
democratizzazione, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;
d) la firma del PIN relativo al 9o FES è sospesa;
e) l'applicazione
dell'articolo 12, dell'allegato 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE è sospesa
nella misura necessaria all'applicazione dei provvedimenti restrittivi adottati
sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea;
f) i contributi
alle operazioni di carattere umanitario non sono interessati dalla presente
decisione;
g) i progetti regionali saranno valutati caso per caso.
Le
misure in questione saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da
garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato
di diritto.
L'Unione europea si riserva il diritto di adottare misure
restrittive supplementari.
L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi
nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta il suo desiderio di portare avanti
il dialogo con lo Zimbabwe sulla base dell'accordo di partenariato
ACP-CE.
Distinti saluti,
Per la Commissione
Per il Consiglio