Accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni
Accordo tra l'Unione
europea e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle
informazioni
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/2003 pag. 0036 -
0038
L'Unione europea, in seguito "UE",
rappresentata dalla
presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che agisce sulla base
dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea,
Georgios A. Papandreou,
ministro degli Affari della Repubblica ellenica,
e
l'Organizzazione del
trattato del Nord Atlantico, in seguito "NATO",
rappresentata dal segretario
generale della NATO,
the Rt.Hon Lord Robertson of Port Ellen,
in seguito
le "parti",
considerando il trattato del Nord Atlantico firmato a Washington
il 4 aprile 1949,
considerando il trattato sull'Unione europea, concluso a
Maastricht il 7 febbraio 1992, e successive modifiche,
considerando l'accordo
tra le parti del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni
concluso a Bruxelles il 6 marzo 1997,
considerando che la riunione
ministeriale del Consiglio atlantico tenutasi a Firenze il 24 maggio 2000 ha
incaricato il segretario generale della NATO di avviare immediatamente contatti
con l'UE per preparare i futuri accordi sulla sicurezza tra le due parti in
vista delle previste consultazioni su tale questione,
considerando che, in
seguito alle decisioni prese dai capi di Stato o di governo degli Stati membri
della NATO a Washington e alle successive riunioni ministeriali e dal Consiglio
europeo di Feira, Nizza, Göteborg e Laeken, la NATO e l'UE concordano che le
consultazioni e la cooperazione saranno sviluppate su questioni di interesse
comune relative alla sicurezza, alla difesa e alla gestione delle crisi,
cosicché si possa dare alle crisi la risposta militare più adeguata e si possa
assicurare una gestione efficace delle stesse,
considerando che si rafforzano
reciprocamente gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a
quelli derivati, per i paesi interessati, dall'iniziativa sulle capacità di
difesa della NATO,
riconoscendo che la consultazione e la cooperazione
complete ed effettive possono necessitare dell'accesso a informazioni e
materiale classificati dell'UE e della NATO, nonché dello scambio di
informazioni classificate e materiale relativo tra l'UE e la
NATO,
consapevoli che tale accesso e scambio di informazioni classificate e
materiale relativo necessita di misure di sicurezza adeguate;
preso atto
dell'accordo provvisorio sulla sicurezza tra il segretariato generale del
Consiglio dell'UE e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico tramite uno
scambio di lettere tra i rispettivi segretari generali in data 26 luglio
2000,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo si
applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma,
forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Per informazioni
classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono
essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere
protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine
con una classificazione di sicurezza.
Articolo 3
Ai fini
dell'attuazione del presente accordo si intende per:
a) "NATO":
l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico;
b) "UE": il Consiglio
dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante e il
segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in
seguito Commissione europea).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a)
protegge e salvaguarda le informazioni o il materiale classificati contemplati
nel presente accordo, forniti dall'altra parte o con essa scambiati;
b)
assicura che le informazioni o il materiale classificati, contemplati nel
presente accordo, forniti o scambiati, mantengano le classificazioni di
sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e
salvaguarda le informazioni o il materiale classificati applicando le
disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le
informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza
equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno
adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
c) si astiene dall'utilizzare le
informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo a fini diversi da
quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è
fornita o scambiata;
d) non comunica le informazioni o il materiale
contemplati nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE
diversi da quelli menzionati all'articolo 3 o a Stati non citati nell'articolo
5, lettera a), senza previo accordo dell'originatore.
Articolo 5
a) Le
informazioni o il materiale classificati divulgati o comunicati, in conformità
del principio del controllo dell'originatore, da una parte, "la parte
fornitrice", all'altra parte, "la parte ricevente", possono essere divulgati o
comunicati agli Stati che sono membri della NATO e ad altri Stati che sono
membri dell'UE e che aderiscono al documento quadro sul partenariato per la pace
e che, in tale contesto, hanno sottoscritto con la NATO un accordo in materia di
sicurezza valido, che soddisfi altresì gli standard stabiliti ai sensi degli
articoli 11 e 12.
b) Per la divulgazione a destinatari diversi da quelli
menzionati all'articolo 3 e all'articolo 5, lettera a), la parte ricevente
prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni o
materiale classificati, previo consenso della parte fornitrice, in conformità
del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di
sicurezza della parte fornitrice.
c) Nell'attuazione delle lettere a) e b) di
cui sopra non è consentita alcuna trasmissione generica a meno che le parti non
abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di
informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo
6
Ciascuno degli organismi delle parti, definiti all'articolo 3 del presente
accordo, istituisce una organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza
fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei
sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12,
per assicurare che alle informazioni o al materiale classificati, contemplati
dal presente accordo, sia applicato un livello di protezione
equivalente.
Articolo 7
a) Le parti si assicurano che tutte le persone
della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni
ufficiali debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono
consentire l'accesso, ad informazioni o materiale classificati RISERVATISSIMO
(CONFIDENTIEL) o a un livello superiore, forniti o scambiati nell'ambito del
presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza
prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiale.
b)
Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a
determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e
affidabilità, avere accesso a informazioni o materiale
classificati.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per
quanto riguarda la sicurezza delle informazioni o del materiale classificati
contemplati nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse
comune. Le autorità definite all'articolo 11 svolgono consultazioni reciproche
sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza,
che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli
11 e 12.
Articolo 9
a) Ai fini del presente accordo
i) per
l'UE:
tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat,
175 B - 1048 Bruxelles.
Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief
Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione fatta salva
la lettera b) e in conformità dell'articolo 5, lettera a);
ii) per la
NATO:
tutta la corrispondenza è inviata al segretario generale, che agisce a
nome del Consiglio del Nord Atlantico, al seguente indirizzo (o ad altro
indirizzo notificato all'altra parte): Quartier generale della NATO B - 1110
Bruxelles.
b) In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte
e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di
quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere
accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici
dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle
loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per
quanto riguarda la NATO, tale corrispondenza sarà accessibile agli Stati membri,
a loro richiesta. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è
inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo
10
I segretari generali del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione
europea e della NATO vigilano sull'attuazione del presente
accordo.
Articolo 11
Ai fini dell'attuazione del presente
accordo:
a) l'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio
dell'UE (in seguito Ufficio di sicurezza dell'SGC), sotto la direzione e a nome
del segretario generale del Consiglio dell'UE, che agisce a nome del Consiglio
dell'UE e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità
in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o
del materiale classificati forniti all'UE o con essa scambiati ai sensi del
presente accordo;
b) l'Ufficio di sicurezza della Commissione europea, che
agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le
questioni inerenti alla sicurezza, è responsabile dell'elaborazione delle
modalità in materia di sicurezza per la protezione, all'interno della
Commissione, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo;
c) l'Ufficio di sicurezza della NATO (NOS) sotto la direzione e a nome del
segretario generale della NATO e del presidente, del comitato militare della
NATO, che agisce a nome del Consiglio atlantico e del comitato militare della
NATO e sotto la loro autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità
in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni o
del materiale classificati forniti alla NATO o con essa scambiati ai sensi del
presente accordo.
Articolo 12
Ai fini dell'elaborazione delle modalità
in materia di sicurezza, l'Ufficio di sicurezza dell'SGC, l'Ufficio di sicurezza
della Commissione europea e l'Ufficio di sicurezza della NATO concordano gli
standard della reciproca protezione della sicurezza delle informazioni e del
materiale classificati, contemplati nel presente accordo. In seno alla NATO,
tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza della
NATO.
Articolo 13
Le autorità definite all'articolo 11 stabiliscono le
procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle
informazioni o del materiale classificati contemplati nel presente
accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura o dello scambio di
informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, tra le
parti, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono
convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le
informazioni o il materiale contemplati nel presente accordo in maniera conforme
alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo
15
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere
altri accordi con terze parti relativi alla fornitura o allo scambio di
informazioni o materiale classificati, contemplati nel presente accordo, purché
non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo
16
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui è firmato dalle
parti.
Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare
eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
Qualsiasi modifica del
presente accordo è apportata solo per iscritto ed è firmata da ciascuna delle
parti del presente accordo.
Articolo 17
Il presente accordo può essere
denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra
parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica
dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente alle
disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni o il
materiale classificati, forniti o scambiati ai sensi del presente accordo
continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni in esso
contenute.
Articolo 18
Il presente accordo sostituisce l'accordo
provvisorio di sicurezza concluso tra il segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea e la NATO tramite uno scambio di lettere in data 26 luglio
2000.
In fede di che, i sottoscritti, rispettivamente debitamente autorizzati
a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Atene, il
14 marzo 2003, in due copie per ciascuna delle lingue inglese e francese,
ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Georgios
Papandreou
Per l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico
George
Robertson