2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 - Protocolli - Atto finale - Dichiarazioni
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 15/12/2000 pag. 0003 - 0353

estratto:       artt. 1-13

                   artt. 91-100


Allegato della decisione n. 1 /2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE(1)
(1) GU L 195 del 1.8.2000, pag. 46.



ACCORDO DI PARTENARIATO
tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000

INDICE

PREAMBOLO
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;
AFFERMANDO il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;
RISOLUTI a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;
RIAFFERMANDO la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;
RICONOSCENDO che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;
RICONOSCENDO che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;
FACENDO RIFERIMENTO ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;
RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;
RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo rilasciate dai capi di Stato e di governo dei paesi ACP in occasione dei vertici del 1997 e del 1999;
CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite e l'obiettivo fissato dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, di ridurre della metà entro il 2015 il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;
RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti nelle conferenze delle Nazioni Unite di Rio, Vienna, Cairo, Copenaghen, Pechino, Istanbul e Roma e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;
PREOCCUPATI di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
RICHIAMANDOSI agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI

CAPITOLO 1
Obiettivi e principi
Articolo 1
Obiettivi del partenariato
La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati "le parti", concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.
Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.
Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.
Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente.

Articolo 2
Principi fondamentali
La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:
- parità dei partner e responsabilità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della responsabilità delle strategie di sviluppo;
- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;
- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione;
- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un'attenzione particolare è rivolta alla dimensione regionale; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari.

Articolo 3
Conseguimento degli obiettivi dell'accordo
La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.

CAPITOLO 2
Gli attori del partenariato
Articolo 4
Impostazione generale
Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali del processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali sono, ove opportuno:
- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;
- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;
- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo;
- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

Articolo 5
Informazione
La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:
- incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;
- rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

Articolo 6
Definizioni
1. Gli attori della cooperazione comprendono:
a) lo Stato (a livello locale, nazionale e regionale);
b) gli attori non statali:
- il settore privato;
- i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;
- la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.
2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

Articolo 7
Sviluppo delle capacità
Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:
- incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;
- creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

TITOLO II
LA DIMENSIONE POLITICA
Articolo 8
Dialogo politico
1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.
2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla clausola di non esecuzione.
3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nell'accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale, regionale o subregionale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, di genere, relative alle migrazioni e al patrimonio culturale.
4. Nel quadro del dialogo un'attenzione particolare è riservata a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la discriminazione etnica, religiosa o razziale. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.
5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari.
6. Il dialogo è condotto in modo flessibile; può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).
7. Sono associate al dialogo le organizzazioni regionali e subregionali nonché rappresentanti delle organizzazioni della società civile.

Articolo 9
Elementi essenziali e elemento fondamentale
1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.
Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.
2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.
Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchiantesi nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.
La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.
Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.
3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.
Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che solo i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, previsti dall'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.
4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.
Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.
I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

Articolo 10
Altri elementi del quadro politico
1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:
- sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;
- maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato.
2. Le parti riconoscono che i principi dell'economia di mercato, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

Articolo 11
Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti
1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell'ownership. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.
2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata.
3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata.
4. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.
5. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte ad agevolare il ritorno ad una situazione duratura di non violenza e stabilità. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 12
Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione del presente accordo di partenariato
Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta d'informazioni su iniziativa degli Stati ACP.
Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.
Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.
Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.
Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

Articolo 13
Migrazioni
1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.
Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.
2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.
3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.
4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.
Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.
La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.
Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.
5. a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.
b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.
c) Le parti convengono inoltre che:
i) - ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;
- ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.
Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.
Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.
ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.
Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.
iii) Ai fini della presente lettera c), il termine "parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.

PARTE 2
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 14
Le istituzioni congiunte
Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea parlamentare paritetica.

Articolo 15
Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP.
Il Consiglio si riunisce di norma una volta l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame.
2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:
a) condurre il dialogo politico;
b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure;
c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi;
d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione.
3. Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.
Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.
Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni.
4. Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori.
5. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 16
Il Comitato degli ambasciatori
1. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea.
La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.
2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 17
L'Assemblea parlamentare paritetica
1. L'Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. I membri dell'Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea parlamentare paritetica.
2. Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, in quanto organo consultivo, sono:
- promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;
- favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo;
- discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE;
- adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
3. L'Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, possono essere organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale o subregionale.
L'Assemblea parlamentare paritetica intrattiene regolari contatti con i rappresentanti dei partner economici e sociali e degli altri attori della società civile degli Stati ACP e dell'UE, per conoscere il loro punto di vista sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. L'Assemblea parlamentare paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

PARTE 3
STRATEGIE DI COOPERAZIONE
Articolo 18
Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda.

TITOLO I
STRATEGIE DI SVILUPPO
CAPITOLO 1
Quadro generale
Articolo 19
Principi e obiettivi
1. Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-CE sono la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo.
2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi.
3. I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie.

Articolo 20
Metodologia
1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-UE mirano a:
a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato, migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche e promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità di genere;
c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali;
d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato;
e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali.
2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche e orizzontali: questioni di genere, ambiente, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.
3. I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 2
Settori oggetto di sostegno
SEZIONE 1
Sviluppo economico
Articolo 21
Sviluppo degli investimenti e del settore privato
1. La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli investimenti privati e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre:
a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato;
b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale;
c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese;
d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato.
2. La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti:
a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili;
b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermediarie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione;
c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale.
3. La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso:
a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento;
b) il miglioramento dell'accesso ad elementi essenziali della produzione quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica;
c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi;
d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE.
4. La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento.
5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico.

Articolo 22
Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali
1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare:
a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio;
b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto commerciale per aumentare il volume degli affari e promuovere gli investimenti e l'occupazione, nonché a:
i) liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle partite correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese;
ii) rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti;
iii) incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare efficienti sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti;
iv) migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati;
v) incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione delle politiche macroeconomiche e monetarie.
2. La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di aggiustamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi:
a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme;
b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati;
c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo;
d) il ritmo delle riforme dovrà essere realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP;
e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali.

Articolo 23
Sviluppo dei settori economici
La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:
a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;
b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;
c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa;
d) strategie di produzione agricola, politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare, sviluppo durevole delle risorse idriche e della pesca nonché delle risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP; ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP dev'essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore;
e) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione;
f) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;
g) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;
h) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;
i) lo sviluppo del turismo;
j) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie;
k) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati.

Articolo 24
Turismo
La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà.
I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici.

SEZIONE 2
Sviluppo umano e sociale
Articolo 25
Sviluppo del settore sociale
1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a:
a) migliorare l'istruzione e la formazione e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;
b) migliorare i sistemi sanitario e alimentare, eliminare la fame e la malnutrizione, assicurare un adeguato approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare;
c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione genitale femminile;
d) promuovere la lotta contro l'HIV/AIDS;
e) aumentare la sicurezza dell'acqua per usi domestici, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico;
f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di alloggi sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano;
g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale.
3. La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali.

Articolo 26
Questioni relative ai giovani
La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a:
a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine;
b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo;
c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero.

Articolo 27
Sviluppo culturale
La cooperazione nel settore della cultura è intesa a:
a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo;
b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale;
c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore;
d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali.

SEZIONE 3
Cooperazione e integrazione regionali
Articolo 28
Impostazione generale
La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo quadro il sostegno alla cooperazione mira a:
a) favorire il graduale inserimento degli Stati ACP nell'economia mondiale;
b) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici sia all'interno delle regioni che tra le regioni degli Stati ACP;
c) promuovere la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP;
d) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; coordinare e armonizzare le politiche di cooperazione regionali e subregionali;
e) promuovere ed espandere gli scambi tra e all'interno degli Stati ACP e con i paesi terzi.

Articolo 29
Integrazione economica regionale
La cooperazione nel settore dell'integrazione economica regionale mira a:
a) sviluppare e rafforzare le capacità di:
i) istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP per promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale,
ii) governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale;
b) incoraggiare i paesi ACP meno avanzati a partecipare alla formazione di mercati regionali e a trarne vantaggio;
c) attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale;
d) liberalizzare gli scambi e i pagamenti;
e) stimolare gli investimenti transfrontalieri sia esteri che nazionali e altre iniziative d'integrazione economica regionale o subregionale;
f) tener conto dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

Articolo 30
Cooperazione regionale
1. Nel campo della cooperazione regionale, la cooperazione sostiene le iniziative prese in numerosi settori funzionali e tematici, che affrontano specificamente problemi comuni e traggono vantaggio dalle economie di scala, in particolare quelle nei seguenti settori:
a) infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di potenzialità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
b) ambiente; gestione delle risorse idriche; energia;
c) sanità, istruzione e formazione;
d) ricerca e sviluppo tecnologico;
e) iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni;
f) altri settori tra cui il controllo degli armamenti, la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.
2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno.
3. La cooperazione può contribuire a promuovere e a sviluppare il dialogo politico regionale in vista della prevenzione e della risoluzione di conflitti e nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, gli scambi, i collegamenti in rete e la mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile.

SEZIONE 4
Questioni tematiche e a carattere trasversale
Articolo 31
Questioni di genere
La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per:
a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere;
b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali:
i) la partecipazione alla vita politica nazionale e locale,
ii) sostegno alle associazioni femminili,
iii) accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare,
iv) accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro,
v) considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione.

Articolo 32
Ambiente e risorse naturali
1. La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a:
a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori;
b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale;
c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali:
i) preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità;
ii) protezione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline);
iii) misure relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia;
iv) misure per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile;
v) misure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione;
vi) sviluppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città;
vii) promozione di un turismo sostenibile;
d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi.
2. La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:
a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici;
b) aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno avanzati e senza sbocco sul mare;
c) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità.

Articolo 33
Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità
1. La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a:
a) promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra;
b) promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali;
c) sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali;
d) garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche.
2. Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società.
3. La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare:
a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego;
b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia;
c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche;
d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario;
e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici;
f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario.
4. La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare:
a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori;
b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione;
c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure;
d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo;
e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali:
i) i negoziati internazionali,
ii) la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno.
5. La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale.

TITOLO II
COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE
CAPITOLO 1
Obiettivi e principi
Articolo 34
Obiettivi
1. La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.
2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata.
3. A tal fine la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.
4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC, compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo.

Articolo 35
Principi
1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un'impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE, e utilizza tutti gli strumenti disponibili per conseguire i suddetti obiettivi, affrontando le difficoltà sia dell'offerta che della domanda. In questo contesto le misure di sviluppo commerciale assumono un'importanza particolare in quanto strumenti per incrementare la competitività degli Stati ACP. Lo sviluppo commerciale deve perciò essere opportunamente valorizzato all'interno delle strategie di sviluppo degli Stati ACP, sostenute dalla Comunità.
2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP, nel riconoscimento che l'integrazione regionale è un elemento fondamentale dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.
3. La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno avanzati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari.

CAPITOLO 2
Nuovi accordi commerciali
Articolo 36
Modalità
1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono le parti convengono di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminare progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondire la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.
2. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente e riconoscono, di conseguenza, la necessità di un periodo preparatorio.
3. Per agevolare la transizione ai nuovi accordi commerciali, le preferenze commerciali non reciproche applicate in conformità della IV convenzione ACP-CE sono mantenute durante il periodo preparatorio per tutti i paesi ACP, alle condizioni definite nell'allegato V al presente accordo.
4. In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dei protocolli sui prodotti di base, annessi all'allegato V del presente accordo. Esse convengono sulla necessità di riesaminarli alla luce dei nuovi accordi commerciali, soprattutto per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme dell'OMC, al fine di salvaguardare i vantaggi che ne derivano, tenendo presente lo speciale status giuridico del protocollo sullo zucchero.

Articolo 37
Procedure
1. Gli accordi di partenariato economico sono negoziati durante il periodo preparatorio che terminerà al più tardi il 31 dicembre 2007. I negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali iniziano nel settembre 2002 e gli accordi entrano in vigore il 1o gennaio 2008, a meno che le parti non convengano di anticipare tali date.
2. Sono adottate tutte le misure necessarie a garantire che i negoziati si concludano positivamente entro il periodo preparatorio. A tal fine il periodo che precede l'avvio dei negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali è utilizzato attivamente per i preparativi iniziali di tali negoziati.
3. Il periodo preparatorio è a sua volta utilizzato per sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, adottando in particolare misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.
4. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei preparativi e dei negoziati e nel 2006 procedono ad un esame ufficiale completo degli accordi previsti per tutti i paesi, per accertarsi che non sia necessario un periodo di preparativi o negoziati supplementare.
5. Negoziati per accordi di partenariato economico sono avviati con i paesi ACP che si considerano pronti a compiere tale passo, al livello che essi ritengono adeguato e conformemente alle procedure concordate dal gruppo di Stati ACP, tenendo conto del processo d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.
6. Nel 2004 la Comunità valuta la situazione dei paesi diversi dai paesi meno avanzati che, dopo essersi consultati con la Comunità, hanno stabilito di non essere in grado di concludere accordi di partenariato economico, ed esamina tutte le alternative possibili intese ad offrire a tali paesi un nuovo quadro commerciale equivalente alle condizioni esistenti e conforme alle norme dell'OMC.
7. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC.
8. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per difendere il regime commerciale concordato, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.
9. Entro l'anno 2000 la Comunità avvia un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali e al più tardi nel 2005, consente fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti dai paesi meno avanzati di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE, e che semplifica e rivede le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle esportazioni di tali paesi.

Articolo 38
Comitato ministeriale misto per il commercio
1. È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio.
2. Il Comitato ministeriale per il commercio segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato formula tutte le necessarie raccomandazioni in vista di preservare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.
3. Il Comitato ministeriale per il commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 3
Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali
Articolo 39
Disposizioni generali
1. Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività.
2. Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP.
3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni.
4. La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli.

Articolo 40
Prodotti di base
1. Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza.
2. Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base.
3. A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni
- relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato;
- in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato.
Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale per il commercio.

CAPITOLO 4
Scambi di servizi
Articolo 41
Disposizioni generali
1. Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.
2. Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP.
3. Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, la Comunità s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi.
4. Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.
5. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.

Articolo 42
Trasporti marittimi
1. Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi.
2. Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale.
3. Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico.
4. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.

Articolo 43
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione
1. Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.
2. Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi.
3. Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore.
4. Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure:
- sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi accessibili;
- sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo.
5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.

CAPITOLO 5
Settori connessi agli scambi
Articolo 44
Disposizioni generali
1. Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti.
2. La Comunità sostiene, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle strategie di sviluppo concordate tra le parti, gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare la propria capacità a gestire tutti i settori connessi agli scambi e, all'occorrenza, migliorare e consolidare il quadro istituzionale.

Articolo 45
Politica di concorrenza
1. Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati.
2. Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato della Comunità e sul territorio degli Stati ACP.
3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende segnatamente l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.

Articolo 46
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale
1. Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPs, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale.
2. A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).
3. Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.
4. La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte.
5. Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica delle basi di dati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how.
6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta e secondo termini e condizioni approvati da entrambe, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari per la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti da parte dei titolari e della loro violazione da parte dei concorrenti, istituzione e rafforzamento di autorità nazionali e regionali e di altri organismi, sostegno agli organismi regionali incaricati dell'applicazione e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

Articolo 47
Standardizzazione e certificazione
1. Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della standardizzazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi.
In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).
2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:
- misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo TBT, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP;
- una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP;
- un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione nei paesi ACP;
- la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di standardizzazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE.
3. Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico.

Articolo 48
Misure sanitarie e fitosanitarie
1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.
2. Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SPS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni.
3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.

Articolo 49
Commercio e ambiente
1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP.
2. Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati.

Articolo 50
Scambi e norme di lavoro
1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione.
2. Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda:
- lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;
- l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti;
- programmi d'istruzione e di sensibilizzazione;
- l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali.
3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 51
Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori
1. Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi.
2. La cooperazione mira in particolare a: rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare, negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.

Articolo 52
Clausola sull'esenzione fiscale
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale.
2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

CAPITOLO 6
Cooperazione in altri settori
Articolo 53
Accordi di pesca
1. Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe.
2. Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Articolo 54
Sicurezza alimentare
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.
2. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.
3. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.
4. Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP.

PARTE 4
COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1
Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento
Articolo 55
Obiettivi
La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza.

Articolo 56
Principi
1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Inoltre, la cooperazione:
a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;
b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;
c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;
d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato;
e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.
2. La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

Articolo 57
Linee direttrici
1. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti.
2. Spetta agli Stati ACP:
a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
b) scegliere i progetti e i programmi;
c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi;
d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e) eseguire e gestire i progetti e i programmi;
f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi.
3. Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento.
4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:
a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
b) adottare i programmi indicativi;
c) istruire i progetti e i programmi;
d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;
e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;
f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
5. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi.
6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

Articolo 58
Idoneità al finanziamento
1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.
2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):
a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali o regionali, i ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;
c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, aldilà del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;
d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;
e) gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 2
Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti
Articolo 59
Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

Articolo 60
Campo d'applicazione
A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di:
a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;
b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali;
c) attenuazione degli effetti negativi dell'instabilità dei proventi da esportazione;
d) politiche e riforme settoriali;
e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità;
f) programmi di cooperazione tecnica;
g) aiuti umanitari e d'emergenza, comprese l'assistenza ai profughi e agli sfollati, le misure di ricostruzione a breve termine e la prevenzione delle calamità.

Articolo 61
Natura dei finanziamenti
1. I finanziamenti riguardano tra l'altro:
a) progetti e programmi;
b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni;
c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari;
d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi;
e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di:
i) programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali;
ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali;
iii) programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:
a) la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace;
b) sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali;
c) gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti.
3. Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti.
4. Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti.
5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il Fondo europeo per lo sviluppo (in appresso "il Fondo"), compresi i fondi di contropartita, i residui di fondi precedenti, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (in appresso "la Banca") e, all'occorrenza, risorse attinte dal bilancio generale delle Comunità europee.
6. Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento.

TITOLO II
COOPERAZIONE FINANZIARIA
CAPITOLO 1
Mezzi di finanziamento
Articolo 62
Importo globale
1. Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo.
2. In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:
a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso;
b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Articolo 63
Modi di finanziamento
I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione:
a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP;
b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale;
c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

Articolo 64
Finanziamento a due livelli
1. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato:
a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;
b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.
2. Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di finanziamento intermedio avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti.

Articolo 65
Cofinanziamenti
1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione.
2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato.
3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse.
4. Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantirne l'efficacia alle migliori condizioni possibili.

CAPITOLO 2
Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale
Articolo 66
Sostegno all'alleggerimento del debito
1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti decidono di utilizzare le risorse rese disponibili nel quadro del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. Inoltre, l'utilizzazione delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate è accelerata, caso per caso, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nell'accordo. La Comunità s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine risorse diverse da quelle del FES possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.
2. A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere:
a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;
b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per workshop, corsi e seminari di formazione in questi settori;
c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito.
3. Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.
4. Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti.

Articolo 67
Sostegno all'aggiustamento strutturale
1. L'accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.
2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'aggiustamento strutturale deve cercare anche di:
a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'aggiustamento transfrontaliero;
b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale;
c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.
3. Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'aggiustamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare.
4. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'aggiustamento.
5. Il sostegno all'aggiustamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio.
6. La preparazione e l'istruzione dei programmi di aggiustamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'aggiustamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE.
7. L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'aggiustamento strutturale.

CAPITOLO 3
Sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione
Articolo 68
1. Le parti riconoscono che la discontinuità dei proventi da esportazione, specialmente nei settori agricolo e minerario, può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito della dotazione finanziaria del sostegno allo sviluppo a lungo termine, per attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità riguardo ai proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario.
2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.
3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.
4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento.
5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dai rischi di fluttuazione dei proventi da esportazione.

CAPITOLO 4
Sostegno alle politiche settoriali
Articolo 69
1. La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo:
a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico;
b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri;
c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali;
d) le questioni tematiche e a carattere trasversale.
2. Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di:
a) programmi settoriali;
b) sostegno al bilancio;
c) investimenti;
d) azioni di ricostruzione;
e) azioni di formazione;
f) assistenza tecnica;
g) sostegno alle istituzioni.

CAPITOLO 5
Microprogetti e cooperazione decentrata
Articolo 70
Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene:
a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie;
b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato.

Articolo 71
1. I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata.
2. Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta:
a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;
b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25 % del costo stimato del progetto/programma;
c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi.
3. Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali.

CAPITOLO 6
Aiuto umanitario e aiuto d'emergenza
Articolo 72
1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi alla popolazione degli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti dovuti a tali situazioni.
2. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle calamità e conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.
3. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono intesi a:
a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi o immediatamente successive a crisi provocate da calamità naturali, conflitti o guerre;
b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;
c) eseguire opere di ricostruzione a breve termine per consentire ai settori della popolazione colpiti di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dal paese ACP interessato;
d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, finché sarà necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine;
e) aiutare gli Stati ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle calamità naturali, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.
4. Aiuti simili a quelli di cui sopra possono essere concessi agli Stati ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere ai bisogni urgenti non previsti dall'aiuto d'emergenza.
5. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato.
6. Le azioni di aiuto umanitario o aiuto d'emergenza sono intraprese a richiesta dello Stato ACP interessato dalla crisi, della Commissione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. La Comunità prende i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti dalla situazione d'emergenza.

Articolo 73
1. Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi dell'accordo. Tali azioni, che ricorrono a meccanismi efficaci ed elastici, devono agevolare la transizione dalla fase d'emergenza alla fase di sviluppo, promuovere il reinserimento socioeconomico delle popolazioni colpite, eliminare per quanto possibile le cause della crisi, rafforzare le istituzioni e favorire l'appropriazione da parte degli attori locali e nazionali del proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.
2. Le azioni d'emergenza a breve termine sono finanziate in via eccezionale dal Fondo quando non possono essere finanziate dal bilancio comunitario.

CAPITOLO 7
Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato
Articolo 74
La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo.

Articolo 75
Promozione degli investimenti
Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:
a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;
c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco;
d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento;
e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri;
f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato;
g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri;
h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP;
i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:
i) favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo;
ii) analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP;
iii) analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale.

Articolo 76
Finanziamento e sostegno degli investimenti
1. La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare:
a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;
b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali;
c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento;
d) prestiti della Banca concessi sulle sue risorse proprie.
2. I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo.

Articolo 77
Garanzie degli investimenti
1. Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP.
2. La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene:
a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutari, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura;
b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito;
c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario.
3. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione).
4. La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-CE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti.

Articolo 78
Tutela degli investimenti
1. Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.
2. Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.
3. Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali.

TITOLO III
COOPERAZIONE TECNICA
Articolo 79
1. La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE.
2. La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve:
a) basarsi sulla domanda, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario;
b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze;
c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia;
d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo;
e) incoraggiare il distacco di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale;
f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo;
g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;
h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie;
i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire competenze tecniche proprie;
j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni.
3. L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP.
4. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica.

Articolo 80
Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati.

TITOLO IV
PROCEDURE E SISTEMI DI GESTIONE
Articolo 81
Procedure
Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 82
Agenti incaricati dell'esecuzione
Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione.

Articolo 83
Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "comitato ACP-CE".
2. Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di:
a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione;
b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure;
c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ai fini della loro approvazione;
d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti.
3. Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno.
4. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
5. Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

PARTE 5
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI
CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Articolo 84
1. La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno avanzati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postbellica.
2. A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti:
a) all'intensificazione della cooperazione regionale;
b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;
c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;
d) in materia di aggiustamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'aggiustamento;
e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO 2
Stati ACP meno avanzati
Articolo 85
1. Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno avanzati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP meno avanzati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora:
a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo;
b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno avanzati o da non giustificare più tale inclusione.

Articolo 86
Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno avanzati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

CAPITOLO 3
Stati ACP senza sbocco sul mare
Articolo 87
1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 88
Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

CAPITOLO 4
Stati ACP insulari
Articolo 89
1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

Articolo 90
Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

PARTE 6
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 91
Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo.

Articolo 92
Campo d'applicazione territoriale
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

Articolo 93
Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità.
4. Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6.
Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore.
5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni.
6. Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica.
In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali.
I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94.

Articolo 94
Adesioni
1. Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri.
In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie.
Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo.
2. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP.
3. Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea.
Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri.
Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

Articolo 95
Durata dell'accordo e clausola di revisione
1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1o marzo 2000.
2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.
3. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. Ciò non si applica tuttavia alle disposizioni relative alla cooperazione economica e commerciale, per le quali è prevista una procedura di revisione speciale. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.
Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.
Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.
Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.
4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.
Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo 96
Elementi essenziali - Procedura di consultazione e misure appropriate relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto
1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.
2. a) Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione.
Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.
Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni.
Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.
b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.
La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.
c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.
Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

Articolo 97
Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione
1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.
2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 21 giorni dall'invito e non durano più di 60 giorni.
3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.
4. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

Articolo 98
Composizione delle controversie
1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.
Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.
2. a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.
b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.
d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

Articolo 99
Clausola di denuncia
Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

Articolo 100
Status dei testi
I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati nn. II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.


Allegati (omissis)