Trattato che istituisce la Comunità europea (versione
consolidata Nizza); Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, in Gazzetta
ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0167 – 0181
PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia previsto all'articolo
245 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 160 del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato
sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo 1
La Corte di giustizia è costituita ed esercita le proprie funzioni
conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE),
del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del
presente statuto.
TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica,
prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo
coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti
da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti,
essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice,
questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto
dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta
giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati
generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio
delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che
figurano nei commi precedenti.
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio,
esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste,
gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e
di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione,
determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte decide.
Articolo 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano
individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al
presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino
a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati
decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto
qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte,
non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli
obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali
deliberazioni.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento
europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle
sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Articolo 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono
sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati
generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda
alternatamente otto e sette giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni,
riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
Articolo 10
Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie
funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto
delle deliberazioni.
Articolo 11
La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di
questi.
Articolo 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il
funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo 13
Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può
prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori
aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal
regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte
all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di
indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati
dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le
loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare
del segreto delle deliberazioni.
Articolo 14
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la
Corte ha la propria sede.
Articolo 15
La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è
fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
Articolo 16
La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque
giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I
presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre
anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende undici giudici. Essa è presieduta dal presidente
della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni
di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal
regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o
un'istituzione delle Comunità che è parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo
195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o
dell'articolo 247, paragrafo 7, del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo
107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o
dell'articolo 160 B, paragrafo 7, del trattato CEEA.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta
un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale,
di rinviare la causa alla seduta plenaria.
Articolo 17
La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide
soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti
nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se
sono presenti undici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può
ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni
definite dal regolamento di procedura.
Articolo 18
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di
alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti,
consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati
chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione
d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di
non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne
informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un
avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere
in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno
alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per
richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue
sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA
Articolo 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati
davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può
essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di
vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale
di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo
Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla
Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono
dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro
funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano
davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai
tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il
diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli
avvocati dal presente articolo.
Articolo 20
La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra
orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle
istituzioni delle Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze,
memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni
atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei
termini fissati dal regolamento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un
giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti
e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra,
l'audizione dei testimoni e dei periti.
Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può
decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza
conclusioni dell'avvocato generale.
Articolo 21
La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve
contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità
del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è
proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione
sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto
l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato
CE e 148 del trattato CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta
prevista da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati
all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine
ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione
intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Articolo 22
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte è adita mediante
ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del
nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario,
l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso,
l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e
un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio
arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa
definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere
ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio
arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla
Corte.
Articolo 23
Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE,
dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la
decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte
è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è
quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli
Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale
europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani
da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui
si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da
queste due istituzioni.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati
membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte
memorie ovvero osservazioni scritte.
Nei casi contemplati dall'articolo 234 del trattato CE, la decisione del
giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte,
agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi
dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da
detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno
dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie
ovvero osservazioni scritte.
Articolo 24
La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare
tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne
prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non
siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del
processo.
Articolo 25
In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente,
ufficio, commissione od organo di sua scelta.
Articolo 26
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può
procedere all'audizione di testimoni.
Articolo 27
La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri
generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere
sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di
procedura.
Articolo 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento,
secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le
modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.
Articolo 29
La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità
giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria
competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti
derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse
condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a
carico delle parti.
Articolo 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e
dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un
tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso
procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale
competente.
Articolo 31
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o
su richiesta delle parti, per motivi gravi.
Articolo 32
Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le
parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa
orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Articolo 33
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo 35
Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.
Articolo 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno
partecipato alla deliberazione.
Articolo 37
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in
pubblica udienza.
Articolo 38
La Corte delibera sulle spese.
Articolo 39
Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che
deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto
e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni
intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato
CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei
provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o
dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione
forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma, del trattato CE o
all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle
condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto
carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul
merito.
Articolo 40
Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle
controversie proposte alla Corte.
Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse
alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle
controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati
membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di
vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle
controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di
applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto
l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
Articolo 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal
depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua
contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a
decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte,
l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in
contumacia.
Articolo 42
Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità e ogni altra persona fisica o
giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal
regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze
pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze
siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Articolo 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte
d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunità
che dimostri di avere a ciò interesse.
Articolo 44
La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito
alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che,
prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che
domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata
espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che
consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile
l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un
termine di dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 45
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita
quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 46
Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si
prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che
dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla
Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere
all'istituzione competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve
essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato
CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso,
rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma, del
trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma, del trattato CEEA.
TITOLO IV
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 47
Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo,
quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi
membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le
decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa
consultazione del Tribunale.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi
necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Articolo 48
Il Tribunale è composto di quindici giudici.
Articolo 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di
avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta
imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause
sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua
missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di
designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di
procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale
in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo 50
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I
giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle
sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro
mandato è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono
disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal
regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o
statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca
in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
Articolo 51
In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE e
all'articolo 140 A, paragrafo 1, del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli
Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea
sono di competenza della Corte.
Articolo 52
Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune
accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte
possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il
funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del
Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 53
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto
necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può
derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle
peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per
iscritto le sue conclusioni motivate.
Articolo 54
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono
depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette
immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o
un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore
presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al
cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso
che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo
stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella
competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal
caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso
oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione
la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può
sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte.
Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il
Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di
giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente
comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa;
in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.
Articolo 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che
decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un
incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di
irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le
parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità
anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al
Tribunale.
Articolo 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due
mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni
del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che
decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un
incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di
irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta
parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti
intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità
possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le
concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunità e i loro
agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle
istituzioni delle Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi
al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una
posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti
in primo grado.
Articolo 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del
Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due
settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi
soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o
dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo
157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere
proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un
termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39
sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente
articolo.
Articolo 58
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto.
Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a
vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi
della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte
del Tribunale.
L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle
spese.
Articolo 59
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il
procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale.
La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza
trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
Articolo 60
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del
trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato
CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto
soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56,
primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata
proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle
parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato
CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla
sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un
qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
Articolo 61
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.
In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo
stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché
sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte
sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle
Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è
accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della
decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei
confronti delle parti della controversia.
Articolo 62
Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e
all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA, il primo avvocato
generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la
coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la
decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia
della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla
proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di
riesaminare la decisione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le
disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il
presente statuto.
Articolo 64
Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla
Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di
procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al
regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali
disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la
modifica del presente statuto.