Corte costituzionale: Sent. 170/1984 “Granital” – 3. ipotesi “di chiusura”
Questo
Collegio ha, nella sentenza n. 183/73, già avvertito come la legge di
esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in
riferimento ai principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana,
nell'ipotesi contemplata, sia pure come improbabile, al numero 9 nella parte
motiva di detta pronunzia. Nel presente giudizio cade opportuno un altro ordine
di precisazioni. Vanno denunciate in questa sede quelle statuizioni della legge statale che si assumano costituzionalmente
illegittime, in quanto dirette ad impedire o
pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al
sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi: situazione, questa,
evidentemente diversa da quella che si verifica quando ricorre l'incompatibilità
fra norme interne e singoli regolamenti comunitari. Nel caso che qui é previsto,
la Corte sarebbe, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario
abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale, da
esso medesimo posti, mediante la legge di esecuzione del Trattato, in diretto e
puntuale adempimento dell'art. 11 Cost.