QUAL È LA COSTITUZIONE PIÙ FACILE DA MODIFICARE?
GERMANIA
Articolo 79 [Modifica della Legge fondamentale] |
(1) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali che hanno per oggetto una disciplina di pace, la preparazione di una disciplina di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono conclusi per servire alla difesa della Repubblica federale, al fine di chiarire che le disposizioni della Legge fondamentale non sono di impedimento alla conclusione e alla attuazione dei trattati, è sufficiente un’integrazione al testo della Legge fondamentale che si limiti a detta chiarificazione. |
(2) Una tale legge necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat. |
(3) Non è consentita alcuna modifica della presente Legge fondamentale che riguardi l'articolazione della Federazione in Länder, il principio della partecipazione dei Länder alla legislazione o i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20. |
SPAGNA
Articolo 167
1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un’intesa fra queste, sarà tentata mediante la costituzione di una Comissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori,
che presenterà un testo da votarsi dal Congresso e dal Senato.
2. Ove non si ottenga l’approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso potrà approvare la revisione a maggioranza dei due terzi.
3. La revisione approvata dalle Cortes Generali verrà sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere.
Articolo 168
1. Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al Titolo Preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes.
2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato e a maggioranza dei due terzi in ogni Camera.
3. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica.
FRANCIA
Art. 89. - L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento.
Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell'identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.
Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi. L'Ufficio di presidenza del Congresso è quello dell'Assemblea Nazionale.
Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio (dello Stato).
La forma repubblicana di governo non può costituire l'oggetto di una revisione.
USA
ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato.
DANIMARCA
Article 88.
Si le Folketing vote la proposition d'une nouvelle disposition à insérer dans la Constitution et que le gouvernement veuille y donner suite, il sera décrété de nouvelles élections législatives. Si le projet est adopté sans amendement par le Folketing constitué à la suite de ces élections, il sera présenté, dans les six mois qui suivent le vote définitif, aux électeurs du Folketing pour être approuvé ou rejeté au scrutin direct. Les règles spéciales de ce référendum seront fixées par une loi. Si la majorité des votants, réunissant au moins 40 pour cent de tous les électeurs inscrits, ont voté pour la décision du Folketing et que le Roi la sanctionne, elle aura force de loi constitutionnelle.
Section 88 [Constitutional Amendments, Electors' Vote]
When the Parliament passes a Bill for the purposes of a new constitutional provision, and the Government wishes to proceed with the matter, writs shall be issued for the election of Members of a new Parliament. If the Bill is passed unamended by the Parliament assembling after the election, the Bill shall within six months after its final passing be submitted to the Electors for approval or rejection by direct voting. Rules for this voting shall be laid down by Statute. If a majority of the persons taking part in the voting, and at least 40 per cent of the Electorate has voted in favor of the Bill as passed by the Parliament, and if the Bill receives the Royal Assent it shall form an integral part of the Constitution Act.
BELGIO
Art. 195 |
Il potere legislativo federale può dichiarare la necessità di sottoporre a revisione determinate disposizioni costituzionali da esso indicate. |
A seguito di detta dichiarazione, le due Camere sono sciolte di diritto. |
Ne saranno convocate due nuove in conformità all'articolo 46. |
Tali Camere delibereranno, di comune accordo con il Re, sui punti sottoposti a revisione. |
In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno presenti almeno i due terzi del membri che compongono ognuna di esse; e non sarà approvata alcuna modificazione, se non otterrà almeno i due terzi dei voti. |
GRECIA
Art. 110. – 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere sottoposte a revisione, tranne quelle che stabiliscono che la forma di governo dev’essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3), 13 paragrafo 1) e 26.
2) La necessità della revisione della Costituzione è accertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo di almeno un mese. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente determinate da tale decisione.
3) Quando sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia, nel corso della sua prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza assoluta del numero complessivo dei suoi membri.
4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quella dei tre quinti dello stesso numero, come è richiesto nel paragrafo 2) del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare; la sua decisione dev’essere presa a maggioranza di tre quinti del numero complessivo dei suoi membri.
5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che sia stata votata viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.
6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l’attuazione della revisione precedente.
ITALIA
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.