CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE

 

LEZIONI INTEGRATIVE

INTRODUZIONE AL METODO DI STUDIO

 

 

Casella di testo: I TRE PILASTRI:

1. NON USARE MAI PAROLE CHE NON SAI DEFINIRE

2. ESPONI GLI ARGOMENTI SECONDO UNO SCHEMA RAGIONATO*

* Esempio di schema ragionato:

1.	definizione dell’istituto (A cosa serve? Dove si trova ?)
2.	disciplina (dove?)
3.	eccezioni (perché?) e/o prassi (perché?)

3. IMPARA A PREVENIRE LE DOMANDE (ripeti con qualcuno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ESEMPIO: LE ANTINOMIE NORMATIVE ED I CRITERI DI RISOLUZIONE

 

 

IL PROBLEMA: LE ANTINOMIE

 

DEFINIZIONE : le antinomie normative sono contrasti tra norme.

 

CIOÈ? Può capitare di trovarsi di fronte a disposizioni che esprimono significati tra loro incompatibili oppure che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti.

QUINDI: l’interprete, che deve scegliere la norma da applicare nel caso concreto, è tenuto a risolvere le antinomie.

 

[Att.! una buona definizione comprende TUTTI questi elementi]

 

COME SI RISOLVONO? A volte è sufficiente la cd. interpretazione sistematica; in altri casi tale operazione è impossibile (il testo delle disposizioni non consente di ricavarne norme coerenti) ed è quindi necessario ricorrere ai CRITERI DI RISOLUZIONE.

 

 

 

LA SOLUZIONE: I QUATTRO CRITERI

 

DEFINIZIONE (GENERALE): v. sopra

- Dove si trovano? Spesso nelle leggi (in Italia, alcuni [quali?] di essi si trovano nelle Preleggi), ma si può tranquillamente dire che i criteri di risoluzione delle antinomie sono impliciti nell’ordinamento. [perché?]

 

 

DISCIPLINA (come funzionano): DIPENDE dal TIPO di antinomia che si deve risolvere:

 

SE il contrasto è tra norme di PARI GRADO GERARCHICO crit. CRONOLOGICO

[esempio?]

 

SE tra norme di DIVERSO GRADO crit. GERARCHICO

[esempio?]

 

SE tra norme in RAPPORTO DI GENERALITÀ/SPECIALITÀ crit. di SPECIALITA’

[esempio?]

 

… e il CRITERIO DI COMPETENZA? Non si presta ad una definizione in forma di regola per l’interprete, perché non è un criterio prescrittivo, ma esplicativo: serve a spiegare com’è attualmente organizzato il sistema delle fonti. [perché? da dove nasce il problema?]

 

            ***

 

◊ CRITERIO CRONOLOGICO

 

DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra norme di pari gradi gerarchico, si deve preferire quella più recente a quella meno recente.

 

DISCIPLINA:

EFFETTO ABROGAZIONE: cessazione dell’efficacia [v. principio di irretroattività] della norma più antica.

 

DIVERSI TIPI DI ABROGAZIONE (Perché la successione delle leggi nel tempo è un fenomeno fisiologico dell’ordinamento e l’effetto abrogativo può derivare da cause molto diverse).

 

a)      abrogazione ESPRESSA: per dichiarazione espressa del legislatore

b)      abrog. TACITA: per incompatibilità tra le singole disposizioni

c)      abrog. IMPLICITA: quando un’intera materia viene ridisciplinata

[Att.! la distinzione tra le ultime due non è così netta]

 

CHE DIFFERENZA C’È?

 

ESPRESSA: contenuta in una DISPOSIZIONE (di solito articoli finali), ovvero disposta direttamente dal legislatore quindi valida PER TUTTI (erga omnes) [perché?]

TACITA E IMPLICITA: ricavata in via interpretativa, perciò vale SOLO PER LE PARTI (inter partes) del giudizio [perché?]

 

COSA HANNO IN COMUNE? L’EFFICACIA NEL TEMPO: in tutti i casi l’abrogazione opera

SOLO PER IL FUTURO (ex nunc)

◊ CRITERIO GERARCHICO:

 

DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.

 

L’ATTO INVALIDO È VIZIATO (Perché non è conforme alle norme che lo disciplinano: fenomeno “patologico” che si verifica nell’ordinamento)

 

I VIZI [di legittimità, diversi da quelli di merito] possono essere di DUE TIPI:

a)      FORMALI: riguardano la forma dell’atto [esempio?]

b)      SOSTANZIALI: riguardano il contenuto normativo della disposizione (le norme) [esempio?]

 

DISCIPLINA:

EFFETTO ANNULLAMENTO: effetto di una dichiarazione di illegittimità pronunciata da un giudice nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma; incide sulla validità dell’atto/disposizione/norma.

[Att.! alla distinzione tra validità e legittimità]

 

La dichiarazione del giudice:

-          ha, in linea generale, efficacia NEI CONFRONTI DI TUTTI (erga omnes)

-          fa sì che l’atto annullato non possa più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all’annullamento:ha quindi efficacia RETROATTIVA (ex tunc) [perché?]

 

ATTENZIONE! La retroattività è LIMITATA ai rapporti pendenti [perché?]

 

 

◊ CRITERIO DI SPECIALITÀ:

 

DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.

N.B. definizione (codificazione) difficile, sia a livello concettuale che a livello legislativo [perché? Attenzione ai tre profili segnalati sul manuale!]

 

DISCIPLINA:

EFFETTO DEROGA: le norme in conflitto restano entrambe valide ed efficaci; l’interprete deciderà quale applicare e l’altra sarà semplicemente “non applicata”

                    

Vale TRA LE PARTI ed ha efficacia EX NUNC

 

N.B. Attenzione ai casi in cui è il legislatore a disporre direttamente la prevalenza di una norma sull’altra.

 

 

◊ CRITERIO DI COMPETENZA:

 

DEFINIZIONE: criterio esplicativo dell’organizzazione del sistema delle fonti; prevede l’applicazione della fonte cui la Costituzione ha assegnato la competenza per quella determinata materia

[da approfondire dopo aver studiato le singole fonti]

ESEMPI: regolamenti parlamentari, leggi regionali, fonti comunitarie