“DANNO BIOLOGICO”: UN ESERCIZIO ELEMENTARE
A proposito del danno biologico, la Corte costituzionale si è pronunciata più volte, senza però mai dichiarare illegittimo l’art. 2043 c.c. o l’art. 2059.
Nella sua storica sentenza 184/1986, tuttavia, la Corte si pronuncia con una sentenza “interpretativa di rigetto”, il cui dispositivo dice:
“riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8
ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di
Salerno;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt.
2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette
ordinanze”,
laddove nella “motivazione” si afferma che (ratio decidendi):
“22. - Tutto quanto innanzi rilevato chiarisce, che, pur
partendo da diverse interpretazioni dell'art. 2043 c.c., la giurisprudenza e la
dottrina, nella assoluta maggioranza, non soltanto ritengono il danno biologico
compreso e disciplinato dal predetto articolo ma indicano in quest'ultimo la
disposizione, di carattere generale, che consente la risarcibilità, senza
alcuna limitazione, del precitato danno. Non v'é dubbio, pertanto, che i
risultati ai quali pervengono le prevalenti giurisprudenza e dottrina, dalle
pur diverse interpretazioni dell'art. 2043 c.c., coincidono; e non v'é dubbio,
pertanto, che esiste, in materia, un diritto vivente al quale questa Corte si
richiama.
Le precisazioni qui offerte in ordine alle norme, primaria e secondaria, che si
ricavano, nel vigente sistema desunto anche dalle disposizioni costituzionali,
dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. conducono agli stessi
risultati.
Poiché le ordinanze di rimessione chiedono la dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui prevede la risarcibilità
del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute
soltanto in conseguenza di reato; poiché qui si é preso atto del diritto
vivente, per il quale l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi
e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità, in ogni caso,
del danno biologico, per sé considerato; poiché lo stesso diritto vivente
individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 Cost., la disposizione
che disciplina la risarcibilità, per sé, in ogni caso, del danno biologico;
mentre va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, così
come prospettata, dell'art. 2059 c.c., va dato atto che il combinato disposto
degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del
danno biologico.”
Provate a trasformare questa pronuncia, partendo dall’ipotesi che il diritto vivente fosse nel senso opposto, in una decisione “additiva”, scrivendone il dispositivo e confrontate la vostra soluzione con la soluzione riportata in calce.
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979
del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno;
- dichiara l’legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui
non prevede la risarcibilità, in ogni caso, del danno non patrimoniale
derivante dalla lesione del diritto alla salute;
- dichiara l’legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., nella parte in cui non prevede la risarcibilità, per sé, in ogni caso, del danno biologico.