Sent. “Van Gend en Loos” – c 26/62

 

C) La formulazione della disposizione e la politica istituzionale


 VA RILEVATO CHE L' ART. 9 - SECONDO IL QUALE LA COMUNITA E FONDATA SU UN' UNIONE DOGANALE - SANCISCE COME PRINCIPIO FONDAMENTALE IL
DIVIETO DI… DAZI E TASSE.
IL DISPOSTO DELL' ART. 12 PONE UN
DIVIETO CHIARO E INCONDIZIONATO CHE SI CONCRETA IN UN OBBLIGO NON GIA DI FARE, BENSI' DI NON FARE . A QUESTO OBBLIGO NON FA RISCONTRO ALCUNA FACOLTA DEGLI STATI DI SUBORDINARNE L' EFFICACIA ALL' EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DIRITTO INTERNO.

IL DIVIETO DELL' ART. 12 É PER SUA NATURA PERFETTAMENTE ATTO A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERCORRENTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO AMMINISTRATI.


IL FATTO, POI, CHE QUESTO STESSO ART. DESIGNI GLI STATI MEMBRI COME SOGGETTI DELL' OBBLIGO DI NON FARE NON SIGNIFICA AFFATTO CHE GLI AMMINISTRATI NON SE NE POSSANO AVVALERE. [IL FATTO CHE] GLI ART. 169 E 170 DEL TR. CONSENTANO ALLA COMMISSIONE E AGLI STATI MEMBRI DI CONVENIRE DAVANTI ALLA CORTE LO STATO CHE SIA VENUTO MENO AI SUOI OBBLIGHI NON IMPLICA INFATTI CHE AI SINGOLI SIA PRECLUSO DI FAR VALERE GLI OBBLIGHI STESSI DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE, PRECISAMENTE COME QUANDO IL TRATTATO FORNISCE ALLA COMMISSIONE I MEZZI PER IMPORRE AGLI AMMINISTRATI L' OSSERVANZA DEI LORO OBBLIGHI, NON ESCLUDE CON CIO' LA POSSIBILITA CHE, NELLE CONTROVERSIE FRA SINGOLI DAVANTI AD UN GIUDICE NAZIONALE, QUESTI POSSANO FAR VALERE LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI.


OVE LE GARANZIE CONTRO LA VIOLAZIONE DELL' ART. 12 DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI VENISSERO LIMITATE A QUELLE OFFERTE DAGLI ART. 169 E 170,
I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI AMMINISTRATI RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA GIURISDIZIONALE DIRETTA. INOLTRE, IL RICORSO A DETTI ARTICOLI RISCHIEREBBE DI ESSERE INEFFICACE QUALORA DOVESSE INTERVENIRE SOLO DOPO L' ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INTERNO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO. LA VIGILANZA DEI SINGOLI, INTERESSATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LORO DIRITTI, COSTITUISCE D' ALTRONDE UN EFFICACE CONTROLLO CHE SI AGGIUNGE A QUELLO CHE GLI ART. 169 E 170 AFFIDANO ALLA DILIGENZA DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI.

DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE, SECONDO LO SPIRITO, LA STRUTTURA ED IL TENORE DEL TRATTATO, L' ART. 12 HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE.