Sent. “Van Gend en Loos” – c 26/62

 

B- Gli “effetti diretti”


LA PRIMA QUESTIONE … CONSISTE NELLO STABILIRE SE L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO ABBIA EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI ORDINAMENTI INTERNI DEGLI STATI MEMBRI, ATTRIBUENDO AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA IL DOVERE DI TUTELARE. PER ACCERTARE SE LE DISPOSIZIONI DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE ABBIANO TALE VALORE, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO, ALLA STRUTTURA ED AL TENORE DI ESSO.


LO SCOPO DEL TRATTATO CEE, CIOE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE IL CUI FUNZIONAMENTO INCIDE DIRETTAMENTE SUI SOGGETTI DELLA COMUNITA, IMPLICA CHE ESSO VA AL DI LA DI UN ACCORDO CHE SI LIMITASSE A CREARE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI FRA GLI STATI CONTRAENTI.
a) CIO' E’ CONFERMATO DAL PREAMBOLO DEL TRATTATO IL QUALE, OLTRE A MENZIONARE I GOVERNI, FA RICHIAMO AI POPOLI

 

b) E, PIU CONCRETAMENTE ANCORA, DALLA INSTAURAZIONE DI ORGANI INVESTITI ISTITUZIONALMENTE DI POTERI SOVRANI DA ESERCITARSI NEI CONFRONTI SIA DEGLI STATI MEMBRI SIA DEI LORO CITTADINI.

 

c) VA POI RILEVATO CHE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA COLLABORANO, ATTRAVERSO IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, ALLE ATTIVITA DELLA COMUNITA STESSA .

 

d) OLTRACCIO', LA FUNZIONE ATTRIBUITA ALLA CORTE DI G. DALL' ART. 177, FUNZIONE IL CUI SCOPO E DI GARANTIRE L' UNIFORME INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI, COSTITUISCE LA RIPROVA DEL FATTO CHE GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO AL DIRITTO COMUNITARIO UN' AUTORITA TALE DA POTER ESSER FATTO VALERE DAI LORO CITTADINI DAVANTI A DETTI GIUDICI .

 

à IN CONSIDERAZIONE DI TUTTE QUESTE CIRCOSTANZE SI DEVE CONCLUDERE CHE LA COMUNITA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL CAMPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEL QUALE GLI STATI HANNO RINUNZIATO, ANCHE SE IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI, ORDINAMENTO CHE RICONOSCE COME SOGGETTI, NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI MA ANCHE I LORO CITTADINI.
PERTANTO IL DIRITTO COMUNITARIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE NORME EMANANTI DAGLI STATI MEMBRI, NELLO STESSO MODO IN CUI IMPONE AI SINGOLI DEGLI OBBLIGHI, ATTRIBUISCE LORO DEI DIRITTI SOGGETTIVI. SI DEVE RITENERE CHE QUESTI SUSSISTANO, NON SOLTANTO NEI CASI IN CUI IL TRATTATO ESPRESSAMENTE LI MENZIONA, MA ANCHE COME CONTROPARTITA DI PRECISI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TRATTATO AI SINGOLI, AGLI STATI MEMBRI O ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .