Sent. “Costa c. Enel” – c 6/64

 

2. Preminenza del diritto comunitario

IL GOVERNO ITALIANO HA ECCEPITO L' " INAMMISSIBILITA ASSOLUTA " DELLA DOMANDA DEL GIUDICE CONCILIATORE ASSUMENDO CHE IL GIUDICE NAZIONALE, TENUTO AD APPLICARE LA LEGGE INTERNA, NON HA MOTIVO DI VALERSI DELL' ART . 177 .


LA CORTE RILEVA CHE, A DIFFERENZA DEI COMUNI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTATO CEE HA ISTITUITO UN PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO, INTEGRATO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI ALL' ATTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO E CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI AD OSSERVARE . INFATTI, ISTITUENDO UNA COMUNITA SENZA LIMITI DI DURATA, DOTATA DI PROPRI ORGANI, DI PERSONALITA, DI CAPACITA GIURIDICA, DI CAPACITA DI RAPPRESENTANZA SUL PIANO INTERNAZIONALE, ED IN ISPECIE DI POTERI EFFETTIVI PROVENIENTI DA UNA LIMITAZIONE DI COMPETENZA O DA UN TRASFERIMENTO DI ATTRIBUZIONI DEGLI STATI ALLA COMUNITA, QUESTI HANNO LIMITATO, SIA PURE IN CAMPI CIRCOSCRITTI, I LORO POTERI SOVRANI E CREATO QUINDI UN COMPLESSO DI DIRITTO VINCOLANTE PER I LORO CITTADINI E PER LORO STESSI .


TALE INTEGRAZIONE NEL DIRITTO DI CIASCUNO STATO MEMBRO DI NORME CHE PROMANANO DA FONTI COMUNITARIE, E PIU IN GENERALE, LO SPIRITO E I TERMINI DEL TRATTATO, HANNO PER COROLLARIO L' IMPOSSIBILITA PER GLI STATI DI FAR PREVALERE, CONTRO UN ORDINAMENTO GIURIDICO DA ESSI ACCETTATO A CONDIZIONE DI RECIPROCITA, UN PROVVEDIMENTO UNILATERALE ULTERIORE, IL QUALE PERTANTO NON POTRA ESSERE OPPONIBILE ALL' ORDINE COMUNE. SE L' EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO VARIASSE DA UNO STATO ALL' ALTRO IN FUNZIONE DELLE LEGGI INTERNE POSTERIORI, CIO' METTEREBBE IN PERICOLO L' ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO CONTEMPLATA NELL' ART . 5, SECONDO COMMA, E CAUSEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL' ART . 7 .


GLI OBBLIGHI ASSUNTI COL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA NON SAREBBERO ASSOLUTI, MA SOLTANTO CONDIZIONATI, QUALORA LE PARTI CONTRAENTI POTESSERO SOTTRARSI ALLA LORO OSSERVANZA MEDIANTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI..
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LA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO TROVA CONFERMA NELL' ART . 189, A NORMA DEL QUALE I REGOLAMENTI SONO OBBLIGATORI E DIRETTAMENTE APPLICABILI IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI. QUESTA DISPOSIZIONE, CHE NON E ACCOMPAGNATA DA ALCUNA RISERVA, SAREBBE PRIVA DI SIGNIFICATO SE UNO STATO POTESSE UNILATERALMENTE ANNULLARNE GLI EFFETTI CON UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE PREVALESSE SUI TESTI COMUNITARI .


DAL COMPLESSO DEI MENZIONATI ELEMENTI DISCENDE CHE, SCATURITO DA UNA FONTE AUTONOMA, IL DIRITTO NATO DAL TRATTATO NON POTREBBE, IN RAGIONE APPUNTO DELLA SUA SPECIFICA NATURA, TROVARE UN LIMITE IN QUALSIASI PROVVEDIMENTO INTERNO SENZA PERDERE IL PROPRIO CARATTERE COMUNITARIO E SENZA CHE NE RISULTASSE SCOSSO IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA STESSA COMUNITA .


IL TRASFERIMENTO, EFFETTUATO DAGLI STATI A FAVORE DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI CORRISPONDENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IMPLICA QUINDI UNA LIMITAZIONE DEFINITIVA DEI LORO DIRITTI SOVRANI, DI FRONTE ALLA QUALE UN ATTO UNILATERALE ULTERIORE, INCOMPATIBILE COL SISTEMA DELLA COMUNITA, SAREBBE DEL TUTTO PRIVO DI EFFICACIA . L' ART . 177 VA QUINDI APPLICATO, NONOSTANTE QUALSIASI LEGGE NAZIONALE, TUTTE LE VOLTE CHE SORGA UNA QUESTIONE D' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO .