Sent. “Costa c. Enel” – c 6/64
2. Preminenza del diritto
comunitario
IL GOVERNO ITALIANO HA ECCEPITO
L' " INAMMISSIBILITA ASSOLUTA " DELLA DOMANDA DEL
GIUDICE CONCILIATORE ASSUMENDO CHE IL GIUDICE NAZIONALE, TENUTO AD APPLICARE LA
LEGGE INTERNA, NON HA MOTIVO DI VALERSI DELL' ART . 177 .
LA CORTE
RILEVA CHE, A DIFFERENZA DEI COMUNI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTATO CEE HA
ISTITUITO UN PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO, INTEGRATO NELL'
ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI ALL' ATTO DELL' ENTRATA IN
VIGORE DEL TRATTATO E CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI AD OSSERVARE .
INFATTI, ISTITUENDO UNA COMUNITA SENZA LIMITI DI DURATA, DOTATA DI PROPRI
ORGANI, DI PERSONALITA, DI CAPACITA GIURIDICA, DI CAPACITA DI RAPPRESENTANZA SUL
PIANO INTERNAZIONALE, ED IN ISPECIE DI POTERI EFFETTIVI PROVENIENTI DA UNA
LIMITAZIONE DI COMPETENZA O DA UN TRASFERIMENTO DI ATTRIBUZIONI DEGLI STATI ALLA
COMUNITA, QUESTI HANNO
LIMITATO, SIA PURE IN CAMPI CIRCOSCRITTI, I LORO POTERI SOVRANI E CREATO QUINDI
UN COMPLESSO DI DIRITTO VINCOLANTE PER I LORO CITTADINI E PER LORO
STESSI .
TALE
INTEGRAZIONE NEL DIRITTO DI CIASCUNO STATO MEMBRO DI NORME CHE PROMANANO DA
FONTI COMUNITARIE, E PIU IN GENERALE, LO SPIRITO E I TERMINI DEL TRATTATO, HANNO
PER COROLLARIO L' IMPOSSIBILITA PER GLI STATI DI FAR
PREVALERE, CONTRO UN ORDINAMENTO GIURIDICO DA ESSI ACCETTATO A CONDIZIONE DI
RECIPROCITA, UN PROVVEDIMENTO UNILATERALE ULTERIORE, IL QUALE PERTANTO NON POTRA
ESSERE OPPONIBILE ALL' ORDINE COMUNE. SE L' EFFICACIA
DEL DIRITTO COMUNITARIO VARIASSE DA UNO STATO ALL' ALTRO IN FUNZIONE DELLE LEGGI
INTERNE POSTERIORI, CIO' METTEREBBE IN PERICOLO L'
ATTUAZIONE DEGLI SCOPI DEL TRATTATO CONTEMPLATA NELL' ART . 5, SECONDO COMMA, E
CAUSEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DALL' ART . 7 .
GLI
OBBLIGHI ASSUNTI COL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA NON SAREBBERO ASSOLUTI,
MA SOLTANTO CONDIZIONATI, QUALORA LE PARTI CONTRAENTI POTESSERO SOTTRARSI ALLA
LORO OSSERVANZA MEDIANTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI...
LA PREMINENZA
DEL DIRITTO COMUNITARIO TROVA CONFERMA NELL' ART . 189, A NORMA DEL QUALE I
REGOLAMENTI SONO OBBLIGATORI E DIRETTAMENTE APPLICABILI IN CIASCUNO DEGLI STATI
MEMBRI. QUESTA DISPOSIZIONE, CHE NON E ACCOMPAGNATA DA ALCUNA RISERVA,
SAREBBE PRIVA DI SIGNIFICATO SE UNO STATO POTESSE UNILATERALMENTE ANNULLARNE GLI
EFFETTI CON UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CHE PREVALESSE SUI TESTI
COMUNITARI .
DAL COMPLESSO DEI MENZIONATI ELEMENTI
DISCENDE CHE, SCATURITO DA UNA FONTE AUTONOMA, IL DIRITTO NATO DAL TRATTATO NON
POTREBBE, IN RAGIONE APPUNTO DELLA SUA SPECIFICA NATURA, TROVARE UN LIMITE IN
QUALSIASI PROVVEDIMENTO INTERNO SENZA PERDERE IL PROPRIO CARATTERE COMUNITARIO E
SENZA CHE NE RISULTASSE SCOSSO IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA STESSA
COMUNITA .
IL
TRASFERIMENTO, EFFETTUATO DAGLI STATI A FAVORE DELL'
ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
CORRISPONDENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IMPLICA QUINDI UNA LIMITAZIONE DEFINITIVA DEI
LORO DIRITTI SOVRANI, DI FRONTE ALLA QUALE UN ATTO UNILATERALE ULTERIORE,
INCOMPATIBILE COL SISTEMA DELLA COMUNITA, SAREBBE DEL TUTTO PRIVO DI EFFICACIA .
L' ART . 177 VA QUINDI APPLICATO, NONOSTANTE QUALSIASI
LEGGE NAZIONALE, TUTTE LE VOLTE CHE SORGA UNA QUESTIONE
D' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO .